La condotta di chi importi dall’estero tirapugni o noccoliere

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 16 aprile 2020, n. 12307.

Massima estrapolata:

Integra la contravvenzione di cui all’art. 49 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione all’art. 221, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la condotta di chi importi dall’estero tirapugni o noccoliere per finalità private estranee a quelle di carattere commerciale. (Fattispecie relativa al sequestro, a seguito di controlli doganali, di un plico postale proveniente dalla Cina e destinato all’imputato, con all’interno due tirapugni metallici dal medesimo acquistati su una piattaforma “on line”).

Sentenza 16 aprile 2020, n. 12307

Data udienza 14 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Introduzione nello Stato di armi di cui non sia permesso il porto – Inclusione nella categoria delle c.d. noccoliere – Configurabilità della contravvenzione nel momento in cui gli oggetti acquistati all’estero giungono in dogana – Maturazione del termine di prescrizione – Estinzione del reato – Annullamento senza rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/03/2019 del TRIBUNALE di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE SANTALUCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. COCOMELLO ASSUNTA, che conclude chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
udito il difensore l’avv. (OMISSIS) conclude riportandosi ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano ha condannato (OMISSIS) alla pena di Euro 1000,00 di ammenda, affermatane la responsabilita’ per il reato di cui al Regio Decreto n. 635 del 1940, articolo 49 in relazione alla L. n. 110 del 1975, articolo 4, attenuato per essere il fatto di lieve entita’, e specificamente per aver introdotto nel territorio dello Stato, acquistandoli da fornitore sconosciuto, n. 2 noccoliere, fatto commesso in (OMISSIS).
2. Da un controllo doganale di un plico postale indirizzato all’imputato e’ stato accertato che dalla Cina gli erano stati spediti due oggetti, sostanzialmente dei tirapugni in ferro chiamati noccoliere, di cui e’ vietato il porto nonche’ l’importazione in quanto annoverati tra le armi proprie non da sparo.
3. L’imputato ha ammesso di aver proceduto all’acquisto on line delle due noccoliere per un prezzo notevolmente inferiore a quello proposto nei negozi autorizzati; ha precisato di non averle mai ricevute pur avendo versato il corrispettivo.
4. Il Regio Decreto n. 635 del 1940, articolo 49 vieta l’introduzione nel territorio dello Stato di armi di cui non sia permesso il porto, richiamando a tal fine il disposto di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 4 che, tra le armi inibite ad un porto non espressamente autorizzato, annovera le noccoliere.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore di (OMISSIS), poi qualificato, data l’inappellabilita’ della sentenza, in ricorso per cassazione.
5.1. Con il primo motivo ha fatto presente che l’imputato, non essendo mai entrato in possesso delle noccoliere, non ha potuto tenere la condotta di porto.
La sentenza impugnata e’ incorsa in errore sul momento consumativo del reato, potendosi al piu’ ritenere che l’imputato abbia posto in essere solo un tentativo di introduzione, dato che il plico e’ stato fermato alla dogana.
In capo all’imputato non puo’ ravvisarsi nemmeno l’elemento della colpa, dal momento che acquisto’ gli oggetti come giocattolo, e in tal senso depone la dicitura sul plico, e quindi volle acquistare le noccoliere ma nelle forme e con gli usi di un giocattolo.
5.2. Con il secondo motivo ha lamentato una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli indizi, che ha indotto a porre attenzione soltanto sul destinatario e non anche sul mittente del plico, non potendosi affermare se su quella piattaforma on line fosse possibile acquistare armi oppure giocattoli.
5.3. Con il terzo motivo ha dedotto che la motivazione si fonda su argomentazioni inadeguate ed e’ manifestamente illogica.
5.4. Con il quarto motivo ha sollecitato la rivalutazione delle attenuanti generiche gia’ concesse nella loro massima estensione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si prospetta fondato per quanto attiene al primo motivo, con cui si contesta, oltre che la sussistenza, la qualificazione del fatto in termini di porto illegale, dato che non e’ dubbio che le noccoliere non pervennero mai nella disponibilita’ dell’imputato ma furono intercettate e quindi sequestrate al momento dei controlli doganali, si’ da non rendere possibile il porto di cui all’imputazione.
E’ dunque rilevante stabilire se quanto descritto in imputazione sia condotta penalmente rilevante, se in particolare riconducibile alla fattispecie penale ivi richiamata o se sia altra la norma incriminatrice applicabile, una volta che si assuma in premessa che le noccoliere sono annoverate tra le armi di cui e’ vietato il porto, proprio ai sensi della L. n. 110 del 1975, articolo 4, comma 1, e che, in ragione di questo divieto, ricadono nella categoria di armi di cui e’ vietata l’introduzione nello Stato, secondo quanto previsto dal Regio Decreto n. 635 del 1940, articolo 49. Si consideri a tal proposito quanto chiarito da tempo nella giurisprudenza di legittimita’ – v. Sez. 1, n. 11687 del 18/10/1982, Pineda, Rv. 156530 secondo cui “ai fini del porto, ai sensi del L. n. 110 del 1975, articolo 4, comma 1, sono equiparati alle armi proprie anche altri strumenti, la cui destinazione naturale e’ l’offesa alle persone, quali mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere”.
