Filiazione dei minori e diritto di visita dei nonni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 luglio 2022| n. 21895.

Filiazione dei minori e diritto di visita dei nonni

La conflittualità del nonno paterno con la madre del minore non può costituire ragione ostativa al riconoscimento del diritto di visita dell’ascendente, a seguito della valutazione della personalità del richiedente, tenuto conto delle qualità soggettive del richiedente capace di trasmettere valori di legalità ed integrità al nipote.

Ordinanza|11 luglio 2022| n. 21895. Filiazione dei minori e diritto di visita dei nonni

Data udienza 1 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Filiazione dei minori – Genitorialità – Diritto di visita dei nonni – Presupposti Articoli 336 e 317 bis cc – Onere della prova – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 11849 del 2018 – Criteri – Decreto legislativo 154 del 2013 – Motivazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28349/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso DECRETO di TRIBUNALE PER I MINORENNI PERUGIA n. 346/2020 depositata il 21/05/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI.

Filiazione dei minori e diritto di visita dei nonni

FATTI DI CAUSA

Ritenuto che:
Con ricorso depositato in data 16.7.2020 il nonno paterno, (OMISSIS) chiedeva che il Tribunale riconoscesse il diritto dei nonni paterni di avere e mantenere rapporti significativi con la minore (OMISSIS) gia’ affermato dalla Corte di appello di Perugia il 28.4.2020.
Si e’ costituita la madre del minore eccependo l’inammissibilita’ della richiesta e comunque la sua infondatezza.
Il Tribunale di Perugia con decreto dell’11.5.2021 disponeva che (OMISSIS), eventualmente insieme alla propria nonna potesse incontrare la nipote, (OMISSIS), una vola alla settimana per due ore pomeridiane, nella giornata di venerdi’ nel comune di residenza della bambina, salva la possibilita’ del nonno e della madre di accordarsi diversamente; disponeva altresi’ che venisse offerto un percorso di sostegno rispettivamente al ruolo di nonno e alla genitorialita’.
Il primo giudice dava atto di una latente conflittualita’ esistente fra il nonno ed il padre della minore, da un lato, e la madre dall’altra, conflittualita’ che pur rischiando di essere pregiudizievole all’interesse della minore, non formava oggetto dell’odierno procedimento.
Il primo giudice ha affermato che l’articolo 317 bis c.c. riconosceva un autonomo diritto degli ascendenti ad instaurare una relazione affettiva con i propri discendenti non ravvisando motivi di inammissibilita’ del ricorso.
In questa prospettiva osservava che la richiesta avanzata ex articolo 317 bis c.p.c. non presuppone necessariamente una condotta di uno o entrambi i genitori ostativa alla frequentazione essendo sufficiente anche la mera difficolta’ oggettiva dell’ascendente ad incontrare la bambina seppure a causa della conflittualita’ esistente fra i due rami familiari, situazione nella quale versavano le parti in causa.
Rilevava che il nonno della minore” appariva persona per bene” e per la sua carriera svoltasi fra gli ufficiale dei carabinieri, egli era in grado di trasmettere alla bambina valori di legalita’ e che contro la presunzione di idoneita’ dell’ascendente, insita nell’articolo 317 bis c.c., la difesa della madre non aveva portato alcun elemento concreto.
Avverso tale decreto (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria.
Si e’ costituito con controricorso (OMISSIS) eccependo in via preliminare l’inammissibilita’ delle decisione emesse ai sensi dell’articolo 317 bis c.c. che non sarebbero non ricorribili per cassazione; sotto altro profilo rileva l’inammissibilita’ per violazione del principio di specificita’ e la non sindacabilita’ delle censure in sede di legittimita’ in quanto afferenti al merito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, articolo 317 bis c.c. e articolo 336 c.c. rapporto con gli ascendenti nonche’ dell’articolo 2697 c.c. in tema i riparto degli oneri probatori per avere il Tribunale dei minori adottato un provvedimento non idoneo nell’interesse della minore e per aver ritenuto che la mera difficolta’ oggettiva dell’ascendente neppure provata rappresenterebbe ragione prevista dalla norma come chiave di apertura dell’azione promossa.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dell’articolo 317 bis c.c. dell’articolo 336 c.c. – rapporto con gli ascendenti, dell’articolo 2697 c.c. in tema di riparto degli oneri probatori per avere la Corte di appello valorizzato la sola componente soggettiva del nonno senza vagliare in sede motivazionale la riconosciuta elevatissima conflittualita’ all’interno dell’ambiente familiare che era stata alla base del parere negativo espresso dal P.M..
