Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 6 settembre 2018, n. 40083.
La massima estrapolata:
La diffamazione per la comunicazione con più persone scatta anche quando le frasi offensive sono contenute nella bacheca di Facebook perché è accessibile a quelli che possono vedere il profilo.
Sentenza 6 settembre 2018, n. 40083
Data udienza 3 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/09/2016 del TRIBUNALE di CAGLIARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Brancaccio;
udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza del giudice di pace di pace di Cagliari, emessa in data 28 luglio 2015, con cui si era ritenuto colpevole l’imputato (OMISSIS) dei reati di ingiuria, minaccia e diffamazione ai danni di (OMISSIS), sua ex convivente e madre di sua figlia. Il Tribunale assolveva l’imputato dal reato di ingiuria perche’ il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato; dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti quanto al reato di minaccia perche’ gia’ giudicato con sentenza n. 1238/2014 del GIP del Tribunale di Cagliari; rideterminava la pena in relazione al residuo reato di diffamazione compiuta tramite facebook contestato al capo B, quantificandola in 150.00 Euro di multa, riducendo, altresi’, ad Euro 300.00 la condanna a titolo di risarcimento danni alla parte civile, condannandolo, infine, alle spese del giudizio.
2. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’imputato tramite il proprio difensore avv. (OMISSIS), formulando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge, con riferimento agli articoli 521 e 522 cod. proc. pen., per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza.
La contestazione riguarderebbe una diffamazione tramite comunicazione con piu’ persone su facebook (in particolare con (OMISSIS) e (OMISSIS)), mentre la motivazione della sentenza e la relativa condanna si riferiscono alla pubblicazione delle frasi diffamatorie sulla bacheca facebook denominata “(OMISSIS)”.
Il fatto nuovo per il quale e’ intervenuta condanna ha determinato in concreto una lesione dei diritti della difesa secondo l’interpretazione da ultimo fornita dalle Sezioni Unite nel 2015 e del diritto ad un equo processo secondo i principi CEDU.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’articolo 125 c.pp., comma 3, e articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per carenza e contraddittorieta’ della motivazione nonche’ travisamento della prova, in quanto manca qualsiasi cenno motivazionale, nonostante la specifica richiesta in appello, circa il fatto che vi sarebbe discrasia tra la contestazione mossa – inidonea di per se’ ad integrare il reato poiche’ non descrittiva di una diffusione a piu’ persone della notizia diffamatoria, ma solo alla sig. (OMISSIS) ed allo stesso (OMISSIS) – e la motivazione, invece, basata su un fatto diverso e diffusivo, quale e’ la pubblicazione in bacheca “on line” sul social network facebook, con possibile condivisione da parte di un numero imprecisato di “amici”; inoltre, apodittico e’ tale ultimo riferimento, non essendo stato provato che il profilo “(OMISSIS)” non fosse chiuso e, pertanto, visibile solo alla Sig.ra (OMISSIS) e non essendo stata provata anche la stessa esistenza di quest’ultima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ chiaramente infondato, ai limiti dell’inammissibilita’, e deve, pertanto, essere rigettato.
2. La condotta del ricorrente si inserisce in un contesto piu’ complesso di atti di minaccia, molestie e maltrattamenti nei confronti della persona offesa, sua ex convivente, che hanno portato alla sua condanna per il reato di cui all’articolo 572 cod. pen. nel procedimento penale n. 8870 del 2011, reato in cui il Tribunale di Cagliari ha considerato ricompreso quello di minaccia contestato al capo b), dichiarando non doversi procedere per ne bis in idem.
La sentenza impugnata da’ atto della provata riferibilita’ al ricorrente della condotta diffamatoria con motivazione logica ed esauriente.
Si da’ contezza, altresi’, anche con richiami giurisprudenziali pertinenti, della possibilita’ di configurare la diffamazione nel caso di diffusione di un messaggio tramite bacheca facebook.
Costituisce motivo di ricorso, tuttavia, la mancata correlazione tra accusa e sentenza, sia sotto forma di violazione di legge, sia sotto forma di vizio della motivazione: non vi sarebbe coincidenza tra la condotta descritta nel capo di imputazione di “comunicazione con piu’ persone su facebook” e la condotta di “pubblicazione mediante l’inserimento in una bacheca facebook”, ne’ alcuna effettiva ragione al riguardo sarebbe stata addotta dalla Corte di merito nel provvedimento impugnato.
Sul tema deve rammentarsi in proposito l’insegnamento di Sez. U, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051 secondo cui, per aversi mutamento del fatto – rilevante ai fini della violazione degli articoli 521 e 522 cod. proc. pen. – occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perche’, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione e’ del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione.
Nella scia di tale autorevole arresto, la giurisprudenza di legittimita’ successiva ha ulteriormente delineato l’ambito di operativita’ del difetto di correlazione tra accusa e sentenza, che rileva solo allorche’ si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell’addebito e non gia’ quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l’integrazione del reato e sui quali l’imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo (Sez. 2, n. 17565 del 15/3/2017, Beretti, Rv. 269569; Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012, dep. 2013, Domizi, Rv. 254888), escludendo detta trasformazione o sostituzione quando la contestazione ricomprenda in se’ necessariamente, a livello fattuale, la condotta poi accertata in sentenza (Sez. 2, n. 34147 del 30/4/2015, Agostino, Rv. 264631, in tema di partecipazione ad associazione mafiosa in posizione verticistica o di mero associato; cfr. anche Sez. 5, n. 33878 del 3/5/2017, Vadacca, Rv. 271607, in tema di reati di bancarotta) ovvero quando le condotte coincidano quanto al nucleo essenziale dell’antigiuridicita’ (Sez. 3, n. 31849 del 16/4/2014, Bruzzese, Rv. 260331). Sicche’ la violazione del principio di correlazione tra l’accusa e l’accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneita’ o di incompatibilita’ sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946).
