La circostanza che nella sentenza non si dia atto dell’avvenuto deposito della comparsa conclusionale

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20754.

La massima estrapolata:

La circostanza che nella sentenza non si dia atto dell’avvenuto deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica non vale ad escludere che tali atti – depositati anteriormente all’udienza di discussione – siano stati comunque esaminati in sede di decisione; con il che risulta esclusa la possibilità di configurare la dedotta violazione del principio del contraddittorio e la conseguente nullità della sentenza.

Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20754

Data udienza 12 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Responsabilità medica – Negligenza medica che ha portato al decesso del paziente – Somme corrisposte agli eredi – Contestazione solo in fase di legittimità – Definizione nella fase di merito – Coniuge insieme ai propri figli – Usl e un medico – Citazione in giudizio – Condanna in solido al risarcimento dei danni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e da
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) PLC, ASP SIRACUSA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
e da:
(OMISSIS) PLC in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS) SPA in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e difende;
– controricorrenti all’incidentale –
e contro
(OMISSIS), ASP DI SIRACUSA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), LIGURIA SOCIETA’ DI ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2209/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 28/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

RILEVATO IN FATTO

Che:
(OMISSIS), in proprio e in nome e per conto dei figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), convenne in giudizio la USL n. (OMISSIS) e il Dott. (OMISSIS) per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni patiti a seguito della morte del marito (OMISSIS), avvenuta nella notte dell'(OMISSIS) per collasso cardiocircolatorio, poche ore dopo che il Dott. (OMISSIS) -medico di guardia presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di (OMISSIS)- lo aveva visitato a seguito di un malore e lo aveva dimesso con diagnosi tranquillizzante, senza sospettare la possibilita’ di infarto e senza sottoporlo alla necessaria osservazione;
La Usl e il (OMISSIS) resistettero alla domanda e chiamarono in causa, per l’eventuale manleva, le rispettive compagnie assicuratrici; nel corso del giudizio di primo grado, a seguito dell’estinzione della USL (OMISSIS), venne disposta la chiamata in causa dell’Azienda USL (OMISSIS), ad essa subentrata;
il Tribunale accolse la domanda, condannando il (OMISSIS) e la USL (OMISSIS) – in solido – al pagamento di Lire 772 milioni (oltre accessori), con condanna delle compagnie chiamate in causa a rivalere i rispettivi assicurati;
la sentenza venne impugnata dal (OMISSIS) e, con gravame incidentale adesivo, dalla sua assicuratrice (OMISSIS) s.p.a.; altri appelli incidentali vennero proposti dalla (OMISSIS) e dagli altri eredi (OMISSIS) (che successivamente rinunciarono all’impugnazione) e dalla Azienda USL (OMISSIS), che eccepi’ il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo che non essa, ma la Regione Sicilia era subentrata alla disciolta USL di (OMISSIS);
rinnovata la c.t.u. medico-legale, la Corte di Appello di Catania riformo’ la sentenza di primo grado, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda USL (OMISSIS) e respingendo la domanda risarcitoria nei confronti del medico;
a seguito di ricorso per cassazione proposto dalla (OMISSIS) e da (OMISSIS) e (OMISSIS) (divenuti maggiorenni e gia’ costituitisi nel giudizio di appello), questa Corte pronuncio’ sentenza n. 7354/2015 con cui affermo’ la contraddittorieta’ e la apoditticita’ della motivazione della decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso che la condotta del sanitario fosse censurabile sotto il profilo della negligenza e della imperizia e che avesse avuto incidenza causale nella morte del paziente; casso’ pertanto la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvio’ alla Corte territoriale;
