Il differimento della pena

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 2 aprile 2020, n. 11241

Massima estrapolata:

Il differimento della pena va concesso non solo quando lo stato di salute è tale da mettere a rischio di vita il detenuto ma anche quando il carcere, malgrado il monitoraggio, può peggiorarlo.

Sentenza 2 aprile 2020, n. 11241

Data udienza 6 marzo 2020

Tag – parola chiave: Sorveglianza – Differimento della pena per motivi di salute – Omessa valutazione comparativa tra la pericolosità sociale del condannato e la gravità delle sue condizioni di salute – Compatibilità con il regime carcerario – Lacunosità della motivazione – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessand – rel. Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
Avverso l’ordinanza in data 10/04/2019 del Tribunale di sorveglianza di Napoli;
Sentita la relazione del Consigliere Centonze Alessandro;
Lette conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tampieri Luca, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 10/04/2019 il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza formulata da (OMISSIS), finalizzata a ottenere il beneficio penitenziario del differimento della pena per motivi di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare, in relazione alla frazione detentiva che doveva ancora scontare.
Il provvedimento di rigetto, in particolare, veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Napoli sul presupposto che le condizioni di salute dell’istante, che risultava affetto da concomitanti patologie, erano compatibili con il regime carcerario al quale era sottoposto, anche tenuto conto della pericolosita’ sociale del detenuto.
2. Avverso tale ordinanza (OMISSIS), a mezzo dell’avv. (OMISSIS), ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che era stata omessa la notifica dell’ordinanza censurata al codifensore, l’avv. (OMISSIS), al quale era stata trasmessa, tramite posta elettronica certificata, la sola comunicazione dell’udienza di sorveglianza gia’ celebrata.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico.
Si deduceva, in proposito, che, nell’ordinanza censurata, non si teneva conto della gravita’ delle condizioni di salute di (OMISSIS), che risultavano attestate dalla documentazione versata in atti e dagli esiti della consulenza tecnica della difesa redatta dal Dott. (OMISSIS) il (OMISSIS), che, ai fini dell’autosufficienza, veniva allegata al ricorso per cassazione in esame.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Osserva preliminarmente il Collegio che l’accoglimento dell’impugnazione discende dalla fondatezza del secondo motivo di ricorso, che deve ritenersi assorbente rispetto alla residua doglianza, assicurando al ricorrente una maggiore tutela sostanziale.
Con tale doglianza, in particolare, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con un percorso motivazionale incongruo, che non teneva conto della gravita’ delle condizioni di salute di (OMISSIS), che risultavano attestate dalla documentazione versata in atti e dagli esiti della consulenza tecnica di parte redatta dal Dott. (OMISSIS) il (OMISSIS).
Si consideri che il Tribunale di sorveglianza di Napoli giustificava il rigetto del beneficio penitenziario richiesto da (OMISSIS) sulla base di un giudizio espresso in termini generici, senza dare conto della compatibilita’ concreta delle sue condizioni di salute con le modalita’ di detenzione patite all’interno del circuito penitenziario.
Veniva, in questo modo, omessa ogni valutazione comparativa tra la pericolosita’ sociale del condannato e la gravita’ delle sue condizioni di salute, valutate in concreto, costituente il presupposto indispensabile per la concessione del beneficio penitenziario in esame.
Si tenga presente che, sulla base della documentazione sanitaria versata in atti, (OMISSIS) risultava affetto da gravi e concomitanti patologie cardiache, respiratorie ed endocrinologiche, per le quali risultava costantemente monitorato all’interno del circuito penitenziario, che venivano passate in rassegna nella consulenza tecnica di parte svolta dal Dott. (OMISSIS), sopra citata.
A fronte di tali conclamate infermita’ e della gravita’ del quadro clinico complessivo, alla compatibilita’ dello stato di salute di (OMISSIS) con la detenzione carceraria, il Tribunale di sorveglianza di Napoli si riferiva in termini generici, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 del provvedimento impugnato, in cui si affermava – senza alcun riferimento specifico alle condizioni nosografiche del ricorrente e alla concomitanza delle infermita’ che lo affliggevano – che la “patologia dalla quale e’ affetto (OMISSIS) appare grave ma sotto monitoraggio, in quanto le sue condizioni di salute sono definite stabili per cui e’ necessaria una sua rivalutazione all’esito degli esami che devono essere ancora effettuati o che sono stati di recente effettuati (…)”.
3. Nella cornice nosografica descritta nel paragrafo precedente, deve rilevarsi che questa Corte, intervenendo ripetutamente sul tema in esame, ha affermato che il giudizio di compatibilita’ delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario deve essere formulato attraverso un bilanciamento delle esigenze terapeutiche con la pericolosita’ sociale del condannato, che puo’ essere eseguito solo mediante una verifica in concreto delle condizioni applicative della detenzione, che, alla luce delle considerazioni esposte, non e’ riscontrabile nel caso in esame (Sez. 1, n. 18439 del 05/04/2013, Lo Bianco, Rv. 255851-01; Sez. 1, n. 17208 del 19/02/2001, Mangino, Rv. 218762-01).
Si e’, inoltre, evidenziato che la sostituzione del regime carcerario con altra misura meno afflittiva non richiede necessariamente l’imminenza del pericolo di vita del detenuto, dovendosi, piu’ semplicemente, assicurare che in ogni momento della restrizione patita l’offerta terapeutica risulti adeguata rispetto alla gravita’ delle condizioni di salute del condannato e dovendosi, al contempo, evitare che la protrazione dello stato detentivo si ponga come fattore di potenziale aggravamento delle patologie, con una valutazione da operarsi anche in questo caso – in concreto.
Ne discende che sotto entrambi i profili valutativi richiamati, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Napoli deve ritenersi viziato, atteso che, a fronte della conclamata gravita’ delle condizioni di salute di (OMISSIS), ci si limitava ad affermarne l’astratta compatibilita’ con il regime carcerario patito, senza verificare se la sua detenzione presso la Casa circondariale di Napoli fosse concretamente compatibile con le plurime patologie da cui risultava affetto e, in caso negativo dell’accertamento, se vi erano altre strutture del circuito penitenziario dove potere trasferire il detenuto. Sul punto, si ritiene opportuno richiamare il seguente principio di diritto: “La valutazione sull’incompatibilita’ tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero sulla possibilita’ che il mantenimento dello stato di detenzione di persona gravemente debilitata e/o ammalata costituisca trattamento inumano o degradante, va effettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione, ed implica un giudizio non soltanto di astratta idoneita’ dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilita’ di cura ed assistenza che nella situazione specifica e’ possibile assicurare al predetto” (Sez. 1, n. 30945 del 05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cina’, Rv. 274879-01).
4. Le considerazioni che si sono esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per un nuovo esame, che dovra’ essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Si da’ atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore Consigliere CENTONZE Alessandro, e’ sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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