Iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 31 agosto 2020, n. 18140.

La massima estrapolata:

Iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza dell’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, all’esito della unificazione delle procedure di accertamento e riscossione dei contributi e delle imposte sui redditi l’Agenzia delle entrate svolge un’attività di controllo e richiede anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, sicché la notifica dell’avviso di accertamento dei contributi previdenziali compiuto dalla Guardia di Finanza – che, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, coopera con gli uffici delle imposte per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette – costituisce idoneo atto di interruzione della prescrizione anche in favore dell’INPS.

Sentenza 31 agosto 2020, n. 18140

Data udienza 4 marzo 2020

Tag/parola chiave: Previdenza (assicurazioni sociali) – Contributi assicurativi – Riscossione accertamento dei contributi previdenziali da parte della guardia di finanza – Notifica – Interruzione della prescrizione in favore dell’inps – Sussistenza – Fondamento.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20321-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 47/2014 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 04/02/2014 R.G.N. 135/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2020 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) impugnava la cartella esattoriale notificata il 16.10.2010 con la quale le veniva ingiunto di pagare all’Inps la somma complessiva di Euro 2.353,17 per contributi a percentuale eccedenti il minimale dovuto alla gestione commercianti relativi alle annualita’ 2001, 2002 e 2003.
2. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, accoglieva il gravame proposto dall’INPS e riteneva che il credito azionato con la cartella suddetta non si fosse prescritto, costituendo validi atti interruttivi della prescrizione il verbale della Guardia di Finanza notificato il 31.7.2006 e l’accertamento dell’Agenzia delle entrate del 9.5.2008, aventi ad oggetto i redditi conseguiti per gli anni di causa. Valorizzava in proposito il Decreto Legislativo n. 241 del 1997, articolo 10 che ha unificato le procedure di accertamento e riscossione dei crediti.
3. Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui l’INPS ha resistito con controricorso.
4. Questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza, ritenendo non sussistere i presupposti per il giudizio in camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Come primo motivo di ricorso (OMISSIS) deduce la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 2943 c.c., per avere il giudice di merito accolto l’appello sulla base di un’eccezione di interruzione della prescrizione che non era mai stata formulata dall’Inps.
6. Come secondo motivo deduce la violazione dell’articolo 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello posto a fondamento della sentenza un fatto contestato, ovvero la notifica degli atti ritenuti interruttivi della prescrizione, ritenendolo erroneamente pacifico tra le parti.
7. Come terzo motivo deduce la violazione dell’articolo 2943 c.c. e sostiene che la prescrizione puo’ essere interrotta solo dal titolare del diritto e che l’atto deve consentire al destinatario la precisa individuazione del rapporto obbligatorio di cui si chiede l’adempimento, mentre nel caso nessuno dei due atti di accertamento in parola richiamava specificamente il creditore, ne’ il credito previdenziale.
8.Il primo motivo non e’ fondato.
9. La controeccezione di interruzione della prescrizione si configura come eccezione in senso lato, sicche’ puo’ essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purche’ sulla base di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
10. L’assunto e’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15661 del 2005. Piu’ di recente, le stesse Sezioni Unite nella sentenza n. 10531 del 2013 hanno ricordato che tale rilievo d’ufficio non e’ subordinato neppure alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed e’ ammissibile anche in appello, essendo sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis; invero, il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo (cioe’ della giustizia della decisione), che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto.
11. Diversamente opinando, in sostanza si reintrodurrebbero surrettiziamente anche per le eccezioni in senso lato oneri di allegazione e prova valevoli per quelle in senso stretto, in pratica vanificando la distinzione. Ecco perche’ in dottrina e nella motivazione di talune pronunce di questa Suprema Corte (v. Cass. n. 10871 del 2014, Cass. n. 10869 del 2014, Cass. n. 9068 del 2014, Cass. n. 8767 del 2014, Cass. n. 25075 del 2013, Cass. n. 23710 del 2013) opportunamente si adopera la locuzione di “allegazioni silenti”, per esse intendendosi anche soltanto le produzioni di documenti avvenute ad altro scopo.
12. Il principio vale a maggior ragione in materia di crediti previdenziali, la cui prescrizione e’ assoggettata per legge ad una disciplina specifica caratterizzata dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilita’ (v. L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 9; in tal senso v. da ultimo Cass. 17/03/2020, n. 7409 e precedenti ivi richiamati).
13. Il secondo motivo e’ inammissibile.
Va qui rimarcato come la giurisprudenza di questa Corte sia costante nel ritenere che “la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e’ apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e, quanto a quest’ultimo, che il controllo di logicita’ del giudizio di fatto, consentito da tale ultima disposizione, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realta’, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimita’”, con la conseguenza che “risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilita’ per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa” (v. fra le altre, da ultimo, Cass. 14/08/2017 n. 20103 e in precedenza, ex aliis, Cass. 01/09/2011 n. 17977, Cass. 16/11/2011 n. 27197). L’intervento di modifica dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 operato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame), ha comportato, poi, un’ ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo sulla motivazione in sede di giudizio di legittimita’ (v. Cass. Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053), sicche’ l’anomalia motivazionale denunciabile attiene all’esistenza della motivazione in se’, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, escluso che rilevi il mero difetto di sufficienza. Ne consegue che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per se’ vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. 22/09/2014, n. 19881).
14. Nel caso, la Corte territoriale ha riferito a pg. 5 della sentenza che il verbale della Guardia di Finanza era stato notificato in data 9.5.2008 e l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate il 9.5.2008; il motivo quindi si pone in inammissibile contrapposizione alla valutazione degli atti di causa effettuata dal giudice di merito.
15. Il terzo motivo e’ infondato.
Questa Corte ha chiarito (Cass. n. 17769 del 08/09/2015, Cass. n. 5439 del 24/2/2019) che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del Decreto Legislativo n. 462 del 1997, articolo 1 l’Agenzia delle entrate svolge, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un’attivita’ di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all’INPS, sicche’ ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall’Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell’avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l’interruzione della prescrizione anche in favore dell’INPS.
16. In virtu’ della medesima unificazione delle procedure di accertamento e riscossione dei contributi e delle imposte sui redditi, deve ritenersi idoneo atto di interruzione della prescrizione contributiva anche l’accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 33 coopera con gli uffici delle imposte per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette, quando da esso emerga un reddito diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, che venga assunto quale presupposto per la contestazione di un’evasione contributiva.
17. Segue coerente il rigetto del ricorso.
18. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
19. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis ove dovuto.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

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