La competenze della Corte dei Conti

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 20 giugno 2019, n. 16536.

La massima estrapolata:

La Corte dei conti è legittimamente competente riguardo i comportamenti posti in essere, in violazione dei doveri d’ufficio, da soggetti legati all’ente da rapporto di impiego o servizio, nel caso che siano produttivi di un danno erariale subito dalla Pubblica Amministrazione (Nella fattispecie il danno erariale era stato prodotto da atti di mala gestio dell’amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro e poi confiscati).

Ordinanza 20 giugno 2019, n. 16536

Data udienza 5 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente di sez.

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez.

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez.

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12696-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELLA REGIONE SICILIA;
– intimato –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 63784/17 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE DI PALERMO;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2018 dal Consigliere dott. ANTONIO GRECO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale DEL CORE Sergio, il quale conclude che va dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti.

FATTO E DIRITTO

Il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con atto notificato il 21 ottobre 2016, ha chiamato dinanzi a quel giudice speciale (OMISSIS) – nominato custode e amministratore giudiziario di varie societa’ sequestrate, ai sensi dell’articolo 321 c.p.p. e della L. n. 356 del 1992, articolo 12 sexies nel 1998 e nel 1999 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di (OMISSIS), societa’ per la maggior parte poi confiscate in via definitiva, ai sensi dell’articolo 240 c.p. e articolo 12 sexies legge cit., contestualmente alla condanna del (OMISSIS) per concorso esterno in associazione mafiosa, allorche’ la Corte di cassazione nel 2008 rigettava il ricorso dell’imputato, sia in ordine alla sua condanna penale che alla confisca delle societa’ – per ottenerne il risarcimento del danno erariale arrecato all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, in relazione a vari atti di mala gestio di cui si era reso responsabile.
La citazione a giudizio faceva riferimento a due distinte poste di danno erariale:
l’una, per Euro 400.726, derivante dalla perdita irreversibile per l’erario delle indennita’ di occupazione degli immobili posseduti dalle societa’ confiscate all’imprenditore mafioso e occupati da privati, nei confronti dei quali l’amministratore giudiziario non aveva richiesto il pagamento delle indennita’ di occupazione, facendone prescrivere il diritto a rivendicarla;
e l’altra, ritenuta equivalente alla precedente, “qualificata quale danno da disservizio derivante dalla perdita dell’utilita’ primaria del sequestro L. n. 346 del 1992, ex articolo 12 sexies (ma anche di prevenzione), cioe’ sottrarre il bene all’ambiente criminale di provenienza, perdita ancora piu’ grave allorche’ il bene, pur diventando con la confisca definitivamente dell’Erario, continui ad essere trattato come se non fosse dello Stato, frustrando la finalita’ legale della confisca ex articolo 12 sexies, e pregiudicando anche il procedimento legale di destinazione dei beni.
(OMISSIS) propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, negando alla Corte dei conti la competenza giurisdizionale in ordine alla controversia sul rilievo della natura privata delle societa’ confiscate e la conseguente non riconducibilita’ all’Erario del patrimonio sociale delle societa’ confiscate; e sul rilievo della insussistenza di un rapporto di servizio con l’Agenzia in capo ad esso (OMISSIS) custode – amministratore, per non essere stati confiscati gli immobili di cui si contesta la perdita dell’indennita’ di disoccupazione (perche’ erano state invece confiscate le societa’ che possedevano quegli immobili), e per non potere percio’ formare oggetto di destinazione.
Sotto il primo profilo, assume, il danno prospettato “per la mancata riscossione da parte di esso ricorrente delle indennita’ di occupazione delle unita’ immobiliari costituenti il patrimonio delle societa’ le cui sole partecipazioni sociali sono state confiscate non implicherebbe alcun danno erariale, bensi’ un danno eventualmente sofferto da un soggetto privato (le societa’), riferibile ad immobili appartenenti soltanto a tale soggetto, e non certo al socio pubblico il quale e’ unicamente titolare delle rispettive quote di partecipazione.
Sotto il secondo profilo, sostiene l’istante, non avrebbe pregio la tesi, che radicherebbe la giurisdizione contabile, secondo cui i beni immobili delle societa’ confiscate sarebbero entrate a far parte del patrimonio erariale per essere destinati secondo le previsioni di legge e che esso ricorrente sarebbe stato inserito funzionalmente anche nel procedimento di gestione e destinazione dei beni irrevocabilmente confiscati, e in conseguenza avrebbe instaurato un rapporto di servizio con la P.A. titolare dei beni confiscati: i beni immobili, in quanto non confiscati, infatti, non potrebbero formare oggetto di destinazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 47 con la conseguenza che esso ricorrente “non puo’ intendersi oggettivamente inserito nel procedimento di destinazione dei beni immobili proprio perche’ questi ultimi, non essendo confiscati, non possono essere destinati; con l’ulteriore effetto che alcun rapporto di servizio in relazione e – immobili, non confiscati, delle diverse societa’ e’ mai intercorso con la P.A.”.
