La costituzione del fondo patrimoniale configura un atto a titolo gratuito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 maggio 2022| n. 15257.

La costituzione del fondo patrimoniale configura un atto a titolo gratuito

La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, suscettibile, pertanto, di revocatoria, a norma dell’articolo 2901 del codice civile, salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.

Ordinanza|12 maggio 2022| n. 15257. La costituzione del fondo patrimoniale configura un atto a titolo gratuito

Data udienza 5 aprile 2022

Integrale
Tag/parola chiave: Banche ed istituti di credito – Scoperto di conto bancario – Fideiussione – Fondo patrimoniale – Richiesta di revoca

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15566/2017 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) Soc. Coop., oggi (OMISSIS);
– intimato –
nonche’ contro
(OMISSIS) Soc. Coop., oggi (OMISSIS), domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), in forza di procura speciale a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 70/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 20.1.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5.4.2022 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

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FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 26.1.1998 la (OMISSIS) soc.c.oop. (di seguito, la Banca) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Sala Consilina (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo l’accertamento del credito nei loro confronti e la loro conseguente condanna, in quanto fideiussori, dello scoperto di conto bancario acceso sul conto n. (OMISSIS) del (OMISSIS) a favore della societa’ debitrice principale, poi fallita, (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS).
La Banca richiese altresi’ la dichiarazione di inefficacia ex articolo 2901 c.c. nei suoi confronti del fondo patrimoniale costituito dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS).
I convenuti chiesero il rigetto della domanda e i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) sostennero che il fondo patrimoniale oggetto della richiesta revocatoria era stato costituito prima della revoca dell’affidamento concesso alla societa’ (OMISSIS), quando essi ancora non conoscevano la situazione di dissesto della societa’ debitrice principale, e chiesero il risarcimento dei danni.
La causa si interruppe per la morte di (OMISSIS) e venne riassunta dalla Banca nei confronti degli altri convenuti, ma non dei suoi eredi (che erano le stesse convenute (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS)).
Con sentenza del 15.10.2008, dopo aver respinto l’eccezione di estinzione del giudizio sollevata dai convenuti, il Tribunale accolse parzialmente la domanda della Banca e condanno’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento in solido della somma di Euro 46.286,54, oltre interessi convenzionali sulla sorte capitale contenuti al tasso soglia dal 14.2.1997 al saldo.

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Il Tribunale accolse anche la domanda revocatoria, dichiarando inefficace nei confronti della Banca ex articolo 2901 c.c. il fondo patrimoniale costituito dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), ordinando l’annotazione della sentenza.
2. Avverso la predetta sentenza di primo grado proposero appello (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), a cui resistette la Banca appellata.
La Corte di appello di Salerno con sentenza del 20.1.2017 respinse l’appello, con l’aggravio delle spese del grado.
In particolare la Corte territoriale:
a) ha rigettato l’eccezione di estinzione del giudizio per mancata notifica della riassunzione agli eredi di (OMISSIS), potendo proseguire il giudizio nei confronti degli altri convenuti;
b) ha ritenuto che il rapporto fosse regolato dalle condizioni originarie, modificate consensualmente il (OMISSIS), e che la rideterminazione del saldo del conto fosse stata chiesta dagli appellanti senza un reale interesse, posto che gli interessi praticati effettivamente portavano a un conteggio per loro piu’ favorevole;
c) ha sostenuto che il diritto del socio accomandante all’informativa annuale non escludeva il suo diritto ad informarsi ogni volta che il contesto lo imponesse, come nel caso concreto;
d) ha aggiunto che la scientia damni non era esclusa dal fatto che alla data di costituzione del fondo ((OMISSIS)) la societa’ (OMISSIS) s.a.s. fosse ancora affidata;
e) ha ritenuto che a quella data la socia accomandante (OMISSIS) non potesse ignorare la situazione della societa’, esposta per circa cento milioni di Lire con la Banca e con un passivo superiore a due miliardi e mezzo di Lire, in data prossima alla revoca del fido (avvenuta a (OMISSIS)) e al fallimento (dichiarato nel (OMISSIS)).
3. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 12.4.2017, con atto notificato il 9.6.2017 hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), svolgendo tredici motivi.
Con atto notificato l’11.7.2017 ha proposto controricorso la (OMISSIS) e della (OMISSIS) soc.c.oop, societa’ incorporante l’originaria attrice (OMISSIS), chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.
I ricorrenti hanno presentato memoria illustrativa.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

