La controversia in cui viene contestato l’obbligo del pagamento dei canoni concessori derivanti da una locazione d’area pubblica

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 2 ottobre 2020, n. 21129.

La massima estrapolata:

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia in cui viene contestato l’obbligo del pagamento dei canoni concessori derivanti da una locazione d’area pubblica a causa della mancanza di titolarità del rapporto controverso. In tale caso infatti non viene sollevata l’illegittimità della concessione dell’area che farebbe rientrare la controversia nell’ambito della giurisdizione amministrativa.

Ordinanza 2 ottobre 2020, n. 21129

Data udienza 15 settembre 2020

Tag/parola chiave: GIURISDIZIONE – ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 450/2020 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI MONTE SAN VITO;
– intimato –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2106/2019 del TRIBUNALE DI ANCONA.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2020 dal Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che con contratto concluso il 9 agosto 2007, il Comune di Monte San Vito (AN) concedeva in locazione a (OMISSIS) S.p.A. una piccola area comunale con sovrastante serbatoio, sul quale veniva installata una stazione radio per le telecomunicazioni mobili;
2. che, a seguito della riscrittura del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, articolo 93, comma 1, ad opera del Decreto Legislativo 28 maggio 2012, n. 70, articolo 68, per cui “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”, nel luglio 2014 (OMISSIS) S.p.A. comunicava al Comune di Monte San Vito di essere soltanto disponibile a pagare l’imposta dovuta per l’occupazione di area pubblica, da determinarsi in quella minima prevista dalla normativa TOSAP, non piu’ i canoni di locazione;
3. che, con scrittura privata del 10 giugno 2015, (OMISSIS) S.p.A. cedeva il contratto di locazione alla (OMISSIS) S.r.l., incaricata della demolizione della stazione radio e del ripristino dell’area comunale sulla quale era stata installata;
4. che il Comune di Monte San Vito ingiungeva alla (OMISSIS) S.r.l., nella qualita’ di cessionaria del contratto di locazione, il pagamento dei canoni maturati dal 10 giugno 2015 al 31 agosto 2016;
5. che la (OMISSIS) S.r.l. opponeva l’ingiunzione davanti al Tribunale di Ancona, osservando di non essere cessionaria del contratto di locazione, bensi’ di aver ricevuto in appalto le opere di dismissione della stazione radio, di non essere percio’ tenuta al pagamento dei canoni; il Comune di Monte San Vito si costituiva per resistere;
6. che, a seguito di istanza formulata dalla (OMISSIS) S.r.l., veniva autorizzata la chiamata “a manleva” di (OMISSIS) S.p.A.;
7. che con l’atto di costituzione (OMISSIS) S.p.A. eccepiva “in via pregiudiziale” il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore di quello amministrativo; in sintesi, (OMISSIS) S.p.A. deduceva che, al di la’ del nomen iuris utilizzato in contratto, il Comune di Monte San Vito aveva in realta’ dato in concessione l’area sulla quale era stata montata la stazione radio; una concessione da considerarsi invalida perche’ “in contrasto” con il Decreto Legislativo n. 259 cit., articolo 93, comma 1, norma imperativa, avente carattere retroattivo, che vietava in modo assoluto l’imposizione di canoni; e che, pertanto, essendo oggetto di controversia la legittimita’ di tale concessione, avrebbe dovuto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo, in forza di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, articolo 133, comma 1, lettera b);
8. che il giudice incaricato della trattazione della controversia, “ritenuto che l’eccezione pregiudiziale relativa al difetto di giurisdizione era potenzialmente idonea a definire il giudizio”, fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 27 novembre 2019;
9. che la (OMISSIS) S.r.l. proponeva ricorso preventivo di giurisdizione, insistendo affinche’ fosse dichiarata quella del giudice ordinario, mentre (OMISSIS) S.p.A. resisteva controricorso e il Comune di Monte San Vito non presentava difese.
10. che il pubblico ministero, nelle sue requisitorie scritte, chiedeva che fosse affermata la giurisdizione del giudice ordinario;
11. che deve essere disattesa l’eccezione preliminare di (OMISSIS) S.p.A., che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso per difetto di autosufficienza; a riguardo, dovendosi rilevare che il ricorso si fonda su fatti pacifici, per l’essenziale precisati nel corso dell’illustrazione dello stesso, nemmeno messi in discussione da (OMISSIS) S.p.A., soltanto trattati in punto di diritto, per cui la Corte e’ stata messa in condizione di decidere con cognizione di causa;
12. che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della evidente circostanza che il petitum sostanziale richiesto dalla (OMISSIS) S.r.l. non e’ consistito nel mettere in discussione la legittimita’ del contratto intervenuto tra il Comune di Monte San Vito e (OMISSIS) S.p.A., comunque lo stesso debba andare qualificato; difatti, come risulta palese, la (OMISSIS) S.r.l. ha invece sostenuto di non essere tenuta al pagamento dei canoni, per non essere mai succeduta in questo originario accordo, prospettando di avere in realta’ ricevuto l’incarico di demolire la stazione radio con autonomo contratto d’appalto; quindi, nella sostanza, coinvolgendo nella domanda soltanto la questione della debenza dei canoni, sotto il particolare profilo della mancanza di titolarita’ del rapporto controverso; e, quindi, senza mai contestare il patto intervenuto tra il Comune di Monte San Vito e (OMISSIS) S.p.A.;
13. che anche le difese di (OMISSIS) S.p.A., del resto, non paiono mettere in discussione la validita’ del contratto di locazione, comunque lo stesso debba essere qualificato; in effetti, a ben vedere, le eccezioni formulate da (OMISSIS) S.p.A. non sono nel senso di contestare la legittimita’ della concessione dell’area, difatti mai si sostiene che l’occupazione demaniale sia stata illecitamente permessa; invero, le eccezioni di (OMISSIS) S.p.A. sono state soltanto dirette a contestare l’obbligo del pagamento di canoni, a seguito dell’espresso e assoluto divieto contenuto nello ius superveniens;
14. che, per quanto sopra evidenziato, quello che forma oggetto di lite e’ quindi esclusivamente l’obbligazione di pagamento dei canoni, non la validita’ del patto o provvedimento sottostante; e, come noto, le questioni che attengono all’obbligo di pagamento dei canoni “concessori” appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. sez. un. 10536 del 2018; Cass. sez. un. 2730 del 2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimette la causa anche per il regolamento delle spese del presente.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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