La chiamata del terzo “iussu iudicis”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 luglio 2022| n. 22035.

La chiamata del terzo “iussu iudicis”

La chiamata del terzo “iussu iudicis” ex articolo 107 cod. proc. civ. determina una situazione di litisconsorzio necessario cosiddetto “processuale”, non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell’impugnazione, salva l’estromissione del chiamato con la sentenza di merito, sicché, quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia preso parte a quello di appello, si configura una violazione dell’articolo 331 cod. proc. civ., rilevabile anche d’ufficio nel giudizio di legittimità. La mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina, quindi, la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e tale nullità può essere fatta valere anche dalla parte che ha partecipato al giudizio di appello (Nel caso di specie, in applicazione degli enunciati principi, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione impugnata in quanto assunta dalla corte territoriale sull’erroneo postulato di una precedente regolare dichiarazione di contumacia di soggetti non costituiti e, pertanto, senza regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, nonostante tale mancata instaurazione fosse stata precedentemente rilevata dalla corte medesima). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 marzo 2019, n. 8790; Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 marzo 2019, n. 8695; Cassazione, sezione civile III, sentenza 30 agosto 2018, n. 21381; Cassazione, sezione civile V, ordinanza 8 novembre 2017, n. 26433; Cassazione, sezione civile I, sentenza 6 maggio 2016, n. 9131; Cassazione, sezione civile V, sentenza 17 febbraio 2010, n. 3717; Cassazione, sezione civile I, sentenza 28 gennaio 1999, n. 739).

Ordinanza|12 luglio 2022| n. 22035. La chiamata del terzo “iussu iudicis”

Data udienza 27 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Impugnazioni – Chiamata del terzo “iussu iudicis” ex articolo 107 c.p.c. – Situazione di litisconsorzio necessario cosiddetto “processuale” – Non rimovibilità per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell’impugnazione – Eccezione – Estromissione del chiamato con la sentenza di merito – Terzo che non abbia preso parte al giudizio di appello – Violazione dell’articolo 331 c.p.c. rilevabile anche d’ufficio nel giudizio di legittimità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. ROLFI Federico V. A. – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28009/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
(OMISSIS);
(OMISSIS) SCRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1063/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/05/2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/06/2022 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi.

La chiamata del terzo “iussu iudicis”

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) cito’ innanzi il Tribunale di Piacenza la SOCIETA’ (OMISSIS) SCARL, formulando in via principale domanda ex articolo 2932 c.c. in relazione ad un preliminare concluso con la convenuta e lamentando che la conclusione del definitivo era stata impedita dal fatto che l’immobile oggetto del preliminare risultava censito al Catasto due volte con due schede diverse.
Dichiarata la contumacia della Societa’ (OMISSIS) Scarl, il Tribunale di Piacenza dispose consulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale l’attore, in primo luogo, rinuncio’ alla domanda principale ex articolo 2932 c.c., insistendo nella domanda subordinata di risarcimento dei danni. In secondo luogo, (OMISSIS) chiese ed ottenne la chiamata in causa sia del tecnico geom. (OMISSIS) sia della DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO, quali soggetti ritenuti dall’attore corresponsabili dell’aggrovigliata situazione catastale.
Costituitesi la sola DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO e l’AGENZIA DELLE ENTRATE, il Tribunale di Piacenza, con sentenza in data 8 febbraio 2014 condanno’ la societa’ convenuta ed i terzi chiamati in solido al risarcimento dei danni in favore dell’attore.
2. Proposto appello congiuntamente dalla DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO e dall’AGENZIA DELLE ENTRATE, la Corte d’Appello di Bologna, a seguito della costituzione delle sole (OMISSIS) e (OMISSIS) – eredi del defunto (OMISSIS) – in totale riforma della decisione di prime cure, respinse la domanda di risarcimento danni.
La Corte, in primo luogo, disattese l’eccezione di nullita’ della notifica dell’appello sollevata da (OMISSIS) e (OMISSIS), osservando che la mancata segnalazione del decesso di (OMISSIS) ad opera del proprio procuratore aveva comportato l’ultrattivita’ del mandato conferito a quest’ultimo e la conseguente regolarita’ della notifica al medesimo dell’atto di appello.
Nel merito, poi, la Corte osservo’ che la chiamata in causa dei terzi era stata disposta non solo successivamente allo scadere delle memorie istruttorie, ma addirittura dopo l’espletamento della C.Testo Unico sulla cui base era stata ritenuta fondata la domanda risarcitoria, senza che il Tribunale procedesse alla rinnovazione dell’incombente istruttorio in modo da assicurare pienezza di contraddittorio, e quindi con violazione del diritto di difesa dei terzi chiamati. La Corte, pertanto, giunse alla conclusione dell’inutilizzabilita’ della C.T.U., in tal modo pervenendo all’integrale riforma della decisione di prime cure.
3. Per la cassazione della decisione della Corte d’Appello di Bologna propongono ora ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
Tutti i soggetti evocati – compresi i soci della cancellata SOCIETA’ (OMISSIS) SCARL – sono rimasti intimati.
4. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2 e articolo 380 bis.1 c.p.c.

