La categoria dei cd. diritti autodeterminati

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 23 agosto 2019, n. 21641.

Massima estrapolata:

La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell’eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova: ne consegue che l’allegazione, nel corso del giudizio inteso alla tutela del diritto di proprietà, di un titolo diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda rappresenta solo un’integrazione delle difese che non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova, così come non implica alcuna rinuncia a che il primo titolo dedotto venga anch’esso preso in considerazione né influisce in alcun modo sulle conclusioni, che restano, comunque, cristallizzate nel medesimo “petitum”, consistente nella richiesta di accertamento del diritto di proprietà. (Nella specie, la parte aveva chiesto, in citazione, l’accertamento della proprietà esclusiva di un fondo, per averla personalmente usucapita e, successivamente, in comparsa conclusionale, per averla usucapita un terzo, di cui esso attore era divenuto erede “pro quota”).

Sentenza 23 agosto 2019, n. 21641

Data udienza 9 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18950-2015 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio a (OMISSIS), elettivamente domicilia per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio a (OMISSIS), elettivamente domicilia per procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 48/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 16/1/2015;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 9/5/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Chiavari, con sentenza del 20/5/2002, ha accolto la domanda con la quale (OMISSIS) aveva chiesto di accertare il suo acquisto, per usucapione, di alcuni terreni nel Comune di (OMISSIS).
Avverso tale sentenza ha proposto opposizione di terzo (OMISSIS), fratello dell’attore, il quale, assumendo di essere stato nel possesso esclusivo dei terreni oggetto della pronuncia di usucapione, per essere subentrato nel possesso del padre (OMISSIS), ha chiesto che il tribunale annulli la sentenza impugnata ed accerti il suo diritto sui predetti beni.
(OMISSIS) ha resistito all’impugnazione, chiedendone il rigetto.
Il tribunale, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), madre dell’attore e del convenuto nonche’ coniuge di (OMISSIS), ha, con sentenza del 22/7/2008, dichiarato l’intervenuta usucapione dei terreni in contestazione da parte di (OMISSIS) ed il diritto, per successione, in capo a ciascuna delle parti (e cioe’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) su una quota pari ad un terzo dei medesimi.
(OMISSIS), con atto notificato a (OMISSIS) in proprio e quale erede di (OMISSIS), ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale, al quale l’appellato ha resistito chiedendone il rigetto.
La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.
La corte, innanzitutto, ha esaminato il primo motivo d’appello, con il quale l’appellante aveva censurato la sentenza di primo grado per violazione dell’articolo 404 c.p.c.. L’appellante, in particolare, aveva sostenuto che l’accoglimento dell’opposizione integra una pronuncia meramente rescindente, non potendo il giudice pronunciare sul diritto controverso con una sentenza sostitutiva, salvo che l’opposizione non sia stata proposta da un litisconsorte necessario pretermesso. La corte ha ritenuto che il motivo fosse infondato: “il principio secondo il quale l’opposizione di terzo non annulla ne’ distrugge il giudicato il giudicato formatosi tra le parti originarie – ha osservato la corte – soffre eccezione quando il rapporto accertato nei confronti dell’opponente sia assolutamente incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza opposta”, aggiungendo come “tale situazione ricorra anche quando la sentenza che provvede sull’opposizione abbia ad oggetto lo stesso rapporto giuridico considerato nella sentenza emessa tra le parti originarie” per cui, ha concluso, “il giudicato che riconosca la proprieta’ di un immobile ad un soggetto nei confronti di altra parte costituisce una situazione incompatibile con il diritto di proprieta’ vantato dal terzo sullo stesso bene”. In definitiva, secondo la corte, ove una sentenza abbia accertato la proprieta’ di un bene, il giudice che si pronuncia sull’opposizione proposta da un terzo avverso la stessa, puo’ accertare la proprieta’ del bene in capo al terzo opponente per averla questi usucapita.
La corte, poi, ha provveduto ad esaminare il secondo motivo d’appello, con il quale l’appellante aveva contestato la nullita’ del provvedimento con il quale il tribunale aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS). La corte, sul punto, ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile in quanto l’oggetto dell’impugnazione e’ la sentenza mentre, nel caso in esame, l’appellante non aveva indicato gli effetti che il provvedimento del quale assume la nullita’ avrebbe spiegato sulla pronuncia del tribunale, sicuramente valida tra le parti originarie, e il pregiudizio che ne sarebbe derivate alle sue ragioni.
La corte, quindi, e’ passata ad esaminare il terzo motivo d’appello, con il quale l’appellante si era doluto del fatto che l’opponente solo in comparsa conclusionale aveva proposto domanda di accertamento dell’usucapione dei beni oggetto di controversia da parte del padre e, quindi, della loro appartenenza pro quota agli eredi, avendo chiesto, con l’atto di citazione, che fosse accertato il proprio esclusivo diritto sui medesimi beni per averli personalmente usucapiti, per cui il tribunale si era irritualmente pronunciato su una domanda tardivamente proposta. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che i diritti reali appartengono alla categoria dei diritti cd. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, ha ritenuto, da un lato, che l’attore puo’ mutare il titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della causa petendi, e, dall’altro, che il giudice puo’ accogliere il petitum in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda previsto dall’articolo 112 c.p.c.. Nel caso di specie, peraltro, ha osservato la corte, l’opponente ha ridotto ad una quota della proprieta’ dei beni il petitum della domanda originaria, che aveva la loro proprieta’ esclusiva, per cui la sentenza che ha accolto la domanda cosi’ precisata non e’, sotto il profilo denunciato, viziata.
La corte, infine, ha esaminato l’ultimo motivo d’appello, con il quale l’appellante aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto pacifica la circostanza che (OMISSIS) avesse posseduto i beni in questione fino al 1994, sostenendo che dalla prova testimoniale assunta non fosse, in realta’, emerso che lo stesso aveva posseduto per il tempo necessario ad usucapire i terreni oggetto della sentenza del 2002. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che l’opponente aveva asserito, nell’atto di citazione, di essere subentrato nel possesso dei predetti beni, esercitato dal padre fin dalla nascita, alla morte di quest’ultimo nel 1994, e che l’opposto, nella comparsa di risposta, aveva precisato che il padre era entrato nel possesso beni immobili in questione subito dopo la fine della seconda guerra mondiale e che gli era subentrato nel lavoro dei campi quando il padre nel 1969 era stato dichiarato invalido, ha ritenuto che tra le parti era pacifico e non piu’ contestabile che il padre era rimasto nel possesso dei beni controversi quanto meno tra il 1945 fino al 1969, e cioe’ per un periodo di tempo sufficiente alla realizzazione della fattispecie acquisitiva a titolo originaria: ne consegue, ha proseguito la corte, che la difforme affermazione del primo giudice, il quale aveva ritenuto incontestato il possesso del de cuius fino al 1994, non inficia la sentenza con la quale lo stesso ha accertato l’acquisto in capo a (OMISSIS) della proprieta’ dei beni in contestazione.
La corte, quindi, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante a rimborsare all’appellato le spese di lite.
(OMISSIS), con ricorso spedito per la notifica il 16/7/2015, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello, dichiaratamente notificata in data 19/5/2015.
Ha resistito (OMISSIS) con controricorso notificato l’11/9/2015.
Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l’errata applicazione degli articoli 404, 405, 406 e 408 c.p.c. e la nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e articolo 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto infondato il motivo d’appello con il quale l’appellante aveva contestato la sentenza di primo grado deducendo che il tribunale, accogliendo l’opposizione, anziche’ limitarsi ad annullare la sentenza emessa, l’aveva sostituita con una sentenza con la quale ha dichiarato che gli immobili in questione erano stati usucapiti da (OMISSIS) e che erano, quindi, di proprieta’, per la quota pari ad un terzo ciascuno, dei suoi eredi, e cioe’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), la quale, peraltro, non aveva proposto opposizione e nei confronti della quale era stato illegittimamente disposta l’integrazione del contraddittorio.
1.2. In realta’, ha osservato il ricorrente, poiche’ l’opposizione di terzo e’ ammissibile solo se proposta da chi vanta un diritto autonomo, incompatibile con quanto statuito nella sentenza impugnata, il giudice dell’opposizione deve accertare, in via preliminare e con efficacia meramente dichiarativa, che il terzo opponente e’ titolare del diritto vantato ma non puo’ emettere una sentenza che attribuisca il diritto conteso tra le parti, tanto piu’ in favore di un terzo che non era stato parte del giudizio e che non aveva proposto opposizione.
1.3. Peraltro, ha proseguito il ricorrente, il terzo e’ legittimato alla proposizione dell’opposizione solo in quanto titolare di una situazione incompatibile con quella accertata. Nel caso di specie, l’opponente ha dedotto di aver posseduto solo dal 1994 e non era, quindi, maturato il tempo necessario ad usucapire, con la conseguenza che difettava, in capo all’opponente, la legittima aspettativa di vedersi riconosciuto il diritto di proprieta’ per il decorso del tempo utile alla prescrizione acquisitiva.
1.4. Del resto, ha proseguito il ricorrente, il giudice ha ritenuto che non sussistesse alcun diritto proprio dell’opponente, avendo usucapito un terzo del quale l’opponente era uno degli eredi, per giunta all’esito di un contraddittorio ed in favore di chi non aveva proposto alcuna opposizione.
2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l’errata applicazione degli articoli 404, 405, 406, 408 e 101 c.p.c. e articolo 111 Cost. e la conseguente nullita’ del procedimento e della sentenza di primo grado, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto l’inammissibilita’ del secondo motivo d’appello, con il quale l’appellante aveva dedotto che il tribunale, nonostante l’integrita’ del contraddittorio tra l’opponente, che denunciava un presunto pregiudizio del suo diritto di proprieta’ esclusiva, e le parti dell’originario giudizio, aveva disposto, con provvedimento abnorme, l’integrazione del contraddittorio, sollecitando un terzo estraneo a partecipare al giudizio a tutela di presunti suoi diritti pregiudicati dalla sentenza e ed a proporre, a sua volta, opposizione alla sentenza, per motivi, peraltro, diversi da quelli dedotti dall’impugnante.
2.2. In realta’, ha osservato il ricorrente, al giudizio di opposizione di terzo ai sensi dell’articolo 404 c.p.c. possono partecipare solo l’impugnante e le parti dell’originario giudizio, posto che, trattandosi di un mezzo di impugnazione, il contraddittorio non puo’ essere esteso ad altre parti che, pur se pregiudicate dalla sentenza, non abbiano ritenuto, a loro volta, di proporre l’opposizione in relazione ai loro diritti, per cui, a fronte di tale violazione del principio del contraddittorio, e’ nullo l’intero giudizio, al pari della sentenza che lo ha definito disponendo a favore del chiamato in causa che non aveva impugnato.
2.3. La corte d’appello, pero’, ha proseguito il ricorrente, ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile sul rilievo che, da un lato, oggetto dell’impugnazione e’ solo la sentenza e, dall’altro lato, l’appellante non aveva indicato gli effetti che il provvedimento di cui assume la nullita’ avrebbe spiegato sulla pronuncia del tribunale, sicuramente valida tra le parti originarie, e il pregiudizio che ne sarebbe derivato alle sue ragioni.
2.4. In realta’, ha osservato il ricorrente, l’appellante, come emerge dalle conclusioni proposte nell’atto d’appello, aveva espressamente indicato le conseguenze di tale abnorme provvedimento sul processo e sulla decisione, precisando che l’integrazione del contraddittorio e la partecipazione al giudizio iussu iudicis di un terzo, che non aveva impugnato, avevano comportato la nullita’ del giudizio stesso e della sentenza.
2.5. La sentenza impugnata, quindi, ha proseguito il ricorrente, e’ errata non avendo la corte d’appello tenuto conto del fatto che il giudizio d’opposizione di terzo e’ un giudizio di impugnazione e, conseguentemente, non e’ ammissibile l’intervento del terzo se non, a tutto concedere, nell’ipotesi prevista dall’articolo 344 c.p.c.. Se, quindi, il giudice non poteva disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, che non aveva proposto opposizione, e se tale terzo, che non aveva impugnato, non doveva partecipare al giudizio, risulta, allora, evidente, ha concluso il ricorrente, che l’abnormita’ di tale provvedimento, in pregiudizio alle ragioni dell’appellante, ha spiegato effetti sulla pronuncia, la quale, infatti, ha attribuito, sottraendolo all’appellante, il bene in contesa al terzo, che non aveva proposto opposizione e che non poteva partecipare al giudizio e, quindi, non poteva chiedere l’attribuzione di tale bene in danno delle parti.
2.6. Il tribunale, piuttosto, avrebbe potuto affermare che l’opponente era proprietario, per usucapione, di un terzo dei beni, e che la sentenza impugnata era, quindi, inefficace limitatamente a tale quota: non poteva, invece, pronunciare l’inefficacia della stessa accogliendo le conclusioni di un terzo che non aveva proposto l’impugnazione e che era stato chiamato in causa dal giudice in violazione delle norme che regolano il giusto processo.
2.7. Ne’, infine, e’ comprensibile l’affermazione con la quale la corte ha ritenuto che la sentenza e’ sicuramente valida tra le parti originarie, non essendo chiaro se la corte ha, in tal modo, aderito alla tesi dell’illegittimita’ della chiamata in causa della (OMISSIS), limitando il diritto dell’opponente al terzo dei beni, oppure se, al contrario, la decisione e’ valida anche in relazione alla posizione della (OMISSIS), che non poteva e ne’ doveva partecipare al giudizio.
3.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli articoli 112, 342, 345 e 346 c.p.c., in relazione agli articoli 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato il terzo motivo d’appello, con il quale l’appellante aveva denunciato la violazione da parte della sentenza di primo grado dei principi della corrispondenza tra la domanda e la pronuncia e della specificita’ dei motivi di gravame.
3.2. L’appellante, infatti, ha osservato il ricorrente, con l’atto d’appello aveva dedotto che l’opponente aveva proposto opposizione sul rilievo che la sentenza impugnata pregiudicava i suoi diritti, avendo egli – e non il fratello – usucapito i beni in questione, per averli posseduti, in via esclusiva, dalla morte del padre, avvenuta nel 1994, e per esserne diventato, quindi, proprietario per usucapione, avendo unito il suo possesso a quello del padre.
3.3. L’opponente, pero’, nella comparsa conclusionale, aveva mutato completamente la propria prospettazione, anche di fatto, sostenendo che il padre aveva posseduto per il tempo necessario ad usucapire e che, pertanto, la proprieta’ dei beni era dei suoi eredi, in parti uguali.
3.4. La corte territoriale, pur avendo riconosciuto che l’attore aveva effettivamente modificato la propria domanda solo con le ultime difese, ha, tuttavia, ritenuto che la domanda proposta dall’attore era relativa ai diritti cd. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, per cui, da un lato, l’attore puo’ mutare il titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della causa petendi, mentre, dall’altro, il giudice puo’ accogliere il petitum in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda previsto dall’articolo 112 c.p.c..
3.5. Peraltro, ha aggiunto la corte, avendo l’opponente ridotto ad una quota della proprieta’ dei beni il petitum della domanda originaria, che aveva avuto per oggetto la loro proprieta’ esclusiva, la sentenza che ha accolto la domanda cosi’ precisata non e’, sotto il profilo denunciato, viziata.
3.6. La corte, pero’, ha osservato il ricorrente, cosi’ facendo non ha tenuto conto del fatto che il giudizio di opposizione di cui all’articolo 404 c.p.c. e’ un giudizio d’impugnazione, soggetto alle regole proprie dell’appello, sia in ordine alla specificita’ dei motivi, sia in ordine al divieto di domande nuove, per cui la questione andava esaminata alla luce degli articoli 342, 345 e 346 c.p.c., a norma dei quali i motivi devono risultare dallo stesso atto introduttivo ed e’ preclusa l’introduzione o la precisazione, nel corso del giudizio, di censure che in tale atto non sono state esposte.
3.7. Nel caso in esame, ha proseguito il ricorrente, l’opponente aveva impugnato la sentenza del 2002 deducendo, a sostegno della domanda, di essere l’esclusivo proprietario dei beni in contesa per intervenuta usucapione, introducendo solo in comparsa conclusionale un motivo d’opposizione del tutto nuovo, e cioe’ che la proprieta’ sarebbe stata acquistata da un terzo deceduto da oltre dieci anni per poi pervenire all’opponente in via di successione.
4. Il primo, il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
4.1. L’opposizione ordinaria di terzo, di cui all’articolo 404 c.p.c., comma 1, puo’ essere esperita non da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui e’ stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualita’, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, percio’, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato (Cass. n. 5244 del 2019; Cass. n. 6179 del 2009; Cass. n. 9647 del 2007).
4.2. Il terzo che, essendo rimasto estraneo ad un giudizio, assume di avere usucapito un bene, e’, dunque, legittimato a proporre l’opposizione prevista dall’articolo 404 c.p.c., comma 1, avverso la sentenza pronunciata inter alios che abbia riconosciuto la proprieta’ sullo stesso bene ad una delle parti del relativo processo: tale statuizione, in effetti, pur eccedendo l’ambito della cosa giudicata fissato in via di principio dall’articolo 2909 c.c., incide immediatamente, limitandone o impedendone l’esercizio, sul diritto del quale il terzo si afferma titolare (Cass. n. 8490 del 2000; conf., Cass. n. 24101 del 2006, in motiv.). Ne consegue che “il giudicato che riconosca la proprieta’ di un immobile ad un soggetto nei confronti di altra parte costituisce una situazione giuridica incompatibile con il diritto di proprieta’ vantato dal terzo sullo stesso bene, onde egli e’ legittimato a proporre opposizione di terzo contro la sentenza a norma dello articolo 404 c.p.c.” (Cass. n. 6233 del 1993, in motiv.).
4.3. Ne’ rileva il fatto che il ricorrente, riconosciuto proprietario del bene solo nella sentenza opposta, non era titolare, al momento dell’opposizione, di alcun diritto: “il diritto dell’opponente era gia’ esistente al tempo dell’instaurazione dell’opposizione, avendo (l’opponente) gia’ maturato (in ragione dell’)… usucapione (maturata in capo al padre, per il possesso esercitato sul bene, per il tempo a tal fine necessario, e, quindi, della trasmissione dello stesso bene in suo favore, sia pure per quota, per successione)…; pertanto il diritto non e’ stato costituito ma soltanto riconosciuto con la sentenza che ha provveduto sull’opposizione, essendosi il giudice limitato al controllo della ricorrenza (in capo al padre dell’opponente) degli elementi, obiettivi e subiettivi, del citato possesso” (Cass. n. 6233 del 1993, in motiv.).
4.4. Risulta, pertanto, senz’altro corretta la pronuncia impugnata nella parte in cui la corte d’appello, nell’esame del primo motivo d’appello, con il quale l’appellante aveva censurato la sentenza di primo grado per violazione dell’articolo 404 c.p.c. sostenendo che l’accoglimento dell’opposizione integra una pronuncia meramente rescindente, non potendo il giudice pronunciare sul diritto controverso, con una sentenza sostitutiva, salvo che l’opposizione non sia stata proposta da un litisconsorte necessario pretermesso, ha ritenuto che tale censura fosse infondata: “il principio secondo il quale l’opposizione di terzo non annulla ne’ distrugge il giudicato formatosi tra le parti originarie – ha, infatti, osservato la corte soffre eccezione quando il rapporto accertato nei confronti dell’opponente sia assolutamente incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza opposta”, aggiungendo come “tale situazione ricorra anche quando la sentenza che provvede sull’opposizione abbia ad oggetto lo stesso rapporto giuridico considerato nella sentenza emessa tra le parti originarie” per cui, ha concluso, “il giudicato che riconosca la proprieta’ di un immobile ad un soggetto nei confronti di altra parte costituisce una situazione incompatibile con il diritto di proprieta’ vantato dal terzo sullo stesso bene” sicche’, in definitiva, nel caso in cui una sentenza ha accertato la proprieta’ di un bene, il giudice che si pronuncia sull’opposizione proposta da un terzo avverso la stessa puo’ senz’altro accertare la proprieta’ del bene in capo al terzo opponente per averla costui usucapita.
4.4. La sentenza, la quale accerti che il terzo opponente e’ titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata inter alios, non deve, quindi, solo provvedere – ove il diritto del terzo prevalga, per ragioni di diritto sostanziale, su quello della parte vittoriosa nel primo giudizio – all’accoglimento, in ragione di detta prevalenza, dell’opposizione proposta dal terzo, dichiarando, con pronuncia rescindente, l’inefficacia nei confronti di quest’ultimo del giudicato formatosi tra le parti originarie: ma deve anche (specie se si tratta, come nel caso in esame, di opposizione proposta davanti al giudice di primo grado) pronunciarsi, in sede rescissoria, nel merito della domanda proposta dal terzo, procedendo, secondo le ordinarie regole processuali (articolo 406 c.p.c.), all’accertamento del reale modo d’essere del diritto che lo stesso ha azionato (Cass. n. 5208 del 1987; Cass. n. 619 del 1977; Cass. SU n. 3021 del 1963), con le relative e conseguenti statuizioni, nei confronti, evidentemente, di tutti i relativi contraddittori (siano essi litisconsorti necessari ai sensi dell’articolo 102 c.p.c. ovvero terzi nei cui confronti il giudice, in ragione della comunanza della causa, ritenga opportuno che il processo si svolga ai sensi dell’articolo 107 c.p.c.), anche se diversi da quelli che hanno partecipato al giudizio definito con la sentenza impugnata.
4.5. In effetti, se, da un lato, e’ vero che l’opposizione ordinaria di terzo prevista dall’articolo 404 c.p.c., comma 1, costituendo un’impugnazione della decisione contro la quale e’ proposta, comporta la necessaria presenza in causa di tutte le parti del giudizio nel quale venne emessa la, decisione impugnata (Cass. n. 6416 del 1998; Cass. n. 8103 del 1997), e’ anche vero, pero’, dall’altro lato, che tale principio dev’essere coordinato con la natura del diritto (autonomo ed incompatibile) che il terzo, con prevalenza rispetto a quello risultante dalla sentenza impugnata, ha fatto valere (cfr., sul punto, Cass. n. 9083 del 2001): con la conseguenza che, ove l’accertamento di tale diritto deve (o e’ opportuno che avvenga) nei confronti di altri soggetti, il giudice deve (o, rispettivamente, puo’) disporre, a norma dell’articolo 102 c.p.c. (ovvero dell’articolo 107 c.p.c.), la loro partecipazione al procedimento di opposizione, a prescindere dal fatto che gli stessi non siano gia’ stati parte del giudizio precedente.
4.6. La corte d’appello, quindi, sia pur con le correzioni appena esposte, ha correttamente rigettato il secondo motivo d’appello, con il quale l’appellante aveva contestato la nullita’ del provvedimento con cui il tribunale aveva disposto, quale che ne sia stata la ragione, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS).