2. Va subito evidenziato che, per quanto si dira’ da qui a breve, il fatto e’ penalmente rilevante e che il mantenimento di una qualificazione in termini di reato contravvenzionale obbliga questa Corte, secondo quanto previsto dall’articolo 129 c.p.p., all’immediata rilevazione della causa estintiva della prescrizione: il fatto risulta esser stato commesso il (OMISSIS) e il periodo di prescrizione di quattro anni, aumentato di un quarto per l’interruzione e in assenza di periodi di sospensione, e’ gia’ abbondantemente decorso.
3. Non e’ dubbio che la norma incriminatrice applicabile non sia quella di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 4, perche’ di porto fuori dalla propria abitazione non puo’ dirsi nel caso di specie, atteso che l’imputato non entro’ mai nel possesso delle noccoliere e, per tale ragione, non fu nelle condizioni di portarle fuori della propria abituazione e cosi’ integrare la fattispecie evocata.
4. Il fatto va piuttosto sussunto in diverso tipo normativo, costruito dal combinarsi della norma che vieta l’introduzione delle armi di cui non sia permesso il porto, contenuta nel Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – Regio Decreto n. 635 del 1940, articolo 49 -, con quella di cui all’articolo 221, comma 2, del menzionato Testo unico – Regio Decreto n. 773 del 1931 – che prescrive la punibilita’ con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a Euro 103 delle contravvenzioni alle disposizioni regolamentari che non siano oggetto di altra e specifica previsione punitiva.
5. L’acquisto all’estero di tali oggetti, con successiva spedizione a mezzo del servizio postale, integra una contravvenzione al divieto di introduzione nello Stato una volta che gli oggetti giungano in dogana perche’, come gia’ affermato nella giurisprudenza di legittimita’, la presentazione alla dogana costituisce atto di introduzione del bene nel territorio dello Stato – cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 40382 del 12/06/2015, Zhang Cheng, Rv. 264558 -.
6. E’ appena il caso di precisare che il fatto in imputazione non puo’ essere valutato secondo la fattispecie di cui all’articolo 695 c.p., che punisce “chiunque, senza la licenza dell’Autorita’, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi…”.
Anche questa disposizione incriminatrice annovera tra le condotte tipiche l’introduzione nello Stato che abbia ad oggetto armi, secondo la definizione che di esse fornisce l’articolo 704 c.p. per mezzo del richiamo alla descrizione di cui all’articolo 585, comma 2, n. 1), che richiama non soltanto le armi da sparo ma anche “tutte le altre la cui destinazione naturale e’ l’offesa alla persona”. Le noccoliere sono certo tra le armi con tale naturale destinazione, perche’ non e’ concepibile altro impiego di esse che non sia quello appena evocato.
Del resto, lo si e’ evidenziato prima, esse sono equiparate alle armi proprie dalla L. n. 110 del 1975 per questa naturale ed esclusiva destinazione offensiva.
7. La rubrica dell’articolo 695 c.p., che testualmente recita “Fabbricazione o commercio non autorizzato di armi”, suggerisce una lettura restrittiva delle condotte che possono essere annoverate nella previsione di “introduzione nello Stato” ivi elencata tra le condotte tipiche, estromettendo dall’area di questa tipicita’ le condotte estranee ad attivita’ commerciali.
La disposizione codicistica annovera, in uno con l’introduzione, le condotte di fabbricazione, di esportazione, di porre comunque in vendita, o di fare raccolta per ragioni di commercio o d’industria, e quindi le assimila, nella loro strutturale diversita’, in forza di un connotato comune, che e’ proprio il collocarsi di ciascuna di esse in un ambito di attivita’ commerciale.
In tal modo se ne appezza il maggior disvalore pur quando vi sia identita’ di previsione di condotta – come nel caso dell’introduzione nello Stato – allorche’ commesse per fini privati e quindi in modo non sistematico ma episodico.
Conferma della validita’ di questo approccio ricostruttivo si trae dalla considerazione della maggiore gravita’ di pena riservata alle condotte di introduzione ricadenti nella fattispecie contravvenzionale codicistica rispetto a quella con cui invece si punisce la contravvenzione al divieto di introduzione nello Stato posto dalla disposizione regolamentare di Pubblica sicurezza.
8. Il gia’ citato Regio Decreto n. 635 del 1940, articolo 49, del resto, prevede che il divieto di introduzione nello Stato possa cadere ove essa sia richiesta “per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche…”, e quindi per ragioni che si prospettano in termini strettamente personali e non professionali, specificamente commerciali o industriali, e cosi’ diverse da quelle che invece possono essere poste a fondamento di quella “licenza dell’Autorita’”, in assenza della quale le condotte di cui all’articolo 695 c.p. acquistano penale rilevanza.
9. Precisata nei termini appena esposti la rilevanza penale del fatto per il quale e’ stata pronunciata condanna, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche’ il reato e’ estinto per intervenuta prescrizione, secondo quanto gia’ esposto in esordio. Va comunque mantenuta la disposta confisca delle noccoliere, perche’ “la confisca prevista dalla L. 22 maggio 1975, n. 152, articolo 6 si applica a tutti i delitti ed alle contravvenzioni, concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato medesimo” – Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012, dep. 2013, Scotti, Rv. 254213 -.

P.Q.M.

Riqualificato il fatto a norma del Regio Decreto n. 635 del 1940, articolo 49 e Regio Decreto n. 773 del 1931, articolo 221, comma 2, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione, mantenendo la disposta confisca.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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