4. I primi due motivi sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
4.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti denunciano nullita’ della sentenza per omessa pronuncia sulla eccepita nullita’ della consulenza tecnica d’ufficio, basata su estratti conto bancari acquisiti dal Consulente senza il contraddittorio con i ricorrenti.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 198 c.p.c., comma 2, articolo 183 c.p.c., comma 6, articolo 115 c.p.c. e articolo 2697 c.c. per l’indebito utilizzo degli estratti conto acquisiti dal Consulente e la violazione delle regole di distribuzione dell’onere della prova circa l’esposizione debitoria.
4.3. I ricorrenti si dolgono, come avevano gia’ fatto con il secondo motivo di appello, del fatto che era stata posta a base della decisione di primo grado, confermata in appello, una consulenza tecnica d’ufficio che si era fondata per stabilire l’entita’ effettiva del debito gravante sulla societa’ affidata e garantita dai fideiussori su due anni di estratti conto acquisiti dal consulente d’ufficio, senza il consenso delle parti convenute, richiesto dall’articolo 198 c.p.c., comma 2.
La Banca non aveva infatti prodotto gli estratti conto dal 30.9.1994 al 30.9.1996 e il consulente, come riferito nella sua relazione del 10.11.2003 (doc. 3 dei ricorrenti), li aveva richiesti e acquisiti.
Tali documenti erano poi stati posti anche a base della decisione, in violazione delle regole sulle preclusioni istruttorie, mentre la Corte di appello, in modo inammissibilmente generico e meramente apparente, ha riferito il dato contabile acquisito sulla base delle non meglio precisate “risultanze istruttorie”.
4.4. L’eccezione di non autosufficienza dei motivi frapposta dalla Banca controricorrente non puo’ essere condivisa.

 

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I ricorrenti hanno dato conto sia del motivo di appello spiegato sul punto, sia del contenuto delle produzioni avversarie, sia delle affermazioni contenute nella relazione peritale, in modo puntuale e specifico.
4.5. La Banca controricorrente sostiene che gli estratti conto erano stati prodotti e tuttavia fa riferimento a una lista movimenti del conto corrente (OMISSIS) (che evidentemente non e’ un estratto conto) e a tre estratti conto (al 3.3.1994; al 3.6.1994 e al 3.12.1994).
Gli estratti conto mancanti riguardavano invece un periodo piu’ vasto (30.9.1994-30.9.1996), tanto che il perito d’ufficio nella sua relazione, sulla quale si sono basati entrambi i giudici del merito, riferisce di aver rilevato la mancanza dell’intera documentazione (estratti conto) e di aver “dovuto provvedere” a richiederli alla Banca per il periodo (OMISSIS) (data di accensione) – (OMISSIS) (data di estinzione).
Certamente, poi, non e’ possibile seguire la difesa della Banca laddove, labialmente e in contrasto con le precise parole dell’ausiliario, assume che la documentazione richiesta dal consulente avrebbe riguardato le sole “staffe” (id est: i numeri creditori e debitori); in disparte resti che anche le staffe fanno parte dell’estratto conto: e’ assorbente il rilievo che il consulente ha acquisito gli estratti conto tout court.
4.6. La Banca obietta pero’ che gli attuali ricorrenti nulla avevano eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della consulenza tecnica e, per vero, neppure nelle definitive conclusioni di primo grado.
I ricorrenti nulla dicono – e tantomeno dimostrano – per assumere di aver tempestivamente reagito alla acquisizione disposta dal consulente che ha portato nelle prove documentali agli atti, oggetto della perizia, anche documenti non prodotti tempestivamente e non piu’ producibili. Al contrario, i ricorrenti si limitano, piuttosto significativamente, ad affermare di non aver dato alcun consenso in proposito.

