L’imprenditore non può portare in detrazione imposta addebitatagli dal venditore a titolo di rivalsa se operazione è relativa a fabbricati abitativi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 15 maggio 2019, n. 12911.

La massima estrapolata:

L’imprenditore non può portare in detrazione imposta addebitatagli dal venditore a titolo di rivalsa se operazione è relativa a fabbricati abitativi, salvo che costruzione di tali fabbricati sia attività esclusiva o principale, in caso contrario dovrà dimostrare inerenza e che il bene non sia legalmente escluso dal diritto a detrazione.

Ordinanza 15 maggio 2019, n. 12911

Data udienza 17 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente

Dott. NONNO G. Mar – rel. Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20893/2013 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che li rappresenta e difende, unitamente all’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
e nei confronti di:
Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Trento, in persona del Direttore pro tempore
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento n. 07/02/13, depositata il 6 febbraio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2018 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

CHE:
1. con sentenza n. 07/02/13 del 06/02/2013 la Commissione tributaria di secondo grado di Trento respingeva l’appello proposto dalla (OMISSIS) s.n.c. e dai singoli soci (d’ora in avanti, omnicomprensivamente, (OMISSIS)) avverso la sentenza n. 44/02/10 della Commissione tributaria di primo grado di Trento, che aveva respinto l’impugnazione proposta dai contribuenti avverso l’avviso di accertamento relativo a somme indebitamente detratte a titolo di IVA con riferimento all’anno 2004;
1.1. il giudice di appello premetteva che: a) l’avviso di accertamento conseguiva alla detrazione dell’IVA per l’acquisto di un immobile sito in (OMISSIS) ed avente destinazione catastale abitativa (A/2); b) la Commissione di primo grado respingeva il ricorso proposto da (OMISSIS); c) detta sentenza era impugnata dai contribuenti;
1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello, per quanto interessa in questa sede, evidenziando che: a) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 19 bis.1, comma 1, lettera i), non era ammessa la detrazione dell’IVA per l’acquisto di immobili ad uso abitativo e l’immobile per cui era controversia era catastato A/2; b) la documentazione prodotta dagli appellanti (contratti di locazione per brevi periodi ed ulteriori documenti versati in appello) non era sufficiente a giustificare l’esercizio di attivita’ alberghiera con riferimento all’immobile di cui trattasi;
2. (OMISSIS) impugnava la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:
1. con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 19 bis.1, comma 1, lettera i), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ motivazione omessa, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che l’indetraibilita’ dell’IVA riconnessa all’acquisto di immobili ad uso abitativo non ha carattere oggettivo, ma soggettivo e dipende non gia’ dalla classificazione catastale del fabbricato, ma dalla strumentalita’ di quest’ultimo all’attivita’ di impresa svolta dalla contribuente;
2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 19, comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi la sussistenza, in capo ad (OMISSIS), delle condizioni previste dalla legge e che consentono la detraibilita’ dell’IVA;
3. con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione del del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 19 bis.1, comma 1, lettera i), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che l’immobile per cui e’ controversia e’ di fatto utilizzato dalla societa’ per l’esercizio dell’attivita’ di impresa e tale utilizzazione prescinde dalla destinazione catastale;
4. con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 54, comma 2, e articolo 57, nonche’ dell’articolo 100 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che l’appello incidentale dell’Ufficio, nel quale si fa riferimento all’esistenza di una causa di indetraibilita’ oggettiva dell’IVA, costituisce domanda nuova e comunque inammissibile per carenza di interesse all’impugnazione della parte integralmente vincitrice;
5. con il quinto motivo di ricorso (rubricato come sesto) (OMISSIS) contesta l’erronea interpretazione dell’articolo 2697 c.c., nonche’ l’erroneita’ o insufficienza della motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, evidenziando che la documentazione prodotta (fatture) rispondeva ai requisiti previsti dalla legge per la sua emissione e alle esigenze probatorie della ricorrente;
6. i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati essendo sostanzialmente unica la questione di diritto agli stessi sottesa, sono inammissibili o infondati;
6.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 19 bis.1, comma 1, lett i), esclude che l’imprenditore possa portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando l’operazione sia relativa a fabbricati a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale dell’attivita’ esercitata la costruzione dei predetti fabbricati, sicche’, ove l’operazione non rientri nell’oggetto esclusivo o principale dell’attivita’, il compratore dovra’ dimostrarne non solo l’inerenza e la strumentalita’ in base a elementi oggettivi e in concreto, secondo la generale previsione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 19, ma anche che il bene non rientra piu’ nella categoria di beni a destinazione abitativa, per i quali in base ad un criterio legale oggettivo e’ prevista l’esclusione della detrazione” (Cass. n. 6883 del 08/04/2016; cfr., altresi’, Cass. n. 10264 del 26/04/2017);
6.1.1. peraltro, una interpretazione Eurounitariamente orientata impone che il diritto alla detrazione non possa essere negato in forza della astratta classificazione catastale dell’immobile, propria degli immobili ad uso abitativo, dovendo invece darsi prevalenza alla sua effettiva destinazione (cfr. Cass. n. 8628 del 29/04/2015 e Cass. n. 26748 del 22/12/2016, laddove ampi richiami alla giurisprudenza della CGUE);
6.2. nella specie la CTR si e’ adeguata ai principi di diritto sopra menzionati in quanto, con motivazione niente affatto illogica: a) ha ritenuto che la disposizione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 19 bis.1, preveda un criterio legale oggettivo di esclusione della detraibilita’ dell’IVA; b) ha precisato che (OMISSIS) non abbia dato la prova della ritenuta diversa destinazione dell’immobile rispetto a quella abitativa risultante al catasto, si’ da rientrare nell’ambito dell’attivita’ di impresa della societa’ contribuente;
6.3. tale essendo la pronuncia della CTR, deve ritenersi che: a) i primi tre motivi di ricorso sono inammissibili, perche’ non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, non essendo affatto vero che si sia esclusa la detraibilita’ dell’IVA per il semplice fatto della classificazione catastale dell’immobile, ma si e’ compiuta un’indagine piu’ approfondita, volta ad evidenziare, in fatto, l’insussistenza della strumentalita’ del bene all’esercizio dell’attivita’ commerciale facente capo ad (OMISSIS), accertamento di fatto non idoneamente censurato dalla ricorrente; b) il quarto motivo e’ infondato, in quanto l’attivita’ di interpretazione della norma spetta al giudice, che vi provvede d’ufficio, indipendentemente da qualsiasi rilievo dell’Agenzia delle entrate, che, non avendo introdotto nuovi elementi di fatto, non puo’ ritenersi avere proposto alcuna domanda in ordine alla qualificazione giuridica della previsione di detrazione; c) il quinto motivo, nella parte in cui si contesta la violazione dell’articolo 2697 c.c. e’ infondato, in quanto la CTR ha correttamente ritenuto che, a fronte della classificazione catastale dell’immobile acquistato come abitativo, l’onere di provare la strumentalita’ del bene all’attivita’ di impresa della societa’ ricorrente grava su quest’ultima; d) il medesimo quinto motivo e’, altresi’, inammissibile nella parte in cui denuncia sostanzialmente un vizio di motivazione (e non gia’ un error in procedendo), atteso che il ricorso ricade nell’ambito applicativo della nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che esclude la possibilita’ di impugnare la sentenza di appello per semplice insufficienza della motivazione (si veda Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014, secondo la quale “e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”);
7. il ricorso va, dunque, rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto del fatto che il valore dichiarato della presente controversia rientra tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00;
7.1. poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all’articolo 13, il comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, articolo 1 bis.

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