La combustione illecita di rifiuti

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 12 giugno 2020, n. 18112.

Massima estrapolata:

L’art. 256 bis, d.lgs n. 152 del 2006, che punisce la combustione illecita di rifiuti al comma 3 stabilisce che ai titolari d’impresa o responsabili dell’attività, si applicano, altresì, le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (Nella specie, la condotta di combustione dei rifiuti è avvenuta all’interno dell’azienda di cui l’imputato risulta essere titolare, da cui la sussistenza della circostanza aggravante di cui al comma 3 dell’art. 256 del d.lgs n. 152 del 2006 e la conseguente l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, applicazione non esclusa dalla sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., in quanto il divieto di cui all’art. 445 cod.proc.pen. è limitato alle pene accessorie e alla misura di sicurezza diversa dalla confisca).

Sentenza 12 giugno 2020, n. 18112

Data udienza 20 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Patteggiamento – Sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. – Impugnazione – Motivi deducibili ex art. 448 co 2 bis c.p.p.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno in data 15/10/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Loy Francesca, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
letta la memoria, ex articolo 611 c.p.p., del difensore con cui insiste nell’accoglimento del ricorso sul rilievo che l’imputazione elevata a carico del ricorrente era di violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256 bis sia sotto l’aspetto formale che contenutistico con riferimento alla descrizione del fatto di combustione di rifiuti, sicche’ non erano applicabili le sanzioni amministrative accessorie.

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza pronunciata ex articolo 444 c.p.p., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno, ha applicato, a (OMISSIS), la pena concordata con il Pubblico Ministero, di mesi dieci e giorni 28 di reclusione, pena sospesa, in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256 bis perche’ quale titolare dell’azienda (OMISSIS) snc, corrente in (OMISSIS), dietro l’edificio principale dell’azienda, appiccava il fuoco ad un cumulo di rifiuti depositati in modo incontrollato e costituiti da diverso materiale cartaceo e giornali patinati. In (OMISSIS).
Con la medesima sentenza e’ stata applicata, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 9, l’interdizione dall’esercizio dell’attivita’, la sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di mesi tre.
2. – Avverso la sentenza, l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento deducendo la violazione di legge per avere applicato, il giudice del patteggiamento, una sanzione amministrativa in assenza di contestazione del reato aggravato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ inammissibile in forza delle seguenti considerazioni. Va anzitutto rilevata l’ammissibilita’ del ricorso per cassazione.
Va rammentato che a mente dell’articolo 448 c.p.p., comma 2- bis, novellato dalla L. n. 103 del 2017, l’imputato puo’ proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volonta’ dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalita’ della pena o della misura di sicurezza.
Il caso di specie, tuttavia, non ricade nell’alveo precettivo della norma appena citata, posto che le sanzioni amministrative accessorie oggetto di impugnazione non hanno formato oggetto di accordo tra le parti (argomento da Sezioni Unite del 26/09/2019, P.G. in proc. Melzani, motivazione in corso di deposito).
5. Nel merito la dedotta violazione di legge e’ inammissibile poiche’ correttamente il Giudice del patteggiamento ha applicato le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 9 al ricorrente. Il (OMISSIS) era imputato del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256 bis che punisce la combustione di rifiuti e al comma 3 stabilisce che “ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attivita’ si applicano altresi’ le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2”.
Nella descrizione del fatto si e’ dato conto che la condotta di combustione dei rifiuti e’ avvenuta all’interno dell’azienda di cui l’imputato risulta essere titolare, da cui la sussistenza della circostanza aggravante di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3 e la conseguente l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, applicazione non esclusa dalla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., in quanto il divieto di cui all’articolo 445 c.p.p. e’ limitato alle pene accessorie e alla misura di sicurezza diversa dalla confisca.
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

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