Il divieto di cui all’art. 4 Stat. Lav. riguarda l’attività di sorveglianza effettuata con sistemi idonei al controllo a distanza dell’attività lavorativa e non è quindi applicabile al sistema attraverso il quale sono gestiti gli accessi negli uffici

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 21 agosto 2018, n. 20879.

La massima estrapolata:

Il divieto di cui all’art. 4 Stat. Lav. riguarda l’attività di sorveglianza effettuata con sistemi idonei al controllo a distanza dell’attività lavorativa e non è quindi applicabile al sistema attraverso il quale sono gestiti gli accessi negli uffici, qualora sia utilizzato per indagare su comportamenti illeciti esterni posti in essere da un funzionario infedele.

Sentenza 21 agosto 2018, n. 20879

Data udienza 9 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 19652/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 577/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 23/06/2017 R.G.N. 158/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 23 giugno 2017), in riforma della sentenza n. 617/2017 del Tribunale di Palermo, rigetta il ricorso con il quale (OMISSIS) ha impugnato il licenziamento disciplinare senza preavviso irrogatogli dall’INPS.
La Corte d’appello di Palermo, per quel che qui interessa, precisa che:
a) il (OMISSIS) all’epoca in cui gli e’ stato irrogato il licenziamento senza preavviso de quo era ispettore di vigilanza inserito nella task force addetta al controllo del lavoro sommerso in agricoltura;
b) sulla vicenda dell’attivita’ di CTU svolta dal (OMISSIS) per anni nell’ambito delle cause assistenziali proposte nei confronti dell’INPS e’ emersa una “ridda di omissioni e coperture” volte a celare la posizione di clamorosa incompatibilita’ del ricorrente, il quale, dal punto di vista disciplinare, non solo ha violato l’autorizzazione originaria allo svolgimento di attivita’ extra-ufficio rilasciata nel 2009 ma ha anche nascosto all’Autorita’ Giudiziaria e alle parti in causa la propria posizione di conflitto di interessi;
c) diversamente da quanto affermato dal primo giudice, non si rinviene alcuna decadenza dall’azione disciplinare;
d) infatti, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimita’, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare decorrente dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (ex Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 bis, comma 4), in conformita’ con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione (Cass. 20 marzo 2017, n. 7134);
e) nella specie soltanto in data 11 marzo 2015, a seguito degli accertamenti avviati in occasione della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attivita’ extra-ufficio presentata dall’interessato il 13 febbraio 2015 – il Direttore regionale ha appreso, con un apprezzabile grado di completezza, la notizia dei fatti disciplinarmente rilevanti ascrivibili al (OMISSIS), senza che rilevi che in precedenza fosse stato appreso che il (OMISSIS) risultava iscritto all’Albo dei Medici chirurghi della Provincia di (OMISSIS), essendo questo un indizio non sufficiente per ricostruire la condotta illecita complessiva meritevole di una attivita’ di indagine attenta e mirata;
f) lo stesso e’ da dire con riguardo all’attivita’ di ricerca e riscontro incrociato avente ad oggetto le giornate in cui il dipendente aveva modo di trovarsi “ubiquamente” come CTU presso il Tribunale di Termini Imerese in orario mattutino, presso il suo studio medico in orario pomeridiano e contestualmente in missione per ragioni di servizio dalle ore 7 alle ore 21 a (OMISSIS) o a (OMISSIS), percependo il trattamento di missione e finanche il compenso per lavoro straordinario;
g) dagli atti e’ emerso che, in contrasto con le istruzioni impartite al personale, nelle giornate di “missione” il dipendente era solito servirsi del pass visitatori per entrare negli uffici dell’INPS e questo configura un’anomalia di comportamento idonea ad alimentare – unitamente con gli effettuati riscontri incrociati – la presunzione di una distrazione dall’attivita’ istituzionale;
h) non e’ pertinente l’eccezione relativa alla non utilizzabilita’ dei controlli eseguiti sui transiti ai tornelli visitatori, in quanto il divieto di cui all’invocato articolo 4 St. lav. riguarda l’attivita’ di sorveglianza effettuata con sistemi idonei al controllo a distanza dell’attivita’ lavorativa e non e’ quindi applicabile al sistema attraverso il quale sono gestiti gli accessi negli uffici, nella specie in quelli della sede INPS di appartenenza del lavoratore, utilizzato nella specie per indagare su attivita’ esterne poste in essere da un funzionario infedele;
i) ugualmente fondato e’ l’addebito concernente l’espletamento dell’attivita’ di partecipazione ad una societa’ di mediazione civile, cui il funzionario si dedicava in violazione dell’obbligo di esclusiva oltre che in regime di incompatibilita’ per potenziale conflitto di interessi;
I) acclarata la fondatezza dei plurimi addebiti non e’ revocabile in dubbio che gli stessi, cumulativamente e singolarmente considerati, configurino illeciti meritevoli del licenziamento, per la loro intrinseca gravita’ e per le ricadute sull’immagine dell’Istituto.
2. Il ricorso di (OMISSIS) domanda la cassazione della sentenza per diciannove motivi; resiste, con controricorso, l’INPS.
Entrambe le parti depositano anche memorie ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

I – Sintesi dei motivi di ricorso.
1. Il ricorso e’ articolato in diciannove motivi.
1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, nullita’ della sentenza e del procedimento per mancato rispetto dell’articolo 115 c.p.c., (anche in combinazione con l’articolo 112 c.p.c., dell’articolo 2697 c.c., e del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 bis) per avere la Corte d’appello, in assenza di attivita’ istruttoria, ritenuto che l’INPS abbia avuto conoscenza dei fatti censurati solo in data 11 marzo 2015, considerando cosi’ rispettato il principio di tempestivita’ e immediatezza della contestazione disciplinare, senza dare rilievo alle reiterate contestazioni avanzate dall’interessato in ordine allo svolgimento dei fatti come risultante da documentazione predisposta unilateralmente dall’Ente datore di lavoro nonche’ in ordine al momento in cui l’Istituto ha avuto conoscenza dell’accaduto, cosi’ ledendo il diritto di difesa del ricorrente.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, error in judicando per violazione dell’articolo 2697 c.c., e del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 bis, sostenendosi che la Corte territoriale avrebbe determinato un sostanziale “rovesciamento” dell’onere probatorio, avendo basato la propria decisione sulla contestata documentazione predisposta unilateralmente dall’Ente datore di lavoro, anche al fine di identificare la data della piena conoscenza dei fatti da parte dell’INPS.
1.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, nullita’ della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sulle richieste istruttorie formulate dal ricorrente vertenti su circostanze decisive, come la determinazione del momenti in cui l’Istituto ha avuto piena conoscenza dei fatti addebitati.
1.4. Con il quarto motivo si denuncia error in judicando per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. (anche in combinazione con gli articoli 112 e 115 c.p.c.) per avere la Corte d’appello fatto illegittimamente gravare sul lavoratore la prova del momento in cui la parte datoriale ha avuto piena conoscenza dei fatti non avendo dato rilievo alla mutilazione e indiretta post-datazione da parte del Direttore regionale dell’INPS dell’allegato n. 6 alla segnalazione disciplinare, che era stata dimostrata dal (OMISSIS). Si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il suddetto unico dato documentale doveva essere considerato idoneo a fondare la ragionevole convinzione che, prima del 13 febbraio 2015, la Direzione regionale dell’Istituto fosse gia’ compiutamente edotta di una condotta illecita meritevole dell’apertura di una mirata attivita’ di indagine.
1.5. Con il quinto motivo si denunciano, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e n. 5: a) error in judicando per violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 bis; b) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti, per mancata valutazione della circostanza – ritualmente dedotta – dell’avere il ricorrente comunicato all’organo di vertice regionale dell’epoca tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento dell’attivita’ di CTU, il che avrebbe dovuto essere preso in considerazione ai fini della tempestivita’ dell’avvio del procedimento disciplinare.
1.6. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, error in procedendo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti, per non avere la Corte d’appello esaminato la questione relativa alla differenza dell’orario di servizio (fascia oraria in cui si colloca l’orario di lavoro) e l’orario di lavoro (quantum della prestazione lavorativa retribuita) in relazione all’attivita’ di vigilanza affidata al (OMISSIS).
1.7. Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, nullita’ della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’articolo 115 c.p.c., anche in combinazione con l’articolo 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto, in contrasto con le norme suindicate, che l’INPS, nei giorni in cui sono stati commessi i fatti addebitati, abbia corrisposto al ricorrente compensi per lavoro straordinario, senza svolgere istruttoria e basandosi solo sulla contestata documentazione dell’INPS.
1.8. Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, nullita’ della sentenza e/o del procedimento per error in procedendo rappresentato dall’omessa pronuncia sulle richieste istruttorie del ricorrente su vari elementi di fatto.
1.9. Con il nono motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, error in judicando per violazione di legge costituzionalmente rilevante ex articolo 111 Cost. – “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, per essere meramente apparente la motivazione sul punto della sussistenza di una situazione di “clamorosa incompatibilita’” del dipendente, con riguardo all’attivita’ di CTU svolta per anni nell’ambito delle cause assistenziali proposte nei confronti dell’INPS omettendo di esternare all’Autorita’ Giudiziaria la propria posizione di conflitto di interessi, perche’ l’affermazione della suddetta “clamorosa incompatibilita’” si porrebbe in inconciliabile contrasto con quella della presenza dell’originaria autorizzazione del 2009 allo svolgimento di attivita’ extra-ufficio che escluderebbe l’incompatibilita’.
1.10. Con il decimo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, error in judicando per violazione e falsa applicazione dei principi di diritto in materia di conflitto di interessi, non sussistendo, in concreto, alcuna interferenza tra l’attivita’ del (OMISSIS) come ispettore di vigilanza e quella svolta occasionalmente come medico investito della qualifica di CTU.
1.11. Con l’undicesimo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, error in judicando per violazione di legge costituzionalmente rilevante – “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” nonche’ motivazione perplessa e incomprensibile, sull’assunto secondo cui sarebbero tra loro inconciliabili l’affermazione dell’esistenza di una “ridda di omissioni e coperture” volte a celare la posizione di incompatibilita’ del ricorrente in ordine allo svolgimento degli incarichi di CTU con quella dell’ignoranza di tale situazione da parte dei protagonisti del processo (Autorita’ Giudiziaria e parti in causa).
1.12. Con il dodicesimo motivo si denuncia error in judicando per violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 St. lav. – nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 151 del 2015 – per avere la Corte territoriale ritenuto che il divieto del controllo dei lavoratori riguardi soltanto i sistemi idonei al controllo a distanza dell’attivita’ lavorativa e non sia quindi applicabile al sistema attraverso il quale sono gestiti gli accessi negli uffici, nella specie in quelli della sede INPS di appartenenza del lavoratore.
1.13. Con il tredicesimo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, nullita’ della sentenza e/o del procedimento per error in procedendo di “ultrapetizione ed extrapetizione”, per essersi la Corte d’appello pronunciata anche sull’addebito costituito dall’espletamento di attivita’ di mediazione civile, non compreso fra gli addebiti nel provvedimento espulsivo dell’1 luglio 2015.
1.14. Con il quattordicesimo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, error in procedendo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti, per non avere la Corte territoriale valutato la circostanza, puntualmente dedotta, della violazione da parte dell’INPS dei principi di imparzialita’ e buon andamento derivante dal fatto che per la partecipazione societaria contestata soltanto il (OMISSIS) e’ stato attinto da procedimento disciplinare e non anche gli altri soci e colleghi di lavoro.
1.15. Con il quindicesimo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, error in procedendo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte d’appello omesso di dare rilievo alla circostanza che il (OMISSIS) all’atto di accedere alla sede regionale dell’INPS ove si trovava il suo ufficio declinava le proprie generalita’ al personale preposto alla vigilanza dei varchi di accesso.
1.16. Con il sedicesimo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, nullita’ della sentenza e/o del procedimento per error in procedendo di “ultrapetizione ed extrapetizione”, in merito all’affermata “sovrapposizione” – non compresa tra gli addebiti nel provvedimento espulsivo – tra la presenza del ricorrente in sede con attestazione tramite pass visitatori e il disbrigo dell’attivita’ libero professionale legata all’incarico di CTU, dalla quale la Corte territoriale ha tratto la conseguenza dell’idonei di tali condotte a distogliere, anche solo in parte, il funzionario dall’espletamento della funzione pubblica con pregiudizio del vincolo di orario e dell’interesse dell’Istituto a conseguire il massimo profitto dall’attivita’ ispettiva affidata al (OMISSIS).
1.17. Con il diciassettesimo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, error in judicando per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., per avere il Giudice d’appello ritenuto che l’utilizzo del pass visitatori da parte del (OMISSIS) in concomitanza con i giorni di missione per fare ingresso agli uffici dell’INPS potesse configurare una presunzione della avvenuta distrazione dell’attivita’ istituzionale affidata al ricorrente.
1.18. Con il diciottesimo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, error in judicando per violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55, nonche’ dell’articolo 2106 c.c., dell’articolo 2119 c.c., dell’articolo 7 St. lav., della L. n. 662 del 1992, articolo 1, comma 61, e dell’articolo 2 del Regolamento di disciplina dell’INPS, per avere la Corte territoriale confermato la sanzione espulsiva mentre la condotta contestata avrebbe dovuto essere sanzionata in via meramente conservativa, in base al Regolamento di disciplina, visto che il ricorrente era stato autorizzato a svolgere attivita’ extra-ufficio, come si afferma anche nella sentenza impugnata, pur rilevandosi l’avvenuto superamento dei limiti dell’autorizzazione.
1.19. Con il diciannovesimo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, error in judicando per violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55, comma 2, nonche’ dell’articolo 2106 c.c., dell’articolo 2119 c.c., e dell’articolo 2, comma 2, del Regolamento di disciplina dell’INPS, per avere la Corte d’appello confermato de plano la massima sanzione espulsiva omettendo di esaminare la specificita’ del caso concreto nonche’ di considerare che all’atto della segnalazione disciplinare dell’11 marzo 2015 le condotte censurate erano cessate da molto tempo:
l’ultima CTU contestata risale infatti al 5 novembre 2013 e l’ultimo utilizzo del cartellino visitatori e’ del 14 ottobre 2014, sicche’ si sarebbe trattato di addebiti non idonei ad incidere negativamente sull’aspettativa di un futuro corretto comportamento lavorativo.
II – Esame delle censure.
2. Il ricorso non e’ da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.
3. Tutti i profili di censura riferiti – nel primo, terzo, settimo, ottavo, tredicesimo e sedicesimo motivo – all’articolo 360 c.p.c., n. 4, sono inammissibili perche’ mal formulati nella forma e/o nella sostanza.
3.1. Infatti, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:
a) il vizio di omessa pronuncia che determina la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione e’ denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, nei limiti consentiti dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo successivo alla modifica ad opera del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, ove applicabile ratione temporis, come accade nella specie (vedi, per tutte: Cass. 5 luglio 2016, n. 13716 e Cass. 20 ottobre 2017, n. 24830);
b) in caso di denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, del vizio di pretesa violazione dell’articolo 112 c.p.c., da parte del giudice di merito, per avere pronunciato su di una domanda non proposta, il giudice di legittimita’ e’ investito del potere di esaminare direttamente il ricorso introduttivo del giudizio, ma al fine di verificare contenuto e limiti della domanda azionata e’ necessario che tale ricorso venga ritualmente indicato ed allegato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, e ne siano riprodotte nel ricorso per cassazione le parti essenziali per la valutazione delle censure (Cass. 4 aprile 2014, n. 8008; Cass. 2 dicembre 2014, n. 25482).
3.2. Nella specie nei motivi primo, terzo, settimo e ottavo vengono dedotte “omesse pronunce” con riguardo ad istanze istruttorie. Mentre nel tredicesimo e nel sedicesimo motivo si prospettano vizi di “ultrapetizione ed extrapetizione”, senza il rispetto del principio di specificita’ dei motivi di ricorso per cassazione, disciplinato dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, citati.
4. Tutte le censure – contenute nei motivi quinto, sesto, quattordicesimo e quindicesimo – riferite alla violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, sono inammissibili perche’ si tratta di censure che finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte d’appello che come tale e’ di per se’ inammissibile.
A cio’ va aggiunto che in base all’articolo 360 c.p.c., n. 5, – nel testo successivo alla modifica ad opera del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie – e’ inammissibile la prospettazione di vizi concernenti la qualificazione e la valutazione giuridica dei fatti quali risultano dalla motivazione in diritto della sentenza impugnata, essendo sindacabile in sede di legittimita’ la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207).
Tali evenienze qui non si verificano.
5. Infatti, anche quando si richiama l’articolo 111 Cost. – nel nono e nell’undicesimo motivo, cosi’ nascondendosi un’impropria invocazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, – in realta’ si evidenziano presunte “incompatibilita’” argomentative e non di fatto, muovendosi dalla premessa di una nozione di “motivazione apparente” del tutto errata e non rispondente alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui: il vizio di apparente motivazione della sentenza ricorre quando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105).
Ed e’ evidente che tale vizio non puo’ certamente considerarsi presente nella sentenza qui impugnata, come implicitamente si puo’ dedurre anche dalla molteplicita’ dei motivi proposti dal ricorrente.
6. I motivi formulati con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3, sono tutti inammissibili tranne il dodicesimo motivo che e’ infondato.
6.1. In particolare il secondo, il quarto, il quinto, il nono, il decimo, l’undicesimo e il diciassettesimo motivo sono inammissibili perche’, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione dei motivi, tutte le censure si risolvono nella contestazione della valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti e quindi finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni di merito delle risultanze probatorie di causa effettuate dalla Corte d’appello, del tutto inammissibile in questa sede.
6.2. Il diciottesimo e il diciannovesimo motivo sono inammissibili perche’ le censure in essi formulate hanno il loro fulcro nella prospettata erronea interpretazione del Regolamento di disciplina dell’INPS, il quale pero’ non e’ stato accluso al ricorso, in conformita’ con il gia’ richiamato principio di c.d.
autosufficienza.
7. Infondato, infine, e’ il dodicesimo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 St. lav. – nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 151 del 2015 – per avere la Corte territoriale ritenuto che il divieto dei controlli dei lavoratori ivi previsto riguardi soltanto i sistemi idonei al controllo a distanza dell’attivita’ lavorativa e non sia quindi applicabile al sistema attraverso il quale sono gestiti gli accessi negli uffici, nella specie in quelli della sede INPS di appartenenza del lavoratore.
7.1. Va, infatti, sottolineato che la statuizione della Corte d’appello contestata risulta del tutto conforme ai consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte (vedi per tutte: Cass. 27 maggio 2015, n. 10955), secondo cui:
a) i controlli dei lavoratori finalizzati non gia’ a verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti, sono fuori dallo schema normativo del citato articolo 4 St.lav;
b) pertanto sono tendenzialmente ammissibili i controlli difensivi “occulti”, in quanto diretti all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ferma restando la necessaria esplicazione delle attivita’ di accertamento mediante modalita’ non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di liberta’ e dignita’ dei dipendenti, con le quali l’interesse del datore di lavoro al controllo ed alla difesa della organizzazione produttiva aziendale deve contemperarsi, e, in ogni caso, sempre secondo i canoni generali della correttezza e buona fede contrattuale;
c) la rilevazione dei dati di entrata ed uscita dall’azienda mediante un’apparecchiatura predisposta dal datore di lavoro (nella specie, un badge elettronico) se non concordata con le rappresentanze sindacali, ne’ autorizzata dall’Ispettorato del lavoro e’ illegittima ai sensi della L. n. 300 del 1970, articolo 4, comma 2, se si risolve in un accertamento sul “quantum” dell’adempimento dovendosi escludere che l’esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti – in contrasto con i doveri di diligenza – possa assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignita’ e riservatezza del lavoratore (Cass. 17 luglio 2007, n. 15892; Cass. 13 maggio 2016, n. 9904).
7.2. Ne deriva che la fattispecie in esame rispetta i suddetti limiti e si pone al di fuori del campo di applicazione dell’articolo 4 St.lav..
Infatti, l’INPS nel corso delle indagini volte ad accertare la complessiva e articolata attivita’ illecita posta in essere dal (OMISSIS) del tutto casualmente si e’ trovata a dover stabilire come facesse il dirigente a risultare “ubiquamente” presso il Tribunale di Termini Imerese come CTU in orario mattutino, presso il proprio studio medico in orario pomeridiano e contestualmente in missione per ragioni di servizio dalle ore 7 alle ore 21 a (OMISSIS), percependo il trattamento di missione e finanche il compenso per lavoro straordinario.
Cosi’, nel corso delle indagini, e’ emerso che il mezzo adoperato per porre in essere tale situazione ed ottenere i suindicati compensi consisteva nel servirsi per entrare negli uffici dell’INPS nelle giornate di “missione” del pass visitatori, contravvenendo alle istruzioni impartite al personale per l’ingresso negli uffici, prevedenti l’uso di un badge personale.
Pertanto, l’ente datore di lavoro ha posto in essere una attivita’ di controllo relativamente all’utilizzazione di uno strumento – il pass visitatori abusivamente adoperato da un dipendente non per controllarne l’attivita’ lavorativa piu’ propriamente detta e il suo esatto adempimento, ma per completare le indagini relative ad attivita’ illecite poste in essere da un “funzionario infedele”, come affermato dalla Corte d’appello. Si e’ trattato di un controllo ex post, di cui e’ stata indispensabile l’effettuazione per completare il quadro di tutte le condotte scorrette che sono state poi poste alla base del licenziamento.
III – Conclusioni.
8. In sintesi il dodicesimo motivo di ricorso e’ infondato e tutti gli altri sono inammissibili, sicche’ il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, Euro 6000,00 (seimila/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *