La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 giugno 2021| n. 15711.

La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario; la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione del recesso per giusta causa intimato nell’ambito di un contratto di agenzia per la promozione di servizi di telecomunicazione, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente aveva lamentato la mancata disposizione della c.t.u. “tecnico-informatica” già richiesta in primo grado, avendo la corte medesima, sulla scorte degli elementi raccolti, dato conto, implicitamente, della mancata nomina in sede di gravame del consulente tecnico-informatico). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2103; Cassazione, sezione civile I sentenza 5 luglio 2007, n. 15219; Cassazione, sezione civile II sentenza 15 aprile 2002, n. 5422).

Ordinanza|4 giugno 2021| n. 15711. La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio

Data udienza 20 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di agenzia – Controversia – Processo civile – Prova – Consulenza tecnica d’ufficio – Diniego – Motivazione – Desumibilità implicita – Contesto generale delle argomentazioni svolte – Valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal medesimo giudice

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20550 – 2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a. – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona dei procuratori speciali (OMISSIS) e (OMISSIS) giusta procura per notar (OMISSIS) del 29 maggio 2019, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) e dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresentano e difendono in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l. – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2062/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto ritualmente notificato la ” (OMISSIS)” s.r.l. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Milano la ” (OMISSIS)” s.p.a..
Esponeva che in data 1.4.2008 aveva stipulato con la ” (OMISSIS)” un contratto di agenzia a tempo indeterminato per la promozione di servizi di telecomunicazione a banda larga in forza del quale essa attrice si impegnava a procacciare clientela per la convenuta.
Esponeva che con raccomandata del 15.2.2015 la ” (OMISSIS)” le aveva intimato recesso per giusta causa; che all’uopo aveva assunto che essa attrice non aveva rispettato le procedure concernenti l’acquisizione dei dati relativi alla clientela.
Chiedeva, previo accertamento dell’insussistenza della giusta causa di recesso, che la convenuta s.p.a. fosse condannata a pagarle l’indennita’ di mancato preavviso, l’indennita’ di cessazione del rapporto ex articolo 1751 c.c., i compensi maturati e non corrisposti ed, in subordine, l’indennita’ suppletiva di clientela.
2. Si costituiva la ” (OMISSIS)” s.p.a..
Chiedeva rigettarsi le avverse domande ed, in riconvenzionale, condannarsi l’attrice al pagamento dell’importo di Euro 8.964,26, quale differenza a suo favore per provvigioni pagate in eccedenza.
3. Assunta la prova per testimoni, espletata la consulenza tecnica contabile, con sentenza n. 379/2018 l’adito tribunale, ritenuta insussistente la giusta causa di recesso in difetto di prova della gravita’ degli inadempimenti ascritti alla s.r.l. attrice, condannava la s.p.a. convenuta a pagare alla medesima attrice la somma di Euro 62.497,50 a titolo di indennita’ di mancato preavviso, la somma di Euro 192.788,50 a titolo di indennita’ di fine rapporto, la somma di Euro 10.471,56 a titolo di provvigioni non riscosse; reputava assorbita la domanda subordinata della ” (OMISSIS)”, rigettava la domanda riconvenzionale della ” (OMISSIS)”.

 