 

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4.7. Il tema che si viene ad introdurre in causa riguarda cosi’ il sistema delle nullita’ processuali e in particolare della consulenza d’ufficio, che aveva diviso la giurisprudenza di questa Corte in due contrapposti indirizzi: per il primo, l’esorbitanza dal mandato peritale come pure l’acquisizione indebita di documenti non prodotti in causa, deve essere fatta valere tempestivamente dalla parte interessata e in difetto la nullita’ relativa cosi’ provocata si sana; per il secondo non e’ possibile aggirare il sistema delle preclusioni e decadenze, comunque rilevabili ex officio, con la conseguente ininfluenza di una immediata reazione della parte pregiudicata.
4.8. Il contrasto cosi’ delineato e’ stato recentemente composto dalle Sezioni Unite di questa Corte che si e’ pronunciata ex articolo 363 c.p.c., comma 3, nell’interesse della legge, con la sentenza n. 3086 del 1.2.2022 (seguita dalla conforme decisione n. 6500 del 28.2.2022, deliberata nella stessa udienza ma depositata successivamente), che ha ratificato, all’esito di una complessa e approfondita ricostruzione sistematica, il primo indirizzo.
Le Sezioni Unite hanno premesso che in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, puo’ accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che e’ onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d’ufficio; il consulente inoltre, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, puo’ acquisire, anche prescindendo dall’attivita’ di allegazione delle parti, non applicandosi alle attivita’ del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che e’ onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio.

 

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Tuttavia in materia di esame contabile ai sensi dell’articolo 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, puo’ acquisire, anche prescindendo dall’attivita’ di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.
Le Sezioni Unite hanno infine precisato che in materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti e’ fonte di nullita’ relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso.
Infine l’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed e’ fonte di nullita’ assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell’articolo 161 c.p.c..
4.9. Alla luce di questo recentissimo intervento chiarificatore del Supremo consesso nomofilattico, rispetto al quale i ricorrenti non hanno fornito argomenti per un ripensamento, i due motivi debbono essere respinti visto che l’acquisizione documentale degli estratti conto de quibus e’ avvenuta nell’ambito di un esame contabile, nel rispetto del principio del contraddittorio e comunque i ricorrenti non hanno denunciato alcuna nullita’ nella prima difesa utile successiva all’atto o alla sua notizia ex articolo 157 c.p.c., comma 2, e cioe’ all’atto dell’acquisizione o comunque dopo il deposito della relazione peritale.
4.10. Quanto esposto travolge anche l’ultima parte del secondo motivo, poiche’ la Corte di appello, riferendo il dato contabile acquisito alle “risultanze istruttorie”, ha evidentemente mostrato di considerare la consulenza tecnica contabile e la documentazione sulla quale essa era stata fondata.

 

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5. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3 e n. 4, i ricorrenti denunciano violazione dell’articolo 132 c.p.c. per aver la Corte di appello respinto il gravame sulla rideterminazione del saldo di conto corrente semplicemente affermandone la genericita’.
5.1. Il motivo e’ inammissibile.
A fronte della genericita’ e non pertinenza attribuite al motivo di appello dalla Corte salernitana, sospintasi anche a dubitare dell’interesse degli appellanti, gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto trascrivere integralmente il motivo in relazione alla decisione di primo grado per mettere in condizione questa Corte di rivalutare specificita’ e pertinenza delle censure.
Giova rammentare che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimita’ ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilita’ del motivo di censura, onde il ricorrente non e’ dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilita’) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.
Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilita’, per difetto di specificita’, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non puo’ limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificita’ (Sez. 1, n. 24048 del 6.9.2021, Rv. 662388 – 01; Sez. 6 – 1, n. 15820 del 23.7.2020, Rv. 658711 – 01; Sez. 1, n. 29495 del 23.12.2020, Rv. 660190 – 01; Sez. 5, n. 22880 del 29.9.2017, Rv. 645637 – 01; Sez. L, n. 11738 del 8.6.2016, Rv. 640032 – 01; vedi anche Sez. U, n. 28332 del 5.11.2019, Rv. 655594 – 01; Sez. U, n. 156 del 9.1.2020, Rv. 656657 – 01).
5.2. Quest’onere non e’ soddisfatto dal ricorso che nel dar conto, peraltro solo sommariamente e incompletamente, del contenuto dell’appello con riferimento al tema degli interessi applicati sul conto corrente de quo, riferisce, neppur perspicuamente, di varie pattuizioni contrattuali (par di capire una iniziale del 17,50% e una di poco successiva del 12%) e di varie modifiche unilaterali della Banca, senza riportare il tenore di nessuno di tali atti e senza dar conto della loro localizzazione in atti
6. Con il successivo motivo di ricorso, denominato 3 bis, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione dell’articolo 2697 c.c. per la violazione delle regole circa la distribuzione tra le parti dell’onere probatorio che gravava sulla Banca tenuta a dimostrare tutta la movimentazione del conto corrente.

