Ipotesi ostative al riconoscimento della cittadinanza

Consiglio di Stato, Sezione terza, Ordinanza 7 maggio 2020, n. 2879.

La massima estrapolata:

Se si prescinde dalle ipotesi ostative al riconoscimento della cittadinanza, contemplate dall’art. 6, l. n. 92 del 1991, non è possibile però esigere dallo straniero, per riconoscergli la cittadinanza, un quantum di moralità superiore a quella posseduta mediamente dalla collettività nazionale in un dato momento storico, sicché il giudizio sulla integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana, sebbene debba tenere conto di fatti penalmente rilevanti, non può ispirarsi ad un criterio di assoluta irreprensibilità morale, nella forma dello status illesae dignitatis, o di impeccabilità sociale, del tutto antistorico prima che irrealistico e, perciò, umanamente inesigibile da chiunque, straniero o cittadino che sia.

Ordinanza 7 maggio 2020, n. 2879

Data udienza 30 aprile 2020

Tag – parola chiave: Ordinanza cautelare – Cittadinanza italiana – Diniego di concessione – Per contiguità a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica – Ricorso – Disposti incombenti istruttori

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9069 del 2018, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ca. Fa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sa. Fa. in Roma, piazza (…);
contro
il Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…),
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, -OMISSIS- del 19 luglio 2018, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le ordinanze istruttorie -OMISSIS- del 27 giugno 2019 e -OMISSIS- del 27 dicembre 2019;
Viste le brevi note depositate dall’appellante, ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, in data 26 aprile 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 30 aprile 2020 – svoltasi in videoconferenza ex art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 – il Cons. Giulia Ferrari:
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato il 15 ottobre 2018 e depositato il successivo 13 novembre il signor -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, -OMISSIS- del 19 luglio 2018, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana, opposto per “contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica”.
Deduce l’appellante l’erroneità della sentenza per non aver, in particolare, dichiarato l’illegittimità del diniego per difetto assoluto di motivazione.
2. Con ordinanza -OMISSIS- del 27 giugno 2019 la Sezione ha disposto incombenti istruttori al fine di acquisire gli atti su cui si fonda la valutazione di pericolosità .
Non avendo il Ministero adempiuto, l’ordine è stata reiterato con ordinanza -OMISSIS- del 27 dicembre 2019.
In data 12 dicembre 2019 è stata celebrata la pubblica udienza, senza che l’adempimento istruttorio fosse stato adempiuto. Peraltro quando la causa era stata già trattenuta in decisione, alla segreteria della Sezione è pervenuta busta chiusa “riservata” dal Ministero dell’interno contenente risposta alla disposta istruttoria.
Di tale circostanza è stato avvertito il Collegio, che ha ritenuto di dover fissare nuova udienza senza reiterare l’incombente istruttorio, presumibilmente assolto, seppure con notevole ritardo.
3. In data 9 marzo 2020 si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno.
4. All’udienza del 30 aprile 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, il signor -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I, -OMISSIS- del 19 luglio 2018, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana, opposto per “contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica”.
All’istruttoria disposta dalla Sezione con le ordinanze istruttorie -OMISSIS- del 27 giugno 2019 e -OMISSIS- del 27 dicembre 2019 il Ministero dell’interno ha risposto, in data 11 dicembre 2019, indicando, quale elemento ostativo, la circostanza che “lo straniero in oggetto…. omissis…. manterrebbe, da sempre, un atteggiamento di forte critica verso la cultura occidentale”.
Con note di udienza, depositate, ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, in data 26 aprile 2020, l’appellante ha affermato che la nota depositata dal Ministero non ha fatto venire meno il motivo di difetto di motivazione del diniego di concessione della cittadinanza, dedotto con l’atto introduttivo del giudizio.
2. Il Collegio ritiene necessario una integrazione istruttoria.
Giova rammentare come sia principio consolidato in giurisprudenza quello per cui l’amministrazione gode di un’ampia sfera di discrezionalità circa la possibilità di concedere o meno la cittadinanza, mentre la valutazione operata dagli uffici, nel corso dell’istruttoria che segue alla richiesta di rilascio della cittadinanza, si estende non solo alla capacità dello straniero di inserirsi in modo ottimale nella comunità nazionale sotto il profilo lavorativo, economico e sociale, ma anche all’assenza di possibili vulnera che dalla sua presenza potrebbero derivare per le condizioni di sicurezza dello Stato.
Tale concetto di pericolo per l’ordine pubblico, inoltre, non è necessariamente correlato ad elementi ostativi quali condanne o precedenti penali o anche solo giudiziari a carico del richiedente, ma può argomentarsi anche in relazione alle specifiche frequentazioni dello straniero e alla sua appartenenza a movimenti che, per orientamenti ideologici o posizioni estremistiche, possono incidere sulle condizioni di sicurezza pubblica o sulla condivisione dei valori fondanti la coesione della comunità nazionale (Cons. St., sez. III, 19 novembre 2019, n. 7904).
Come ricordato dalla Sezione (20 marzo 2019, n. 1837) l’amministrazione, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell’art. 9, l. n. 91 del 1992, è chiamata ad effettuare una delicata valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, ma non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, senza contestualizzarlo all’interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza.
Se si prescinde dalle ipotesi ostative al riconoscimento della cittadinanza, contemplate dall’art. 6, l. n. 92 del 1991, non è possibile però esigere dallo straniero, per riconoscergli la cittadinanza, un quantum di moralità superiore a quella posseduta mediamente dalla collettività nazionale in un dato momento storico, sicché il giudizio sulla integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana, sebbene debba tenere conto di fatti penalmente rilevanti, non può ispirarsi ad un criterio di assoluta irreprensibilità morale, nella forma dello status illesae dignitatis, o di impeccabilità sociale, del tutto antistorico prima che irrealistico e, perciò, umanamente inesigibile da chiunque, straniero o cittadino che sia.
Un simile criterio, nella sua aprioristica purezza e in una visione eticizzante dello Stato portatore di una morale superiore ed escludente, implicherebbe l’impossibilità di ottenere la cittadinanza per il sol fatto di avere compiuto un reato, anche se non avente una concreta – concreta, si noti, e non meramente astratta o presunta – carica di disvalore morale o di pericolosità sociale per l’ordinamento giuridico.
Si verrebbe a realizzare, in questo modo, una irragionevole chiusura della collettività nazionale all’ingresso di soggetti che, pur avendo tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza, si vedono privare di questo legittimo interesse, attinente anche all’esercizio di diritti fondamentali, in assenza di un effettivo, apprezzabile, interesse pubblico a tutela della collettività, e per mere fattispecie di sospetto in danno dello straniero.
3. I principi appena esposti rendono evidente la necessità di una integrazione istruttoria, al fine di chiarire in cosa si sostanzia “l’atteggiamento di forte critica verso la cultura occidentale”. Se è vero, infatti, che il diniego di concessione della cittadinanza sarebbe legittimo ove la critica alla cultura occidentale fosse connotata da caratteri violenti, colti in atteggiamenti o espressioni forti, fonti di rilevante allarme sociale, è altresì certo che una mera e pacata, seppure decisa, critica ad una cultura diversa, in uno spirito di costruttivo confronto, non può far assurgere lo straniero richiedente nel novero dei soggetti pericolosi per il Paese ai quale deve essere negata la cittadinanza.
Al fine, dunque, di verificare se manchino, in concreto, l’adesione dello straniero ai valori dell’ordinamento e la sua integrazione nella comunità nazionale il Collegio dispone una nuova istruttoria ed ordina al Ministero dell’interno di depositare, entro trenta giorni dal notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, il testo integrale di tutti gli atti dai quale è stata desunta la pericolosità dello stesso appellante per il suo “atteggiamento di forte critica verso la cultura occidentale”.
Trattandosi di atti classificati, essi saranno custoditi presso la Segreteria della Sezione terza senza possibilità di fotografare e di estrarre copie e consentendo la consultazione al solo difensore dell’appellante, e in presenza di un addetto della Segreteria.
É autorizzato sin da ora il deposito cartaceo, al quale sarà riconosciuto valore legale.
4. E’ sin d’ora fissata all’udienza del 22 ottobre 2020, ora di rito, la prosecuzione della trattazione del merito di causa.
Resta sospesa ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese e gli onorari del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza,
pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, riservata ogni decisione nel merito e sulle spese, dispone incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa la successiva trattazione nel merito dell’appello all’udienza del 22 ottobre 2020.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2020, svoltasi da remoto in videoconferenza ex art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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