La disciplina prevista dall’art. 49 commi 1 5 e 7 del d.lgs. n. 231 del 2007

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|26 aprile 2021| n. 10999.

La disciplina prevista dall’art. 49, commi 1, 5 e 7, del d.lgs. n. 231 del 2007, che vieta le transazioni in denaro, con libretti di deposito o con titoli al portatore, se non eseguite tramite un intermediario abilitato, si applica, come precisato dal comma 15 della norma citata, solo quando l’intermediario è terzo, garante della tracciabilità delle disposizioni in oggetto tra soggetti comuni e non anche quando agisca come parte in tali transazioni o le effettui in proprio, sicché in tali ipotesi è altresì inapplicabile il regolamento di accettazione scritta della disposizione di tali operazioni da parte dell’intermediario abilitato, previsto dal comma 2 della disposizione richiamata, con conseguente inoperatività degli effetti estintivi e liberatori, di cui al successivo comma 3. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che Poste Italiane s.p.a., al fine di eseguire un pagamento in favore di una propria dipendente creditrice e costituirla in mora con effetti liberatori, dovesse procedere secondo le modalità ordinarie previste dagli artt. 1210, 1212 c.c., 73 e 74, disp. att. c.c., essendo inidonei allo scopo i tentativi di pagamento effettuati con bonifico domiciliato presso qualsiasi ufficio postale e con assegno postale vidimato).

Sentenza|26 aprile 2021| n. 10999

Data udienza 3 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Recupero crediti – Pagamento somme – Costituzione in mora – Estinzione dell’obbligazione – Presupposti – Articoli 1777 e 1782 cc – Deposito irregolare – Articoli 1210 e 1227 cc – Esonero degli intermediari – Decreto legislativo 231 del 2007 – Criteri – Articolo 1197 cc – Mancanza del consenso di parte creditrice – Effetti – Motivazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6019-2015 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), (AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI (OMISSIS)), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 384/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 27/09/2014 R.G.N. 199/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

