Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 giugno 2022| n. 19824.
La disdetta del contratto di locazione
La disdetta del contratto di locazione, quale atto negoziale unilaterale e recettizio, adempiendo alla fuzione di impedire la prosecuzione di un rapporto contrattuale, è soggetta alla disciplina prevista dagli artt. 1334 e 1335 c.c. e in base a tale ultima disposizione essa si reputa conosciuta quando giunge all’indirizzo del destinatario, senza che siano rilevanti le modalità di esercizio, salvo che il destinatario non provi di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di averne avuto notizia. Quindi, per rendere efficace la cessazione del contratto di locazione è sufficiente che la disdetta venga recapitata dall’agente postale all’indirizzo della parte conduttrice, «poiché in tal modo si concreta la possibilità per il destinatario di venire a conoscenza della missiva».
Ordinanza|20 giugno 2022| n. 19824. La disdetta del contratto di locazione
Data udienza 3 maggio 2022
Integrale
Tag/parola chiave Locazione ad uso abitativo – Convalida di sfratto – Spedizione di raccomandata – Prova dell’invio – Sussistenza – Atto unilaterale – Applicazione degli artt. 1334 e 1335 cc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4317/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa, in virtu’ di procura in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS), e dall’avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
FONDAZIONE ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6954/2017, pubblicata in data 30 novembre 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2022 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la Fondazione Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli impiegati in Agricoltura avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’Appello di Roma, respingendo l’appello dalla stessa proposto, ha confermato la sentenza di primo grado.
2. Il Tribunale di Roma era stato investito dalla E.N.P.A.I.A. della domanda di convalida di sfratto per finita locazione dell’immobile adibito ad uso abitativo, concesso alla (OMISSIS) con contratto sottoscritto in data 20 luglio 2001.
Costituitasi per la fase sommaria, la (OMISSIS) aveva negato di avere ricevuto la disdetta, opponendo la conseguente rinnovazione del contratto, per ulteriori quattro anni, e disconosciuto la firma apposta in calce alla cartolina di ritorno della raccomandata con cui la locatrice assumeva di avere esercitato la disdetta, proponendo querela di falso.
Disposto, con ordinanza del 9 ottobre 2012, il rilascio dell’immobile, all’esito del passaggio della causa, per effetto dell’opposizione dell’intimata, alla trattazione con il rito locatizio a cognizione piena, il Tribunale aveva dichiarato cessato il contratto alla data del 30 giugno 2009, ordinando il rilascio dell’immobile, sul presupposto della ritualita’ della notifica della disdetta del contratto di locazione, che reputava provata dalla Fondazione.
3. Con la sentenza qui impugnata la Corte romana, dopo avere richiamato le clausole contrattuali che prevedevano che alla seconda scadenza del contratto ciascuna delle parti avesse il diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza stessa, ha ritenuto che la Fondazione appellata avesse provato non solo la spedizione della lettera raccomandata, ma anche la ricezione della stessa da parte del portiere dello stabile in cui si trovava l’immobile locato.
4. Fondazione E.N.P.A.I.A. resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte. La ricorrente ha depositato memoria.
La disdetta del contratto di locazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 1335 c.c., e articoli 24 e 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che sarebbe venuta a conoscenza della disdetta del contratto di locazione, effettuata dalla Fondazione E.N.P.A.I.A. in data 13 novembre 2008, solo quando aveva ricevuto, in data 20 giugno 2011, la missiva contenente la proposta di stipula di nuovo contratto di locazione e la successiva missiva del 14 novembre 2011, prontamente contestate.
Sostiene, in particolare, che aveva proposto querela di falso avverso la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento della lettera raccomandata attestante la consegna del plico, perche’ a lei non riferibile e non proveniente da persone conviventi o abilitate alla ricezione, e che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 1335 c.c., occorreva provare che il plico fosse pervenuto a destinazione, non potendo operare il principio di presunzione di conoscenza qualora, come nel caso di specie, risultava contestato che il plico fosse pervenuto all’indirizzo del destinatario.
Lamenta, quindi, che, pur avendo dato prova di non aver potuto visionare la lettera raccomandata e depositato in corso di causa querela di falso, i giudici di merito sarebbero incorsi in una erronea valutazione della documentazione, in quanto la “nota di presentazione per la spedizione”, atto ritenuto idoneo per la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c., riportava un elenco delle raccomandate, ma non indicava la loro destinazione, ne’ dimostrava l’avvenuto invio del plico, come stabilito dalla Carta della qualita’ del servizio postale universale, e rivestiva, pertanto, valore di mera attestazione di presa in carico delle raccomandate.
La decisione dei giudici d’appello, secondo la ricorrente, si sarebbe basata su un irrilevante registro della “corrispondenza ricevuta” e su una annotazione di avvenuto inserimento, da parte del portiere, del plico nella cassetta postale a lei riferibile, di per se’ priva di valore probatorio perche’ inidonea a fornire la prova della consegna della lettera raccomandata di disdetta, in violazione dell’articolo 139 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, articolo 7. Aggiunge che la relata di notifica, depositata dalla Fondazione E.N.P.A.I.A., violerebbe anche l’articolo 160 c.p.c., che dispone che la notificazione e’ nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia o se vi e’ incertezza assoluta sulla persona cui e’ stata fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 156 e 157 c.p.c..
