Aggravante di cui all’articolo 625 numero 7 del Cp

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 7 gennaio 2020, n. 135

Massima estrapolata:

Ai fini dell’aggravante di cui all’articolo 625, numero 7, del Cp, per “stabilimento pubblico” deve intendersi qualsiasi complesso di opere o di attrezzature in atto destinato alla estrinsecazione di un pubblico interesse o di una pubblica utilità ed è irrilevante che vi abbia o meno accesso il pubblico ovvero che non sia gestito direttamente dalla pubblica amministrazione (nella specie, l’aggravante è stata ravvisata in relazione a furti commessi in varie stanze di ospedale, essendo irrilevante che in talune di esse il pubblico non avesse libero accesso).

Sentenza 7 gennaio 2020, n. 135

Data udienza 17 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/10/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EPIDENDIO TOMASO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza di primo grado con cui (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 450,00 di multa, ritenuta la continuazione e concesse le generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, per una pluralita’ di furti – di cui al capo a (furto di bici elettrica in sosta su pubblica via in danno di (OMISSIS), in data (OMISSIS)); di cui ai capi 1 (furto con violenza di bici in danno di (OMISSIS)), 3 (furto con violenza di navigatore satellitare ed altri oggetti riposti all’interno in danno di (OMISSIS)), 4 (furto con violenza di vari oggetti risposti all’interno di auto in sosta su pubblica via, in danno di (OMISSIS)), 5 (furto con violenza di compressore portatile in danno di (OMISSIS)), commessi dal (OMISSIS); di cui ai capi 6, 7 e 8 (di apparecchiature elettroniche in danno di cari reparti dell’ospedale di (OMISSIS), sino al (OMISSIS), in data (OMISSIS)).
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l’imputato, che ha dedotto: 1) la violazione dell’articolo 192 c.p.p. e la motivazione meramente apparente in relazione al fatto di cui al capo a, atteso che la sua responsabilita’ per tale furto e’ stata desunta esclusivamente dal rinvenimento del bene oggetto di furto in luogo ove si trovava l’imputato e da breve lasso temporale trascorso rispetto al furto ovvero da elementi indiziari del tutto equivoci, anche in considerazione della possibile riconducibilita’ della condotta alla ricettazione; 2) l’erronea applicazione dell’articolo 99 c.p., sub specie di recidiva reiterata, concernendo i precedenti risultanti dal certificato del casellario tutti reati contravvenzionali, a parte un unico tentato furto, con conseguente prevalenza delle generiche sulle aggravanti; 3) la falsa applicazione dell’articolo 133 c.p. ed il vizio motivazionale in ordine alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, da riferire non al valore economico del bene, ma piuttosto al pregiudizio subito dalla vittima; 4) la violazione dell’articolo 625 c.p., n. 7 relativamente ai capi 6, 7 e 8, essendo avvenuto il furto in locali non accessibili al pubblico e non strumentali al servizio pubblico reso; 5) la violazione dell’articolo 192 c.p.p. ed il vizio di motivazione in ordine all’affermata responsabilita’ per i reati di cui ai capi 6, 7 e 8, fondata esclusivamente sul rinvenimento della refurtiva presso l’abitazione del ricorrente, in mancanza di ulteriori elementi probatori, non essendo decisive le deposizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS) e non essendo utilizzabili, in assenza di riscontri esterni, le dichiarazioni del correo (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non puo’ essere accolto.
2. Il primo motivo, concernente l’affermata responsabilita’ dell’imputato per il capo a (furto di bici elettrica in danno di (OMISSIS)), e’ destituito di ogni fondamento, risultando congrua ed esaustiva e nient’affatto apparente la motivazione della sentenza impugnata sul punto, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, costituiti dal rinvenimento del bene rubato presso l’abitazione dell’imputato, dal brevissimo lasso temporale intercorso rispetto al furto, dalla mancata allegazione, da parte della difesa, di qualsivoglia giustificazione alternativa (lecita o illecita) della disponibilita’ del bene. Va, del resto, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, il semplice possesso della refurtiva puo’ ritenersi idoneo a provare che il detentore sia autore della sottrazione qualora concorrano altri elementi fra cui quello temporale, atti ad escludere la provenienza del possesso da altra fonte (Sez. 5, n. 19453 del 20/01/2010 ud. – dep. 21/05/2010, Rv. 247138 – 01; v, anche, tra le altre, Sez. 5, n. 43389 del 17/10/2005 ud. – dep. 30/11/2005, Rv. 232457 – 01, secondo cui il possesso della refurtiva a brevissima distanza di tempo dalla commissione del furto, in assenza di spiegazioni o di giustificazioni alternative da parte del possessore circa la causa di quel possesso, ben puo’ costituire prova della responsabilita’ di costui in ordine al reato).
3. Il secondo motivo, con cui si e’ contestata l’applicazione della recidiva reiterata, al fine di ottenere il giudizio di prevalenza delle generiche sulle aggravanti, e’ inammissibile per carenza di interesse, in quanto il diniego della prevalenza delle generiche sulle aggravanti e’ stato giustificato dalla Corte di Appello non in base al divieto di cui all’articolo 69 c.p., comma 4, ma in base all’assenza di uno “specifico spunto di concretezza idoneo a permettere una valutazione in termini di prevalenza (delle generiche)”, in quanto “il ripetersi di siffatti plurimi episodi criminosi in un contesto tutto sommato limitato sia sotto il profilo temporale che spaziale provoca per cio’ solo ampio allarme sociale e…rende congrua…la concessione in forma equivalente delle attenuanti generiche”.
4. La terza doglianza, concernente il trattamento sanzionatorio ed in particolare la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, e’ destituito di ogni fondamento, risultando l’entita’ della pena congruamente e chiaramente giustificata in considerazione dei “plurimi episodi criminosi” posti in essere dall’imputato in un contesto alquanto limitato sotto il profilo temporale e spaziale e, cioe’, dei parametri di cui all’articolo 133 c.p., comma 2. Del tutto a-specifico si presenta, inoltre, il motivo in ordine all’invocata attenuante, di cui il ricorrente non spiega i presupposti di applicabilita’, tenuto conto che l’orientamento richiamato, secondo cui, ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, l’entita’ del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa, e non gia’, al mero valore intrinseco dell’oggetto sottratto (Sez. 4, n. 13068 del 18/11/1994 ud. – dep. 30/12/1994, Rv. 200735 – 01, in una fattispecie relativa a furto aggravato dall’uso di violenza sulle cose, consistente in effrazione della porta di un locale, in cui e’ stato ritenuto che si dovesse tenere conto, oltre che del valore della “res” sottratta, anche del pregiudizio arrecato con il danneggiamento cagionato), e’ funzionale a ridurre l’ambito applicativo dell’articolo 62 c.p., n. 4, escludendo il beneficio laddove, nonostante il modesto valore della res sottratta, la vittima riporti un pregiudizio economico piu’ consistente.
5. La quarta censura relativa all’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7 relativamente ai capi 6, 7 e 8, non puo’ essere accolta, in quanto, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, ai fini dell’aggravante de qua per stabilimento pubblico deve intendersi qualsiasi complesso di opere o di attrezzature in atto destinato alla estrinsecazione di un pubblico interesse o di una pubblica utilita’ ed e’ irrilevante che vi abbia o meno accesso il pubblico ovvero che non sia gestito direttamente dalla pubblica amministrazione (Sez. 1, n. 74 del 20/01/1970 ud. – dep. 23/06/1970, Rv. 114604 – 01; v. anche Sez. 2, n. 29 del 12/01/1971 ud. – dep. 28/04/1971, Rv. 117706 – 01, secondo cui la circostanza aggravante prevista dall’articolo 625 c.p., n. 7 – cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici – ricorre anche se il furto sia stato commesso in una stanza di un ospedale riservato ad uso personale di un medico del predetto ente, a nulla rilevando, al predetto fine, il fatto che il pubblico non avesse libero ingresso in detto locale).
6. L’ultima doglianza, relativa all’affermata responsabilita’ dell’imputato in ordine ai capi 6, 7, 8, non merita accoglimento, in quanto la condanna dell’imputato e’ stata fondata, con una motivazione esaustiva e non manifestamente illogica, su una pluralita’ di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, consistenti non solo nel rinvenimento della refurtiva presso l’abitazione di (OMISSIS), ma anche sulla deposizione della funzionaria dell’ospedale di Terni, che ha visto i ladri allontanarsi. Al contrario, nessun riferimento e’ stato fatto, nella motivazione della sentenza impugnata, alle dichiarazioni del coimputato.
7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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