FATTO

1. Con sentenza del 27 settembre 2014, la Corte d’appello di Brescia rigettava l’appello di (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione al decreto con il quale la dipendente (OMISSIS) le aveva ingiunto il pagamento di somme liquidate in una sentenza in suo favore nei confronti della datrice, nonostante i due tentativi di pagamento da questa effettuati, in quanto inidonei alla costituzione in mora della creditrice e pertanto non estintivi dell’obbligazione.
2. A motivo della decisione, la Corte territoriale richiamava le disposizioni del Decreto Legislativo n. 231 del 2007 e in particolare dell’articolo 49, in merito alle limitazioni e rigorose modalita’ da osservare: nel trasferimento, a qualsiasi titolo, di denaro, libretti di risparmio bancari o postali al portatore o titoli al portatore in Euro o in valuta estera; per il trasferimento per contanti, tramite intermediari abilitati (e (OMISSIS) s.p.a. tra essi) mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti, secondo un regolamento negoziale tra disponente ed intermediario qualificabile come contratto di deposito irregolare con prestazione al terzo (il beneficiario), ai sensi dell’articolo 1777 c.c., comma 1, in relazione all’articolo 1782 c.c.: con effetto di estinzione del debito, ai sensi dell’articolo 1277 c.c., della comunicazione di accettazione dal debitore e, nei casi di mora del creditore, di liberazione del debitore dall’obbligazione, per effetto dell’eseguito deposito accettato ovvero validato, a norma dell’articolo 1210 c.c..
3. Tuttavia, non producendosi tali effetti per i pagamenti in cui siano parte banche o (OMISSIS) s.p.a., per il venir meno della peculiare connotazione di terzieta’ dell’intermediario alla transazione, la Corte bresciana escludeva che i due tentativi di pagamento compiuti dalla debitrice appellante (con bonifico domiciliato presso qualsiasi ufficio postale, emesso ad ottobre 2010 e non riscosso fino alla scadenza della sua validita’, il 29 aprile 2011; con assegno postale vidimato indirizzato, come da richiesta della creditrice, presso lo studio del suo difensore, neppure riscosso entro il termine di validita’, dal 20 giugno al 17 agosto 2011) integrassero le modalita’ prescritte dalla legge per la valida costituzione in mora della lavoratrice, nonostante la contrarieta’ a correttezza e buona fede della sua condotta, valutabile ai soli fini di escludere la decorrenza degli interessi.
4. Con atto notificato il 11 marzo 2015, la societa’ ricorreva per cassazione con due motivi; la lavoratrice, pur ritualmente intimata, non svolgeva difese.
5. Assegnata per la trattazione all’adunanza camerale, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. ed acquisite le conclusioni scritte rassegnate dal P.G., a norma dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1 nella ravvisata insussistenza dei presupposti, la causa era quindi rinviata a nuovo ruolo e fissata all’odierna pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione degli articoli 1277, 1210 e 1214 c.c., Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 49, per la non corretta interpretazione dell’ultima norma, non esonerante affatto gli intermediari, che non operino in tale qualita’, dall’osservanza dei divieti vigenti per la generalita’ dei soggetti, non obbligandoli ma neppure autorizzandoli, nella gestione dei loro rapporti, al pagamento in contanti, libretti o assegni al portatore, valendo per essi le stesse regole stabilite dal Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 49, con erronea esclusione del mancato riconoscimento al bonifico della ricorrente dell’effetto estintivo dell’obbligazione previsto dalle norme denunciate, ne’ alla consegna dell’assegno postale “vidimato” (ossia garantito da precedente deposito) del carattere di offerta reale suscettibile di convalida, cosi’ respingendo la domanda di dichiarazione di validita’ del deposito liberatorio eseguito ai sensi del Decreto Legislativo cit., articolo 49, comma 3.
2. Esso e’ infondato.
3. Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 49, articolo 49, comma 3, impone le transazioni in denaro o con libretti di deposito bancari o postali al portatore o con titoli al portatore tra soggetti diversi (altrimenti vietate) tramite un intermediario abilitato (banche, (OMISSIS) s.p.a., altri soggetti qualificati) (comma 1); regola il trasferimento per contanti per il loro tramite mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi intermediari abilitati, previa consegna ai medesimi della somma in contanti (comma 2), secondo un regolamento negoziale tra il disponente l’operazione e l’intermediario qualificabile alla stregua di deposito irregolare con prestazione al terzo (beneficiario della disposizione), ai sensi dell’articolo 1777 c.c., comma 1 e articolo 1782 c.c.; attribuisce alla comunicazione da parte del debitore al creditore dell’accettazione dell’intermediario l’effetto di estinguere l’obbligazione, ai sensi dell’articolo 1277 c.c., comma 1 e, nel caso di mora del creditore, gli effetti liberatori del deposito previsti dall’articolo 1210 c.c. (comma 3).
3.1. Ma la disciplina indicata si applica soltanto qualora l’intermediario si ponga quale terzo, garante della tracciabilita’ delle disposizioni in oggetto, tra soggetti comuni; non anche quando il medesimo agisca come parte in tali transazioni o le effettui in proprio, come detta il Decreto Legislativo cit., articolo 49, comma 15, che esclude in tal caso l’applicabilita’ delle diposizioni previste dal primo, quinto e comma 7.