 

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Il motivo cade con il cadere dei primi due e con la tenuta della consulenza tecnica d’ufficio e delle relative elaborazioni contabili sulle quali la Corte di appello si e’ fondata.
7. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 1362 c.c. e ss. con riferimento alla volonta’ delle parti espressa nelle scritture fra di loro intervenute e al loro comportamento successivo.
7.1. Il motivo e’ inammissibile nel suo richiedere a questa Corte di rivalutare le risultanze istruttorie per determinare il tasso di interesse contrattualmente applicabile, senza riportare clausole, pattuizioni e atti di determinazione unilaterale a cui vien fatto riferimento.
7.2. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, posto che l’accertamento della volonta’ delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli articoli 1362 c.c. e ss., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma e’ tenuto, altresi’, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Sez. 1, n. 9461 del 9.4.2021, Rv. 661265 – 01).
8. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti denunciano nullita’ della sentenza per omessa pronuncia sulla eccepita inesistenza dell’eventus damni, stante la sovrabbondanza della garanzia residuale e la scelta della Banca di non perseguire i coobbligati maggiormente possidenti.
8.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio e’ la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonche’, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore; il terzo deve essere a conoscenza che il proprio dante causa e’ vincolato verso creditori e che l’atto posto in essere arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente. La relativa prova puo’ essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento e’ devoluto al giudice di merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ ove congruamente motivato (Sez. 3, 4.10.2018, n. 24182; Sez. 1, 27.9.2018, n. 23326; Sez.3, 9.3.2018, n. 5658).
In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della scientia damni richiesto dall’articolo 2901 c.c., comma 1, n. 1), si risolve, non gia’ nella consapevolezza dell’insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente puo’ derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell’atto (Sez. 1, n. 9192 del 2.4.2021, Rv. 661147 – 01).
Il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficolta’ nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre e’ onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Sez. 6 – 3, n. 16221 del 18.6.2019, Rv. 654318 – 01).
8.2. La giurisprudenza di questa Corte e’ ferma inoltre nel ritenere che la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per se’, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, suscettibile, pertanto, di revocatoria, salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettivita’, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione. (Sez. 1, n. 19029 del 8.8.2013, Rv. 627510 – 01; Sez. 6 – 1, n. 29298 del 6.12.2017, Rv. 646785 – 0; Sez. 6 – 3, n. 2530 del 10.2.2015, Rv. 634264 – 01).
8.3. In tema di revocatoria degli atti dispositivi posti in essere dal debitore l’articolo 2901 c.c. richiede che essi si traducano in una menomazione del patrimonio del disponente, cosi’ da pregiudicare la facolta’ del creditore di soddisfarsi sul medesimo.
Non e’ richiesto, pero’, quale ulteriore requisito, anche l’impossibilita’ o difficolta’ del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi. Pertanto, nel caso di solidarieta’ passiva, inclusa quella discendente da fideiussione senza beneficio di escussione, l’eventus damni va accertato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l’indagine sull’eventuale solvibilita’ dei coobbligati (Sez. 2, n. 6486 del 22.3.2011, Rv. 617517 – 01; Sez. 1, 31.5.2007, n. 12770; Sez. 1, 21.11.1990, n. 11251).
Deve quindi ritenersi irrilevante l’eventuale responsabilita’ solidale, in tutto o in parte, di altri coobbligati nei cui confronti non sia stata proposta o debitamente coltivata l’azione (Sez. 1, 4.12.2019 n. 31654).
9. I successivi tre motivi, tutti inerenti la ritenuta consapevolezza in capo a (OMISSIS) della grave situazione economico finanziaria della debitrice principale e quindi del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori con la costituzione del fondo patrimoniale, sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