Ebbene, nel caso di specie non si rileva alcuna reale discrasia, dal punto di vista anzitutto del significato fattuale, tra le due condotte che invece si ritengono dalla difesa non coincidenti. L’imputazione si riferisce ad una comunicazione (dei contenuti diffamatori contestati) con piu’ persone, sul social network denominato facebook, che non esclude affatto l’utilizzo di una “bacheca” per tale diffusione (e cioe’ di un “luogo virtuale”, collegato al profilo soda dell’utente, all’interno del quale e’ possibile inserire post, immagini, filmati, link che vengono visualizzati da tutti coloro che hanno accesso a detto profilo).
Anzi, nella indicazione lessicale utilizzata dalla contestazione, certamente dalla valenza generalizzante, deve ricomprendersi senza dubbio qualsiasi condotta di diffusione di contenuti diffamatori tramite facebook, sia con bacheca che con altra modalita’, sicche’ non puo’ dirsi che il ricorrente non fosse stato in grado di conoscere sin dall’inizio il nucleo essenziale della contestazione per potersi da questa difendere: la pubblicazione di contenuti su una “bacheca” facebook, infatti, costituisce una forma di comunicazione con piu’ persone utilizzando tale soda network e, quindi, corrisponde perfettamente alla contestazione.
Il fatto – pure contestato dal ricorrente – che non si sia indicato nel capo di imputazione il nome della bacheca su cui sono state pubblicate le frasi diffamatorie e’ irrilevante e non determinante: tali dettagli, infatti, sono emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale e, pertanto, erano ben noti all’imputato che in relazione ad essi ha esercitato i propri diritti difensivi.
In proposito, e’ stato condivisibilmente affermato il principio, che il Collegio intende ribadire, secondo cui, ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’articolo 521 c.p.p., deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicche’ questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (ex multis, Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi, Rv. 257278; Sez. 6, n. 5890 del 22/1/2013, Lucera, Rv. 254419; Sez. 3, n. 15655 del 27/2/2008, Fontanesi, Rv. 239866).
Nel caso di specie, non e’ dubbio che nel corso del processo il ricorrente abbia avuto modo di conoscere le caratteristiche specifiche della condotta diffamatoria che gli veniva contestata (la effettiva modalita’ di diffusione e condivisione delle espressioni diffamatorie, il nome della bacheca, i tempi specifici della sua realizzazione), sicche’ puo’ affermarsi che non si e’ verificata alcuna violazione o pregiudizio dei diritti di difesa dell’imputato (Sez. 3, n. 36817 del 14/6/2011, T.D.M., Rv. 251081; Sez. 2, n. 34969 del 10/5/2013, Caterino, Rv. 257782) che e’ stato sempre in grado di interloquire sul fatto concreto cosi’ come si manifestava nel processo.
Inconferente risulta, infine, la ragione difensiva collegata alla violazione dei principi CEDU in tema di fair trial (articolo 6 CEDU) e di mutamento della qualificazione giuridica dei fatti, citando la pronuncia Sez. U, n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264438.
Nel caso di specie, non si e’ dinanzi ad una divaricazione tra fattispecie di reato contestata e titolo delittuoso per il quale si e’ stati condannati, bensi’ ad una mera e come si e’ visto – infondata non corrispondenza tra “il fatto” materialmente individuato dalla imputazione e quello per il quale in concreto e’ intervenuta condanna.
Dunque, non viene in gioco il mutamento del piano della qualificazione giuridica dei fatti, che rimane circoscritto al reato di diffamazione, ma (solo) la presunta distanza tra contestazione formalizzata e contestazione effettivamente accertata dalla sentenza impugnata, in relazione alla quale si e’ gia’ offerta la ricostruzione della piu’ corretta linea interpretativa che porta alla irrilevanza della questione cosi’ come posta.
Da ultimo, quanto al rilievo della mancata prova della esistenza effettiva di (OMISSIS) deve sottolinearsi come non appare questo un punto determinante per la configurabilita’ del reato di diffamazione.
La costante giurisprudenza di legittimita’, infatti, afferma senza dubbio, proprio con riferimento ai messaggi ed ai contenuti diffusi tramite facebook, che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595, comma terzo, cod. pen., poiche’ trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone (Sez. 1, n. 24431 del 28/4/2015, Rv. 264007; Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016, dep. 2017, Manduca, Rv. 269090), ne’ l’eventualita’ che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria (Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Nastro, Rv. 254044).
Piu’ in generale, con ragionamento esportabile nel caso di specie, e’ stato poi affermato che deve presumersi la sussistenza del requisito della comunicazione con piu’ persone qualora l’espressione offensiva sia inserita in un supporto (nella specie, un registro) per sua natura destinato ad essere normalmente visionato da piu’ persone (Sez. 5, n. 3963 del 6/7/2015, dep. 2016, Fabiani, Rv. 265815). Ebbene, non vi e’ dubbio che la funzione principale della pubblicazione di un messaggio in una bacheca o anche in un profilo facebook sia la “condivisione” di esso con gruppi piu’ o meno ampi di persone, le quali hanno accesso a detto profilo, che altrimenti non avrebbe ragione di definirsi social.
Non vi e’ dubbio, pertanto, che anche questo ultimo profilo di doglianza sia infondato, poiche’ il mezzo utilizzato per la diffusione delle frasi diffamatorie e’ senza dubbio idoneo, e concretamente ha dimostrato di esserlo, a veicolarlo nei riguardi di piu’ persone.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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