E’ necessario scrutinare il preliminare profilo dell’ammissibilita’ del ricorso straordinario ex articolo 111 Cost. nella materia in esame. L’eccezione e’ infondata.
Questa Corte ha individuato i requisiti richiesti ai fini del ricorso straordinario nella decisorieta’ e nella definitivita’ dei provvedimenti: decisorieta’, nel senso che incidano su diritti o status; definitivita’, in quanto l’accertamento giudiziale e l’attribuzione dei beni della vita non possono piu’ essere rimessi in discussione, o, piu’ in generale, quando manchi un rimedio impugnatorio e il provvedimento non sia modificabile e revocabile ad opera dello stesso giudice che lo ha emesso (Cass., 11 settembre 2018, n. 22122; ex pluribus, sui principi indicati, anche in motivazione: Cass. 08/01/2019 n. 212, Cass. SU 15/05/2018 n. 11849; Cass. n. 1914 del 2016; Cass. 10/05/2013 n. 11218; Cass. SU 02/02/2016 n. 1914; Cass. 06/11/2006 n. 23673).
In particolare si e’ precisato che “I provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti ad instaurare ed a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell’articolo 317-bis c.c., nel testo novellato dal Decreto Legislativo n. 154 del 2013, articolo 42, al pari di quelli ablativi della responsabilita’ genitoriale emessi dal giudice minorile ai sensi degli articoli 330 e 336 c.c., hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, definendo essi procedimenti che dirimono comunque conflitti tra posizioni soggettive diverse e nei quali il minore e’ “parte”, sicche’ il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti e’ impugnabile con ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., comma 7″ (Cass. 2022 nr 9144; n. 19780 del 25/07/2018).
Alla stregua delle ragioni sopra esposte il ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., proposto nel caso di specie avverso il provvedimento emesso ex articolo 317 bis c.c. e’ ammissibile.
Passando ora al vaglio dei due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, se ne deve rilevare l’inammissibilita’.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dallo articolo 317-bis c.c., non ha un carattere incondizionato, essendo il suo esercizio subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l’esclusivo interesse del minore, ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalita’ del minore, nell’ambito del quale possa trovare spazio anche un’attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote (cfr. Cass., Sez. VI, 12/06/2018, n. 15238).
Tale coinvolgimento, costituente il presupposto indispensabile per una fruttuosa cooperazione degli ascendenti all’adempimento degli obblighi educativi e formativi dei genitori e’ stato condivisibilmente riconosciuto dalla Corte territoriale.
Quest’ultima infatti, preso atto dell’assenza di ragione ostative alla frequentazione del nonno paterno, non potendosi considerare tale la conflittualita’ esistente con la madre della minore, e tenuto conto delle qualita’ soggettive del soggetto richiedente capace di trasmettere alla piccola valori di legalita’, ha consentito una frequentazione di due ore alla settimana.
Nel contestare il predetto apprezzamento, la ricorrente non e’ in grado d’individuare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito dal decreto impugnato, ma si limita ad insistere sulla propria tesi difensiva, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel decreto impugnato, nonche’ la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie motivazionali sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ad opera del Decreto Legge n. 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 6, 16/07/2014, n. 16300; 9/06/2014, n. 12928). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilita’ del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente dell’importo di Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.
Dichiara che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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