La chiamata del terzo “iussu iudicis”

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si articola in quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli articoli 291 e 307 c.p.c.
Lamenta il ricorso che la Corte territoriale, nella propria decisione, abbia erroneamente dato atto dell’intervenuta la declaratoria di contumacia sia di (OMISSIS) sia della SOCIETA’ (OMISSIS) SCARL. In relazione a tali soggetti, il ricorso evidenzia, invece, le diverse risultanze degli atti processuali, da cui emergerebbe che le appellanti Direzione Generale del Catasto e Agenzia delle Entrate avevano chiesto ed ottenuto dalla Corte territoriale termine per rinnovare la notifica nei confronti di detti appellati, senza tuttavia procedere all’incombente, sicche’, all’esito della successiva udienza, la stessa Corte d’Appello, con ordinanza riservata, aveva respinto l’istanza di concessione di un nuovo termine, ribadendo il carattere perentorio del primo termine gia’ concesso, ex articolo 291 c.p.c.
Osserva, quindi, il ricorso che la mancata ottemperanza all’ordine di rinnovazione della citazione doveva condurre alla declaratoria di inammissibilita’ dell’appello ex articolo 307 c.p.c., comma 3, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli articoli 102, 107 e 270 c.p.c.
Osserva il ricorso che, vertendosi in un caso di litisconsorzio processuale – determinatosi a seguito della chiamata in causa disposta nel giudizio di primo grado – la notifica dell’appello a tutte le parti del giudizio di primo grado si imponeva ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., con conseguente vizio della decisione della Corte felsinea, avendo questa statuito in assenza di integrita’ del contraddittorio.
1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo la Corte d’Appello pronunciato la senza impugnata omettendo di considerare il proprio precedente provvedimento con cui aveva essa stessa dato atto della mancata rinnovazione della citazione.
1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione degli articolo 1722 c.c. in relazione agli articoli 101, 110 e 330 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuta valida la notifica dell’atto di appello presso il procuratore di (OMISSIS), nonostante le appellanti fossero consapevoli dell’intervenuto decesso del patrocinato e dell’estinzione del mandato.
2. I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
Risulta, infatti, che la chiamata in causa di (OMISSIS), della DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO e dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, e’ stata disposta dal Tribunale di Piacenza ai sensi dell’articolo 107 c.p.c., con la conseguenza che alla fattispecie e’ applicabile il principio per cui la chiamata del terzo iussu iudicis ex articolo 107 c.p.c. determina una situazione di litisconsorzio necessario cd. “processuale”, non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell’impugnazione, salva l’estromissione del chiamato con la sentenza di merito, sicche’, quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia preso parte a quello di appello, si configura una violazione dell’articolo 331 c.p.c., rilevabile anche d’ufficio nel giudizio di legittimita’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9131 del 06/05/2016 – Rv. 639690 – 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3717 del 17/02/2010 – Rv. 611698 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 739 del 28/01/1999 – Rv. 522681 – 01). La mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina, quindi, la nullita’ dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimita’ (Cass. Sez. 6 L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019; Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017 – Rv. 646163 – 01; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 8695 del 28/03/2019 – Rv. 653486 – 02; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9131 del 06/05/2016 – Rv. 639690 – 01) e tale nullita’ puo’ essere fatta valere anche dalla parte che ha partecipato al giudizio di appello (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 21381 del 30/08/2018 (Rv. 650325 – 02).
Sebbene la decisione impugnata affermi – nella ricostruzione dello svolgimento del processo – che nel corso del giudizio di gravame era stata dichiarata la contumacia della SOCIETA’ (OMISSIS) SCARL e di (OMISSIS), l’esame diretto dei verbali del giudizio di gravame – possibile, essendo stato dedotto un error in procedendo che rende la Cassazione giudice anche del fatto (Cass. Sez. U – Sentenza n. 20181 del 25/07/2019 – Rv. 654876 – 01; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019 – Rv. 655419 – 01; Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 20716 del 13/08/2018 – Rv. 650015 – 02)- conferma la ricostruzione offerta nel ricorso, peraltro in modo pienamente ammissibile in quanto accompagnata da riferimenti adeguatamente specifici agli atti del giudizio.
Emerge, allora, che nel corso del giudizio la Corte d’appello, dopo aver concesso alle appellanti un termine per rinnovare la notifica alla SOCIETA’ (OMISSIS) SCARL e ad (OMISSIS), aveva successivamente disatteso – con ordinanza riservata in data 7 aprile 2015 – l’istanza delle appellanti di concessione di un ulteriore termine per la notifica, affermando il carattere perentorio ex articolo 291 c.p.c. del termine gia’ assegnato in precedenza, e riservando alla decisione “ogni questione sul contraddittorio”.
Risulta, quindi, che la decisione impugnata e’ stata assunta sull’erroneo postulato della precedente regolare dichiarazione di contumacia dei soggetti non costituiti e, pertanto, senza regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, nonostante tal mancata instaurazione fosse stata precedentemente rilevata dalla Corte medesima.
3. Infondato deve invece ritenersi il quarto motivo.
Come emerge dal ricorso, il decesso dell’originario attore (OMISSIS) risale al (OMISSIS), quando il procedimento innanzi il Tribunale di Piacenza non era ancora definito.
Non risultando che detto evento interruttivo fosse stato dichiarato dal procuratore dell’attore, la Corte d’Appello di Bologna ha correttamente dato applicazione al principio per cui in caso di morte o perdita di capacita’ della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, con la conseguenza che la notifica al difensore medesimo dell’atto di impugnazione deve ritenersi regolare, anche nell’ipotesi in cui la parte notificante abbia avuto aliunde conoscenza del decesso della parte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014 – Rv. 631466 – 01; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 12183 del 07/05/2021 – Rv. 661327 – 01; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018 – Rv. 650423 – 01).
4. Accolti i primi tre motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, la quale dovra’ anche valutare la natura della domanda proposta dall’originario attore e la scindibilita’ della medesima.
La Corte statuira’, altresi’, sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, respinto il quarto, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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