3.2. In particolare, l’inapplicabilita’ del trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera (comma 1) comporta la pari e coerente inapplicabilita’ del regolamento di accettazione scritta della disposizione di tali operazioni da parte dell’intermediario abilitato, depositario irregolare in funzione della prestazione al beneficiario (comma 2) e degli effetti estintivi o liberatori conseguenti (comma 3). Sicche’, (OMISSIS) s.p.a. avrebbe dovuto procedere, come invece non ha fatto, alla costituzione in mora della propria dipendente creditrice secondo le disposizioni ordinarie contenute nell’articolo 1210 c.c., articolo 1212 c.c., articoli 73 e 74 disp. att. c.c..
3.3. La Corte territoriale ha dunque esattamente applicato la disposizione scrutinata, in esito ad un argomentato ragionamento interpretativo (da pg. 4 a pg. 6 della sentenza): il che esclude il vizio di violazione di legge denunciato, ossia di erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa; e cosi’ pure di falsa applicazione della legge, che consiste nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perche’ la fattispecie astratta da essa prevista non e’ idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851).
3.4. Una volta esclusa l’applicabilita’ del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 49, comma 3, per le ragioni illustrate, la Corte bresciana e’ pervenuta al corretto e coerente approdo decisorio di rigetto dell’impugnazione, fondandosi “l’appello di (OMISSIS)… sulla applicazione del comma 3 alla fattispecie” (cosi’ al secondo capoverso, primo e secondo alinea di pg. 6 della sentenza): confermato anche dalla conclusione del motivo qui scrutinato, di censura di erroneo rigetto della “domanda di dichiarazione di validita’ del deposito liberatorio eseguito a mente del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 49, comma 3” (cosi’ all’ultimo capoverso di pg. 21 del ricorso).
4. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla terza doglianza del proprio ricorso in appello, per non avere il Tribunale comunque ritenuto estinta l’obbligazione azionata in via monitoria per effetto di una datio in solutum, ai sensi dell’articolo 1197 c.c., consistito nell’accettazione della societa’ debitrice della proposta della lavoratrice creditrice di compimento di una prestazione (pagamento) diversa (con assegni), da quella dovuta (per contanti).
5. Anch’esso e’ infondato.
6. E’ vero che la denunciata omessa pronuncia sussiste, non avendola la Corte territoriale resa su un motivo di appello della societa’, debitamente trascritto nel suo contenuto (al p.to d.3 a pgg. 13 e 14 del ricorso), in modo da consentire a questa Corte, posto che la sentenza non ne ha trattato, l’adeguata individuazione dell’atto nel quale la doglianza ignorata e’ stata formulata (Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038); non potendo qui ravvisarsi, pur in assenza di espressa statuizione del giudice, una necessaria (e quindi implicita) reiezione di tale motivo, essendo piuttosto stata completamente omessa una decisione su di un punto indispensabile per la soluzione del caso concreto, integrante appunto il vizio denunciato (Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass. 16 marzo 2017, n. 6835).
6.1. Tuttavia, la questione puo’ ben essere decisa, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’articolo 111 Cost., comma 2, nonche’ di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale articolo 384 c.p.c. ispirata a tali principi (Cass. 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass. 28 giugno 2017, n. 16171; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23876), in quanto infondata.
6.2. La fattispecie non e’ ricostruibile alla stregua di una prestazione in luogo di adempimento, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 1197 c.c., perche’ la ricorrente ne ha offerto una prospettazione erronea.
Essa ha, infatti, invertito gli elementi costitutivi del negozio solutorio: a) il consenso (non gia’ del creditore, ma) del debitore; b) alla (neppure esecuzione, ma) mera richiesta del creditore; c) di una diversa prestazione. Ed e’ noto che la sua integrazione esiga principalmente l’accettazione del creditore, eventualmente ravvisabile anche in una sua manifestazione tacita (Cass. 14 marzo 2006, n. 5447, con specifico riferimento all’ipotesi della pregressa e prolungata accettazione dal locatore dei canoni, corrisposti dal conduttore mediante l’invio di un assegno di conto corrente, anziche’ nella forma dovuta e pertanto con una prestazione diversa, risultando cosi’ liberatoria, ai sensi dell’articolo 1197 c.c.), ma sempre necessaria.
6.3. Nel caso di specie, proprio un tale consenso della parte creditrice e’ invece mancato, posto che la diversa prestazione della societa’ datrice (debitrice) e’ stata rifiutata dalla lavoratrice (creditrice): sicche’, non si puo’ configurare alcun negozio solutorio estintivo dell’obbligazione. Ma neppure idoneo alla produzione di alcun effetto liberatorio conseguente ad una mora della creditrice, non ritualmente costituita, per le ragioni dette in riferimento al primo motivo.
7. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, senza alcun provvedimento sulle spese, non avendo la lavoratrice intimata svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis e dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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