La domanda di responsabilità aquiliana

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 13 gennaio 2020, n. 348.

La massima estrapolata:

La domanda di responsabilità aquiliana proposta in primo grado ex l’articolo 2043 c.c. non può essere modificata in appello con la riconduzione della vicenda al paradigma dell’articolo 2051 c.c. per la inconciliabile diversità dei presupposti, a meno che i fatti enunciati sin dall’atto introduttivo non consentano la sussunzione ex dall’articolo 2051 c.c. Ne consegue che in astratto si può invocare in grado di appello la violazione delle regole sull’obbligo di custodia, ma solo a condizione che i fatti fossero stati prospettati fin dal primo grado invocando quei principi.

Ordinanza 13 gennaio 2020, n. 348

Data udienza 11 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7636-2018 proposto da:
(OMISSIS) S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1143/2017 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositata il 21/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.

FATTI DI CAUSA

1. La s.a.s. (OMISSIS) convenne in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. davanti al Giudice di pace di Nocera Inferiore, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal proprio autocarro il quale, mentre stava percorrendo l’autostrada A30 in direzione sud in localita’ Sarno, era stato investito da un albero che si trovava sul ciglio dell’autostrada, nella fascia di proprieta’ della convenuta, e che era stato abbattuto dal vento forte.
Si costitui’ in giudizio la societa’ convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice di pace rigetto’ la domanda e compenso’ le spese di giudizio.
2. La pronuncia e’ stata appellata dalla societa’ soccombente e il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 21 agosto 2017, ha rigettato il gravame, ha confermato la sentenza di primo grado ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.
Ha osservato il Tribunale che dal rapporto della Polizia stradale risultava che alle ore 1,15 della notte era stato notato un albero abbattuto sulla carreggiata autostradale in questione, e che la Polizia era stata avvisata dei danni subiti dall’autocarro alle ore 4,20 della stessa notte. Cio’ premesso, il Tribunale ha affermato che la responsabilita’ della societa’ convenuta poteva insorgere solo in presenza di un’insidia; nella specie, al contrario, l’albero era di grosse dimensioni, tanto da occupare la corsia di marcia e quella di emergenza, mentre nella zona era stato segnalato un vento forte. Non poteva ritenersi che la societa’ convenuta fosse tenuta “ad una particolare manutenzione” dei luoghi, mentre il conducente avrebbe dovuto tenere un comportamento piu’ attento e prudente che gli avrebbe evitato l’urto contro l’albero. Quanto alla caduta di questo, il Tribunale ha sostenuto che essa era stata conseguenza del forte vento e della pioggia, da ritenere come evento eccezionale.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore ricorre la s.a.s. (OMISSIS) con atto affidato a due motivi. Resiste la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. in relazione all’articolo 2051 c.c.. Osserva la societa’ ricorrente che dovrebbe trovare applicazione, nella specie, l’articolo 2051 c.c. ed il conseguente obbligo di custodia a carico della societa’ Autostrade, com’era stato gia’ indicato fin dal primo grado. Il Tribunale, invece, aveva erroneamente fatto applicazione delle regole di cui all’articolo 2043 c.c..
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. in relazione all’articolo 2051 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c. in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
Secondo la societa’ ricorrente, l’articolo 2051 c.c. integra una forma di responsabilita’ che si caratterizza per l’inversione dell’onere della prova, per cui e’ il custode a dover dimostrare che il danno si e’ verificato a causa di un evento imprevedibile ed inevitabile. L’errata applicazione, come si e’ detto, dell’articolo 2043 c.c.. avrebbe condotto il Tribunale a gravare la societa’ attrice di un onere probatorio inesistente; anche in ordine al caso fortuito, la sentenza avrebbe sbagliato, non considerando che per l’esistenza di tale elemento non e’ sufficiente l’accertata presenza di vento e pioggia, dovendo invece il custode provare l’eccezionalita’ del fatto, tale da essere in grado di determinare autonomamente l’evento.
3. I due motivi di ricorso sono, quando non inammissibili, privi di fondamento.
Va innanzitutto osservato che questa Corte ha piu’ volte affermato che la domanda di responsabilita’ aquiliana proposta in primo grado invocando l’articolo 2043 c.c. non puo’ essere modificata in appello con la riconduzione della vicenda al paradigma dell’articolo 2051 c.c. per la inconciliabile diversita’ dei presupposti, a meno che i fatti enunciati sin dall’atto introduttivo non consentano la sussunzione nella fattispecie disciplinata dall’articolo 2051 c.c. (cosi’, da ultimo, l’ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30920, in linea con quanto gia’ affermato dalla sentenza 5 agosto 2013, n. 18609, e ribadito dalla sentenza 21 settembre 2015, n. 18463). Ne consegue che la societa’ attrice avrebbe anche potuto, in astratto, invocare in grado di appello la violazione delle regole sull’obbligo di custodia, ma solo a condizione che i fatti fossero stati prospettati fin dal primo grado invocando quei principi.
Nel caso di specie, al contrario, la sentenza sembra esordire nel senso di una domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’articolo 2043 c.c., come emerge dal richiamo al concetto dell’insidia; e il ricorso, pur dichiarando di aver agito ai sensi dell’articolo 2051 c.c., e’ redatto in modo non rispettoso dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), poiche’ nulla di preciso riferisce circa il contenuto dell’atto di citazione e le modalita’ con cui la domanda risarcitoria e’ stata impostata. Il che comporta che l’enunciazione teorica della riconducibilita’ della fattispecie all’articolo 2051 cit. non dimostra, in concreto, che i principi sulla custodia siano stati invocati nel caso di specie.
Quanto all’errata individuazione del fortuito – elemento che la sentenza impugnata richiama – la Corte osserva che e’ esatta l’affermazione secondo cui non e’ sufficiente la solo esistenza di un forte vento e di una grande pioggia ad integrare gli estremi del fortuito; ma la correttezza di tale assunto non va a modificare i termini del problema, dovendosi ritenere che la causa sia stata fondata sulla lesione dell’articolo 2043 c.c., per cui la mancanza di una colpa della societa’ (OMISSIS) impone comunque il rigetto del ricorso.
Occorre evidenziare, infine, che la sentenza impugnata contiene, nella prima proposizione di cui alla p. 4, un’ulteriore argomentazione secondo cui, mentre nell’atto di citazione la parte attrice aveva dichiarato che l’albero aveva investito l’autocarro, dalle dichiarazioni rese dal conducente subito dopo i fatti risultava che il medesimo aveva sterzato per evitare l’albero, che poi era stato urtato solo con la parte anteriore destra del mezzo; argomentazione, questa, che non e’ in alcun modo censurata nel ricorso e che evidenzia come il Tribunale abbia condiviso l’idea secondo cui il Giudice di pace correttamente avesse rigettato la domanda perche’ non provata.
4. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.
A tale esito segue la condanna della societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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