definendo il giudizio ex articolo 392 c.p.c. riassunto dalla (OMISSIS) e dagli (OMISSIS), la Corte di Appello di Catania ha rilevato l’avvenuto passaggio in giudicato della statuizione che aveva accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Azienda USL (OMISSIS) e, esaminata la posizione del (OMISSIS) anche alla luce della ulteriore c.t.u. disposta in sede di rinvio, ne ha affermato la responsabilita’, ritenendo la condotta del sanitario censurabile e “legata da un nesso di causalita’ all’evento letale verificatosi”; ritenuto inoltre che nel giudizio di rinvio non potesse farsi luogo alla liquidazione di importi superiori a quelli riconosciuti dalla sentenza di primo grado, ha condannato il (OMISSIS) al pagamento di Lire 772 milioni, oltre interessi legali dall'(OMISSIS) sino al soddisfo, con condanna della (OMISSIS) PLC a tenere indenne il (OMISSIS);
avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidandosi a tre motivi; ad esso hanno resistito la (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno anche proposto ricorso incidentale basato su un unico motivo; altro ricorso incidentale, anch’esso basato su un solo motivo, e’ stato proposto dalla (OMISSIS) PLC; la Societa’ Cattolica di Assicurazione ha svolto controricorso in relazione al ricorso incidentale della (OMISSIS) e degli (OMISSIS); la (OMISSIS) e gli (OMISSIS) hanno resistito con distinti controricorsi nei confronti della (OMISSIS) e della Societa’ (OMISSIS);
hanno depositato memorie il (OMISSIS), la (OMISSIS) PLC e la (OMISSIS) e gli (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto al ricorso principale del (OMISSIS), che:
il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 394 c.p.c., comma 3 per non avere la Corte di rinvio accolto l’eccezione di inammissibilita’ della riassunzione effettuata dalla (OMISSIS) e dagli (OMISSIS) per avere introdotto un petitum diverso da quello formulato in primo grado, atteso che, con l’originario atto di citazione era stato richiesto il risarcimento dei “danni tutti subiti (…) da valutarsi in corso di causa”, mentre con l’atto di riassunzione il risarcimento era stato richiesto “in misura non inferiore ad Euro 300.000,00 ciascuno”;
sul punto, la Corte di Appello ha osservato che “l’eventuale difformita’ delle conclusioni rassegnate nell’odierno giudizio dagli eredi (OMISSIS) rispetto a quelle prese nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata (…) non determina l’inammissibilita’ del giudizio di riassunzione, ma comporta solo che non potranno essere presi in esame dal giudice di rinvio motivi di impugnazione diversi da quelli formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata”;
il motivo e’ infondato: va escluso, infatti, che la violazione del divieto posto dall’articolo 394 c.p.c., comma 3, (secondo cui “le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessita’ delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione”) comporti l’inammissibilita’ della riassunzione laddove siano rimasti fermi la causa petendi ed il petitum e la modifica abbia riguardato esclusivamente l’entita’ del risarcimento (richiesto genericamente nell’atto introduttivo e quantificato in modo specifico con l’atto di riassunzione);
col secondo motivo (“violazione dell’articolo 111 Cost.; dell’articolo 132 c.p.c., e dell’articolo 118 disp. Att. c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere dato per scontato che (OMISSIS) fosse affetto da cardiopatia ischemica, rilevando che tale conclusione e’ rimasta indimostrata e non puo’ essere desunta dal certificato di morte; conclude pertanto che, “in mancanza dell’accertamento della patologia cardiaca ischemica ed in mancanza di idonea motivazione (…) la sentenza mostra una lacuna motivazionale, rilevante sotto la violazione dei requisiti che essa deve possedere per sottrarsi al vizio di nullita’”;
il motivo e’ infondato: la Corte ha illustrato in modo ampio (e con specifico richiamo alle risultanze delle varie consulenze espletate) le ragioni che l’hanno condotta a ritenere che il decesso sia stato determinato da una patologia infartuale, cosicche’ deve ritenersi che non ricorra la carenza motivazionale lamentata; ne’ vale ad inficiare la motivazione il contestato riferimento al certificato di morte, che ha costituito un mero inciso volto a corroborare conclusioni gia’ ampiamente argomentate;
