La condizione “meramente potestativa”

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|26 maggio 2022| n. 17158.

La condizione “meramente potestativa”

La condizione è “meramente potestativa” quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica “potestativa” quando l’evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato

Sentenza|26 maggio 2022| n. 17158. La condizione “meramente potestativa”

Data udienza 11 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: VENDITA – CONTRATTO PRELIMINARE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 569/2017 proposto da:
SOCIETA’ (OMISSIS) in LCA, domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 926/2016 della Corte d’appello di Genova, depositata il 14/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11/01/2022 dalla Consigliera Dott. Annamaria Casadonte;
sentito il P.M., in persona della Sostituta Procuratrice Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito per i controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) l’avvocato (OMISSIS), che ha concluso come in atti.

FATTI DI CAUSA

1. La societa’ (OMISSIS) s.c.r.l. ha adito il tribunale di Savona affinche’ accertasse la validita’ ed efficacia del contratto preliminare stipulato dalla stessa con (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), avente ad oggetto la permuta di fondi di proprieta’ dei convenuti siti nel comune di Quiliano, con una porzione percentuale di quanto l’attrice avrebbe in futuro costruito su quegli stessi fondi.
2. Il preliminare era sottoposto a due condizioni sospensive: i) che il Comune di Quiliano approvasse definitivamente la variante al P.R.G., impegnandosi la (OMISSIS) a produrre tutta la
documentazione e le formalita’ necessarie (articolo 5 preliminare); che (OMISSIS) acquisisse, all’esito di giudizio di divisione ereditaria gia’ instaurato prima della conclusione del preliminare, una quota mancante di proprieta’ dei fondi (articoli 8 e 9 preliminare). 3. Entrambe le condizioni avrebbero dovuto realizzarsi entro un anno dalla stipula del preliminare (ossia, entro il 26 giugno 2001), salva la possibilita’ per le parti di differire di comune accordo il predetto termine.
4. La cooperativa attrice domandava, in particolare, che il tribunale la dichiarasse, con sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c., proprietaria dei fondi cosi’ come individuati nel preliminare.
5. Chiedeva altresi’ il risarcimento dei danni subiti.
6. Il tribunale di Savona, con sentenza n. 830/2008, ha dichiarato la validita’ ed efficacia del preliminare, per essersi realizzate entrambe le condizioni sospensive a cui era sottoposto. Rigettava, tuttavia, la domanda risarcitoria non avendo l’attrice provato di aver sofferto alcun pregiudizio economico.
7. Avverso la predetta sentenza proponevano appello (OMISSIS) e i (OMISSIS), lamentando la contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione, in particolare in relazione all’avveramento delle condizioni sospensive, le quali, invece, non si sarebbero realizzate entro il termine pattuito, sicche’ il contratto preliminare avrebbe dovuto essere considerato inefficace.
8. Deducevano altresi’ che il giudice di prime cure non aveva considerato che, stante la difficolta’ ad adempiere della Cooperativa, in amministrazione controllata dal 2003 al 2005, i venditori avrebbero potuto legittimamente sospendere ex articolo 1461 c.c., la loro prestazione.
9. Infine, censuravano la sentenza di primo grado per non aver statuito alcunche’ in ordine alla correlativa controprestazione prevista a loro favore nel momento in cui il tribunale ha dichiarato ex articolo 2932 c.c., la societa’ attrice proprietaria delle aree di cui in causa.
10. Costituitasi in giudizio, la (OMISSIS) eccepiva la nullita’ della condizione prevista dagli articoli 8 e 9 del preliminare, perche’ meramente potestativa; chiedeva il rigetto delle domande degli appellanti, o, in via subordinata, il risarcimento dei danni subiti.
11. La corte d’appello di Genova, con sentenza n. 926/2016, depositata il 14 settembre 2016 accoglieva l’impugnazione proposta, modificando integralmente la decisione impugnata.
11.2. La corte genovese riteneva che la condizione prevista dall’articolo 5, si fosse avverata – ancorche’ in un momento diverso rispetto a quello individuato dal giudice di prime cure – mentre il contratto era ancora valido ed efficace, dato che le parti avevano tenuto comportamenti concludenti nel senso di ritenere prorogato il termine previsto nel preliminare.
11.3. Non cosi’, invece, per la seconda condizione, la quale, argomentava la corte territoriale, pur essendo valida in quanto non meramente potestativa, ma potestativa mista, si era avverata dopo il termine contrattualmente previsto e dopo che le parti avevano espressamente manifestato, ricorrendo ai rispettivi legali, la volonta’ di non prorogarlo, sicche’ il preliminare doveva considerarsi inefficace.
11.4. Il giudice d’appello dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria della (OMISSIS), in quanto la societa’ non aveva formulato alcuno specifico motivo di gravame in relazione alla sentenza di primo grado.
12. La (OMISSIS) in liquidazione coatta amministrativa propone ricorso per la cassazione di detta sentenza notificato in data 22 dicembre 2016 ed affidato a tre motivi, cui resistono (OMISSIS) e i (OMISSIS) con controricorso notificato il 27 gennaio 2017.
13. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

