La controversia avente ad oggetto il rapporto di lavoro del personale universitario con l’azienda sanitaria

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 7 maggio 2020, n. 8633.

La massima estrapolata:

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto di lavoro del personale universitario con l’azienda sanitaria, poiché l’art. 5,comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’università da quello instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera (anche qualora quest’ultima non si sia ancora trasformata in azienda ospedaliero-universitaria) e dispone che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale; pertanto, qualora la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi, perciò, l’operatività del principio generale di cui all’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.

Ordinanza 7 maggio 2020, n. 8633

Data udienza 28 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Regolamento giurisdizionale – Rapporto di lavoro del personale universitario con l’azienda sanitaria ex art. 5 comma 2 dlgs n. 517/99 – Giurisdizione ordinaria – Ratio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8760-2019 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, con ordinanza n. 154/2019 depositata il 4/02/2019 nella causa tra:
(OMISSIS);
– ricorrente non costituitosi in questa fase –
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– resistente –
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA’, il quale conclude per sentir dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Il Tribunale di Messina ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta dal prof. (OMISSIS), dipendente dell’Universita’ di Messina, volta ad ottenere il pagamento da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico dell’indennita’ perequativa tra il trattamento economico universitario e il trattamento economico ospedaliero per il periodo 1/10/2003-30/6/2009, in relazione all’attivita’ assistenziale da lui prestata nell’ambito del rapporto lavorativo con l’Azienda Ospedaliera.
Riassunto il giudizio davanti al TAR, quest’ultimo ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite,ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice ordinario.
2. Si e’ costituita l’Universita’ degli studi di Messina ed il Procuratore generale ha concluso per il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario.

RITENUTO IN DIRITTO

3. Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
4. La questione e’ stata gia’ esaminata e risolta da queste Sezioni Unite che hanno affermato che “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, poiche’ il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, articolo 5, comma 2, distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’universita’ da quello instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera (anche qualora quest’ultima non si sia ancora trasformata in azienda ospedaliero-universitaria) e dispone che, sia per l’esercizio dell’attivita’ assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attivita’ svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi, percio’, l’operativita’ del principio generale di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 63, comma 1, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale” (cfr SU n. 10406/2013, n. 7503/2012).
5. Queste Sezioni Unite ribadiscono detti principi cui intendono dare continuita’. Le spese della presente procedura saranno liquidate nel giudizio di merito.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Spese al merito.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *