Istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 11 ottobre 2019, n. 6923.

La massima estrapolata:

Non sussiste obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto; il potere di autotutela si esercita invece discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere.

Sentenza 11 ottobre 2019, n. 6923

Data udienza 11 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 2968 del 2019, proposto dal signor Al. Mu., rappresentato e difeso dagli avvocati Ri. Fa. e Fr. Dello Sb., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Livorno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. Ab. e Lu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
la signora Mi. Va. e il Condominio di via (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Da. Am., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sede di Firenze, Sezione terza, n. 280 del 22 febbraio 2019, resa tra le parti, concernente il silenzio del Comune di Livorno sulla diffida a provvedere in ordine alla richiesta di riesame della DIA n. 27989 del 6 aprile 2007 presentata dal Condominio di via (omissis) in Livorno e di revoca di un passo carrabile.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Livorno, del Condominio via (omissis) e di Mi. Va.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 il consigliere Nicola D’Angelo e uditi per le parti l’avvocato Al. Le., su delega degli avvocati Fr. Dello Sb., e l’avvocato Fa. Va., su delega dell’avvocato Da. Am.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor Al. Mu. ha proposto al Tar per la Toscana, sede di Firenze, un ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal comune di Livorno su una sua diffida dell’11 settembre 2018 con cui ha chiesto alla stessa Amministrazione il “riesame in autotutela della DIA n. 27989 del 2007”, presentata dal Condominio via (omissis), e il “riesame in autotutela del provvedimento di revoca della concessione di passo carrabile adottato nei confronti del sottoscritto in data 30 giugno 2009 relativamente all’accesso di Via (omissis) n. 13”.
2. In particolare, il ricorrente ha evidenziato che nel giugno del 2009, in conseguenza dell’intervenuta edificazione di un parcheggio condominiale nell’area prospiciente alla sua proprietà, il comune di Livorno ha revocata la concessione di passo carrabile rilasciata il 17 agosto 1985 al suo dante causa e poi a lui volturata.
3. Il signor Mu. non ha tuttavia impugnato i provvedimenti del comune di Livorno, ma ha chiesto più volte la revoca degli stessi, segnalando, con nota del 4 settembre 2017, l’utilizzo improprio dell’area destinata a parcheggio al cui accesso era finalizzata la concessione di passo carrabile rilasciata al confinante Condominio di via (omissis).
4. Ha poi diffidato il comune di Livorno, a seguito degli esiti di un’istanza di accesso, a procedere al “riesame in autotutela della DIA n. 27989 del 2007” e al “riesame in autotutela del provvedimento di revoca della concessione di passo carrabile adottato nei confronti del sottoscritto in data 30 giugno 2009 relativamente all’accesso di Via (omissis)” con il conseguente ripristino della originaria concessione di passo carrabile.
5. Non avendo il Comune provveduto, ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto sul suo atto di diffida.
6. Il Tar di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il ricorso in ragione della mancata tempestiva impugnazione degli atti di cui il ricorrente ha chiesto il riesame in autotutela.
7. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello il signor Mu., prospettando i seguenti motivi di censura.
7.1. Error in procedendo e in iudicando. Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 6 ter, e 21 della legge n. 241 del 1990 e per violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 133 Cost. Erroneità della sentenza per insufficienza e illogicità della motivazione. Errore di diritto. Travisamento dei fatti. Errato inquadramento giuridico della vicenda. Difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta. Omessa pronuncia. Sviamento.
7.1.1. La sentenza impugnata, secondo l’appellante, sarebbe erronea in quanto avrebbe considerato solo la richiesta di riesame di revoca del passo carrabile. La diffida presentata ha invece avuto ad oggetto principale il riesame della DIA depositata dal Condominio, con conseguente richiesta di esercizio del potere comunale di ingiungere il ripristino dello stato anteriore.
