La domanda di risarcimento per sinistro avvenuto all’estero in danno di cittadino italiano da parte di un cittadino straniero

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 21 agosto 2018, n. 20841.

La massima estrapolata:

La domanda di risarcimento per sinistro avvenuto all’estero in danno di cittadino italiano da parte di un cittadino straniero, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano, è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto; mentre il fatto che tale legge lo conduca a negare il risarcimento del danno non patrimoniale o a liquidarlo in misura inferiore è legittimo. La litispendenza non può essere dichiarata quando il giudizio davanti al giudice straniero sia già concluso.

Ordinanza 21 agosto 2018, n. 20841

Data udienza 15 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6574/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giuste procure in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 163/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 13/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero dinanzi al Tribunale di Bolzano Mihaly Szabo, la societa’ (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l., esponendo che:
(-) erano moglie e figli di (OMISSIS), deceduto in (OMISSIS) a causa d’un sinistro stradale;
(-) il sinistro stradale che costo’ la vita a (OMISSIS) venne causato da (OMISSIS), di nazionalita’ ungherese, alla guida d’un veicolo assicurato contro i rischi della responsabilita’ civile dalla societa’ ungherese (OMISSIS), la cui mandataria per la liquidazione dei sinistri in Italia era la societa’ (OMISSIS) s.r.l.;
(-) la responsabilita’ di (OMISSIS) era gia’ stata accertata con sentenza definitiva dall’autorita’ giudiziaria austriaca, alla quale gli attori si erano in precedenza rivolti per domandare il risarcimento del danno patrimoniale da essi patito in conseguenza della morte di (OMISSIS);
(-) poiche’, tuttavia, l’ordinamento giuridico austriaco non prevedeva la risarcibilita’ del danno non patrimoniale da essi patito, essi non potevano che rivolgere al Tribunale adito la domanda di condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tale ultimo tipo di pregiudizio.
2. Con sentenza 13.12.2011 n. 1139 il Tribunale di Bolzano:
-) rilevo’ che il giudizio introdotto dagli attori dinanzi al giudice austriaco era ancora pendente al momento in cui le parti precisarono le conclusioni dinanzi a lui (cosi’ la sentenza di primo grado, p. 7, primo capoverso);
-) ritenne che quel giudizio e quello proposto dinanzi a lui avevano un nucleo comune, rappresentato dalla domanda di accertamento della responsabilita’ di (OMISSIS);
-) dichiaro’ di conseguenza il proprio “difetto di competenza giurisdizionale per litispendenza”, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del Regolamento CE n. 44/2001; il Tribunale tenne a precisare di ritenere che cio’ comportasse un difetto di giurisdizione del giudice italiano a decidere la controversia (cosi’ la sentenza di primo grado, p. 22, primo capoverso).
La sentenza venne appellata dai soccombenti.
3. Con sentenza 13.12.2014 n. 163 la Corte d’appello di Trento, sezione di Bolzano, rigetto’ il gravame.
Ritenne la Corte d’appello che:
(a) tra la domanda proposta dai congiunti di (OMISSIS) dinanzi al giudice austriaco, e quella proposta dinanzi al giudice italiano, vi fosse “identita’ sostanziale”, in quanto:
(a1) quanto al fondamento, il giudice italiano avrebbe dovuto accertare i medesimi fatti (la dinamica del sinistro) gia’ accertati dal giudice austriaco;
(a2) quanto alle parti, e’ vero che quelle convenute dinanzi al giudice italiano coincidevano solo in parte con quelle convenute dinanzi al giudice austriaco (in (OMISSIS) non venne citata la (OMISSIS); in Italia non venne citato il Versicherungsverband Osterreich-VVO, ovvero l’organo che in (OMISSIS) assolve le funzione svolte in Italia dall’UCI), ma in ogni caso l’assicuratore ungherese, la (OMISSIS) e la VVO costituivano un “unico centro di interessi”;
(a3) quanto all’oggetto, infine, la Corte d’appello ritenne non condivisibile la tesi degli appellanti, secondo cui in (OMISSIS) la loro domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non poteva essere accolta, perche’ quell’ordinamento non prevedrebbe questo tipo di risarcimento; osservo’ che l’ordinamento austriaco consente in molti casi il risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto; e concluse osservando che il grande divario esistente tra gli importi liquidati in Italia e quelli liquidati in (OMISSIS) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per l’uccisione d’un congiunto “non e’ sufficiente per sovvertire le regole comunitarie in tema di litispendenza internazionale”;
(b) l’eventuale impossibilita’ per gli attori di ottenere in (OMISSIS) un risarcimento pari a quello che avrebbero ottenuto in Italia non vulnera alcun precetto costituzionale;
(c) non vi era prova che la vittima primaria, nello spazio tra l’investimento e la morte, avesse patito un proprio danno non patrimoniale, e che di conseguenza il relativo credito risarcitorio potesse essere stato acquisito jure successionis dai suoi eredi.