9.1. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione dell’articolo 2320 c.c. per aver la Corte territoriale presunto l’esercizio del diritto di informazione del socio accomandante per il solo fatto della sua previsione.
9.2. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 2729 e 2901 c.c. per aver la Corte territoriale posto a fondamento della decisione una presunzione desunta da altra presunzione, per di piu’ contraddetta da elementi di segno opposto.
9.3. Con l’ottavo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione dell’articolo 2697 c.c. per aver la Corte territoriale invertito l’onere probatorio.
9.4. I tre motivi, pur configurati in termini di violazione di legge (con riferimento ai diritti informativi del socio accomandante, alle regole che governano il ricorso alla prova presuntiva e alla disciplina dell’onere probatorio), mirano in sostanza e nella realta’ a contestare un accertamento di fatto (in ordine alle conoscenze possedute in un certo momento storico da (OMISSIS) circa la situazione economico- finanziaria della societa’ garantita) compiuto dai giudici del merito e a richiedere a questa Corte di legittimita’ una rivalutazione delle prove, senza denunciare un vizio motivazionale nei limiti del “minimo costituzionale” attualmente consentito dall’articolo 360 c.p.c., n. 5 e peraltro nella specie precluso dall’esistenza di una doppia pronuncia conforme dall’articolo 348 bis c.p.c., comma 5.
L’accertamento, ai fini dell’azione revocatoria della consapevolezza, da parte del terzo, di ledere con l’atto compiuto la garanzia del creditore, involge un apprezzamento di mero fatto devoluto al giudice del merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimita’ se adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici (Sez. 3, n. 2801 del 8.5.1984, Rv. 434836 – 01; Sez. 2, n. 5095 del 10.5.1995, Rv. 492192 – 01; Sez. 3, n. 2263 del 7.8.1973, Rv. 365542 – 01).
9.5. In particolare, e’ il caso di aggiungere che l’articolo 2697 c.c. non e’ stato violato dal fatto che la Corte di appello abbia ritenuto che nel caso concreto la Banca avesse assolto al proprio onere probatorio.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte la violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioe’ attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Sez.2, 24.1.2020, n. 1634; Sez. lav., 19.8.2020, n. 17313; Sez. 6, 23.10.2018 n. 26769; Sez.3, 29.5.2018, n. 13395; Sez.2, 7.11.2017 n. 26366).
9.6. Gli elementi noti sulla base dei quali la Corte territoriale ha ricavato la conoscenza del grave indebitamento della s.as. (OMISSIS) non sono affatto privi di valore inferenziale (importante indebitamento di Lire 100.000.000 con la Banca creditrice; passivo complessivo superiore a due miliardi e mezzo di lire; breve distanza temporale fra l’atto e la revoca del fido (OMISSIS)- (OMISSIS); breve distanza temporale fra l’atto e il fallimento (OMISSIS)- (OMISSIS)), per di piu’ se predicati e accertati con riferimento ad una societa’ di persone a base familiare.
9.7. Con l’argomentazione relativa all’articolo 2320 c.c. la Corte di appello non ha affatto affermato che la socia accomandante avesse il dovere di esercitare i propri diritti informativi e non la semplice facolta’, ma ha semplicemente replicato alle critiche mosse dagli appellanti, ora ricorrenti, per negare che la cadenza annuale dell’ineludibile diritto informativo dell’accomandante potesse escludere che questi, in una situazione come quella di causa, potesse aver chiesto e ottenuto informazioni dai soci amministratori.
10. Con il nono motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 2729 e 2901 c.c. nonche’ degli articoli 1175, 1375 e 1227 c.c. per aver la Corte territoriale ravvisato l’eventus damni in una situazione di abbandono del patrimonio e di rinuncia della Banca ad agire verso una coobbligata in quanto erede.
Il motivo e’ infondato alla luce di quanto esposto nel § 8, a tacer del fatto che non vi e’ prova dell’accettazione dell’eredita’ di (OMISSIS), contestata della controricorrente e negata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, e dell’irrilevanza della questione, nel momento in cui i presunti eredi erano comunque gia’ coinvolti nel giudizio iure proprio.
