La clausola compromissoria contenuta in un contratto a favore di terzo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 febbraio 2022| n. 4338.

La clausola compromissoria contenuta in un contratto a favore di terzo è opponibile a quest’ultimo qualora abbia manifestato la volontà di profittare della stipulazione, in quanto tale volontà non può non riguardare tutte le clausole contrattuali nel loro insieme.

Ordinanza|10 febbraio 2022| n. 4338. La clausola compromissoria contenuta in un contratto a favore di terzo

Data udienza 25 novembre 2021

Integrale
Tag/parola chiave: ARBITRATO – COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 32381/2018 r.g. proposto da:
FARMACIA (OMISSIS) societa’ in accomandita semplice, (cod. fisc. P. Iva (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), rappresentate e difese, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con cui elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS).
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)) e (OMISSIS) (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), con i quali elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS).
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata in data 22.8.2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

La clausola compromissoria contenuta in un contratto a favore di terzo

RILEVATO

Che:
1. Con contratto di associazione in partecipazione stipulato in data 4 gennaio 1982 (OMISSIS), quale associante, associo’ (OMISSIS) s.r.l., quale associata, alla sua impresa farmaceutica, con la previsione, tra le altre disposizioni negoziali, che (OMISSIS) dovesse fornire un apporto pari al 95% del valore della farmacia, con partecipazione agli utili nella stessa misura e che vi fosse la successione nel contratto di associazione dell’eventuale acquirente della farmacia in caso di vendita da parte dell’associante, fatta salva la facolta’ dell’associato di chiedere lo scioglimento del contratto ed il diritto di prelazione in favore del farmacista designato dallo stesso associato e che infine il valore dell’apporto da restituire a quest’ultimo, al momento dello scioglimento del contratto, fosse determinato sul valore commerciale dell’azienda farmaceutica stimato in quel momento, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
2. L’accordo predetto fu integrato con successive pattuizioni ed in particolare con quella datata 24 gennaio 1982 con la quale si stabili’ che l’associante, a richiesta dell’associato, fosse “disponibile a trasferire la titolarita’ dell’intera farmacia… ad una societa’ o ente di sua fiducia” (articolo 3).
3. Con raccomandata datata 24 novembre 2000 il Dott. (OMISSIS), in vista della scadenza del contratto prevista per il 4.1.2002, comunico’ il proprio recesso e con atto datato 8 novembre 2001 conferi’ la farmacia nella societa’ (OMISSIS) s.r.l.
4. Incardinato sulla base della clausola arbitrale contenuta nel contratto di associazione giudizio arbitrale irrituale da parte di (OMISSIS), il Collegio arbitrale dichiaro’, per quanto qui ancora di interesse, (OMISSIS) tenuto a restituire a (OMISSIS) l’apporto ricevuto nella misura pari a Lire 997.500.000,con rivalutazione monetaria pari a Lire 2.047.500.000, oltre interessi legali, e a pagare a (OMISSIS), a titolo di percentuale sugli utili conseguiti dal 1.1.2001 al 4.1.2002, la somma di Lire 55.902.021.
5. Con atto di citazione notificato in data 9.11.2004 (OMISSIS) e (OMISSIS) s.n.c. convennero innanzi al Tribunale di Bologna (OMISSIS) e (OMISSIS) s.a.s., esponendo che (OMISSIS) aveva esercitato il diritto previsto dall’articolo 3 dell’atto integrativo del 24.1.1982, da qualificarsi come opzione per persona da nominare, in favore di (OMISSIS), e che, per effetto della stipulazione contratta in suo favore, (OMISSIS) aveva acquistato la proprieta’ dell’azienda farmaceutica e aveva pertanto diritto alla consegna della stessa in suo favore, invece illegittimamente detenuta da (OMISSIS) con conseguenti danni derivanti dall’alienazione dell’azienda a un terzo in mala fede e dalla mancata percezione degli utili successivi al 1.2.2002.
6. Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 2461 del 2011, ritenuta la natura irrituale dell’arbitrato, dichiaro’ improcedibili le domande proposte dalle societa’ attrici (OMISSIS) srl e (OMISSIS) s.n.c., ritenendo che le censure mosse al lodo arbitrale non integrassero le ipotesi previste dalla legge per l’invalidita’ del lodo arbitrale e che, premessa la qualificazione dell’accordo di cui al predetto articolo 3 come contratto preliminare unilaterale a favore di terzi, alla (OMISSIS) fosse opponibile anche la stessa clausola compromissoria del contratto di associazione in partecipazione, ai sensi dell’articolo 1413 c.c.) e che comunque il riconoscimento in sede arbitrale del rimborso all’associato dell’apporto conferito fosse impeditivo dell’attribuzione dell’alternativo diritto al trasferimento della farmacia.
7. Proposto gravame da parte di (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.a.s. (gia’ s.n.c.), la Corte di appello di Bologna, con la sentenza qui di nuovo impugnata, ha rigettato l’appello, confermando pertanto la sentenza di primo grado.
8. La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse, che la tesi delle appellanti – secondo cui la clausola compromissoria non avrebbe potuto estendersi alla societa’ (OMISSIS) (che non l’aveva mai sottoscritta per accettazione) – era errata perche’, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimita’, la clausola compromissoria contenuta in un contratto a favore di terzo risulta opponibile a quest’ultimo qualora questi abbia manifestato la volonta’ di profittare della stipulazione in quanto tale volonta’ non puo’ non riguardare tutte le clausole contrattuali nel loro insieme; ha inoltre osservato che il collegio arbitrale non si era limitato a dichiararsi incompetente sulle domande dirette al trasferimento della farmacia (cio’ in quanto i soggetti nei cui confronti tale pronuncia avrebbe dovuto operare non erano parti del giudizio arbitrale) ma aveva anche positivamente accolto la domanda alternativa sempre proposta da (OMISSIS) di restituzione dell’apporto capitalistico conferito nell’associazione in partecipazione, con cio’ riconoscendo un diritto del tutto incompatibile con la pretesa di trasferire la farmacia alla societa’ (OMISSIS); ha infine osservato – quanto alle doglianze proposte in riferimento al mancato accoglimento delle domande risarcitorie – che sulle stesse si erano gia’ pronunciati gli arbitri che avevano motivatamente disatteso i dedotti profili di inadempimento del (OMISSIS), con la conseguente correttezza della decisione impugnata che aveva evidenziato l’impossibilita’ di esaminare direttamente il merito della questione, dovendosi fermare allo scrutinio sulla validita’ o meno del lodo, valutazione quest’ultima espressa in termini negativi; ha da ultimo evidenziato che la doglianza sulle spese era stata formulata in termini generici e comunque infondati, avendo il tribunale applicato il principio della soccombenza.
2. La sentenza, pubblicata il 22.8.2018, e’ stata impugnata da FARMACIA (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

