La delibera di approvazione del bilancio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 luglio 2021| n. 21238.

La delibera di approvazione del bilancio.

In materia di società, l’interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio deve essere valutata alla stregua della prospettazione della parte, che ben può limitarsi a lamentare la mancanza di una corretta informazione – secondo le prescrizioni di legge – sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, senza dedurre alcun danno economico; non esclude, pertanto, l’interesse ad agire la perdita dell’intero capitale sociale e il conseguente azzeramento del valore economico della partecipazione, poiché quest’ultima costituisce pur sempre un bene compreso nel patrimonio del socio, al quale non va negato il diritto di essere messo a conoscenza dei fatti che, nel corso dell’esercizio, hanno inciso sul patrimonio e sull’andamento economico della società.

Ordinanza|23 luglio 2021| n. 21238. La delibera di approvazione del bilancio

Data udienza 26 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Società – Scioglimento anticipato – Liquidazione – Mancanza di informazioni sull’andamento ai soci – Impugnazione deliberazioni approvazione bilanci – Art. 2379 c.c. – Interesse ad agire – Artt. 1471 e 2470 c.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 914/2017 proposto da:
(OMISSIS), in proprio, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), unitamente a se’ medesimo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1879/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2021 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

La delibera di approvazione del bilancio

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1879/2016, depositata in data 20/10/2016, – in quattro giudizi riuniti promossi da (OMISSIS), socio della (OMISSIS) srl, societa’ operante nel settore dell’editoria, nei confronti della (OMISSIS) srl in liquidazione e degli altri soci, (OMISSIS) ed (OMISSIS), aventi ad oggetto impugnative, per violazione dei principi di chiarezza e trasparenza, verita’ e completezza, e per mancanza di informazione ai soci sull’andamento della gestione, delle delibere sociali di approvazione dei bilanci 2005, 2006, 2007, nonche’ di delibera straordinaria del 2007, di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della societa’, e domanda risarcitoria, – ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto tutte le domande per carenza di interesse dell’attore; invero, ad avviso del Tribunale, dopo la delibera di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2005, con la quale tutti i soci avevano deliberato l’azzeramento del capitale sociale per perdite e la sua ricostruzione tramite finanziamento dei soci, la partecipazione dell’attore aveva “perso qualsiasi valore economico” e nessun danno era derivato al medesimo dalle deliberazioni sociali impugnate.
In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che: a) la societa’ era stata costituita nel 2004, con un capitale di Euro 10.000,00 e quattro soci, di cui uno, il (OMISSIS), con una quota del 70%, gli altri il (OMISSIS), il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), con una quota del 10% ciascuno; b) essendoci state perdite nell’esercizio 2005, il 16/6/2006 l’amministratore unico (OMISSIS) aveva rassegnato le dimissioni ed i soci residui, compreso il (OMISSIS) (il quale era quindi “pienamente consapevole dell’andamento delle attivita’ societarie”), avevano deliberato l’azzeramento del capitale sociale e la sua ricostruzione tramite finanziamenti dei soci stessi, ma il successivo andamento negativo (e le perdite registrate nel bilancio chiuso al 31/12/2007) aveva determinato la messa in liquidazione della societa’; c) ai fini della legittimazione del socio ad agire per l’annullamento delle deliberazioni di approvazione del bilancio, ex articolo 2379 c.c., occorreva l’allegazione “dell’incidenza negativa nella di lui sfera giuridica e patrimoniale delle irregolarita’ denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale sia pure in termini di una possibilita’ di danno correlata alla sua partecipazione societaria”; d) nello specifico, attese le perdite di bilancio e la perdita di valore della partecipazione sociale del (OMISSIS), difettava un interesse effettivo ed attuale ad agire in giudizio.
Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 25/10/2016, propone ricorso per cassazione, notificato il 25/12/2016 a mezzo PEC ed a mezzo UG in data 27-28/12/2016, affidato a dieci motivi, nei confronti di (OMISSIS) srl in liquidazione, (OMISSIS) ed (OMISSIS) (che non svolgono difese). Il ricorrente ha depositato memoria.

 

La delibera di approvazione del bilancio

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1471 e 2470 ter c.c., sulla questione della carenza di interesse ad agire, concreto ed attuale, dell’attore, in difetto di prova di una lesione al proprio diritto, stante la motivazione del tutto apparente ed apodittica; 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in primis, l’articolo 2379 c.c., atteso che l’interesse del socio all’impugnazione delle delibere assembleari e di approvazione del bilancio si verifica anche quando vengano danneggiati, non solo i diritti economici, ma anche quello di una doverosa informazione sul contenuto del bilancio di esercizio e sui suoi componenti; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione delle norme “in materia di iato ai informazione dei soci, essendosi dato rilievo al solo valore economico della quota, ma, peraltro, dopo la ricostruzione del capitale sociale, avvenuta nel giugno 2006 ad opera dei soci di minoranza, l’interesse del (OMISSIS) era stato in ogni caso pienamente riacquistato, cosicche’ non poteva essere negato il suo interesse ad agire, quanto meno per le cause n. r.g. 14708/2007, 4843/2008 e 15456/2008; 4) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione “di norme di diritto”, essendosi negato ogni interesse ad agire del socio pure a fronte delle specifiche invalidita’ contestate nei diversi giudizi, delle analitiche illustrazioni delle violazioni di legge ed in relazione alle varie delibere sociali impugnate; 5) con il quinto motivo, sempre la violazione e falsa applicazione “di norme di diritto”, avendo la Corte ritenuto di decidere soltanto sulla base della disamina dei fatti relativi ai bilancio dell’esercizio 2005 e dell’asserita corretta informazione ricevuta, in occasione della sua approvazione, sulla situazione economica della societa’, non anche in relazione alle contestate omissioni di informazioni sui successivi bilanci; 6) con il sesto motivo, violazione e falsa applicazione “di norme di diritto”, avendo la Corte omesso di pronunciare sul “merito della lite” e su tutti gli argomenti devoluti in appello; 7) con il settimo motivo, la violazione e falsa applicazione “di norme di diritto”, avendo la Corte ritenuto l’assenza di danno per il socio dalle delibere impugnate, sempre senza avere esaminato le circostanziate allegate irregolarita’ ed omissioni denunciate; 8) con l’ottavo ed il nono motivo, l’omesso esame di fatti decisivi, rappresentanti dalle risultanze tecniche di CTU espletate in due giudizi, contestate dal (OMISSIS), e dalle richieste di CTU formulate negli altri giudizi e di prove orali, non ammesse, con conseguente incolmabile “vuoto probatorio”; 9) con il decimo motivo, la violazione e falsa applicazione “di norme di diritto”, in punto di liquidazione delle spese di lite e di mancata “giusta moderazione” o compensazione delle stesse, in considerazione e della controvertibilita’ obiettiva delle questioni trattate e del rigetto di un’eccezione, sollevata ex adverso, in primo grado, di tardivita’ dell’impugnazione ex articolo 2479 ter c.c..
2. Le prime tre censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate, con assorbimento delle restanti.
La Corte d’appello, nel vagliare, in via preliminare, la sussistenza dell’interesse ad agire del socio di minoranza all’impugnazione delle delibere assembleari sociali di approvazione dei bilanci 2005, 2006, 2007, nonche’ di delibera straordinaria del 2007, di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della societa’, impugnazioni riunite e trattate unitariamente dalla Corte di merito, unicamente al profilo economico del pregiudizio patito dal socio opponente ed all'”incidenza negativa nella di lui sfera giuridica e patrimoniale delle irregolarita’ denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale sia pure in termini di una possibilita’ di danno correlata alla sua partecipazione societaria”.
Ma l’interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c. deve valutarsi alla stregua della prospettazione operata dalla parte (Cass. SU 9934/2015) e la sua sussistenza non puo’ essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall’attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda.
Pertanto, si e’ rilevato (Cass. 11554/2008) che “nel caso dell’azione volta a far dichiarare la nullita’ di una deliberazione assembleare approvativi del bilancio di esercizio di una societa’, l’attore, che assuma di aver subito un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicita’ e correttezza di una o piu’ poste contenute in bilancio, ha l’onere di enunciare quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti, ed il giudice dovra’ valutare se quanto prospettato configuri o meno il pregiudizio al diritto di informazione di cui il socio e’ portatore”, cosicche’ l’esame delle singole poste e la verifica della loro conformita’ ai precetti legali e’, tuttavia, compito logicamente successivo, che attiene al giudizio di fondatezza della domanda, ma non al requisito dell’interesse ad agire.

 

La delibera di approvazione del bilancio

 

Con riguardo, invero, all’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio, il diritto del socio ad una chiara, corretta e veritiera rappresentazione di bilancio ed il conseguente interesse ad impugnare la deliberazione che lo approva, sussiste anche “allorche’ la societa’ abbia perduto il proprio capitale e se il valore economico delle singole partecipazioni sia azzerato, dal momento che pure in presenza di una causa di scioglimento la partecipazione costituisce un bene nel patrimonio del socio e permane la struttura organizzativa della societa’ ed i suoi organi, ne’ cessa l’obbligo degli amministratori (o dei liquidatori) di redigere e sottoporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio, che, quindi, deve essere redatto secondo le modalita’ inderogabilmente prescritte dalla legge” (Cass. 2758/2012; conf. Cass. 15944/2012).
La giurisprudenza di questo giudice di legittimita’ ha, da tempo, chiarito che l’interesse ad agire del socio per l’impugnazione delle delibere approvative del bilancio non deve essere circoscritto alla mera aspettativa di un piu’ favorevole risultato economico dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, potendo attenere anche soltanto alla corretta informazione – secondo le puntuali prescrizioni di legge – sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Si e’ quindi ritenuto che “ne’ la perdita del capitale sociale ne’ l’azzeramento del valore economico della singola partecipazione valgano ad escludere il diritto del socio ad una chiara, corretta e veritiera rappresentazione di bilancio ed il correlato obbligo degli amministratori – che certo non viene a cessare, ma solo a trasferirsi in capo ai liquidatori, in conseguenza della sopravvenienza di una causa di scioglimento – di redigere il bilancio rispettando le modalita’ prescritte inderogabilmente dalla legge”, considerato che una partecipazione sociale, il cui valore risulti azzerato per la perdita del capitale sociale, costituisce pur sempre un bene esistente nel patrimonio del socio, al quale dunque non puo’ essere negato il diritto di essere posto a conoscenza dei fatti che nel corso dell’esercizio hanno inciso sul patrimonio e sull’andamento economico della societa’, e quindi l’interesse ad agire in giudizio ove il documento contabile violi tale diritto.
Resta salva l’ipotesi – nella specie non espressa nella sentenza impugnata, in difetto, peraltro, in questa sede di legittimita’, di controricorso – nella quale sia in discussione il solo difetto di chiarezza del bilancio (ma e’ stata lamentata anche la non veridicita’) e si sia posto rimedio con chiare ed univoche indicazioni fornite dalla nota integrativa, dalla relazione accompagnatoria o dalle spiegazioni eventualmente rese dagli amministratori in assemblea.

 

La delibera di approvazione del bilancio

 

Nella specie, per quanto allegato in ricorso, in relazione al contenuto delle domande introduttive nei quattro giudizi riuniti per cui e’ causa, il socio (OMISSIS) della (OMISSIS) srl, in relazione al bilancio chiuso al 31/12/2005, alla cui approvazione egli si era opposto, facendo verbalizzare il dissenso, aveva contestato la mancanza di chiarezza, trasparenza, verita’ e completezza, anche nella nota integrativa, come pure (oltre a vizi inerenti la stessa convocazione delle assemblee), in relazione ai successivi bilanci chiusi al 31/12/2006 ed al 31/12/2007, alla cui riunione assembleare egli era assente; lo stesso socio poi, in relazione al giudizio n. r.g. 4843/2008, inerente l’impugnativa dei verbale di assemblea straordinaria del 19/11/2007, approvata, sempre, nell’assenza del (OMISSIS), di anticipato scioglimento e messa in liquidazione della societa’, con nomina del liquidatore, si doleva anche della violazione degli articoli 2428 e 2484 c.c. e 2476 c.c., per difetto di informazione e chiarimenti al socio di minoranza.
Ora, la Corte di merito, considerando cumulativamente le varie impugnative di delibere sociali, ha ritenuto di desumere la carenza di interesse ad agire del (OMISSIS) dalla sola mancanza di valore economico della partecipazione societaria.
Tale statuizione non e’ conforme ai principi di diritto sopra esposti.
3 Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, assorbiti i restanti, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvedera’ alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

 

La delibera di approvazione del bilancio

 

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