11. Con il decimo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti denunciano nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 307 c.p.c. ante riforma e vizio di ultrapetizione per il rigetto dell’eccezione di estinzione per la riassunzione del giudizio nei confronti dei convenuti in proprio e non quali eredi della parte deceduta.
11.1. Dopo l’interruzione conseguente al decesso di (OMISSIS) la Banca ha provveduto alla riassunzione solo nei confronti degli altri convenuti fideiussori e non nei confronti dei soggetti chiamati all’eredita’ (si discute se anche eredi accettanti) e cioe’ (OMISSIS), (OMISSIS) (gia’ parti iure proprio) e (OMISSIS), estraneo al giudizio.
11.2. Tale scelta processuale e’ pienamente ammissibile, poiche’ le cause promosse contestualmente contro i vari coobbligati solidali sono scindibili e il litisconsorzio necessario interno riguardava la sola causa promossa contro (OMISSIS).
Questa Corte al proposito ha affermato che in tema di azione di responsabilita’ promossa (nella specie, dal commissario della societa’ in liquidazione coatta amministrativa) contro amministratori e sindaci, ai sensi degli articoli 2393 e 2394 c.c., si versa in un ipotesi di litisconsorzio facoltativo poiche’ la predetta responsabilita’ per fatti di mala gestio configura un’ipotesi di obbligazione solidale passiva; pertanto, il creditore, come e’ libero di agire in giudizio contro uno qualsiasi dei condebitori, cosi’ e’ libero di riassumere il processo, instaurato nei confronti di tutti i coobbligati e successivamente interrotto (nella specie, per la morte di alcuni appellati), nei confronti di uno soltanto di essi, senza necessita’ di disporre l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione (articolo 331 c.p.c.); ne consegue che, se si verifica una causa di estinzione con riguardo ad uno soltanto dei rapporti processuali (nella specie, per la mancata riassunzione nei confronti degli eredi della parte deceduta), questa non si estende all’intero processo ma dev’essere dichiarata unicamente con riferimento a quel rapporto. (Sez. 1, n. 20476 del 25.7.2008, Rv. 605172 – 01; Sez. 2, n. 21514 del 20.8.2019, Rv. 654633 – 02; Sez. 3, n. 4684 del 21.2.2020, Rv. 656912 02) Sez. 3, n. 8123 del 23.4.2020, Rv. 657575 – 01).
12. Con l’undicesimo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti denunciano nullita’ della sentenza e violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per la immotivata reiezione del motivo di appello inerente il disposto annotamento della sentenza di primo grado.
12.1. Il motivo e’ inammissibile perche’ i ricorrenti non trascrivono il contenuto della sentenza di primo grado, non ponendo questa Corte in grado di verificare se effettivamente, come sostenuto, era stata disposta l’annotazione di una sentenza prima del passaggio in giudicato o se comunque il provvedimento potesse essere interpretato in tal senso.
Cio’ a tacer del fatto che il rigetto della presente impugnazione in punto revocatoria priva di interesse i ricorrenti a coltivare la censura.
13. Con il dodicesimo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti denunciano nullita’ della sentenza e violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per la motivazione apparente circa la ritenuta genericita’ del quinto motivo di appello in punto spese di lite.
Anche in questo caso i ricorrenti non trascrivono il contenuto del motivo di appello, giudicato generico, incorrono nel vizio descritto al § 5.1. e non mettono in condizione questa Corte di apprezzare la specificita’ cosi’ proclamata della censura.
Sembra in ogni caso evidente che i convenuti erano comunque soccombenti sia quanto alla domanda volta ad ottenere il pagamento delle somme dovute in forza della fideiussione, sia pur per importo ridotto rispetto alla pretesa azionata, sia quanto all’azione revocatoria.
14. Il ricorso deve quindi essere complessivamente respinto.
Sussistono peraltro giusti motivi per la compensazione integrale delle spese, tenuto conto del fatto che il contrasto giurisprudenziale e’ stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte solo dopo il deposito del ricorso con una pronuncia determinante per il disposto rigetto dei primi due motivi.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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