il terzo motivo denuncia la “nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione dell’articolo 190 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”: premesso che il giudizio di rinvio era regolato dalle norme vigenti all’epoca dell’instaurazione del giudizio di primo grado e che pertanto doveva applicarsi la norma dell’articolo 190 c.p.c. nella formulazione precedente alla modifica apportata dalla L. n. 353 del 1990 (prevedente, anche nel giudizio di appello, lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica prima dell’udienza di discussione), il ricorrente da’ atto che, anteriormente all’udienza di discussione, aveva depositato in via telematica la propria comparsa conclusionale (in data 7.9.2017) e la memoria di replica (il 14.9.2017); tanto dedotto, rileva che la sentenza aveva dato atto che “all’udienza collegiale del 4/10/2017 in esito a discussione orale, la causa veniva posta in decisione senza termini” e censura la Corte di Appello per avere emesso la sentenza senza tenere conto del contenuto della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo violando il diritto di difesa delle parti (con diretta incidenza sulla corretta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sottostanti alla motivazione della sentenza) e determinando la nullita’ della decisione;
il motivo e’ infondato: a prescindere dal rilievo che la circostanza che la Corte non abbia dato atto (a pag. 12 della sentenza) dell’avvenuto deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica del (OMISSIS) non vale ad escludere che tali atti -depositati anteriormente all’udienza di discussione- siano stati comunque esaminati in sede di decisione, deve rilevarsi che dalla stessa illustrazione del motivo emerge che il ricorrente ha potuto espletare compiutamente il suo diritto alla difesa, depositando la comparsa conclusionale e la memoria di replica previste dal testo dell’articolo 352 c.p.c. previgente alle modifiche introdotte dalla L. n. 353 del 1990; con il che risulta esclusa la possibilita’ di configurare la dedotta violazione del principio del contraddittorio e la conseguente nullita’ della sentenza.
Considerato, quanto al ricorso incidentale della (OMISSIS) PLC, che:
con l’unico motivo, la (OMISSIS) denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, individuato nella circostanza che i consulenti d’ufficio nominati in sede di rinvio avevano evidenziato che il controllo del dosaggio enzimatico in uso all’epoca dei fatti non avrebbe potuto offrire risultati prima di quattro-otto ore dal prelievo e pertanto, quand’anche fosse stato effettuato dal (OMISSIS), l’esito non sarebbe stato disponibile nell’arco di poco piu’ di due ore intercorso fra il primo accesso dello (OMISSIS) e il suo decesso, con la conseguenza che la dedotta omissione del medico risultava comunque irrilevante sul piano causale;
a prescindere dal rilievo di tardivita’ del ricorso incidentale svolto nella memoria depositata dalla (OMISSIS) e dagli (OMISSIS), il motivo risulta infondato in quanto la Corte ha dato atto che all’epoca occorrevano 4-8 ore per rinvenire gli enzimi a libello ematico, ma ha mostrato di ritenere non decisivo tale elemento al fine di escludere la possibilita’ di diagnosticare l’infarto e, con essa, la necessita’ di disporre l’osservazione ospedaliera del paziente;
la Corte di rinvio ha infatti dato conto delle risultanze delle consulenze effettuate nel corso del giudizio civile (oltreche’ della consulenza fatta svolgere dal P.M. nel procedimento penale), evidenziando come la situazione esistente all’atto del primo ingresso dello (OMISSIS) in ospedale -“dolore toracico severo e prolungato, storia clinica, esame ECG recante alterazioni equivoche”- imponesse l’osservazione ospedaliera del paziente, pur a fronte dell’impossibilita’ di disporre tempestivamente del dosaggio degli enzimi (a pag. 19: “un infarto miocardico acuto e’ diagnosticato non solo in presenza di inequivocabili modifiche ECG e/o inequivocabili alterazioni enzimatiche ma anche quando ripetute ed equivoche modifiche ECG persistono per oltre 24 ore, con o senza equivoche modifiche enzimatiche”), e ha concluso -per un verso- che “appare illogico sostenere che la causa piu’ probabile della morte sia da ricondurre ad un evento improvviso e percio’ imprevedibile (tale da non poter essere fronteggiato nemmeno se il paziente fosse stato trattenuto in ospedale) e non piuttosto ad una patologia cardiaca” e -per altro verso- che una diversa condotta del medico “-improntata ad un adeguato controllo del paziente- avrebbe consentito l’adozione di tempestive misure terapeutiche al primo insorgere di segni che deponessero per un infarto miocardico acuto e, pertanto, avrebbe potuto con buone probabilita’ evitare il decesso dello (OMISSIS)”;
