Istituto della rimessione in termini

Corte di Cassazione, sezione sesta (tributaria) civile, Ordinanza 9 agosto 2019, n. 21304.

Massima estrapolata:

L’istituto della rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà degli stessi, tale potendosi considerare anche lo stato di malattia del difensore costituito da un malessere improvviso che determini un totale impedimento a svolgere l’attività professionale. (Fattispecie in tema di definizione agevolata in cui la S.C. ha accolto l’istanza di sospensione del processo tributario ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 proposta due giorni oltre il termine di legge dal difensore colpito, nella notte anteriore alla scadenza, da un malore grave, improvviso ed imprevedibile che aveva reso impossibile il deposito tempestivo).

Ordinanza 9 agosto 2019, n. 21304

Data udienza 10 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18322-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5450/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

CHE:
(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco n. 414/2015, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF 2009;
l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
il contribuente ha depositato memoria difensiva chiedendo di essere rimesso in termini con riguardo al deposito dell’istanza di sospensione del processo ai sensi del Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6, commi 8 e 10.

CONSIDERATO

CHE:
1.1. il contribuente ha depositato, in data 12.6.2018, istanza di sospensione del processo ai sensi del Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6, commi 8 e 10, documentando il pagamento ivi prescritto;
1.2. va preliminarmente rilevato che ai sensi del Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6, comma 10, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020 qualora, entro il 10 giugno 2019, il contribuente provveda a depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;
1.3. il contribuente ha omesso di provvedere tempestivamente al suddetto adempimento prospettando quanto segue: la documentazione relativa all’istanza di sospensione era stata ricevuta dall’Avvocato (OMISSIS), difensore del contribuente con studio legale a (OMISSIS), nel pomeriggio di venerdi’ 7.6.2019; la notte tra la domenica ed il lunedi’ successivo ii difensore era stato colto da improvviso grave malore con somministrazione di sedativi e prescrizione di riposo assoluto per almeno gg. 7, come da documentazione medica allegata; di conseguenza, l’istanza di sospensione non era stata depositata tempestivamente e si chiedeva che fosse disposta la rimessione in termini ai fini del deposito della suddetta istanza;
1.4. va preliminarmente evidenziato, con riguardo al fatto che la parte sia assistita da due Avvocati, uno del Foro di Roma (Avvocato (OMISSIS)) e l’altro del Foro di Pordenone (Avvocato (OMISSIS)), che l’istanza e la relativa documentazione erano in possesso del difensore del Foro di Roma – ossia il difensore colpito da malore -che nulla poteva far supporre all’altro difensore l’incombente impeditivo ed inoltre che, anche se l’altro difensore fosse stato avvertito del grave malore, gli studi legali dei due Avvocati sono ubicati in citta’ molto distanti tra loro (Roma-Pordenone) con impossibilita’ per l’altro difensore di provvedere al deposito in questione nella mattinata del 10.6.2019;
1.5. poste tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che la causa non imputabile alla parte, che consenta di accogliere l’istanza di remissione in termini, consiste in un fatto, esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, che deve essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale, e non puo’ risolversi in una mancanza di diligenza, ne’ consistere in un difetto di organizzazione della propria attivita’ professionale da parte del difensore (cfr. Cass. n. 15908/2006), non potendo quindi l’istanza di remissione in termini essere motivata non gia’ da un malessere improvviso o da un totale impedimento a svolgere l’attivita’ professionale da parte del difensore, ma da uno stato di salute non ottimale a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per lo svolgimento delle attivita’ ordinarie (cfr. Cass. SU n. 32725/2018);
1.6. nel caso in esame, quindi, facendo applicazione dei suddetti principi, deve ritenersi sussistente un legittimo impedimento del difensore, stante la gravita’ del malore, improvviso ed imprevedibile, tale da incidere sull’attivita’ professionale dello stesso, rendendogli impossibile il compiere atti ad essa relativi, altresi’ considerando che tale malore non aveva neppure consentito all’altro difensore di provvedere in sua sostituzione non essendo siti gli studi legali dei due Avvocati nella stessa citta’;
2. dovendo ritenersi giustificato il deposito, con due giorni di ritardo, dell’istanza di sospensione del processo ai sensi del Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6, commi 8 e 10, con documentazione del pagamento ivi prescritto, sussistono i presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale e’ parte l’Agenzia delle Entrate, che e’ stata radicata prima del 24 ottobre 2018 nonche’ pendente a quella data, e che non rientra tra quelle escluse dal comma 5 della disposizione legislativa cit.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo Decreto Legge n. 119 del 2018, ex articolo 6 conv.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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