7.1.2. D’altra parte, sostiene il ricorrente, le illegittimità riscontrate nella DIA sarebbero emerse solo in sede di accesso agli atti ed in ogni caso, una volta evidenziate all’Amministrazione, quest’ultima avrebbe dovuto provvedere.
7.2. Error in iudicando e in procedendo. Illegittimità della sentenza appellata per violazione dell’art. 19, comma 6 ter, della legge n. 241 del 1990. Sotto diverso e ulteriore profilo. Erroneità per travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Illogicità della motivazione. Ingiustizia. Sviamento.
7.2.1. La sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui il Tar ha sostenuto che: “all’esito dell’istruttoria compiuta l’amministrazione giungeva alla conclusione che l’area di cui trattasi risultava essere residuale dall’edificazione del condominio su via (omissis) numeri civici (omissis) e dalla successiva cessione al Comune di Livorno della sede stradale; pertanto la stessa è da ritenersi di proprietà dei condomini” ed ancora laddove ha evidenziato che “il contenzioso civile promosso dal ricorrente si concludeva con l’accertamento che l’area in esame è stata identificata come relitto proprietà condominio immobile v. G. (omissis) dalle indagini eseguite, il ctu ha dunque concluso che la proprietà dell’area identificata dalla particella (omissis) è di proprietà degli acquirenti dell’area di maggiore estensione (danti causa degli odierni convenuti condomini), ricomprendente la detta particella, con l’atto stipulato in data 13/5/63”.
7.2.2. In realtà, le richiamate sentenze civili sarebbero state adottate all’esito di procedimenti giudiziali in cui il Comune non è stato parte. Non si è, quindi, avuta una pronuncia del giudice ordinario sulla questione della possibile proprietà comunale della particella.
8. Il comune di Livorno si è costituito in giudizio il 15 aprile 2019, chiedendo il rigetto dell’appello, ed ha depositato ulteriori documenti e, per ultimo, una memoria il 24 giugno 2019.
9. Il Condominio di via (omissis) e la signora Mi. Va. si sono costituiti congiuntamente in giudizio il 10 maggio 2019, chiedendo anch’essi il rigetto del ricorso, ed hanno depositato una memoria il 24 giugno 2019.
10. L’appellante ha infine depositato una memoria di replica il 28 giugno 2019.
11. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio dell’11 luglio 2019.
12. L’appello non è fondato.
13. E’ infatti dirimente ai fini della presente decisione quanto già evidenziato dal Tar nella sentenza impugnata in ordine alla mancata tempestiva impugnazione degli atti per i quali l’appellante ha poi chiesto il riesame in autotutela al Comune con l’atto di diffida dell’11 settembre 2018.
14. L’appellante non ha impugnato la revoca nel 2009 del suo passo carrabile, né la DIA rilasciata nel 2007 al Condominio intimato per la realizzazione del parcheggio antistante la sua proprietà .
15. In questo contesto, il Comune, come rilevato dal Tar ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a., non aveva alcun obbligo a provvedere, non potendo la mancanza di tempestiva impugnazione essere risolta mediante la rimessione in termini conseguente alla richiesta di esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione
16. Non sussiste, in effetti, alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto. Il potere di autotutela si esercita invece discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 1° febbraio 2019, n. 806).
17. D’altra parte, la circostanza che l’appellante abbia conosciuto eventuali profili di illegittimità della DIA dopo l’istanza di accesso non risolve, al di là della portata dei giudizi civili o dell’istruttoria richiamati nella sentenza, il tema della mancata tempestiva attivazione dei mezzi di tutela previsti dall’ordinamento. La medesima richiesta di accesso poteva infatti essere proposta al momento della realizzazione dei lavori e non alcuni anni dopo.
18. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
19. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Livorno, nella misura di euro 1.500,00 (mille/500), ed in favore del Condominio di via (omissis) e della signora Mi. Va., in solido tra loro, nella misura di euro 1.500,00(mille/500), ed in entrambi i casi oltre agli altri oneri previsti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza – Presidente FF
Luca Lamberti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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