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dagli eredi (OMISSIS) con ricorso fondato su sei motivi ed illustrato da memoria; hanno resistito con un controricorso unitario (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso.
1.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perche’ pongono questioni tra loro strettamente intrecciate.
1.2. Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 27 del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, (“concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”).
Sostengono che la litispendenza internazionale non si poteva dichiarare, perche’ il giudizio deciso dal tribunale austriaco e quello proposto dinanzi al tribunale italiano avevano un petitum diverso: il primo riguardava infatti l’accertamento dei danni patrimoniali e la condanna dei responsabili al relativo risarcimento; il secondo, invece, aveva ad oggetto la domanda di accertamento dei danni non patrimoniali e di condanna al relativo risarcimento, “secondo la definizione datane dalla legge italiana”.
Deducono che, a causa di tale diversita’, nessun contrasto di giudicati era possibile tra la sentenza che avrebbe pronunciato il giudice italiano, e quella gia’ pronunciata dal giudice austriaco: e mancando il rischio di tale contrasto, cadeva la stessa ratio sottesa dalle norme sulla litispendenza internazionale.
1.3. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 33 del Regolamento comunitario n. 44/2001, nonche’ della L. 31 maggio 1995, n. 218, articolo 64.
Sostengono una tesi cosi’ riassumibile:
-) la responsabilita’ nella causazione del sinistro stradale che costo’ la vita a (OMISSIS) era stata accertata dall’autorita’ giudiziaria austriaco sia in sede penale, sia in sede civile;
-) la sentenza penale e la sentenza civile pronunciate dall’autorita’ giudiziaria austriaca erano vincolanti per il giudice italiano, il quale non avrebbe potuto pertanto procedere ad una nuova istruttoria in punto di an debeatur, ai sensi sia dell’articolo 33 del regolamento comunitario n. 44 del 2001; sia della L. n. 218 del 1995, articolo 64 (legge di diritto internazionale privato).
Concludono pertanto i ricorrenti sostenendo che la Corte d’appello di Bolzano ha errato nel ritenere che la domanda da essi proposta avrebbe potuto condurre ad un conflitto di giudicati fra la sentenza del giudice italiano e quella del giudice austriaco: tale conflitto non poteva sussistere, dal momento che l’an debeatur era stato gia’ accertato dal giudice austriaco con effetti vincolanti per quello italiano; mentre il risarcimento domandato al giudice italiano riguardava pregiudizi diversi da quelli domandati al giudice austriaco.
1.4. Va premesso che l’accertamento della sussistenza o meno di una situazione di litispendenza internazionale non configura una questione di giurisdizione (arg. ex Cass., sez. un., 22 dicembre 2017, n. 30877), sicche’ il presente ricorso puo’ essere deciso da questo collegio, e non va rimesso alle Sezioni Unite di questa Corte.
I due motivi sono fondati, nei limiti di cui si dira’.
In punto di fatto, dalla narrazione del ricorrente e dalla sentenza di primo grado risulta che:
(a) gli odierni ricorrenti, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro sopra ricordato, hanno introdotto due giudizi: uno dinanzi al Tribunale di Salisburgo, iniziato nel 2008 e conclusosi nel 2012 dopo tre gradi di giudizio (primo grado, appello e rinvio); l’altro dinanzi al Tribunale di Bolzano, iniziato nel 2010 e tuttora pendente; nei due giudizi gli attori domandarono il ristoro di pregiudizi non coincidenti;
(b) il Tribunale di Bolzano ritenne che al momento in cui doveva pronunciare la sua decisione, il giudizio dinanzi al giudice austriaco fosse ancora pendente;
(c) ha, di conseguenza, pronunciato sentenza, dichiarando di non avere giurisdizione (questo il senso inequivoco delle pp. 21 e 22 della sentenza di primo grado e del relativo dispositivo, ove si afferma: “(il Tribunale) accerta e dichiara il proprio difetto di competenza giurisdizionale3;
(d) nel grado di appello, gli appellanti depositarono le decisioni pronunciate dal giudice austriaco, e dimostrarono che il processo dinanzi a quello era concluso (cfr. la memoria depositata dagli odierni ricorrenti, p. 9);
(e) nondimeno la Corte d’appello di Trento ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado.
