La condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 giugno 2021| n. 17454.

La condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell’avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Nel caso di specie, relativo alle spese sostenute dal ricorrente a titolo di consulenza tecnica di parte in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio prestata nell’ambito di un giudizio di risarcimento danni per infiltrazioni di natura condominiale, rigettando il ricorso incidentale proposto dal Condominio controricorrente, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza gravata laddove la stessa aveva affermato che, per applicare il principio della soccombenza, non occorreva effettivamente la prova del pagamento, essendo sufficiente l’obbligazione di parte vittoriosa nei confronti del suo consulente: nella circostanza, la corte del merito aveva ravvisato prova dell’espletamento dell’incarico, deducendone pertanto l’obbligo al pagamento da parte del ricorrente al suo consulente tecnico di parte). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 25 marzo 2003, n. 4357; Cassazione, sezione civile L, sentenza 29 giugno 1985, n. 3897).

Ordinanza|17 giugno 2021| n. 17454. La condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte

Data udienza 20 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Cose in custodia – Spese processuali – Condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte – Prova dell’avvenuto pagamento – Presupposto – Esclusione – Prova della effettività – Parte vittoriosa – Assunzione dell’obbligazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26344-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO VIA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente al ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 294/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata l’11/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Catania, con sentenza del 17 maggio 2014, condannava il Condominio di via (OMISSIS) a compiere opere dirette a eliminare infiltrazioni verificatesi in un immobile di proprieta’ dell’attore (OMISSIS), e lo condannava altresi’ a risarcire al (OMISSIS) danni nella misura di Euro 5296,11, oltre accessori; rigettava invece la domanda del (OMISSIS) di risarcimento del danno per mancato godimento dell’immobile, e rigettava altresi’ la domanda di garanzia avanzata dal condominio nei confronti di terzi chiamati.
Il (OMISSIS) proponeva appello, cui controparte resisteva.
La Corte d’appello di Catania, con sentenza dell’11 febbraio 2019, in parziale accoglimento dell’appello, condannava il condominio a risarcire all’appellante i danni per il mancato godimento dell’immobile nella misura di Euro 11.000, e a rimborsare il (OMISSIS) delle spese sostenute quale corrispettivo della prestazione del suo consulente tecnico di parte in primo grado.
Il (OMISSIS) ha presentato ricorso principale, fondato su un unico motivo. Si e’ difeso con controricorso il condominio, che ha proposto pure ricorso incidentale, articolato in tre motivi. Entrambi hanno depositato memoria.
RITENUTO
che:
1. Il ricorso principale denuncia, nel suo unico motivo, violazione dell’articolo 115 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si censura il giudice d’appello per essersi fondato su una consulenza tecnica, nella cui relazione pero’ il consulente “ritiene di non poter conoscere fatti pregressi”. Oppone il ricorrente che in realta’ questi fatti sarebbero “pacifici in atti” e riconosciuti dallo stesso consulente in altra parte dell’elaborato. A questo rilievo fanno seguito varie argomentazioni relative al contenuto della relazione che e’ l’esito della consulenza tecnica d’ufficio.
Il motivo e’ inequivocamente fattuale, e tenta di costruire, in modo difforme da quello scelto dal giudice di merito, l’accertamento appunto del fatto mediante critiche alla consulenza tecnica d’ufficio.
Il ricorso principale cade, pertanto, in una evidente inammissibilita’.
2. Il ricorso incidentale, come gia’ si accennava, e’ articolato in tre motivi.
2.1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli articoli 331 e 350 c.p.c.: omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario.
Il giudice d’appello non avrebbe autorizzato la “richiesta” di chiamare in causa dei terzi presentata dal condominio, adducendo che quest’ultimo avrebbe dovuto proporre appello in ordine alla rigettata domanda di garanzia, appello che invece non aveva mai proposto.
2.1.2 Effettivamente il condominio non risulta che abbia proposto appello incidentale sulla domanda di garanzia, bensi’ unicamente chiesto in sede d’appello di chiamare in causa il terzo: risulta pertanto manifestamente 77, infondato il motivo. (cfr. Cass. Sez. U. m. 24707/2015 punto 15.3).
2.2.1 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2729 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione al “capo di sentenza contenuto da pag. 6 a pag.7”.
Il giudice d’appello avrebbe riformato la sentenza di primo grado riconoscendo al (OMISSIS) il risarcimento del danno da mancato godimento, come “danno figurativo” e identificandolo nel “valore locativo del cespite usurpato”.
Oppone il ricorrente che l’immobile non era comunque abitabile. Il giudice d’appello avrebbe condiviso la consulenza tecnica d’ufficio in ordine alla sua inutilizzabilita’ da maggio 2007 a novembre 2008 e parimenti in ordine al suo valore locatizio di Euro 500 mensili, ma non avrebbe per nulla tenuto conto, sempre secondo il ricorrente, del fatto che l’immobile “per sua conformazione non puo’ certo essere destinato a civile abitazione, ne’ locato”, come il ricorrente stesso aveva contestato. Ed e’ in questo che si dovrebbe ravvisare sia il fatto decisivo di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sia la violazione degli articoli 2697 e 2729 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2.2.2 Si tratta sostanzialmente della riproposizione del secondo motivo d’appello, che la corte territoriale ha rigettato aderendo alla consulenza tecnica d’ufficio; e il consulente aveva ritenuto l’immobile, per le infiltrazioni, “inutilizzabile nel periodo richiesto dall’appellante (dal mese di maggio 2007 fino al mese di novembre 2008)”, da cio’ deducendo l’esistenza di un danno, poi qualificato figurativo.
Il motivo, peraltro, non censura in jure la qualificazione del danno come danno figurativo, bensi’ censura in punto di fatto, adducendo l’inabitabilita’ sempre e comunque del bene, anche al di fuori del periodo da maggio 2007 a novembre 2008. Pertanto la doglianza si pone su un piano direttamente fattuale, il che la rende inammissibile.
2.3.1 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c..
Ad avviso del ricorrente, la corte territoriale ha accolto l’appello relativo al rimborso delle spese di perizia stragiudiziale, pur non essendo stato provato l’esborso di queste da parte del (OMISSIS): in tal modo sarebbe stato violato l’articolo 91 c.p.c..
2.3.2 In realta’ il giudice d’appello ha condannato il condominio a rifondere al (OMISSIS) le spese non di una perizia stragiudiziale, bensi’ della consulenza tecnica di parte in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio.
La corte territoriale ha rilevato che il (OMISSIS) aveva, nel relativo motivo di gravame, addotto che l’esborso era stato provato e che comunque sarebbe stato dovuto dal condominio, essendo sufficiente il “sorgere del debito”. La corte, al riguardo, ha affermato che non occorre effettivamente la prova del pagamento, essendo sufficiente l’obbligazione della parte vittoriosa nei confronti del suo consulente, per applicare il principio di soccombenza; e nel caso in esame la corte ha ravvisato prova dell’espletamento dell’incarico, deducendone quindi l’obbligo al pagamento da parte del (OMISSIS) al suo consulente tecnico di parte.
Il motivo risulta dunque infondato, avendo la corte territoriale seguito con limpida correttezza l’insegnamento nomofilattico di questa Suprema Corte, per cui infatti “la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell’avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettivita’ delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione.” (Cass. sez. 1, 25 marzo 2003 n. 4357) e comunque “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 1, della facolta’ di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.” (Cass. sez. 2, 3 gennaio 2013 n. 84).
Il ricorso incidentale merita quindi rigetto.
3. La reciproca soccombenza conduce alla compensazione delle spese.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale sia del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e compensa le spese processuali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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