Il Procuratore regionale ha replicato con controricorso; il ricorrente ha depositato memoria e documenti.
La giurisdizione sulla controversia appartiene alla Corte dei conti.
Nell’impostazione dell’istanza di dichiarazione preventiva di difetto di giurisdizione del giudice speciale, infatti, non e’ dato ravvisare una radicale contestazione dell’appartenenza del giudizio di responsabilita’ contabile amministrativa del custode e amministrazione di beni confiscati dallo Stato alla sfera giurisdizionale propria del giudice contabile, perche’, piuttosto, muovendo dal pacifico presupposto di detta appartenenza, si assume che il giudice contabile nella specie non sarebbe dotato di giurisdizione in concreto, avendo il sequestro e poi la confisca interessato beni, le quote di societa’, diversi da quelli, immobili di pertinenza delle societa’, asseritamente oggetto di atti di mala gestio.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non gia’ la prospettazione delle parti, bensi’ il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., sez. un., 31 luglio 2018, n. 20350, 16 maggio 2008, n. 12379).
In sede di regolamento preventivo – come osserva il Procuratore generale – l’oggetto del giudizio e’ quindi limitato alla determinazione del giudice investito della competenza giurisdizionale a decidere il merito della controversia in relazione al petitum sostanziale – e cioe’ ai fatti costitutivi della pretesa contabile -, e nel caso in esame “il merito della causa pendente davanti alla Corte dei conti riguarda la fondatezza o meno del diritto risarcitorio da responsabilita’ amministrativa-contabile e per danno erariale, vale a dire materia riservata alla cognizione esclusiva di quel consesso”.
A radicare la giurisdizione della Corte dei conti (Cass., sez. un., 25 maggio 1999, n. 294, anche in motivazione) e’ necessario e sufficiente che il pubblico interesse, per la tutela del quale il Procuratore regionale si fa promotore, caratterizzi la sua azione sotto i profili inerenti: a) alla addebitabilita’ di un comportamento commissivo od omissivo posto in essere, in violazione dei doveri di ufficio, da un soggetto legato all’ente da un rapporto di impiego o servizio anche di fatto, b) alla produzione di un nocumento patrimoniale, effettivo e valutabile in termini economici, subito dalla pubblica amministrazione; c) al collegamento causale fra condotta antidoverosa e evento dannoso. Quando la contestazione dell’addebito assolva alla indicazione di siffatti connotati e l’oggetto del processo sia da essi caratterizzato, la Corte dei conti e’ legittimamente investita dei poteri cognitivi e sindacatori ad essa attribuiti dall’ordinamento (articolo 103 Cost.), nell’esercizio dei quali spetta a quell’organo di giustizia giudicare se nella fattispecie sussistano o meno, in concreto, tutti i requisiti di legge per addivenire a una pronuncia di condanna per responsabilita’ amministrati-patrimoniale.
Nella specie, le considerazioni riguardanti il requisito del danno patrimoniale risarcibile costituiscono elementi riservati all’esame del giudice competente per il merito, che non possono essere preventivamente vagliati in sede di regolamento di giurisdizione, e cosi’ l’eventuale riconoscimento della irrisarcibilita’ in concreto o dei limiti di risarcibilita’ di un pregiudizio.
La domanda risarcitoria, nella specie, si basa sul presupposto esattamente individuato nelle conclusioni dal Procuratore generale che il socio (OMISSIS), “titolare della totalita’ delle quote societarie confiscate, disponeva anche indirettamente e come cosa propria, dell’intero patrimonio sociale, di guisa che i beni che ne facevano parte, cui era ed e’ impressa la destinazione a creare valore, contribuivano o avrebbero dovuto contribuire, per la loro intrinseca redditivita’ a costituire il risultato utile all’impresa societaria che, prima della misura segregativa, entrava nella esclusiva disponibilita’ del soggetto indiziato di appartenere al sodalizio mafioso e, successivamente, a seguito di confisca dell’intero capitale sociale, in quella dello Stato”.
In base al criterio del petitum sostanziale, che privilegia la causa petendi dedotta in giudizio, cosi’ come in astratto configurata dall’ordinamento e in relazione al bene richiesto, l’azione proposta e’ effettivamente intesa all’accertamento di un danno erariale conseguito ad atti di mala gestio dell’amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro e poi confiscati, e la relativa controversia e’ compresa nella giurisdizione della Corte dei conti.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti.

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