Le condotte poste a sostegno dell’azione risarcitoria

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 12 agosto 2019, n. 21333

Massima estrapolata:

Le condotte poste a sostegno dell’azione risarcitoria, astrattamente compatibili con la fattispecie di cui all’art. 2087 c.c., possono essere ricondotte – anche in sede di appello – entro il paradigma dell’art. 2043 c.c., purché tale diverso inquadramento abbia ad oggetto i fatti prospettati dalle parti, non potendo l’esercizio di qualificazione giuridica comportare la modifica officiosa della domanda, soprattutto nel caso di diritti eterodeterminati (quali appunto i diritti di credito per risarcimento del danno), per la cui individuazione è indispensabile il riferimento ai fatti costitutivi allegati, che specificano la “causa petendi”. (Nella specie, a fronte della dedotta inosservanza degli obblighi del datore di lavoro al fine di ottenere il cd. “danno differenziale” per un infortunio subito in una dimora privata, è stata esclusa la possibilità di far valere una responsabilità di tipo extra-contrattuale, basata su presupposti diversi da quelli fondanti la pretesa azionata).

Sentenza 12 agosto 2019, n. 21333

Data udienza 9 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20157/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ASSOCIAZIONE (OMISSIS), in persona del Presidente pt, e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di erede di (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 102/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 11/08/2014 R.G.N. 326/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2019 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza n. 102 del 2014, ha respinto il gravame proposto avverso la pronuncia n. 113 del 2011, emessa dal Tribunale di Spoleto, che aveva accertato, in parziale accoglimento della domanda formulata da (OMISSIS) nei confronti dell’Associazione (OMISSIS) di Spoleto, del Maestro (OMISSIS) e del figlio (OMISSIS), l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo 1.4.2004 – 31.3.2005, esclusivamente tra il ricorrente e la citata Associazione, condannando quest’ultima a corrispondere Euro 9.449,85 a titolo di differenze retributive, mentre aveva rigettato le altre richieste concernenti la asserita mancata erogazione del compenso per lavoro straordinario e il risarcimento del danno differenziale conseguente all’infortunio sul lavoro occorso il 6 giugno 2004 allorquando il (OMISSIS) si trovava nell’abitazione del Maestro (OMISSIS) in (OMISSIS).
2. Per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure hanno rilevato, in ordine alla pretesa risarcitoria, che l’Associazione (OMISSIS) non poteva essere chiamata a rispondere perche’ non aveva alcun potere di disposizione sulla abitazione privata del (OMISSIS) ove era avvenuto l’infortunio; nei confronti del Maestro (OMISSIS), invece, e dei suoi eredi, essendo quest’ultimo nelle more del processo deceduto, era stata erroneamente invocata una responsabilita’ contrattuale ex articolo 2087 c.c., mentre avrebbe dovuto essere dedotta una responsabilita’ ex articolo 2043 c.c., e tale errata prospettazione rendeva inammissibile la relativa domanda.
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) affidato ad un motivo.
4. L’Associazione (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di erede di (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la falsa applicazione dell’articolo 2087 c.c., e l’omessa applicazione, da parte della Corte di appello di Perugia, dell’articolo 2043 c.c., al caso di specie, al fine di dichiarare Giancarlo (OMISSIS) in proprio e, di conseguenza (OMISSIS) quale suo erede, responsabile del sinistro del (OMISSIS) ad esso occorso: in particolare, si sostiene che spettava al giudice applicare l’articolo di legge alla fattispecie invocata dall’istante e che, nel caso in esame, erano stati prospettati tutti gli elementi costitutivi per affermare la responsabilita’ aquiliana del (OMISSIS) ex articolo 2043 c.c. una volta esclusa la sua qualita’ di datore di lavoro.
2. Il motivo non e’ fondato.
3. La Corte territoriale, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal (OMISSIS) nei confronti del de cuius (OMISSIS), per il pregiudizio patito per l’asserita presenza di una insidia nel giardino di casa, ha ritenuto infondata la pretesa per la errata prospettazione del titolo di responsabilita’, ex articolo 2087 c.c., e non ex articolo 2043 c.c. (come di contro avrebbe dovuto), avendo argomentato invece in merito all’inosservanza di obblighi propri del datore di lavoro, non configurabili a carico del (OMISSIS), e non allegando e provando gli elementi costitutivi quali l’antigiuridicita’ della condotta del presunto danneggiante, il danno ed il nesso di causalita’.
4. Orbene, la censura va scrutinata prendendo in considerazione l’orientamento di legittimita’ affermatosi in ordine al giudizio di cassazione (cfr. di recente Cass. 28.6.2018 n. 17015) ma che, per i profili di affinita’ con la problematica in oggetto, puo’ essere seguito anche in sede di processo di appello, secondo cui le condotte, astrattamente compatibili con la fattispecie di cui all’articolo 2087 c.c., dedotte dal ricorrente a sostegno dell’azione risarcitoria, possono essere ricondotte entro il paradigma dell’articolo 2043 c.c., purche’ tale diverso inquadramento abbia ad oggetto i fatti prospettati dalle parti, non potendo l’esercizio di qualificazione giuridica comportare la modifica officiosa della domanda cosi’ come definita nelle fasi di merito.
5. Tale principio va, altresi’, coordinato con quello in virtu’ del quale, nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarita’ tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, il fatto deve essere correttamente allegato unitamente ai presupposti e agli elementi condizionanti il diritto azionato (cfr. per tutte Cass. Sez. Un. 17.6.2004 n. 11353).
6. La questione, poi, assume una rilevanza ancora piu’ pregnante in sede di diritti eterodeterminati (quali appunto i diritti di credito per risarcimento del danno e, in genere, per tutti i diritti relativi) per l’individuazione dei quali e’ indispensabile il riferimento ai fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro e che vanno specificati all’atto della proposizione della domanda, incidendo essi sulla individuazione della causa petendi e, conseguentemente, sull’esercizio del diritto di difesa dell’obbligato (cfr. in Cass. 23.10.2002 n. 14934).
7. Nel caso in esame, i fatti materiali costitutivi erano stati dall’originario ricorrente rapportati, come precisato dalla Corte di appello, ad una dedotta inosservanza degli obblighi del datore di lavoro ( (OMISSIS)) al fine di ottenere il cd. “danno differenziale” sicche’ essi, non ponendosi in relazione di reciproca fungibilita’ con l’obbligazione risarcitoria ex articolo 2043 c.c., non avrebbero potuto considerarsi idonei per fare valere una responsabilita’ di tipo extra-contrattuale, basata su presupposti diversi da quelli fondanti la pretesa azionata.
8. Corretta, pertanto, e’ stata la statuizione della Corte di merito che ha ritenuto erroneamente prospettata la domanda risarcitoria, come originariamente formulata nei confronti del (OMISSIS), proprio perche’ effettivamente i fatti costitutivi, posti a base della richiesta risarcitoria, erano carenti di inerenza e di peculiarita’ rispetto al diverso titolo di responsabilita’ vantato.
9. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
10. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva.
11. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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