alla luce di tali osservazioni e conclusioni, il “fatto” di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame risulta pertanto considerato dalla Corte d’Appello, che non l’ha tuttavia valutato come decisivo al fine di ritenere esente da colpa la condotta del medico e di escludere il nesso causale fra la stessa e il decesso dello (OMISSIS) (e cio’ sulla base di un apprezzamento di merito che non risulta ovviamente censurabile sotto il profilo dedotto);
Considerato, quanto al ricorso incidentale della (OMISSIS) e degli (OMISSIS), che:
l’unico motivo denuncia la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto: articoli 345 e 394 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Nullita’ della sentenza per omessa pronuncia: articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”: i ricorrenti lamentano che la Corte di Appello ha “disatteso la richiesta di condanna per la maggior somma specificamente reclamata dagli stessi attori con le conclusioni rassegnate avanti al Giudice di rinvio” ritenendo che nel giudizio di rinvio le parti non possano formulare conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata; sostengono che la somma richiesta era conforme alle vigenti tabelle milanesi e che “la maggiore quantificazione monetaria (…) si era resa necessaria ed imprescindibile per un doveroso adeguamento temporale, alla luce della circostanza oggettiva del lunghissimo iter processuale”;
il motivo e’ infondato: non risulta integrato alcun vizio di omessa pronuncia giacche’ la Corte di Appello ha espressamente esaminato la domanda di liquidazione di maggiori importi avanzata in sede di rinvio, rigettandola sul duplice rilievo che non potesse farsi luogo alla liquidazione di importi diversi da quelli liquidati in primo grado (atteso che gli eredi (OMISSIS) avevano formalmente rinunciato all’appello incidentale proposto in punto di liquidazione del danno) e che le parti del giudizio di rinvio non potevano prendere conclusioni diverse da quelle formulate nel procedimento in cui era stata pronunciata la sentenza impugnata;
ne’ tali rilievi risultano adeguatamente censurati dai ricorrenti, che si sono limitati a sostenere la correttezza del “doveroso adeguamento temporale” delle richieste risarcitorie senza prendere specifica posizione sulla ritenuta impossibilita’ dei danneggiati di ottenere importi superiori a quelli liquidati dal primo giudice e dagli stessi non censurati (stante la rinuncia all’impugnazione) e sul fatto che il limite previsto dall’articolo 394 c.p.c., comma 3, non operi in caso di mero “adeguamento temporale” della domanda;
in ordine alle spese di lite, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione fra il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali (OMISSIS) e (OMISSIS) ed -egualmente- fra questi ultimi e la (OMISSIS) PLC; nulla deve liquidarsi nei rapporti fra il (OMISSIS) e la (OMISSIS), atteso che controricorso di quest’ultima era adesivo al ricorso principale; le spese vanno compensate anche nei rapporti fra i ricorrenti incidentali (OMISSIS) e (OMISSIS) e la controricorrente Societa’ (OMISSIS) giacche’ quest’ultima non aveva un concreto interesse a resistere al ricorso incidentale degli eredi (OMISSIS), che non ha riguardato la statuizione della sentenza impugnata che ha escluso la responsabilita’ della ASL di Siracusa (garantita dalla (OMISSIS));
sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta sia il ricorso principale che i ricorsi incidentali, compensando le spese di lite fra tutte le parti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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