Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 maggio 2025| n. 11996.
La correzione dell’errore materiale non prevede spese
Massima: Il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., ha natura amministrativa, pertanto, non è diretto a incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento emesso e soggetto a correzione. Di conseguenza, con il provvedimento con cui si andrà a correggere l’errore materiale, non può procedersi alla liquidazione delle spese, in quanto non è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica.
Ordinanza|7 maggio 2025| n. 11996. La correzione dell’errore materiale non prevede spese
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Tag/parola chiave: Ricorso per cassazione – Errore materiale – Correzione
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente Aggiunto
Dott. ACIERNO Maria – Presidente di Sezione
Dott. TRIA Lucia – Presidente di Sezione
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente di Sezione
Dott. MAROTTA Caterina – Relatore
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 11536/2024 proposto da
Pi.Ma. nella qualità di erede di Ra.Ca., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RO.18., presso lo studio dell’avvocato FE.AN., che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CAGLIARI, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA;
– intimati –
per correzione di errore materiale della sentenza n. 14323/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 25/05/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere CATERINA MAROTTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La correzione dell’errore materiale non prevede spese
FATTI DI CAUSA
1. Pi.Ma., premesso di aver chiesto a questa Suprema Corte, con ricorso iscritto al n. 4357/2019, la risoluzione del conflitto reale negativo tra le sentenze n. 294/2003 del Tribunale di Cagliari e n. 545/2009 del TAR Sardegna, di aver depositato l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata in data 10.1.2019 presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari e successivo provvedimento di ammissione, ha evidenziato che questa Corte, con sentenza n. 14323/2021 depositata il 25.5.2021, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario e ha cassato la sentenza del Tribunale di Cagliari.
Circa la regolamentazione delle spese di lite questa Corte ha così disposto “condanna le Amministrazioni intimate in solido al rimborso in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida per il Tribunale in complessivi Euro 3.972,00 a titolo di compensi professionali, oltre a spese forfettarie e accessori di legge, nonché in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, per il giudizio di legittimità”.
2. Con il presente ricorso per correzione di errore materiale la Pi.Ma. ha dedotto che nel dispositivo (nel quale le spese processuali sono state poste a carico della parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato in favore della ricorrente ammessa al medesimo patrocinio) risulta erroneamente omessa la statuizione per cui il pagamento delle spese deve essere effettuato in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.
La correzione dell’errore materiale non prevede spese
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente occorre dare atto che, essendo decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza di cui si chiede la correzione, l’istanza è stata notificata alle altre parti, ai sensi dell’art. 288, comma terzo, cod. proc. civ. (“Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente”).
Risulta, infatti, dagli atti che la notifica del ricorso è stata effettuata al Comune di Cagliari presso l’indirizzo pec (Omissis) e quella alla Regione Sardegna è stata effettuata presso l’indirizzo pec (Omissis) (per la ritualità di tale ultima notifica arg. ex Cass. 12 settembre 2011, n. 18640).
2. Tanto premesso, l’istanza va accolta.
3. Come documentato in atti, in data 10.01.2019 è stata presentata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’interesse di Pi.Ma., in relazione al ricorso per la risoluzione del conflitto reale negativo di giurisdizione, ex art. 362, comma 2, n. 1, tra le sentenze n. 294/2003 del Tribunale di Cagliari e n. 545/2009 del TAR Sardegna (definito con sentenza di questa Corte n. 14323/2021 depositata in data 25/5/2021) e in data 06.02.2019 il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Cagliari ha deliberato l’ammissione (delibera depositata nel giudizio di cassazione in data 19.4.2019).
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite questa Corte, nella citata sentenza n. 14323/2021 ha così disposto “condanna le Amministrazioni intimate in solido al rimborso in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida per il Tribunale in complessivi Euro 3.972,00 a titolo di compensi professionali, oltre a spese forfettarie e accessori di legge, nonché in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, per il giudizio di legittimità”.
Quindi, nel dispositivo (nel quale le spese processuali sono state poste a carico della parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato in favore della ricorrente ammessa al medesimo patrocinio) risulta erroneamente omessa la statuizione per cui il pagamento delle spese deve essere effettuato in favore dello Stato.
Come già rimarcato da questa Corte (Cass. n. 5824 del 2018, nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l’art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
La correzione dell’errore materiale non prevede spese
Questa Corte ha precisato che la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata a rifondere le spese processuali a quella ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove il pagamento sia disposto, erroneamente, a vantaggio di chi abbia ottenuto il beneficio, il dispositivo della decisione può essere corretto, anche se si tratta di una pronuncia della Corte di cassazione (si vedano in tal senso Cass. n. 21507 del 2024; Cass. n. 21390 del 2024; Cass. n. 10578 del 2024; Cass. n. 21507 del 2024; Cass. n. 6146 del 2024; Cass. n. 20493 del 2023) ed anche le conformi pronunce emesse con riguardo a correzioni disposte su richiesta della Procura generale presso la S.C. (Cass. n. 4216 del 2020) ovvero anche d’ufficio (Cass. n. 25635 del 2024; Cass. n. 19838 del 19838).
9. La sentenza n. 14323/2021 è pertanto correggibile a norma dell’art. 391-bis, cod. proc. civ. trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese (v. Cass., Sez. Un., n. 16037 del 2010; Cass. n. 12437 del 2017; Cass. n. 4216 del 2020).
Deve quindi disporsi la correzione del dispositivo della citata sentenza stabilendo che nella parte dispositiva là dove è detto “condanna le Amministrazioni intimate in solido al rimborso in favore della ricorrente delle spese processuali” debba leggersi “condanna le Amministrazioni intimate in solido al rimborso in favore dello Stato delle spese processuali”.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica. (Cass. Sez. U., 14/11/2024, n. 29432).
La correzione dell’errore materiale non prevede spese
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione del dispositivo della citata sentenza nel senso che, nella parte dispositiva, là dove è detto “condanna le Amministrazioni intimate in solido al rimborso in favore della ricorrente delle spese processuali” deve leggersi “condanna le Amministrazioni intimate in solido al rimborso in favore dello Stato delle spese processuali”.
Dispone che la cancelleria proceda agli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma l’11 marzo 2025.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2025.
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