1.5. In questa sequenza processuale si sono embricati due errori, l’uno commesso dal Tribunale, l’altro dalla Corte d’appello.
L’errore commesso dal Tribunale fu dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, invece che sospendere il giudizio.
L’errore commesso dalla Corte d’appello fu il mancato rilievo del venir meno della causa di sospensione, e la conseguente violazione della regola dello stare decisis rispetto alla statuizione del giudice straniero.
Alla illustrazione di questi errori saranno dedicati i §§ che seguono.
1.6. Il Tribunale di Bolzano ritenne che la causa introdotta dinanzi a lui fosse sostanzialmente coincidente con quella gia’ introdotta dagli attori dinanzi al Tribunale di Salisburgo.
Il Tribunale dunque ritenne sussistere una ipotesi di litispendenza internazionale.
Prescindendo per ora dalla giustezza di tale valutazione, quel che qui preme rilevare e’ che la conseguenza della litispendenza internazionale non e’ certo la dichiarazione di difetto di giurisdizione od il rigetto della domanda, ma solo la sospensione del processo.
Stabiliva infatti l’articolo 27, comma 1, del Regolamento 44/2001, cit. (applicabile ratione temporis, ma oggi abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012), che nel caso di litispendenza internazionale “il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finche’ sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza”.
Il che corrisponde ad una regola di logica, prima che di diritto: se la domanda dinanzi al giudice italiano infatti fosse proposta quando gia’ sulla stessa questione si sia pronunciato il giudice straniero, non di litispendenza si dovrebbe parlare, ma di giudicato (recte, nel diritto internazionale privato processuale, di exceptio rei in iudicium deductae).
Il Tribunale di Bolzano, pertanto, poiche’ al momento della sua decisione la causa precedentemente introdotta dinanzi al giudice austriaco non si era conclusa, avrebbe dovuto sospendere il procedimento, e non declinare la propria giurisdizione.
1.7. Nel secondo grado di giudizio, come gia’ accennato, la causa di sospensione venne meno: il giudizio di risarcimento del danno proposto dinanzi al giudice austriaco, infatti, si concluse nel 2012, mentre la sentenza d’appello venne pronunciata dal giudice italiano nel 2014.
Venuta meno la causa di sospensione, nel presente giudizio non era piu’ mestieri a discorrere di “litispendenza”.
La litispendenza internazionale, infatti, presuppone (articolo 21 conv. Bruxelles e, poi, articolo 27 Reg. CE 44/2001) una lis alibi pendens. Essa puo’ essere dichiarata quando pendono due giudizi paralleli dinanzi a due giudici diversi. Che di litispendenza possa parlarsi solo quando pendano contemporaneamente due cause e’ scontato anche per la Corte di Lussemburgo: un passaggio in tal senso si trova, tra le tante, nella motivazione della sentenza pronunciata da Corte giust. CE 9 ottobre 1997, in causa C-163/95, von Horn, ove si legge che “il giudice adito per secondo dovrebbe sospendere il giudizio e, se del caso, dichiarare la propria incompetenza a motivo della pendenza di una causa dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente”; e in quella di Corte giust. CE 20.1.1994, in causa C-129/92, Owens Bank, ove si legge che scopo della convenzione di Bruxelles e’ “l’interesse di una corretta amministrazione della giustizia evitare i procedimenti paralleli dinanzi a giudici di diversi Stati contraenti”).
La Corte d’appello, pertanto, una volta venuta meno la causa di sospensione, non avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado (per quanto detto, gia’ di per se’ erronea, per avere dichiarato il proprio difetto di competenza giurisdizionale invece che sospendere il giudizio), ma avrebbe dovuto interrogarsi sull’esistenza o meno d’un giudicato internazionale.
Fondata e’, pertanto, la censura sollevata dai ricorrenti col secondo motivo di ricorso, la’ dove lamentano la violazione dell’articolo 33 (v del Regolamento 44/01 (secondo cui “le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento”).