La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio

4. La ” (OMISSIS)” s.p.a. proponeva appello.
Resisteva la ” (OMISSIS)” s.r.l..
5. Con sentenza n. 2062/2019 la Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado con distrazione.
6. Avverso tale sentenza la ” (OMISSIS)” s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente provvedimento.
La ” (OMISSIS)” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
7. Il relatore ha formulato ex articolo 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza dei motivi di ricorso; il presidente ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
8. La ricorrente ha depositato memoria.
9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e degli articoli 61 e 115 c.p.c..
Deduce che ha errato la corte d’appello a non disporre la c.t.u. richiesta gia’ in prime cure con la memoria istruttoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 2, viepiu’ che la corte ha affermato che difettasse la prova dei fatti allegati.
Deduce che del resto la c.t.u. costituisce l’unica modalita’ idonea al riscontro delle condotte gravemente inadempienti ascritte a controparte.
Deduce al contempo che la corte di merito per nulla si e’ pronunciata in ordine alla invocata consulenza ne’ ha esplicitato le ragioni per le quali non ha inteso far luogo alla c.t.u.
10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1751 c.c..
Deduce che la corte distrettuale ha riconosciuto, per giunta nella misura massima, l’indennita’ di cessazione del rapporto ex articolo 1751 c.c. in assenza dei presupposti a tal fine necessari.
Deduce segnatamente che la corte territoriale avrebbe dovuto tener conto del rapporto “causa – effetto” tra la condotta dell’agente che ha aggirato i sistemi di controllo preventivo e l’elevata percentuale di pagamenti insoluti a carico dei clienti procacciati dalla ” (OMISSIS)”.
11. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben puo’ essere reiterata in questa sede.
Cio’ viepiu’ che la ricorrente, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, ha, si’, provveduto al deposito di memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
E nondimeno le argomentazioni di cui alla memoria non possono che esser disattese.
Ambedue i motivi di ricorso, pertanto, vanno senz’altro respinti.
12. Si osserva, con precipuo riferimento al primo motivo di ricorso, che la consulenza tecnica d’ufficio e’ mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilita’ delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego puo’ anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (cfr. Cass. 5.7.2007, n. 15219; Cass. 21.4.2010, n. 9461; Cass. 6.5.2002, n. 6479; piu’ di recente cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 24.1.2019, n. 2103, secondo cui, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunita’ di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione gia’ depositata ovvero di rinnovare, in parte o “in toto”, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice; l’esercizio di tale potere non e’ sindacabile in sede di legittimita’, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l’attivita’ espletata dal consulente sostituito).
13. Su tale scorta del tutto ingiustificato e’ l’assunto della ricorrente secondo cui, in ordine alla richiesta c.t.u. “tecnico – informatica”, l’impugnata sentenza “non ha speso una sola parola” (cosi’ ricorso, pag. 8).
Invero la corte d’appello ha esplicitato che non era stata acquisita alcuna prova dell’asserito inserimento doloso da parte dell’appellata di “codici fiscali errati nel sistema (OMISSIS), volti a eludere il sistema di credit – check ” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 6).
La Corte di Milano, in particolare, ha puntualizzato che non deponevano nei termini assunti dall’appellante ne’ i documenti allegati alla comunicazione di recesso (“contenenti un elenco di quindici nominativi di codici fiscali, che, seppur risultati inesistenti, non sono risultati il frutto di una manomissione da parte dell’agente”: cosi’ sentenza d’appello, pag. 6) ne’ le dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS) (che “valgono a dimostrare solamente (…) l’errato inserimento dei codici fiscali della clientela “Residential”, ma non offrono adeguato supporto probatorio in ordine all’accertamento dell’asserita condotta dolosa da parte dell’agente”: cosi’ sentenza d’appello, pag. 6) ne’ i rilievi del c.t.u. (che non “valgono a dimostrare la condotta dolosa imputata all’agente da (OMISSIS), ma, piuttosto, la mancanza di controllo da parte di quest’ultima”: cosi’ sentenza d’appello, pag. 7).
Alla stregua dei surriferiti complessivi rilievi la corte milanese ha reputato quindi che correttamente il tribunale aveva disconosciuto la sussistenza della giusta causa di recesso e ricondotto l’asserito inadempimento dell’originaria attrice ad una mera irregolarita’.
Alla stregua dei surriferiti complessivi rilievi la corte milanese ha dato conto, quindi, implicitamente, della mancata nomina di un consulente tecnico – informatico.
In questo quadro pertanto per nulla si giustifica la prospettazione della ricorrente secondo cui “dal mancato raggiungimento della prova in ordine alla sussistenza di una condotta dolosa dell’agente non e’ desumibile (…) alcuna motivazione di diniego della c.t.u.” (cosi’ memoria della ricorrente, pag. 3).
14. Si osserva, con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso, che, nonostante la testuale formulazione della rubrica, il mezzo de quo e’ finalizzato a censurare, sub specie di vizio della motivazione (cfr. ricorso, pag. 13), la valutazione di merito sulla cui scorta la corte lombarda ha riconosciuto nella misura massima l’indennita’ ex articolo 1751 c.c. (cfr. ricorso, pag. 12).
Il motivo dunque si qualifica in rapporto alla previsione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, comma 1, (d’altronde, e’ il motivo di ricorso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).
15. Su tale scorta non puo’ che rappresentarsi quanto segue.
Innanzitutto, il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2018.
Altresi’, la statuizione di seconde cure ha integralmente confermato la statuizione di prime cure.
Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860. In ipotesi di “doppia conforme” ex articolo 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilita’ del motivo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse: cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).
16. In ogni caso si rappresenta ulteriormente quanto segue.
Per un verso, e’ da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” rilevanti alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte d’appello ha, in parte qua, ancorato il suo dictum.
In particolare la corte di merito ha puntualizzato che il consulente d’ufficio aveva accertato che l’originaria attrice aveva apportato all’originaria convenuta 2.188 nuovi clienti. Ed ha soggiunto che l’ausiliario aveva, si’, accertato un elevato numero di disattivazioni e pero’ aveva ricondotto tale fenomeno “all’elevato tasso di disattivazioni che contraddistingue il settore” ovvero alle dinamiche proprie del settore delle telecomunicazioni, soggetto a rapidi mutamenti (cfr. sentenza d’appello, pagg. 7 – 8).
Per altro verso, e’ da escludere che la corte distrettuale abbia omesso la disamina del fatto decisivo oggetto, in parte qua, della controversia.
17. La ricorrente, giacche’ soccombente, va condannata, come da dispositivo, a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio.
18. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

 

 

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