2. La censura e’ inammissibile.
2.1. La doglianza, in primo luogo, incorre in manifesta inosservanza dell’onere di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto omette di fornire una riproduzione diretta od indiretta, in questo secondo caso con precisazione della parte corrispondente, degli atti sui quali si fonda e inoltre e comunque di localizzare tali atti nel presente giudizio di legittimita’, astenendosi sia dall’indicarli come prodotti, sia, secondo quanto consentito da Cass., sez. U, n. 22726 del 2011, al solo fine di esentare dall’onere di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di voler fare riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio di cui ha richiesto la trasmissione.
2.2. In secondo luogo, il motivo, nonostante deduca la violazione di norme di diritto sostanziale, in realta’ illustra considerazioni volte ad una ricostruzione della vicenda del pervenimento della disdetta in senso difforme da come ha fatto la Corte di merito e, dunque, sollecita – senza nemmeno evocarlo – un controllo sulla motivazione in facto del tutto al di fuori dei limiti in cui e’ consentito dall’attuale articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per come ricostruito dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 7 aprile 2014.
3. La sentenza impugnata ha posto in evidenza che: a) non rileva la eccezione del conduttore in punto di utilizzo di operatore privato per la consegna della raccomandata, in quanto il contratto di locazione richiede la sola forma della lettera raccomandata sussistente nella comunicazione effettuata; b) la raccomandata n. 85 del 7 novembre 2008, avente ad oggetto “disdetta locazione immobile sito in (OMISSIS)”, risultava conforme alla previsione contrattuale e rispettosa del termine previsto per la disdetta; c) la raccomandata di disdetta trovava riscontro, in relazione alla data di ricezione indicata sull’avviso di ricevimento (13 novembre 2008), al destinatario ( (OMISSIS)) e all’indirizzo di destinazione (via (OMISSIS)), nell’avviso di ricevimento n. 85 del 13 novembre 2008, nonche’ nella nota di presentazione del plico che la conteneva; d) nella distinta di spedizione, rilasciata dall’Ufficio postale-Eur con il n. (OMISSIS), era indicato il numero della raccomandata, esattamente corrispondente a quello risultante sul registro “corrispondenza ricevuta”, prodotto dalla Fondazione E.N.P.A.I.A. nel giudizio di primo grado, compilato dal portiere dello stabile che, avendo ricevuto il plico e sottoscritto la cartolina di ricevimento, aveva anche annotato l’avvenuto inserimento dello stesso plico nella cassetta postale appartenente alla (OMISSIS).
3.1. Dall’esame di tali elementi la Corte territoriale ha desunto che la Fondazione avesse fornito adeguata prova dell’avvenuta spedizione e ricezione della lettera di disdetta, a mezzo raccomandata consegnata al portiere dello stabile in cui era situato l’immobile locato e occupato dalla (OMISSIS) alla data di consegna del plico, in conformita’ a quanto previsto dal contratto, e che potesse, di conseguenza, operare la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c..
3.2. A tale apprezzamento di fatto, che poggia sugli indicati elementi documentali, la ricorrente si limita ad opporre una diversa lettura dei medesimi elementi, ai quali vorrebbe attribuire un diverso significato, ma tale operazione si risolve in una censura di merito che non puo’ trovare ingresso in sede di legittimita’.
3.3. Si deve, al riguardo, osservare che la disdetta, quale atto negoziale unilaterale e recettizio, adempiendo alla funzione d’impedire la prosecuzione di un rapporto contrattuale, e’ soggetta alla disciplina di cui agli articoli 1334 e 1335 c.c., e, in base a tale ultima disposizione, essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, senza che siano rilevanti le modalita’ di esercizio, salvo che il destinatario non provi di essere stato senza sua colpa nell’impossibilita’ di averne notizia.
L’accertamento che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilita’ del destinatario, quando, come nel caso in esame, e’ richiesto che la comunicazione abbia luogo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, presuppone che si possa identificare il soggetto cui l’atto e’ stato consegnato. Cio’ significa che, per rendere efficace la cessazione del contratto di locazione, e’ sufficiente che la disdetta venga recapitata dall’agente postale all’indirizzo della parte conduttrice, poiche’ in tal modo si concreta la possibilita’ per il destinatario di venire a conoscenza della missiva (Cass., sez. 6-2, 8/04/2019, n. 9791; Cass., sez. 3, 19/07/2019, n. 19524).
In altri termini, con la ricezione della disdetta, mediante consegna, da parte dell’addetto al recapito, della lettera raccomandata a persona rinvenuta all’indirizzo esatto del destinatario o di persone aventi con lui una relazione tale da giustificare la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del medesimo e con l’ulteriore adempimento di verificare che la persona che cura il ritiro del plico apponga la firma sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, deve presumersi che essa sia pervenuta nella sfera di conoscibilita’ del destinatario.
3.4. La Corte territoriale ha compiuto tale verifica, perche’ ha individuato nel portiere dello stabile la persona che aveva ricevuto il plico ed apposto la sottoscrizione sulla cartolina di ricevimento, provvedendo anche all’immissione della lettera raccomandata contenente la disdetta nella cassetta postale appartenente all’odierna ricorrente, e, pertanto, la ricorrente, al fine di sottrarsi all’operativita’ della presunzione di cui all’articolo 1335 c.c., non puo’ limitarsi a ribadire, anche in questa sede, che il plico non sarebbe stato mai spedito, che la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento non sarebbe a lei riferibile o ancora che l’operato della persona che ha ritirato il plico non era a lei riconducibile, trattandosi di contestazioni volte a criticare l’accertamento di fatto, gia’ adeguatamente svolto dal giudice di merito, non censurabile in sede di legittimita’.
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono i criteri della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma gia’ dovuta, a norma del predetto articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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