Contributo per le esigenze della famiglia dal coniuge richiedente l’assegno

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 febbraio 2022| n. 4389.

Contributo per le esigenze della famiglia dal coniuge richiedente l’assegno.

Nell’accertare il contributo fornito alle esigenze della famiglia dal coniuge richiedente l’assegno, può essere utilizzato il ragionamento di tipo deduttivo. Per tanto correttamente il giudice di merito – in assenza di elementi di discorde valutazione ¬ ¬– ha ritenuto che, stante l’occupazione lavorativa del marito fuori casa, la scelta della moglie di occuparsi della famiglia fosse espressione di una comune e consapevole deliberazione delle parti.

Ordinanza|10 febbraio 2022| n. 4389. Contributo per le esigenze della famiglia dal coniuge richiedente l’assegno

Data udienza 18 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: FAMIGLIA MATERNITA’ ED INFANZIA – DIVORZIO – ASSEGNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19813-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9/2020 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA depositata il 10/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti (OMISSIS) impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto dell’ex-coniuge (OMISSIS) a percepire l’assegno previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, comma 6, sull’assunto che, stante la sperequazione patrimoniale tra le parti, era altresi’ provato che in costanza di coniugio la (OMISSIS) si fosse dedicata alla cura della famiglia e, segnatamente, del figlio minore e che poteva percio’ ritenersi che l’impegno casalingo della donna fosse frutto di una scelta consapevole comunemente operata dai coniugi.
Di detta sentenza il (OMISSIS) impetra ora la cassazione sulla base di un solo motivo di ricorso, al quale replica con controricorso l’intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L’unico motivo di ricorso, merce’ il quale il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe violato il richiamato parametro normativo per aver statuito, pur nel solco dei principi enunciati da SS.UU. n. 11287/2018, il diritto della resistente alla percezione del contributo ancorche’ questa non avesse dato prova che la scelta di dedicarsi alla cura della famiglia fosse stata consapevolmente deliberata dai coniugi, e’ inammissibile, essendo inteso censurare il sindacato probatorio esperito nell’occorso dal decidente del grado.
Allorche’ la Corte d’Appello ha motivato il proprio assunto rappresentando, in uno con la deteriore condizione patrimoniale dell’ex coniuge seguita al divorzio, anche il fatto che costei si fosse dedicata per l’intera durata del rapporto alla cura della famiglia, ha dato anche atto che rispetto alla determinazione cosi’ assunta, nessun elemento di discorde valutazione era emerso nel corso dell’espletata istruttoria, da cio’ traendo la premessa per ritenere che, stante l’occupazione lavorativa del marito fuori di casa, la scelta della moglie di occuparsi della famiglia fosse espressione di una comune e consapevole deliberazione delle parti.
Il ragionamento deduttivo in tal modo operato, nel mentre riflette nell’itinerario argomentativo i topoi messi in luce dalle SS.UU. – di cui per vero neppure il ricorrente intende discostarsi – esalta contemporaneamente il ruolo riservato al giudice di merito nella valutazione delle prove, dovendo per l’appunto ricordarsi che solo al giudice del merito compete selezionare le fonti del proprio convincimento nell’esercizio di quel prudente apprezzamento che costituisce insindacabile prerogativa del medesimo.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 1600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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