4.7. E non solo: la domanda con la quale il terzo chiede al giudice dell’opposizione l’accertamento – nei confronti delle parti dell’originario giudizio (nonche’, come visto, dei terzi nei cui confronti il contraddittorio deve o e’ opportuno che sia integrato) – del suo diritto (nella specie, di proprieta’) autonomo ed incompatibile con quello che risulta dalla sentenza impugnata, non puo’ che essere disciplinata dai principi che, in generale, regolano la sua formale proposizione in giudizio: a partire da quello in forza del quale i diritti reali si identificano in se’ e non in base alla loro fonte, come accade per i diritti di credito, sicche’ l’attore puo’ mutare il titolo in base al quale ne chiede la tutela senza incorrere nelle preclusioni (articoli 183, 189 e 345 c.p.c.) e negli oneri (articolo 292 c.p.c.) della modificazione della causa petendi, ne’ viene a concretarsi una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato se il giudice accoglie il petitum sulla scorta di un titolo diverso da quello invocato: la proprieta’ e gli altri diritti reali di godimento appartengono, infatti, alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, individuati, cioe’, in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l’oggetto, per cui, nelle azioni a difesa di tali diritti, la causa petendi si identifica con il diritto stesso (diversamente da quanto avviene in quelle a difesa dei diritti di credito, nelle quali la causa petendi si immedesima con il titolo), mentre il titolo, necessario ai fini della prova di esso, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda (Cass. n. 24702 del 2006). Cio’ comporta, tra l’altro, che l’allegazione, nel corso del giudizio inteso alla tutela del diritto di proprieta’, di un titolo (e cioe’, nella specie, l’acquisto per usucapione da parte di un ulteriore terzo e la successione mortis causa a quest’ultimo da parte dell’attore, sia pure solo per una quota) diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda (e cioe’, nella specie, l’acquisto per usucapione dell’intero bene da parte dell’attore), altro non rappresenta se non un’integrazione delle difese, aggiungendosi un ulteriore elemento di valutazione a quello precedentemente dedotto, che non da’ luogo alla proposizione di una domanda nuova, cosi’ come non implica alcuna rinuncia a che il primo titolo dedotto venga anch’esso se del caso preso in considerazione, e, tanto meno, influisce in alcun modo sulle conclusioni, che restano, comunque, cristallizzate nel medesimo petitum, consistente nella richiesta di accertamento del diritto di proprieta’ (per l’intero ovvero pro quota: cfr. su quest’ultimo punto Cass. n. 28228 del 2008, secondo cui l’accertamento del diritto di comproprieta’ su un bene, richiesto per la prima volta in appello, non costituisce domanda nuova rispetto alla domanda avente ad oggetto la proprieta’ esclusiva formulata in primo grado) e di pronuncia idonea all’eliminazione della situazione lesiva dedotta.
4.8. La corte d’appello, quindi, ha correttamente rigettato il terzo motivo d’appello, con il quale l’appellante si era doluto del fatto che l’opponente solo in comparsa conclusionale aveva proposto domanda di accertamento dell’usucapione dei beni oggetto di controversia da parte del padre e, quindi, della loro appartenenza pro quota agli eredi, avendo chiesto, con l’atto di citazione che fosse accertato il proprio esclusivo diritto sui medesimi beni per averli personalmente usucapiti. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che i diritti reali appartengono alla categoria dei diritti cd. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, ha ritenuto, da un lato, che l’attore puo’ mutare il titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della causa petendi, e, dall’altro, che il giudice puo’ accogliere il petitum in base ad un titolo diverso rispetto a quello dedotto senza violare il principio della domanda previsto dall’articolo 112 c.p.c.: tanto piu’ se si considera che, nel caso di specie, l’opponente aveva ridotto ad una quota della proprieta’ dei beni il petitum della domanda originaria, che aveva avuto, invece, ad oggetto la loro proprieta’ esclusiva.
5.1. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che era pacifico e non piu’ contestabile che il (OMISSIS) era rimasto nel possesso dei beni controversi quanto meno tra il 1945 fino al 1969, e cioe’ per un periodo di tempo sufficiente alla realizzazione della fattispecie acquisitiva a titolo originario, e che, di conseguenza, la difforme affermazione del primo giudice, il quale aveva ritenuto incontestato il possesso del de cuius fino al 1994, non inficiava la sentenza con la quale lo stesso ha accertato l’acquisto in capo a (OMISSIS) della proprieta’ dei beni in contestazione.
5.2. Sennonche’, ha osservato il ricorrente, cosi’ facendo, la corte d’appello ha omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, e cioe’ che, a sua volta, (OMISSIS), come dedotto nell’atto di citazione che in data 23/11/2000 aveva introdotto il giudizio definito con la sentenza oggetto dell’opposizione di terzo ed in seguito accertato dal tribunale nella sentenza del 2002, era stato da oltre vent’anni e, quindi, almeno a partire dal 23/11/1980, nell’esclusivo, pacifico, ininterrotto ed indisturbato possesso dei beni immobili in questione.