14. Con il primo motivo, la Cooperativa ricorrente deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1353, 1355, 1356, 1358 e 1359 c.c.: la ricorrente lamenta che la sentenza d’appello abbia erroneamente respinto la qualificazione della seconda condizione sospensiva di cui agli articoli 8 e 9, del preliminare come meramente potestativa e che, anche a volerla considerare una condizione potestativa mista, il giudice d’appello avrebbe errato nel considerare il comportamento di (OMISSIS) conforme a buona fede.
15. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1353, 1355, 1356, 1358 e 1359 c.c. e del divieto di venire contra factum proprium.
15.1. La ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la condizione sospensiva di cui agli articoli 8 e 9 del contratto preliminare non potesse considerarsi verificata con la sentenza parziale del tribunale di Savona, resa in sede di giudizio di divisione ereditaria promosso dal (OMISSIS), in quanto la predetta, non essendo ancora divenuta cosa giudicata, era soggetta ad essere riformata, ancorche’ (OMISSIS) e i (OMISSIS) avessero gia’ riconosciuto l’avveramento della condizione.
16. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 346 c.p.c.: il ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata per l’ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di pronuncia costitutiva ex articolo 2932 c.c..
17. Va preliminarmente dato atto che i controricorrenti deducono, innanzitutto, l’inammissibilita’ del ricorso, per l’attuale carenza d’interesse della (OMISSIS) in liquidazione coatta amministrativa, essendo la stessa nell’impossibilita’ giuridica e fattuale, di dare esecuzione alle obbligazioni scaturenti a suo carico dal contratto preliminare oggetto di causa, qualora questo fosse ritenuto efficace.
18. L’eccezione e’ infondata poiche’, come osservato dalla ricorrente nella memoria, permane l’interesse a conoscere, quanto meno in relazione alle spese di lite, l’esito finale delle domande a suo tempo proposte dalla Cooperativa in bonis.
19. Passando all’esame dei sopra descritti motivi di ricorso, il primo motivo e’ infondato.
19.1. La condizione e’ “meramente potestativa” quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunita’ e convenienza, si’ da manifestare l’assenza di una seria volonta’ della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica “potestativa”, o “potestativa mista”, quando l’evento dedotto in condizione e’ collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione e’ affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volonta’, pur se la relativa valutazione e’ rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato (cosi’, da ultimo, Cass. civ, Sez. V., 20 novembre 2019, n. 30143).
19.2.Nel caso di specie, il combinato disposto degli articoli 8 e 9 del contratto preliminare prevedeva l’impegno di (OMISSIS) ad acquisire la quota mancante pari a 54/192 dei terreni in Comune di Quiliano identificati al foglio (OMISSIS) n. (OMISSIS) entro il termine di un anno, prorogabile di comune accordo. La corte di merito aveva rilevato dalla documentazione che detta acquisizione doveva avvenire a seguito di una pronuncia giudiziale relativa ad una causa di divisione ereditaria gia’ pendente dall’anno 1989 avanti al tribunale di Savona.
19.3. Cio’ posto, la corte territoriale aveva ritenuto che l’avveramento della condizione non dipendeva dal mero arbitrio di (OMISSIS), bensi’ dalla decisione del giudice chiamato a decidere il giudizio di divisione ereditaria.
19.4. Tale conclusione e’ in linea con il principio giurisprudenziale sopra enunciato, dal momento che l’avveramento dipende dal concorso di fattori estrinseci e non solo dalla volonta’ della parte.
20. Il secondo motivo e’ inammissibile.
20.1. Ad avviso del giudice d’appello la dichiarazione di (OMISSIS) del 27 dicembre 2004, con cui si dichiarava esclusivo proprietario dei mappali (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) non e’ idonea a far ritenere provato l’avveramento della seconda condizione sospensiva poiche’ la sentenza parziale con cui il tribunale di Savona in data 4/2/2003 aveva provveduto nel giudizio di divisione ereditaria non era divenuta cosa giudicata, con la conseguenza che l’acquisizione dei terreni poteva sempre essere revocata nell’ambito del successivo giudizio di appello.
20.2. La censura, benche’ formalmente articolata come violazione e falsa applicazione di legge, non specifica il contenuto precettivo delle numerose disposizioni invocate ne’ lo raffronta con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. Un. 23745/2020) finendo per attingere l’esito dell’apprezzamento di fatto cui e’ pervenuto il giudice del merito.
21. Il terzo motivo e’ infondato.
21.1. Come pure dedotto dal P.M., la giurisprudenza di legittimita’ ha affermato che, al fine di evitare la presunzione di rinuncia ex articolo 346 c.p.c., non occorre che la reiterazione in sede di appello delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado avvenga con una specifica forma, nondimeno la riproposizione va fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (cfr. Cass. 25840/2020; id. 22311/2020; id. 40833/2021) non accolte in primo grado.
21.2. Nel caso di specie l’odierna ricorrente non ha formulato un preciso motivo di gravame, pur avendo la sentenza di primo grado statuito espressamente l’infondatezza della domanda risarcitoria.
22. Il ricorso e’ dunque rigettato e, in applicazione della soccombenza, parte ricorrente va dichiarata tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.
23. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la ricorrente tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in Euro 5300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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