Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 5 novembre 2019, n. 28330.
La massima estrapolata:
Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda di risarcimento per i danni che si pretendono determinati da una occupazione iniziata dopo la dichiarazione di pubblica utilità in virtù di un decreto di occupazione d’urgenza e proseguita anche successivamente alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione stessa, in quanto la domanda è collegata a un provvedimento ablativo espressione di un potere amministrativo in concreto esistente.
Ordinanza 5 novembre 2019, n. 28330
Data udienza 21 maggio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f.
Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez.
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17390/2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI JESI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1057/2017 del TRIBUNALE di ANCONA.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO, il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso con riferimento a (OMISSIS) e affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2017 i sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS) (quale amministratrice di sostegno di (OMISSIS)), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno convenuto dinanzi al tribunale di Ancona il Comune di Jesi e la societa’ (OMISSIS) s.p.a., esponendo quanto segue:
1.1. essi erano proprietari, in comunione e singolarmente, di una pluralita’ di beni immobili siti in localita’ (OMISSIS), ricadenti in zona destinata ad infrastruttura interportuale in base alla Delib. Consiglio Comunale di Jesi 21 aprile 1989, n. 365;
1.2. la suddetta Delib. conteneva l’approvazione del progetto di interporto della societa’ (OMISSIS) s.c.p.a., la dichiarazione di pubblica utilita’ dell’opera e la fissazione dei termini per le espropriazioni e l’inizio e fine lavori;
1.3. nel 1994, dopo l’inizio dei lavori, la (OMISSIS) falliva;
1.4. la prosecuzione dei lavori veniva affidata alla societa’ (OMISSIS) s.p.a., costituita con Legge Regionale n. 6 del 1994, la quale non portava a termine le opere;
1.5. con Delib. 30 ottobre 1997, n. 208, il consiglio comunale di Jesi approvava una variante del P.R.G., sostituendo con altro progetto quello approvato nel 1989 e dichiarando la pubblica utilita’, indifferibilita’ ed urgenza dell’opera di cui al nuovo progetto;
1.6. nel 2004 la Delib. n. 208 del 1997, e le successive collegate, venivano annullate dal Consiglio di Stato con la sentenza 2930/2004; 1.7. con Delib. 9 marzo 2007, n. 38, il consiglio comunale approvava,
in variante al P.R.G., un ulteriore progetto preliminare per la sistemazione interportuale di Jesi;
1.8. in esito a tale ultimo progetto nessuna procedura espropriativa era stata ad oggi avviata in ordine alle proprieta’ dei ricorrenti, i quali risultavano di fatto spossessati di tali proprieta’ da circa 27 anni;
2. Sulla scorta di tale premesse, gli attori chiedevano:
– accertarsi la perdita di ogni effetto delle procedure di esproprio sui loro beni, per l’inutile decorso dei relativi termini di legge;
– dichiararsi la carenza assoluta di potere della pubblica amministrazione e, conseguentemente, ordinarsi la restituzione dei beni ai rispettivi proprietari;
– condannarsi il Comune di Jesi e la societa’ (OMISSIS) s.p.a. al risarcimento dei danni, variamente indicati e quantificati (e comprensivi, tra l’altro, degli importi versati a titolo di ICI e IMU sugli immobili de quibus).
3. Il Comune di Jesi, costituitosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
4. Con ordinanza del 13.12.17 il tribunale di Ancona, giudicando l’eccezione di difetto di giurisdizione idonea a definire il giudizio, fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni.
5. All’esito di tale ordinanza i sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (le ultime due quali eredi di (OMISSIS), frattanto deceduta), hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo a questa Corte di dichiarare la competenza giurisdizionale del giudice ordinario.
6. Il Comune di Jesi ha presentato controricorso, eccependo preliminarmente la carenza di interesse dei ricorrenti al regolamento di giurisdizione, per avere il tribunale di Ancona rigettato l’istanza di sospensione del giudizio a quo ex articolo 367 c.p.c., e sollevando eccezione di giudicato esterno, per essere stata la giurisdizione amministrativa sulle domande dei ricorrenti gia’ affermata dal tribunale di Ancona con la sentenza n. 64 del 2016, divenuta irrevocabile, resa tra le stesse parti in controversia avente petitum e causa petendi identici a quelli della presente causa. Il Comune ha comunque sostenuto anche la appartenenza della controversia alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo – tranne che per la domanda di rimborso degli importi versati a titolo di ICI e IMU, rientrante, ad avviso della Difesa municipale, nella giurisdizione tributaria – concludendo per il rigetto del ricorso, col favore delle spese.