5.3. La corte d’appello, infatti, ha proseguito il ricorrente, una volta ritenuto che (OMISSIS) aveva posseduto solo fino al 1969, avrebbe dovuto rilevare che tale circostanza non si poneva in contrasto con quanto deciso dalla sentenza del 2002 e che, pertanto, avendo (OMISSIS) posseduto in via esclusiva quanto meno tra il 1980 ed il 2000, era divenuto proprietario per intervenuta usucapione, non esercitando su tale fatto alcuna influenza il fatto che, prima di lui, (OMISSIS), nel 1969, aveva a sua volta usucapito.
5.4. La corte, quindi, ha osservato il ricorrente, non ha considerato il fatto decisivo che (OMISSIS) aveva posseduto in via esclusiva i beni immobili in questione, come accertato nella sentenza del 2002, per oltre vent’anni dopo che il padre, che li avesse o meno usucapiti, li aveva poi abbandonati.
6.1. Il motivo e’ infondato. La sentenza impugnata e’ stata, invero, depositata dopo l’11/9/2012, trovando, dunque, applicazione l’articolo 360 c.p.c., n. 5 nel testo in vigore successivamente alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza puo’ essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti. Ed e’ noto come, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (n. 8053 del 2014), l’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore successivamente alle citate modifiche, consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioe’, in definitiva, quando tale anomalia, nella specie neppure invocata, si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cosi’, piu’ di recente, Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). Pertanto, laddove non si contesti come nel caso di specie – l’inesistenza, nei termini predetti, del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, il vizio di motivazione puo’ essere dedotto soltanto nel caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione (Cass. n. 23940 del 2017, in motiv.). Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente, che denuncia il vizio previsto dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, ha l’onere di indicare non una mera “questione” o un semplice “punto” della sentenza ma un “fatto storico”, principale (e cioe’ il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) ovvero secondario (cioe’ dedotto in funzione di prova di un fatto principale) – vale a dire un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. SU. n. 5745 del 2015) – il cui esame sia stato omesso, nonche’ il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ed, infine, la sua “decisivita’” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.).
6.2. Nel caso di specie, il fatto che, secondo il ricorrente, la corte d’appello avrebbe omesso di esaminare pur essendo stato oggetto di discussione tra le parti, era che l’opposto aveva usucapito i terreni in questione per averli posseduti per oltre vent’anni dopo che padre (li avesse o meno usucapiti nel 1969) li aveva, a sua volta, abbandonati. Rileva, tuttavia, la Corte che tale fatto risulta del tutto privo di decisivita’: se non altro perche’, a fronte del diritto di proprieta’ in capo al terzo opponente cosi’ come accertato, nel contraddittorio tra tutti gli interessati, dalla corte d’appello (per averlo acquistato per successione mortis causa dal padre, che lo aveva usucapito nel 1969), il diritto di proprieta’ che la prima sentenza aveva, sugli stessi beni, riconosciuto all’opposto (per averlo acquistato in conseguenza dell’usucapione maturata tra il 1980 ed il 2000), risulta, evidentemente, recessivo e soccombente essendo stato oggetto di un accertamento svolto solo nei confronti dei (formali) proprietari dei medesimi beni ma non di (OMISSIS), divenuto, nelle more, per effetto dell’usucapione maturata nel 1969, il vero proprietario degli stessi e, come tale, unico legittimo contraddittore, al pari dei suoi eredi, del relativo giudizio: ai quali, pertanto, il relativo giudicato e’, a norma dell’articolo 2909 c.c., del tutto inopponibile. In effetti, come si e’ in precedenza osservato, il giudice che si pronuncia sull’opposizione del terzo, deve, appunto, stabilire se il terzo opponente e’ titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata inter alios, verificando, in particolare, se il diritto vantato dal terzo prevalga, per ragioni di diritto sostanziale, su quello della parte vittoriosa nel primo giudizio: con la conseguenza che solo nel caso (non ravvisabile, per le ragioni dette, nel caso in esame) in cui il diritto gia’ accertato dalla sentenza opposta sia prevalente rispetto a quello accertato nella sentenza resa dal giudice dell’opposizione in capo al terzo, l’opposizione proposta da quest’ultimo dev’essere, in conseguenza, respinta.
7. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
9. La Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *