Principio generale dell’accessione

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 4 novembre 2019, n. 28258.

La massima estrapolata:

Il principio generale dell’accessione posto dall’art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista “ipso iure” al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un’apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tal fine.

Ordinanza 4 novembre 2019, n. 28258

Data udienza 19 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22523/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 336/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, del 01/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2019 dal cons. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ricorre a questa Corte onde sentir cassare l’impugnata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Trieste, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di rigetto in prima istanza della domanda della medesima intesa a conseguire il pagamento della meta’ delle somme impiegate per la costruzione, su un terreno di esclusiva proprieta’ dell’ex coniuge (OMISSIS), con cui era coniugata in regime di comunione legale, della villa destinata ad abitazione familiare.
Il giudice distrettuale, richiamata la giurisprudenza di questa Corte successiva all’arresto delle SS.UU. 651/1996, ha respinto il proposto gravame sull’assunto che “una corretta analisi della motivazione della sentenza delle Sezione Unite… lascia intendere la continuita’ del principio giurisprudenziale evolutosi nel ventennio successivo, nel senso di ritenere necessaria la prova di aver fornito un sostegno economico alla costruzione”. Nella specie detta condizione non era stata soddisfatta dall’impugnante, che si era difeso argomentando una sorta di automatismo tra acquisto dei materiali ed insorgenza del relativo credito e che in ragione di cio’ non solo non si era creduto gravato dell’onere di dover dimostrare il proprio apporto, ma si era pure astenuto dall’allegare la circostanza.
Il mezzo proposto si vale di due motivi di ricorso, cui resiste l’intimato con controricorso. Memorie di entrambe le parti ex articolo 380 bis1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso, a mezzo del quale la (OMISSIS) lamenta la violazione dell’articolo 177 c.c., comma 1, lettera a), per aver il decidente preteso che l’appellante fornisse prova dell’apporto prestato, quantunque anche alla luce del citato precedente si debba ritenere che i materiali e la manodopera impiegati nella costruzione cadano in comunione, e’ infondato e va pertanto respinto.
Come anche la deducente mostra di credere e’ stabile convinzione impostasi nella giurisprudenza di questa Corte di seguito al citato pronunciamento delle SS.UU. – in linea peraltro con l’analogo principio affermatosi prima della riforma del diritto di famiglia in relazione al regime della comunione convenzionale (Cass., Sez. I, 14/06/1966, n. 15450) – che, allorche’ per effetto del principio enunciato dall’articolo 934 c.c. il coniuge proprietario esclusivo del suolo acquisti la proprieta’ dell’immobile realizzato su di esso in regime di comunione legale, la tutela del coniuge non proprietario del suolo, opera non sul piano del diritto reale, nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma non puo’ vantare alcun diritto di comproprieta’, anche superficiaria, sulla costruzione, ma sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla meta’ del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione (Cass., Sez. I, 9/03/2018, n. 5843; Cass., Sez. II, 3/04/2008, n. 8662; Cass. Sez. I, 22/04/1998, n. 4076). L’assunto si legittima, com’e’ noto, sul presupposto che il principio generale dell’accessione posto dall’articolo 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell’incorporazione la proprieta’ della costruzione su di esso edificata e la cui operativita’ puo’ essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprieta’ per accessione avviene a titolo originario senza la necessita’ di un’apposita manifestazione di volonta’, mentre gli acquisti ai quali e’ applicabile l’articolo 177 c.c., comma 1, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale (Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27412; Cass., Sez. II, 8/09/2005, n. 17885; Cass., Sez. II, 11/08/1999, n. 8585).
3. La soggezione della specie in discorso alla disciplina dell’accessione che non e’ derogata, come visto, da quella in materia di acquisti da parte dei coniugi in regime di comunione legale e’ foriera, oltre a quella che vede il coniuge non proprietario divenire in dipendenza della costruzione titolare solo di un diritto di credito, anche di un’altra conseguenza. Se, infatti, la sedes materiae cui ricondurre la fattispecie e’ da individuarsi nell’accessione, l’asse del discorso circa il diritto di credito che compete al coniuge non proprietario si sposta conseguentemente fuori dal perimetro segnato dall’articolo 177 c.c. in quanto il diritto di credito del coniuge si sottrae alla disciplina degli acquisti in comunione, sicche’ non potra’ essere riconosciuto riguardo ad esso alcun automatismo rispetto alla realizzazione dell’opera e la sua dimostrazione non si sottrarra’ all’applicazione delle norme comunemente vigenti in materia di onere della prova. E’ questo quanto, proprio per soddisfare le esigenze di chiarificazione rappresentate dal ricorrente, ha inteso enunciare la giurisprudenza piu’ recente di questa Corte riaffermando l’enunciato nomofilattico di cui si e’ detto per l’innanzi e precisando, in uno con esso, che “al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere della prova d’aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tal fine” (Cass., Sez.VI – I, 3/07/2013, n. 16670; Cass., Sez. I, 30/09/2010, n. 20508).
4. Dunque del tutto esattamente il decidente del grado ha respinto ex novo la domanda della (OMISSIS), perche’ essendo essa gravata del relativo onere probatorio, non vi ha dato alcun seguito, negando di esservi tenuta in forza di un’errata esegesi del quadro normativo, diversamente dovendo invece ribadirsiil concetto che il coniuge non proprietario, onde veder riconosciuto il proprio diritto di credito, deve darne prova in conformita’ ai principi regolanti l’onere della prova.
5. Il rigetto del primo motivo di ricorso assorbe e rende superflua la cognizione del secondo motivo logicamente subordinato alla fondatezza del precedente.
6. Le spese seguono la soccombenza.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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