 

La clausola compromissoria contenuta in un contratto a favore di terzo

CONSIDERATO

Che:
1. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 808 c.p.c., articoli 1324, 1331, 1362 e segg., articoli 1351, 1372, 1376, 2932, 1413 e segg. e articolo 24 Cost. e comunque nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli articoli 99 e 112 c.p.c.. Le societa’ ricorrenti sostengono che la clausola arbitrale contenuta nel contratto di associazione in partecipazione del 4.1.1982 (sottoscritto dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS)) non si estenderebbe all’atto integrativo del 24.1.1982 (dagli stessi sottoscritto) ne’ comunque all’atto del 29.12.2001 con il quale la societa’ (OMISSIS) designo’ la societa’ (OMISSIS) quale terzo beneficiario del trasferimento della farmacia, sul rilievo che la societa’ (OMISSIS) non sarebbe stata parte del contratto intercorso tra il (OMISSIS) e (OMISSIS), ne’ della convezione arbitrale che pertanto non le sarebbe stata in alcun modo opponibile, cosi’ come non le sarebbe opponibile la pronunzia resa dal collegio arbitrale e contenuta nel lodo irrituale qui impugnato.
1.1 Il motivo e’ infondato.
1.1.1 Occorre in primo luogo chiarire che il denunciato vizio di omessa pronuncia e’ infondato posto che la corte di merito ha specificatamente preso in esame ed espressamente deciso le questioni sollevate dalle societa’ ricorrenti. Sul punto e’ necessario ricordare che, per costante giurisprudenza espressa da questa Corte, il vizio di omessa pronuncia, denunciabile in Cassazione ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura solo allorquando manchi completamente il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. anche Cass. n. 5730/2020; v. anche Cass. 3388/2005).
1.1.2 Per il resto le doglianze proposte non sono condivisibili.
Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cui anche questo Collegio aderisce con convinzione), la clausola compromissoria contenuta in un contratto a favore di terzo e’ opponibile a quest’ultimo qualora questi abbia manifestato la volonta’ di profittare della stipulazione, in quanto tale volonta’ non puo’ non riguardare tutte le clausole contrattuali nel loro insieme (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13474 del 10/10/2000; v. anche Cass. n. 2384 del 1997).
A tale criterio, che attiene alla problematica relativa alla trasmissione al beneficiario del contratto a favore di terzo della titolarita’ del rapporto compromissorio quale componente del rapporto scaturente dal contratto originario, e quindi della soggezione della parte subentrata nella posizione contrattuale sostanziale alle eccezioni processuali derivanti dalla convenzione compromissoria, risulta conforme la censurata decisione. E sull’applicazione di tale criterio non esplica interferenza il diverso principio dell’autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto a cui essa inerisce, che, attualmente sancito normativamente dall’articolo 808 c.p.c., quale modificato con la L. 5 gennaio 1994, articolo 3, comporta che la validita’ della clausola compromissoria debba essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto nel quale e’ testualmente inserita, con l’effetto di estendere la cognizione del giudice arbitrale, investito mediante clausola in se stessa valida, alle questioni attinenti all’eventuale contestazione della validita’ del contratto di riferimento (cfr. anche, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11261 del 27/05/2005).
A cio’ va aggiunto che non puo’ certo ritenersi che la legittimazione del terzo, e cioe’ della societa’ (OMISSIS), derivi, nella specie, dal solo atto integrativo del 24.1.1982, che, in quanto per l’appunto integrativo, trova causa nello stesso atto di associazione in partecipazione del 4.1.1982, contenente la clausola compromissoria di cui si discute.
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, articolo 1286 c.c., articoli 99 e 112 c.p.c., e comunque nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli articoli 99 e 112, sempre codice di rito, sostenendo che la decisione arbitrale non avrebbe precluso la possibilita’ per la societa’ (OMISSIS) di ottenere il trasferimento della farmacia. Piu’ in particolare, le ricorrenti sostengono che la corte territoriale avrebbe omesso di considerare, da un lato, che le statuizioni del lodo arbitrale non sarebbero state opponibili alla (OMISSIS) e, dall’altro, che le domande proposte da (OMISSIS) in sede arbitrale non sarebbero state formulate in modo alternativo ma subordinato, nel senso di esprimere la scelta di (OMISSIS) di preferire la soluzione comportante il trasferimento della farmacia in favore della societa’ (OMISSIS) rispetto a quella, per l’appunto solo subordinata, di conseguire l’apporto capitalistico rivalutato.
2.1 Anche la seconda censura non merita accoglimento.
2.1.1 Quanto al vizio di omessa pronuncia varra’ richiamare quanto gia’ osservato in riferimento al primo motivo di censura, con il conseguente epilogo di infondatezza della relativa censura gia’ sopra decretato.
2.1.2 Nel resto le doglianze si presentano infondate gia’ solo nella loro prospettazione posto che dalla lettura della narrativa del ricorso introduttivo (cfr. pagg. 5-6) si scopre che, in sede arbitrale, (OMISSIS) formulo’ – tutte in via principale – tanto la richiesta di restituzione di apporto capitalistico quanto la richiesta di trasferimento della farmacia in favore della societa’ (OMISSIS), con cio’ evidenziandosi la proposizione di due richieste tra loro alternative, senza graduazione dell’una rispetto all’altra e senza che gli arbitri fossero vincolati ad esaminarle secondo uno specifico ordine di priorita’.
Ne consegue che la censura, proposta dalle ricorrenti come violazione e falsa applicazione dell’articolo 1286 c.c., neanche coglie la ratio decidendi della motivazione impugnata che ha escluso la dedotta violazione imputata alla decisione arbitrale perche’ quest’ultima conforme alla modalita’ procedimentale di presentazione delle domande sopra ricordate e di decisione sulle stesse.
3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e segg., articoli 1372 e 1351 c.c., nonche’ dell’articolo 24 Cost. e articoli 1, 99 e 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si dolgono le societa’ ricorrenti del mancato accoglimento delle domande di risarcimento del danno proposte dalla societa’ (OMISSIS), domande invece ritenute tutte improcedibili essendo state oggetto del lodo e ricadendo dunque tutte nell’ambito della clausola compromissoria
3.1 Anche la terza doglianza, cosi’ proposta, e’ infondata.
3.1.1 Sul vizio di omessa pronuncia non puo’ che ripetersi quanto gia’ sopra chiarito.
3.1.2 Nel resto le ricorrenti propongono doglianze in parte sovrapponibili con le censure proposte con il primo motivo di ricorso, gia’ sopra dichiarato infondato, posto che lamentano l’erroneita’ della decisione sull’improcedibilita’ delle domande risarcitoirie in quanto rese omettendo di considerare la circostanza della pretesa inopponibilita’ della clausola compromissoria e della decisione arbitrale alla societa’ (OMISSIS) in quanto atto reso inter alios.
Sul punto possono pertanto richiamarsi le considerazioni sopra svolte quanto all’opponibilita’ della clausola compromissoria anche al terzo beneficiario della stipulazione in suo favore, secondo lo schema del contratto in favore di terzo.
Generiche e dunque irricevibili, in quanto non illustrano l’effettivo contenuto della doglianza, devono ritenersi le censure proposte in riferimento alla dedotta violazione degli articoli 1362 c.c. e segg. e articolo 1351 c.c..
4. Con il quarto mezzo si denuncia l’erroneita’ della decisione impugnata in ordine alla condanna alle spese di lite, con violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, articoli 5 e 6 (applicabile ratione temporis), sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si osserva che i giudici del merito avrebbero dovuto per lo meno compensare le spese di lite in considerazione della complessita’ delle questioni trattate e del comportamento anche processuale della controparte vittoriosa e si evidenzia comunque l’eccessivita’ della somma liquidata.
4.1 La doglianza e’ inammissibile.
Si richiede, cioe’, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge ex articolo 91 c.p.c., una rivalutazione del merito della decisione sulla regolamentazione – anche quantitativa – delle spese di lite, con cio’ avanzando doglianze non ricevibili nel giudizio di legittimita’.
Senza contare che, secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunita’ di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Sez. 6-3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017; n. 8421 del 2017).
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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