1.8. Posto dunque che la Corte d’appello non avrebbe dovuto confermare tout court la sentenza di primo grado, ma avrebbe dovuto: (a) rilevare il venir meno della causa di sospensione; (b) accertare se vi fosse o non vi fosse un giudicato internazionale.
Ritiene tuttavia questa Corte che, in considerazione della rilevanza delle questioni agitate nel presente ricorso, e viste le argomentazioni sulle quali la Corte d’appello ha fondato la sua decisione – spingendosi ad esaminare anche il merito, pur avendo confermato la statuizione di difetto di giurisdizione – appare opportuno osservare quanto segue.
La Corte d’appello ha ritenuto che la domanda proposta dagli odierni ricorrenti dinanzi al Tribunale di Salisburgo, e quella proposta dinanzi a lei, avessero ad oggetto un “unico rapporto sostanziale”.
Ha fondato tale conclusione sull’assunto che tanto nell’uno, quanto nell’altro giudizio, il fatto costitutivo della pretesa fosse rappresentato dall’accertamento della responsabilita’ di (OMISSIS) nella causazione della morte di (OMISSIS).
Questo assunto e’ erroneo.
1.9. E’ erroneo, in primo luogo, dal punto di vista soggettivo.
Non vi era infatti coincidenza tra i soggetti convenuti dinanzi al giudice austriaco ( (OMISSIS), la (OMISSIS) e il (OMISSIS)), e quelli convenuti dinanzi al giudice italiano ( (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l.). Ne’ rileva che gli uni e gli altri potessero costituire un “unico centro di interessi”, come ritenuto dalla Corte d’appello. A prescindere dal fatto che nel caso di specie si sarebbe potuto parlare, al piu’, di interessi plurimi e convergenti in capo ai convenuti, e non di “unico centro” (concetto che va riservato agli enti personificati od alle comunioni di interessi, quali ad esempio il condominio), quel che rileva e’ che i convenuti erano tra loro legati da un vincolo di solidarieta’ passiva sul piano sostanziale, e la solidarieta’ comporta di per se’ la scindibilita’ delle domande.
Il creditore che avesse due debitori solidali ben potrebbe convenirne uno dinanzi al giudice italiano, e l’altro dinanzi al giudice straniero, senza che possa per cio’ solo parlarsi di “litispendenza”, a nulla rilevando che il fatto generatore dell’obbligazione (ex articolo 1173 c.c.) sia il medesimo per entrambi.
Conclusione, quest’ultima corroborata proprio dalla giurisprudenza comunitaria richiamata dalla Corte d’appello, ed in particolare da Corte giust. CE 6 dicembre 1994, in causa C-406/92, The owners of the cargo lately laden on board the ship “Tatry”, nella quale fu stabilito che qualora le parti di due procedimenti pendenti dinanzi a giudizi di Stati membri diversi coincidano solo parzialmente, il giudice successivamente deve dichiarare la propria incompetenza rispetto alle parti che stiano gia’ partecipando al giudizio precedentemente introdotto, soggiungendo pero’ che “cio’ non osta alla prosecuzione del procedimento fra le altre parti”.
1.10. L’assunto della Corte d’appello di Trento (secondo cui la causa dinanzi a lei proposta, e quella proposta dinanzi al giudice austriaco, riguardavano un “unico rapporto sostanziale”) appare, altresi’, non condivisibile sul piano oggettivo.
La Corte d’appello di Trento doveva stabilire se fossero o non fossero identici due giudizi aventi ad oggetto una domanda di risarcimento del danno, fondata sul medesimo fatto illecito. Nell’uno, tuttavia, gli attori chiesero il ristoro del danno patrimoniale; nell’altro di quello non patrimoniale. I due giudizi costituivano dunque due circonferenze secanti, aventi una parte comune (l’accertamento della responsabilita’), ed una parte non coincidente (l’accertamento e la stima del danno).
Ricorrendo questa fattispecie, pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto:
(a) sospendere il giudizio, ex articolo 27 Reg. 44/01, se la causa promossa per prima dinanzi al giudice straniero fosse stata ancora pendente;
(b) se la causa promossa per prima dinanzi al giudice straniero fosse esaurita, il giudice italiano si sarebbe dovuto attenere al giudicato straniero per quanto concerne l’an debeatur, e accertare autonomamente la frazione di quantum debeatur sottoposta al suo esame.
Militano in questo senso evidenti ragioni di diritto nazionale, di diritto sovranazionale e di logica.
1.10.1. Sul piano del diritto nazionale, e’ sin troppo noto che un adempimento parziale estingue l’obbligazione parzialmente (articolo 1181 c.c.). Pertanto una domanda di adempimento parziale, se ammessa dall’ordinamento in cui viene proposta (e nel caso di specie non s’e’ mai fatta questione circa tale possibilita’, il cui esame e’ quindi ormai precluso) lascia in vita la quota di obbligazione della quale non si chiese l’adempimento.
Se dunque, per effetto di un adempimento parziale, una quota dell’obbligazione resta in vita ed inadempiuta, l’eventuale domanda con la quale il creditore chieda l’adempimento residuo, dopo avere domandato l’adempimento parziale, non puo’ certo ritenersi “la stessa” domanda proposta per prima.
1.10.2. Sul piano del diritto sovranazionale, va ricordato che nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo e’ pacifico che l’articolo 21 Reg. 44/01 ha lo scopo di prevenire il contrasto di giudicati tra decisioni pronunciate da organi giudiziari di Paesi membri diversi (ex multis, Corte giust. UE, 27 febbraio 2014, in causa C-1/13, Cartier parfums, § 40 dei motivi della decisione; Corte giust. CE 20.1.1994, in causa C-129/92, Owens Bank; Corte giust. CE, 27 giugno 1991, in causa C351/89, Overseas Union Insurance, e soprattutto Corte giust. CE 8 dicembre 1987, in causa 144/86, Gubisch Maschinenfabrik).
Lo stesso scopo, ovviamente, assolve la previsione dell’articolo 33, comma 1, Reg. 44/01, nel dettare la regola dello stare decisis.
Ma nel caso di specie, nessun contrasto di giudicati sarebbe mai stato possibile, dal momento che:
(a) per quanto concerneva la “parte comune” dei due giudizi proposti dinanzi a giudici nazionali diversi, ovvero l’an debeatur, essendosi ormai concluso il giudizio dinanzi al giudice austriaco, introdotto per primo, il giudice italiano era vincolato dalle statuizioni di quel giudice, e non poteva andare in contrario avviso, giusta la previsione dell’articolo 33, comma 1, Reg. 44/01;
(b) per quanto concerneva la “parte autonoma” del giudizio proposto dinanzi al giudice italiano, ovvero l’accertamento dell’esistenza e della risarcibilita’ del danno non patrimoniale, nessun contrasto di giudicati era nemmeno concepibile, per la semplice ragione che di tale pregiudizio il giudice straniero non si era mai occupato.
1.10.3. Sul piano della logica, infine, la decisione adottata dalla sezione altoatesina della Corte d’appello di Trento condurrebbe a conclusioni paradossali: ad esempio, che la domanda proposta dal danneggiato contro il responsabile, e quella proposta da quest’ultimo contro il proprio assicuratore, dovrebbero ritenersi “la stessa domanda”, dal momento che ambedue poggiano su un nucleo comune, ovvero l’accertamento della responsabilita’ dell’assicurato-danneggiante.
E l’evidente reductio ad absurdum rende evidente l’insostenibilita’ della premessa su cui si fonda, ovvero che l’identita’ di causa debba ravvisarsi in tutti i casi in cui la domanda proposta dinanzi – al giudice italiano e quella proposta dinanzi al giudice straniero richiedano l’accertamento del medesimo fatto.
Indiretta conferma di tale conclusione si ricava proprio dalla giurisprudenza comunitaria. Nel caso deciso da Corte giust. UE 19 dicembre 2013, in causa C-452/12, Nipponkoa Insurance, la Corte era chiamata a stabilire se sussistesse una ipotesi di identita’ di causa tra la domanda di accertamento negativo della propria responsabilita’ per la perdita del carico, proposta dal subvettore dinanzi ad un giudice olandese, e la successiva domanda di surrogazione (chiamata “regresso” dai traduttori dalla Corte di Lussemburgo) proposta dinanzi ad un giudice tedesco dall’assicuratore del vettore, che aveva indennizzato il mittente.
In quel caso, la Corte di Lussemburgo ritenne sussistere l’identita’ di cause, ma sol perche’ nella domanda di surrogazione – come e’ normale – l’assicuratore aveva fatto valere il medesimo diritto spettante al, danneggiato, a lui pervenuto a titolo derivativo per effetto del pagamento dell’indennizzo.
Solo in virtu’ di questa vicenda circolatoria del diritto di credito vantato dal danneggiato verso il vettore la Corte pote’ affermare “l’identita’ della causa”, considerando che la domanda di accertamento negativo venne proposta nei confronti della medesima parte (il danneggiato) che aveva poi ceduto il proprio credito risarcitorio all’assicuratore. Dunque se non v’era identita’ di parti, v’era pero’ identita’ di diritti e di obbligazioni tra la domanda di accertamento negativo della responsabilita’, e quella di surrogazione: con l’ovvia conseguenza che non avrebbe potuto il giudice tedesco condannare il vettore, dopo che quello olandese l’aveva mandato assolto.
Nulla di tutto cio’ sussisteva invece nel giudizio deciso dalla Corte d’appello di Trento, la quale per quanto gia’ detto avrebbe dovuto attenersi al giudicato straniero quanto all’an debeatur, e stimare autonomamente il quantum debeatur, nella parte non esaminata dal Tribunale austriaco.
1.11. Le conclusioni appena esposte sono corroborate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, se riguardata nel suo complesso, e badando alle fattispecie piuttosto che alle massime.
Da un lato, infatti, i precedenti della Corte di Lussemburgo, invocati dalla Corte d’appello a fondamento della propria decisione avevano ad oggetto vicende ben diverse da quella odierna; per altro verso non sembrerebbe che la Corte d’appello abbia tenuto conto di decisioni che palesavano la fondatezza degli assunti degli appellanti.
Sotto il primo profilo, la Corte d’appello ha reiteratamente insistito sulle sentenze della Corte di giustizia Gubisch (Corte giust. CE 8 dicembre 1987, in causa 144/86, Gubisch Maschinenfabrik) e Tatry (Corte giust. CE 6 dicembre 1994, in causa C-406/92, The owners of the cargo lately laden on board the ship “Tatry”).
La causa Tatry aveva ad oggetto un caso in cui i proprietari di merci danneggiate durante un trasporto via nave, ed i responsabili della perdita, avevano chiesto dinanzi a giudici nazionali diversi, rispettivamente, la condanna dei responsabili e l’accertamento negativo della propria responsabilita’: sicche’ era evidente in quel caso il rischio di conflitto di giudicati, se i due giudizi fossero proseguiti parallelamente.
La causa Gubisch aveva invece ad oggetto un caso in cui il compratore ed il venditore di un macchinario si erano vicendevolmente citati dinanzi a giudici di Stati differenti: il primo chiedendo che s’accertasse l’invalidita’ del contratto, il secondo l’inadempimento del compratore all’obbligo di pagamento del prezzo, accertamento rispetto al quale ovviamente era pregiudiziale stabilire se il contratto esistesse o no.
In ambedue i suddetti casi, nei quali la Corte di giustizia ha ravvisato identita’ di causa, ricorrevano situazioni ben diverse da quella oggetto del presente giudizio.
Per contro, la Corte di Lussemburgo ha negato sussistere l’identita’ di causa in una vicenda per alcuni versi assimilabile all’odierna: quella decisa da Corte giust. UE 19 ottobre 2017, in causa C-231/16, Merck, nella quale si discuteva se vi fosse o no identita’ tra due domande, proposte dal medesimo soggetto e nei confronti del medesimo convenuto, ma l’una volta ad inibire l’uso di un marchio commerciale nel territorio del Regno Unito, e l’altra ad inibire l’uso del medesimo segno distintivo nel territorio dell’Unione Europea. Si trattava dunque di due domande che avevano ad oggetto, come si usa dire, un differente “bene della vita”, proprio come nel caso che oggi ci occupa.
1.12. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trento, la quale nel riesaminare l’appello applichera’ i seguenti principi di diritto:
(a) non puo’ essere dichiarata dal giudice italiano la litispendenza internazionale, ai sensi dell’articolo 27 Reg. 44/01 (nella specie applicabile ratione temporis), quando il giudizio precedentemente introdotto dinanzi al giudice straniero si sia concluso, prima che il giudice italiano emetta la propria decisione;
(b) la cessazione della litispendenza internazionale in corso di causa impone al giudice italiano l’obbligo di attenersi alla sentenza straniera, per le questioni da quella gia’ decise, e che dovessero venire in rilievo nella causa dinanzi a lui proposta;
(c) non vi e’ identita’ di cause tra la domanda proposta dinanzi al giudice straniero, e volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito, e quella proposta dinanzi al giudice italiano, e volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dal medesimo fatto illecito.
Il giudice del rinvio provvedera’, conseguentemente, ad esaminare nel merito l’appello proposto dagli odierni ricorrenti, applicando gli ulteriori princi’pi di diritto di cui si dira’ appresso.
2. Il terzo motivo di ricorso.
2.1. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, che la loro domanda sia stata fraintesa dal giudice di merito.
Osservano che il giudice di merito ha dichiarato la litispendenza internazionale sul presupposto che gli attori avessero formulato una domanda identica, per l’oggetto e per il titolo, a quella proposta dinanzi al giudice austriaco.
Osservano in contrario i ricorrenti che essi al giudice italiano non avevano affatto formulato la medesima domanda proposta gia’ dinanzi al giudice austriaco, ma avevano chiesto unicamente “il mero recepimento delle sentenze austriache che avevano gia’ accertato definitivamente l’esclusiva responsabilita’” del convenuto.
2.2. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento dei primi due.
3. Il quarto motivo di ricorso.
3.1. Col quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano sia il vizio
di violazione di legge, sia la nullita’ della sentenza.
Sostengono una tesi cosi’ riassumibile:
-) l’ordinamento giuridico austriaco non consente il risarcimento dei danni non patrimoniali, se non nei casi di dolo o colpa grave, nella specie non ricorrente;
-) in ogni caso, anche quando quell’ordinamento ammette la risarcibilita’ del danno morale, ne prevede la liquidazione “in misura risibile”;
-) gli attori, pertanto, avevano “pieno diritto” di introdurre la loro domanda dinanzi al giudice italiano, poiche’ altrimenti il loro diritto costituzionalmente garantito alla integrita’ del nucleo familiare non avrebbe ricevuto alcuna tutela.
3.2. Il motivo non resta assorbito dall’accoglimento dei primi due.
La Corte d’appello, infatti, oltre a confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui nego’ la propria “competenza giurisdizionale”, ha altresi’ negato che gli attori potessero pretendere in Italia quel risarcimento che l’ordinamento austriaco non avrebbe potuto loro accordare. E poiche’ si tratta di una autonoma ratio decidendi, essa non sarebbe travolta dalla cassazione della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto sussistere la litispendenza internazionale.
3.3. Nel merito, il motivo e’ infondato.
Le ipotesi in cui e’ risarcibile il danno non patrimoniale, i limiti della sua risarcibilita’ e la misura del risarcimento non costituiscono oggetto di competenza dell’Unione Europea.
Pertanto la circostanza che esso sia liquidato in alcuni Paesi misura piu’ elevata, ed in altri misura meno elevata, non viola in alcun modo il diritto dell’Unione.
Ha stabilito a tal riguardo la Corte di Lussemburgo che “allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri restano (…) liberi di determinare (…) quali danni causati da autoveicoli debbano essere risarciti, la portata del risarcimento degli stessi e le persone aventi diritto a detto risarcimento” (Corte giust. sentenza 23-1-2014, Petillo, in causa C-371/12, § 30; sostanzialmente nello stesso senso anche Corte giust. 24-10-2013, Haasova’, in causa C-22/12, § 40).
3.4. Nemmeno puo’ dirsi leso, per effetto di tali diversita’ tra gli ordinamenti degli Stati membri, alcun diritto costituzionalmente garantito, dal momento che il fatto illecito avvenuto in un altro ordinamento, per la legge italiana e’ soggetto alla legge del luogo dove avvenne, e certo non potrebbe il giudice italiano, decidendo il presente giudizio in base alla legge austriaca, introdurre lui in quella legge una norma che vi manchi.
Tanto meno, infine, potrebbe ritenersi che la norma di un ordinamento straniero che non preveda il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero la preveda in misura inferiore rispetto a quanto si liquiderebbe in Italia, sia contraria all’ordine pubblico, noto essendo che il principio di integrale risarcimento del danno non ha copertura costituzionale (si veda al riguardo Corte Cost., 02/11/1996, n. 369, ove si afferma che “la regola generale di integralita’ della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha (…) copertura costituzionale”; per la giurisprudenza di legittimita’, nello stesso senso, da ultimo ma ex permultis, Cass. (ord.) 4.5.2016 n. 8905, in motivazione).
