Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 15 maggio 2019, n. 12897.

La massima estrapolata:

La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., trova giustificazione nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicchè essa non può essere pronunciata in favore del contumace – o intimato in sede di ricorso per cassazione – vittorioso, poichè questi, non avendo svolto alcuna attività priocessuale, non ha sostenuto spese al cui rimborso abbia diritto.

Ordinanza 15 maggio 2019, n. 12897

Data udienza 21 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28657-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1075/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 15/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI.

RITENUTO

che, con ricorso affidato a due motivi, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS), hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Torino, in data 4 dicembre 2017, che, a seguito di giudizio rinvio disposto da Cass. n. 4888/2016, ne respingeva le domande di risarcimento danni, a titolo di responsabilita’ professionale, proposte nei confronti di (OMISSIS), avvocato, con condanna degli stessi appellanti al pagamento delle spese dell’intero giudizio;
che la Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, segnatamente osservava che: 1) non sussisteva un danno risarcibile in favore di parte attrice, in assenza di elementi atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito di un giudizio eventualmente instaurato nei confronti della compagnia assicuratrice, in quanto la polizza assicurativa relativa all’automezzo del (OMISSIS) non copriva gli atti vandalici, “nel cui ambito va ricompresa la fattispecie in esame”, desumendosi dal verbale di denuncia ai Carabinieri del 23 aprile 1992 che detto automezzo “era stato asportato nottetempo dall’officina ove era custodito e subitaneamente, alle 2,10 circa, dato alle fiamme, con finalita’ palesemente vandaliche”; 2) gli appellati soccombenti erano da condannare al pagamento delle spese “di tutti i gradi del giudizio”, comprese quelle del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.2/90,00, oltre accessori di legge;
che non ha svolto alcuna attivita’ difensiva l’intimato (OMISSIS);
che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380- bis c.p.c., e’ stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimita’ della quale i ricorrenti hanno depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO

che:
a) con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92, c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente condannato alla refusione delle spese processuali del giudizio di Cassazione a favore dell’Avv. (OMISSIS), nonostante quest’ultimo era rimasto contumace e non aveva svolto alcuna attivita’ difensiva dinanzi alla Corte di Cassazione;
a.1) il motivo e’ manifestamente fondato.
Come risulta dalla sentenza n. 4888/2016 di questa Corte, l’avv. (OMISSIS) era rimasto solo intimato non costituito nel giudizio di legittimita’, sicche’ non poteva essere pronunciata la condanna in suo favore alla rifusione delle relative spese.
Difatti, la condanna alle spese processuali, a norma dell’articolo 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attivita’ processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicche’ essa non puo’ essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiche’ questi, non avendo espletato alcuna attivita’ processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011);
b) con il secondo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c., per essersi erroneamente la Corte di merito convinta, interpretando la documentazione prodotta in giudizio oltre il suo tenore letterale e ponendo (erroneamente) sulla parte danneggiata l’onere della prova del dolo, che l’incendio del mezzo sottratto avesse finalita’ vandaliche e, per l’effetto, escluso la responsabilita’ dell’avv. (OMISSIS) sull’assunto che nessun esito positivo il danneggiato avrebbe potuto conseguire dalla mancata instaurazione della causa contro la (OMISSIS) S.p.a, dal momento che le garanzie della polizza assicurativa non copriva atti vandalici;
b.1) il motivo e’ in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.
E’ inammissibile perche’ la denuncia della violazione di norme del procedimento non puo’ piu’ essere ricondotta al parametro del vigente (e applicabile ratione temporis) articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che attiene all’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, la’ dove la violazione dell’articolo 116 c.p.c. e’ deducibile in Cassazione solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra, cosi’ falsamente applicando e, quindi, violando la nonna in discorso (Cass. n. 11892/2016, Cass., S.U., n. 16598/2016, Cass. n. 4699/2018).
Nella specie, le censure di parte ricorrente, lungi dal prospettare l’omesso esame di un fatto storico da parte del giudice di appello, ne criticano (inammissibilmente) il ragionamento espresso con la motivazione (secondo il paradigma, non piu’ veicolabile, del vizio motivazionale di cui alla formulazione superata del citato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la’ dove la stessa Corte territoriale non ha posto in discussione il valore legale del verbale dei Carabinieri, ne’ la sua intrinseca attendibilita’, in quanto ha assunto come veri i fatti storici ivi rappresentati (furto dell’automezzo e repentino incendio dello stesso), fornendone, pero’, una valutazione estrinseca (concettualizzandoli in termini di vandalita’) secondo i poteri di apprezzamento ad essa spettanti.
E’ poi manifestamente infondata la doglianza sulla violazione dell’articolo 2697 c.c., in quanto il giudice di merito, sulla scorta dei documenti ritualmente prodotti in giudizio e alla stregua del principio di acquisizione probatoria (tra le altre, Cass. n. 21909/2013), ha, quindi, operato la compiuta ricostruzione del fatto ed apprezzatone la relativa portata, siccome connotato da finalita’ vandaliche.
La memoria di parte ricorrente, che insiste nella denuncia di “omessa ed errata valutazione” dei “documenti” prodotti nel giudizio di merito, non fornisce argomenti idonei a scalfire i rilievi che precedono.
Va, dunque, accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo motivo.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, e dichiararsi che non sono dovute in favore dell’intimato (OMISSIS) le spese del giudizio di legittimita’ definito da Cass. n. 4888/2016.
L’accoglimento solo parziale del ricorso (e per una parte significativamente ridotta rispetto all’economia complessiva dell’impugnazione) integra ipotesi di reciproca soccombenza e comporta la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo e rigetta il secondo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che non sono dovute in favore dell’intimato (OMISSIS) le spese del giudizio di legittimita’ definito da Cass. n. 4888/2016;
compensa interamente le spese del presente giudizio di legittimita’.

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