La consulenza tecnica d’ufficio ha finalità di coadiuvare il giudice

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 marzo 2021| n. 7090.

La consulenza tecnica d’ufficio ha finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al consulente tecnico d’ufficio anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.

Ordinanza|12 marzo 2021| n. 7090

Data udienza 17 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Consulenza tecnica d’ufficio – Non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14189-2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 403/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 27/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

A seguito della sentenza del 28.02.2011 del Tribunale di Monza, con la quale quest’ultimo dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Sciacca, (OMISSIS) S.p.a. riassumeva il giudizio convenendo in giudizio innanzi a quest’ultimo Tribunale (OMISSIS), invocandone la condanna al pagamento del corrispettivo derivante dal contratto di fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico intercorso tra le parti.
Si costituiva (OMISSIS) invocando il rigetto della domanda principale e proponendo domanda riconvenzionale per l’accertamento del grave inadempimento della societa’ attrice, la quale non aveva consegnato la documentazione tecnica relativa ad alcune componenti dell’impianto, mettendo in tal modo a repentaglio il conseguimento delle agevolazioni pubbliche derivanti, a favore del proprietario, per la realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Con sentenza n. 371/2015 il Tribunale di Sciacca accoglieva la domanda principale, rigettava la riconvenzionale e condannava la convenuta alla refusione delle spese di lite.
Interponeva appello (OMISSIS) e si costituiva in seconde cure (OMISSIS) S.p.A., resistendo al gravame e proponendo appello incidentale, relativamente alla quantificazione delle spese liquidate dal Tribunale ed al rigetto della domanda risarcitoria ex articolo 96 c.p.c..
Con la sentenza impugnata, n. 403/2019, la Corte di Appello di Palermo, rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale, condannando la (OMISSIS) alle spese del grado, in ragione della sua prevalente soccombenza.
Ricorre per la cassazione di detta decisione (OMISSIS), affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A., spiegando ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta l’omessa motivazione, nonche’ l’errata ricostruzione dei fatti da parte della Corte di Appello, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perche’ la stessa avrebbe omesso di considerare la C.T.P. e la perizia giurata prodotte dalla ricorrente ed avrebbe respinto la domanda da quest’ultima proposta con motivazione non idonea a consentire la verifica del ragionamento logico-giuridico posto a fondamento della decisione.
La censura e’ inammissibile.
La Corte territoriale ha opportunamente motivato la propria decisione, valorizzando la “… indubbia funzionalita’ dell’impianto, che non presenta alcun vizio e che e’ anche provvisto del certificato di conformita’…” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e rilevando l’assenza di prove a suffragio dell’asserito danno – peraltro futuro ed eventuale – che potrebbe subire la ricorrente. Si tratta di valutazione di merito che non puo’ essere attinta con il motivo in esame, il quale, nella sostanza, si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento della Corte territoriale tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Ne’ assumono rilevanza specifica la C.T.P. e la perizia giurata prodotte dalla ricorrente, le quali, oltre a non essere specificamente richiamate nel motivo in esame, rappresentano, come piu’ volte ribadito da questa Corte, nonostante il loro contenuto tecnico e a differenza della consulenza tecnica d’ufficio, semplici allegazioni difensive prive di autonomo valore probatorio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018, Rv. 651305; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017, Rv. 644485).
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, perche’ la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in merito alla mancata ammissione della C.Testo Unico invocata dalla (OMISSIS).
La censura e’ inammissibile.
Va in merito ribadito il principio, piu’ volte affermato da questa Corte, secondo cui “La consulenza tecnica d’ufficio e’ mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilita’ delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020, Rv. 656801; Cass. Sez.1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007, Rv. 598312). Nel caso di specie, la Corte di Appello, sebbene non abbia esplicitamente vagliato la richiesta di C.T.U., ha implicitamente negato la sua ammissione, ritenendola irrilevante, a fronte della mancata dimostrazione, da parte della (OMISSIS), del danno che -in ipotesi- le sarebbe derivato per effetto del lamentato inadempimento di (OMISSIS) S.p.a. Sul punto, la decisione assunta dalla Corte siciliana e’ coerente con gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui la C.Testo Unico ha “… la finalita’ di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non puo’ essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed e’ quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative e’ consentito derogare unicamente quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/2006, Rv. 590615).
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, (OMISSIS) S.p.A. lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perche’ la Corte di Appello non avrebbe considerato la condotta processuale tenuta dalla (OMISSIS) nei due gradi di giudizio, ai fini della condanna della stessa ex articolo 96 c.p.c..
La censura e’ inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, non si ravvisa alcun profilo di omesso esame della questione, avendo la Corte di Appello valorizzato la circostanza che “… la fornitrice, nel non consegnare prontamente tutta la documentazione relativa al prodotto fornito, ha senz’altro prestato il fianco alle eccezioni della controparte” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Questa circostanza, secondo i giudici di merito, e’ valsa ad escludere la configurabilita’ di una responsabilita’ della (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 96 c.p.c.. La ricorrente incidentale non attinge in modo specifico detto punto della motivazione della sentenza impugnata, ma si limita ad invocare una revisione del giudizio di fatto svolto in base al quale il giudice di merito e’ pervenuto al rigetto della domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilita’ aggravata.
In definitiva, tanto il ricorso principale che quello incidentale sono inammissibili.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, a fronte della reciproca soccombenza delle parti, sono integralmente compensate.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, tanto da parte della ricorrente principale, che della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, tanto da parte della ricorrente principale che di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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