3.5. Il motivo va dunque rigettato in applicazione dei seguenti principi di diritto:
(a) la domanda di risarcimento scaturente da fatto illecito avvenuto all’estero, commesso in danno di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, e’ soggetta alla legge del luogo ove e’ avvenuto il fatto;
(b) la circostanza che l’applicazione della legge straniera, da parte del giudice italiano, in base alle regole del diritto internazionale privato od al diritto comunitario, lo conduca a negare il risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, ovvero a liquidarlo in misura inferiore a quanto liquiderebbe secondo la legge italiana, non viola ne’ il diritto comunitario, ne’ quello costituzionale.
Spettera’, conseguentemente, al giudice del rinvio accertare in concreto se ed in che misura, in base alla legge applicabile al caso di specie secondo le regole del diritto comunitario, la domanda attorea risulti fondata.
4. Il quinto motivo di ricorso.
4.1. Col quinto motivo i ricorrenti formulano una censura cosi’ riassumibile: poiche’ la Corte di cassazione ha stabilito che il risarcimento del danno non patrimoniale non puo’ variare in funzione del luogo dove esso sara’ verosimilmente speso, ed ha di conseguenza ammesso che i danni alla persona patiti da un tunisino ferito in Italia debbano essere liquidati nella stessa misura in cui verrebbero liquidati ad una vittima di cittadinanza italiana, a fortiori “dovra’ essere cassata la sentenza della corte d’appello di Bolzano, che ha negato ai superstiti di un cittadino della comunita’ Europea il risarcimento dei danni non patrimoniali, non riconosciuti dall’ordinamento austriaco, se non in caso di dolo o colpa grave, e comunque, anche in tale caso, in misura insignificante rispetto a quella prevista in Italia”.
4.3. Il motivo, che non resta assorbito dall’accoglimento dei primi due per le ragioni gia’ indicate nell’esame del quarto motivo, e’ manifestamente infondato.
La giurisprudenza di questa Corte in materia di risarcimento del danno e residenza della vittima, invocata dai ricorrenti, e’ del tutto fuori luogo nel nostro caso.
La regola della irrilevanza della residenza della vittima del fatto illecito, infatti, e’ una regola dell’ordinamento italiano: ma nel presente giudizio, come gia’ detto, il giudice italiano non potrebbe mai liquidare il danno preteso dagli attori con i criteri vigenti in Italia, ma dovrebbe applicare la lex foci e liquidare il danno con i criteri austriaci.
5. Il sesto motivo di ricorso.
5.1. Col sesto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano formalmente la violazione degli articoli 2, 29, 32 Cost.; nonche’ articoli 2043, 2054 e 2059 c.c..
L’illustrazione del motivo e’ cosi’ strutturata:
(a) in una prima parte i ricorrenti sostengono che la Corte d’appello “ha omesso di decidere” sulla loro domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (p. 33 del ricorso);
(b) seguono ampie citazioni di precedenti giurisprudenziali nei quali si afferma il diritto della vittima di fatti illeciti ad essere risarcita dei danni non patrimoniali (ibidem, pp. 34-35);
(c) quindi il motivo si conclude affermando che “all’evidenza” la Corte d’appello avrebbe violato le norme costituzionali e civilistiche sopra ricordate, perche’ non avrebbe tenuto conto delle “limitazioni quantitative e qualitative” imposte dall’ordinamento austriaco al risarcimento dei danni non patrimoniali (ibidem, p. 35).
5.2. Il motivo e’ assai confuso nella sua impostazione e nella sua illustrazione, ma in ogni caso delle due l’una:
(-) se con esso i ricorrenti hanno inteso denunciare un vizio di omessa pronuncia, ex articolo 112 c.p.c. (come si dovrebbe dedurre dal passaggio in cui si sostiene che la Corte d’appello ha “omesso di pronunciare”), il motivo e’ manifestamente infondato, perche’ la Corte d’appello non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento, ma ha confermato sul punto la sentenza di primo grado, che in merito a quella domanda si era dichiarato privo di giurisdizione;
(-) se con esso i ricorrenti hanno inteso denunciare un error in iudicando, esso e’ parimenti infondato in modo manifesto: per la semplice ragione che, non dovendo il giudice di merito applicare la legge italiana, ma quella austriaca, nessuna violazione della prima poteva sinanche concepirsi.
6. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:
(-) accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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