La competenza territoriale sulla querela di falso

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 1 giugno 2020, n. 10361.

La massima estrapolata:

Al di fuori del caso di sua proposizione in via incidentale innanzi al tribunale e, quindi, anche nel corso del giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso va individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., in considerazione del fatto che nel relativo processo è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero e che, pertanto, la competenza per territorio ha carattere inderogabile, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti sui rapporti giuridici della cui prova si tratta e dovendosi altresì escludere che la stessa – in mancanza di una specifica disposizione normativa – sia modificabile per effetto di attrazione da parte della causa di merito.

Ordinanza 1 giugno 2020, n. 10361

Data udienza 11 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Competenza civile – Competenza per territorio – In genere proposizione nel giudizio d’appello – Competenza per territorio – Foro generale delle persone fisiche – Fondamento.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4655-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 5273/2011 R.V.G. della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata l’11/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI MILENA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. PATRONE IGNAZIO che chiede che la Corte accolga l’istanza dichiarando la competenza del Tribunale di Roma.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Perugia, con ordinanza depositata l’11 gennaio 2019, emessa all’esito di ricorso proposto ai sensi della L. n. 89 del 2001 da (OMISSIS), a seguito della presentazione di querela di falso avverso la procura alle liti del ricorso per prosecuzione del 17.09.2014 da parte dell’Avvocatura dello Stato per conto del Ministero della giustizia, ha dichiarato la propria incompetenza per materia e la competenza del Tribunale di Perugia in composizione collegiale a norma dell’articolo 355 c.p.c., sospeso il giudizio di equa riparazione.
Avverso l’ordinanza pronunciata dalla corte perugina ha proposto regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 42 c.p.c., notificato il 4 febbraio 2019, la (OMISSIS), con il quale ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 18 c.p.c. (con riferimento all’articolo 19 c.p.c.), sul presupposto che si dovesse tenere conto del foro della persona.
L’Amministrazione della giustizia non ha svolto attivita’ defensionale, essendosi limitata a depositare atto di costituzione al fine della partecipazione all’udienza di discussione.
Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., e’ stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito e’ stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:
il ricorso e’ fondato.
Va premesso che in tema di querela di falso proposta avanti alla Corte di appello, l’ordinanza con cui, ai sensi dell’articolo 355 c.p.c., il giudice di appello rimette le parti avanti al Tribunale ritenuto competente per la riassunzione del giudizio sulla querela, ha natura decisoria sulla competenza territoriale relativa a tale giudizio ed e’, pertanto, impugnabile con il regolamento necessario di competenza (Cass. n. 6465 del 2006).
Cio’ posto, la competenza per territorio relativamente alle cause aventi ad oggetto la querela di falso e’ inderogabile ai sensi dagli articoli 28 e 70 c.p.c., trattandosi di cause nelle quali e’ prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero (articolo 221 c.p.c., u.c.).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, al di fuori del caso di querela di falso proposta in via incidentale innanzi al Tribunale e, quindi, anche in caso di proposizione nel giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso dev’essere individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli articoli 18 e 19 c.p.c. (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha accolto l’istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui una Corte di Appello aveva rimesso le parti per il giudizio sulla querela avanti al Tribunale del luogo sede della Corte di Appello, anziche’ avanti al Tribunale territorialrnente competente secondo quei criteri) (Cass. n. 6465 del 2006 cit.; Cass. n. 13032 del 2016), considerato che la competenza a conoscere della querela di falso in via principale appartiene inderogabilmente, stante il previsto intervento obbligatorio del P.M. – al giudice individuabile secondo il criterio, di cui all’articolo 18 c.p.c., del foro generale delle persone fisiche, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta (Cass. n. 15093 del 2005) e dovendosi escludere – in mancanza di specifica disposizione normativa – che la suddetta competenza inderogabile sia modificabile per effetto di attrazione da parte della connessa causa di merito (Cass. n. 9713 del 2004).
Va, pertanto, accolta la richiesta di regolamento e cassata l’impugnata ordinanza della Corte di Appello di Perugia, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Roma, residenza della ricorrente, dinanzi al quale la causa deve essere riassunta dalle parti nel termine di cui in dispositivo.
Il Tribunale dichiarato competente provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 10 non e’ soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001; il che rende inapplicabile il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (cfr. Cass., Sez. Un., 28 maggio 2014 n. 11915).

P.Q.M.

La Corte accoglie la richiesta di regolamento, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale dispone la riassunzione della causa nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza;
spese al merito.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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