7. La societa’ (OMISSIS) s.p.a non ha spiegato attivita’ difensiva in questa sede.
8. Il ricorso e’ stato discusso nella Camera di consiglio del 21 maggio 2019, per la quale il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta e tanto i ricorrenti quanto il Comune contro ricorrente hanno depositato memoria ex articolo 380 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione di (OMISSIS), sollevata dal Procuratore Generale sul rilievo che la quest’ultima non e’ parte nel giudizio a quo; (OMISSIS), infatti, ricorre in questa sede quale erede della defunta (OMISSIS), gia’ presente nel giudizio a quo tramite la sua amministratrice di sostegno, sig.ra (OMISSIS) (anch’ella qui ricorrente per regolamento di giurisdizione quale erede di (OMISSIS)).
10. Sempre in via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sollevata dal contro ricorrente Comune di Jesi sul rilievo della mancata sospensione del giudizio a quo ex articolo 367 c.p.c.; non vi e’ infatti prova in atti (ne’ il Comune ha dedotto alcunche’, sul punto, nella memoria deposita articolo 380 ter c.p.c.) che il tribunale di Ancona, rigettata l’istanza di sospensione del processo ex articolo 367 c.p.c., sia pervenuto alla decisione della causa.
11. Ancora preliminarmente va disattesa l’eccezione di giudicato esterno, pure sollevata dal contro ricorrente; sulla copia della sentenza del tribunale di Ancona n. 64/16 prodotta dal Comune di Jesi difetta, infatti, l’attestazione di definitivita’ rilasciata dalla cancelleria. Al riguardo va qui richiamato il costante insegnamento di questa Corte secondo cui, affinche’ il giudicato esterno possa far stato nel processo, e’ necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria (cfr., tra le tante, sentt. nn. 8478/08, 27881/08, 28515/17). Inconcludente va quindi giudicato il rilievo, svolto nella memoria illustrativa del Comune di Jesi, sulla mancata contestazione, da parte degli odierni ricorrenti, della intervenuta irrevocabilita’ di tale sentenza.
12. Il ricorso e’, peraltro, infondato. La controversia appartiene, infatti, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 133, lettera g), c.p.a., perche’ concerne comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilita’.
12.1 I ricorrenti, a sostegno della ritenuta competenza giurisdizionale del giudice ordinario, richiamano i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006 e deducono che la presente controversia avrebbe ad oggetto meri comportamenti della pubblica amministrazione, non riconducibili all’esercizio di un pubblico potere, sostanzialmente argomentando che il Comune di Jesi e la societa’ (OMISSIS) avrebbero operato in carenza assoluta di potere.
12.2 L’argomento dei ricorrenti non merita accoglimento; nel ricorso si da’ atto (pag. 3) che tanto la Delib. n. 365 del 1989, quanto la Delib. n. 208 del 1997, del consiglio comunale di Jesi contenevano la dichiarazione di pubblica utilita’. Tanto basta a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il Collegio intende dare, infatti, conferma e seguito al principio, gia’ espresso da queste Sezioni Unite nell’ordinanza n. 10879/15, che, in materia di espropriazione per pubblica utilita’, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto da’ luogo ad una controversia riconducibile in parte direttamente ed in parte mediatamente ad un provvedimento amministrativo, la domanda di risarcimento per i danni che si pretendono conseguiti ad una occupazione iniziata, dopo la dichiarazione di pubblica utilita’, in virtu’ di un decreto di occupazione d’urgenza e proseguita anche successivamente alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilita’; principio ancora ribadito con la sentenza n. 9334/18, cosi’ massimata: “In tema di risarcimento dei danni derivanti dall’illecita occupazione di un bene, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera g), c.p.a., quando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione oggetto della domanda, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, riguardante l’individuazione e la configurazione dell’opera pubblica sul territorio, cui la condotta successiva, anche se illegittima, si ricollega in senso causale”.
13. La controversia rientra, quindi, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
14. Va altresi’ disattesa la tesi del contro ricorrente secondo cui la domanda dei ricorrenti relativa agli importi versati a titolo di ICI ed IMU rientrerebbe nella giurisdizione del giudice tributario; l’oggetto di tale domanda, infatti, non e’ l’obbligazione tributaria, bensi’ un credito vantato dai ricorrenti a titolo risarcitorio, come fatto palese dall’uso del termine “risarcimento” contenuto nel capo e) delle conclusioni della citazione introduttiva, trascritte a pag. 10 del controricorso (“risarcimento della somma di Euro 53.597,30… versati… per IMU e ICI perche’ non dovuti stante lo spossessamento”).
15. In definitiva va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
16. Le spese del presente regolamento saranno regolate dal giudice di merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, che regolera’ anche le spese del presente regolamento.
Spese al merito.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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