Ipotesi delittuosa di rissa aggravata

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 20 febbraio 2019, n. 7807.

La massima estrapolata:

L’ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell’articolo 588 c.p., comma 2, c.p. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, ne’ essendo quest’ultima, rispetto ai primi, “reato complesso”.

Sentenza 20 febbraio 2019, n. 7807

Data udienza 17 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARLINI Enrico V. – Presidente

Dott. BELMONTE Maria T. – Consigliere

Dott. SESSA Renat – rel. Consigliere

Dott. MOROSINI E. M. – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/05/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LORI PERLA che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 14 maggio 2018, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa il 1.7.2015 dal Tribunale di Pisa nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), condannati in primo grado per il reato di lesioni aggravate (“perche’ aggredivano (OMISSIS) con calci e pugni al viso cagionandogli lesioni gravi giudicate guaribili in un periodo superiore a 40 giorni consistite in frattura facciale condilo mandibolare sx, con indebolimento permanente della funzione masticatoria. In (OMISSIS)”) alla pena di anni tre di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile, (OMISSIS), e al pagamento delle spese sostenute dalla predetta parte civile, liquidate in complessivi Euro 2500.
2. Contro l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, formulando due motivi.
2.1. Col primo motivo lamenta vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e) in relazione all’articolo 192 c.p.p., comma 2, riproponendo la medesima censura svolta nell’atto di appello pedissequamente riportata tra virgolette nel ricorso per Cassazione, dolendosi, in buona sostanza, del travisamento probatorio, per contrasto dei risultati del ragionamento probatorio con il tenore delle dichiarazioni rese dai testimoni, emergendo dai verbali delle loro testimonianze dati suscettibili di mettere in crisi le conclusioni cui il giudice era pervenuto. Deduce, in particolare, che un’attenta disamina di tutte le dichiarazioni testimoniali, non solo quelle provenienti dai testi dell’accusa ma anche della difesa, anche sotto il profilo dell’attendibilita’, avrebbe dovuto condurre il giudice dell’appello a delineare un quadro “ben diverso” – cosi’ testualmente si legge nel ricorso rispetto a quello tracciato dal giudice di primo grado. Indi, dopo aver riassunto le testimonianze ritenute rilevanti, conclude che le uniche persone che hanno riconosciuto il (OMISSIS) e il Calvani tra le persone che presero a calci la parte offesa, sono la stessa persona offesa, ovvero il (OMISSIS), e il teste ammesso ex articolo 507 c.p.p., (OMISSIS), mai sentito nella fase delle indagini, che avrebbe operato il riconoscimento – sia del (OMISSIS) che del (OMISSIS)- a distanza di ben cinque anni; asserisce che il (OMISSIS) non e’ attendibile in quanto le sue dichiarazioni non solo non trovano riscontro nelle altre emergenze processuali (il teste della difesa, signora (OMISSIS), avrebbe affermato che il (OMISSIS) non prese parte a nessuna delle risse in oggetto e rimase sempre in sua compagnia per tutta la serata), ma sono anche smentite da quelle del teste (OMISSIS) il quale ha riferito che alla rissa sviluppatasi al primo piano della discoteca avrebbe preso parte anche il (OMISSIS) laddove questi ha invece categoricamente negato tale circostanza. Indi, deduce carenza di motivazione da parte del giudice di primo grado in ordine alla attendibilita’ della persona offesa, assumendo altresi’ che dall’istruttoria dibattimentale emergerebbe, di contro, proprio la inattendibilita’ del (OMISSIS); alla stregua di tali argomentazioni, ribadisce che non sono state correttamente valutate le prove, ne’ esaminati rigorosamente tutti gli elementi di fatto apportati dagli imputati, e conclude per l’annullamento per carenza di indizi, gravi precisi e concordanti, sia in ordine alla partecipazione degli imputati ai fatti che al loro contributo alla determinazione delle lesioni, essendo rimasti non accertati non solo la partecipazione degli stessi all’aggressione, ma anche il loro eventuale contributo specifico, atteso il numero indeterminato di persone che vi parteciparono.
2.2. Col secondo motivo deduce il vizio di violazione della legge penale e di manifesta illogicita’ della motivazione, nella parte in cui la Corte di Appello ha sostenuto che non si “ponga un problema di riqualificazione o derubricazione come intendono le difese, ma semmai di un concorso del delitto di rissa con quello di lesioni”; indi conclude che in tal modo ragionando la Corte sia incorsa in falsa applicazione della legge penale e in manifesta illogicita’ motivazionale, assumendo che l’ipotesi del concorso del delitto di rissa con quello di lesioni, a differenza di quanto sostenuto dalla Giudice di secondo grado, si puo’ verificare solo nel caso in cui il corrissante (nel caso di specie i due imputati) abbiano arrecato lesioni ad un terzo rimasto estraneo alla lite; e cio’ perche’ il (OMISSIS), partecipando alla rissa avrebbe accettato lo scontro sin dall’inizio e non puo’ essere ritenuto soggetto estraneo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Prima di passare all’esame dei ricorsi va precisato, anche in questa sede, che l’istanza di rinvio per adesione all’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane non ha trovato accoglimento in quanto la prescrizione del reato, oggetto del procedimento, sarebbe maturata entro novanta giorni dall’udienza, in conformita’ al disposto di cui all’articolo 4 codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avocati, approvato dall’O.U.A., che prevede espressamente tale ipotesi di esclusione.
1.I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Va preliminarmente osservato, in via generale, che le doglianze sviluppate con entrambi i motivi sono inammissibili, innanzitutto, perche’ evocano un controllo non consentito alla Corte di legittimita’, essendo dirette, pur dietro la prospettazione del difetto di motivazione, a suggerire una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove: e cio’ benche’ sia peraltro estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori. Vieppiu’ evidente e’ l’inammissibilita’ se si considera che ad essere direttamente attaccata e’ la motivazione della sentenza di primo grado, avendo il ricorrente adoperato la tecnica della riproduzione dei motivi di appello, senza pero’ poi passare ad una effettiva valutazione di quanto dalla Corte di Appello argomentato con riferimento ad essi, essendosi limitato a concludere, per un verso, che gli indizi emersi circa la partecipazione degli imputati e il ruolo eventualmente assunto non potessero essere ritenuti gravi precisi e concordanti – secondo l’interpretazione che la dottrina da’ in ordine al concetto di gravita’ precisione e concordanza -, per altro verso, che, in ogni caso, le emergenze processuali ben potessero consentire diversa ricostruzione alternativa della vicenda.
In definitiva, il ricorso e’ inammissibile soprattutto perche’ non si confronta, se non entro ristretti ambiti, con la pronuncia di secondo grado, che come si dira’ e’ invece esaustiva, avendo con la motivazione il giudice di appello dimostrato di avere proceduto ad una rivisitazione critica dei temi affrontati nel primo giudizio devolutigli con i motivi di gravame ed ha fornito una spiegazione non palesemente illogica della responsabilita’ sia del (OMISSIS) che del (OMISSIS).
Indi si passano in rassegna i singoli motivi di ricorso:
1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva che esso e’ destituito di giuridico fondamento. Con esso si assume, in buona sostanza, il malgoverno da parte del primo giudice delle regole di valutazione della prova dichiarativa, in particolare, della testimonianza della persona offesa e del testimone escusso ai sensi dell’articolo 507 c.p.p. a fronte delle dichiarazioni dei testi della difesa. Nel denunciare il travisamento delle dichiarazioni di alcuni testi-persone informate sui fatti – peraltro senza rispettare gli oneri derivanti dal principio di autosufficienza del ricorso, che avrebbero imposto la loro integrale trascrizione o l’allegazione del relativo verbale, giacche’ tale integralita’, stante l’impossibilita’ per il giudice di legittimita’ di accedere agli atti, e’ essenziale per consentire di verificare se il “senso o significato probatorio” dedotto dal ricorrente sia congruo al “complesso” della dichiarazione (Sez. 1, n. 20344 del 18/05/2006, Salaj, Rv. 234115; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008) non si tiene innanzitutto conto del pacifico principio di diritto a mente del quale “il vizio di travisamento della prova puo’ essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018 – dep. 05/02/2018, L e altro, Rv. 272018; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837).
Poiche’ le deduzioni articolate nel ricorso, non solo non rilevano tale necessaria “macroscopica evidenza”, essendo, piuttosto, dirette a proporre una diversa interpretazione/valutazione complessiva delle dichiarazioni rese dai testimoni nell’ottica di una diversa ricostruzione del fatto, ma non offrono neppure un decisivo contributo chiarificatore, disarticolante rispetto alle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito (che verranno di seguito riportate al sol fine di evidenziarsi tale aspetto), a fronte delle quali ci si limita in definitiva a prospettare una possibile ricostruzione alternativa, le stesse non possono integrare la censura consentita ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) (in cui si risolve la violazione di legge processuale efferente il disposto di cui all’articolo 192 c.p.p. dedotta unitamente al vizio di motivazione).
La lettura della motivazione consente di apprezzare che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi desumibili dall’articolo 192 c.p.p., comma 1, provvedendo all’apprezzamento delle testimonianze non solo alla luce degli apporti di tutte le fonti dichiarative, ma anche raffrontandone i risultati con le evidenze documentali in atti, quali gli esiti della consulenza tecnica effettuata con riferimento alle lesioni. Si e’ ben evidenziato in motivazione come la partecipazione degli imputati all’aggressione e alla causazione delle lesioni alla persona offesa risulti dimostrata alla stregua di numerose prove che indicano gli stessi come autori.
In particolare, evidenzia la Corte che non vi sono solo i testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), come indicato nella sentenza di primo grado ma numerosi altri elementi costituiti anche da prove dichiarative che convergono in tal senso.
Innanzitutto, il (OMISSIS) ha riferito di essere stato aggredito da un gruppo di 7-8 persone tra le quali riconosceva entrambi gli imputati come autori materiali dei colpi ricevuti. Era successo che mentre si trovava nella discoteca in localita’ (OMISSIS) aveva visto che era iniziato una rissa; mentre stava in disparte una persona gli si era avvicinata dicendogli delle parole con fare minaccioso, aveva cercato quindi di dileguarsi scendendo al piano inferiore del locale ma era stato raggiunto da un gruppo di persone che lo colpiva violentemente con calci al viso e alla testa. Il teste (OMISSIS) ha riferito, anch’egli, di avere visto l’aggressione al (OMISSIS) ad opera di un gruppo di 7-8 persone tra le quali riconosceva senza dubbio il (OMISSIS), in tal modo confermando in pieno la versione della persona offesa che aveva fatto riferimento ad un’aggressione da parte di 7-8 persone. Anche il teste (OMISSIS) ha riferito di avere visto l’aggressione subita dal (OMISSIS) da parte di piu’ persone che lo colpivano almeno con un calcio al viso. Il teste (OMISSIS) ha, a sua volta, confermato non solo l’aggressione ad opera degli imputati ma ha anche riferito che egli conosceva entrambi gli aggressori personalmente, come riportato nella motivazione della Corte. Anche il teste (OMISSIS) ha confermato l’aggressione subita dal (OMISSIS) ad opera di un gruppo di persone ed ha riconosciuto, sia pure non con certezza assoluta, il (OMISSIS) come una di queste. Quanto all’episodio precedente narrato dal (OMISSIS) non ha ricordato che una persona gli si fosse avvicinata in un primo momento ma non ha escluso che il (OMISSIS) avesse potuto parlare con qualche persona nella confusione che si era creata. La circostanza non ricordata, ma neppure esclusa, dal (OMISSIS) trova conferma nella testimonianza del (OMISSIS) che ha riferito che dopo che era scoppiata una rissa all’interno della discoteca una persona si era avvicinata al (OMISSIS) ed aveva iniziato ad offenderlo, egli si era quindi impaurito e si era nascosto dietro un bancone mentre il (OMISSIS) era sceso al piano inferiore, e li’ veniva aggredito da un gruppo di ragazzi. Anche il (OMISSIS) riconosceva con una certa incertezza, ma poi con maggiore certezza a domanda della difesa, il (OMISSIS) come una persona che aveva partecipato all’aggressione. Il teste (OMISSIS) ha riferito che dopo che era scoppiata la rissa il (OMISSIS) aveva cercato di portare via un ragazzo che era per terra anche alzando le mani contro gli aggressori e per questo le persone che avevano aggredito tale ragazzo si erano poi rivolti verso il (OMISSIS), che, sceso al piano di sotto, veniva raggiunto ed aggredito, come da lui saputo successivamente dallo stesso (OMISSIS), col quale aveva poi parlato in un secondo momento, che gli aveva anche riferito di avere individuato due dei suoi aggressori, identificandoli nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS). Nella sentenza impugnata la corte evidenzia al riguardo che, a differenza di quanto sostiene la difesa, non sussiste nessuna reale discrasia tra il racconto del (OMISSIS) e quello del (OMISSIS) perche’ il teste (OMISSIS) in realta’ non riferisce di una partecipazione del (OMISSIS) alla rissa ma semmai descrive la condotta del (OMISSIS) che avrebbe cercato di portare via un ragazzo che era per terra sia pure alzando le mani contro gli aggressori, circostanza quest’ultima che comunque – argomenta la corte in maniera coerente e logica a coronamento dell’analitica ed oggettiva ricostruzione operata – deve ritenersi certamente di poco conto nella ricostruzione complessiva della vicenda e certamente non tale da porre in discussione la credibilita’ del (OMISSIS), peraltro confermata da numerosissime fonti dichiarative; a cio’ si aggiunga che il (OMISSIS) ha riferito di aver riconosciuto con certezza solo due delle 7-8 persone che lo avevano aggredito e cio’, a parere non sindacabile della Corte, e’ ulteriore indice della sua credibilita’ avendo egli evidentemente riferito solo fatti dei quali era assolutamente certo. Il teste (OMISSIS), nella ricostruzione della corte, avrebbe in definitiva, in buona sostanza, finito col chiarire la specifica dinamica del fatto, riferendo che dopo che era scoppiata una rissa il (OMISSIS) aveva cercato di portare via un ragazzo che giaceva a terra anche alzando le mani contro gli aggressori e per tale motivo le persone che avevano aggredito tale ragazzo si erano rivolti verso il (OMISSIS) che sceso al piano di sotto veniva raggiunto ed aggredito a sua volta, come dal medesimo successivamente appreso. La Corte spiega al riguardo anche il motivo per il quale non sussiste un vero e proprio contrasto stigmatizzato dall’appellante – tra quanto detto dal (OMISSIS) e quanto riferito dal (OMISSIS) che ha escluso di aver preso parte alla rissa, evidenziando che il comportamento indicato dal (OMISSIS) non implica affatto che il (OMISSIS) abbia partecipato alla rissa, rendendo al riguardo motivazione certamente congrua e logica, trattandosi, anzi, a ben vedere di circostanza che puo’ dar conto della evoluzione della vicenda scaturita nell’aggressione violenta posta in essere ai danni del (OMISSIS) in un secondo momento, una volta, cioe’, che lo stesso si era trasferito al piano sottostante del locale, verosimilmente proprio per tirarsi in disparte. La Corte passa poi ad esaminare le testimonianze dei testi della difesa, analizzandole e dando pieno conto dei limiti della loro rilevanza o addirittura della loro inattendibilita’. In particolare, spiega perche’ rimane priva di riscontri certi la versione dell’imputato (OMISSIS), supportata dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS), secondo cui la serata era stata “normale” e solo alla fine si era visto un po’ di tumulto sul ballatoio a cui comunque non aveva preso parte il predetto che si sarebbe a quel punto allontanato dalla discoteca, evidenziando come sia francamente incomprensibile la versione del fatto dai predetti resa avendo essi definito la serata normale come le altre (quando ovviamente normale non potesse essa essere definita tenuto conto di quanto successo potendosi al piu’ mettere in discussione la riferibilita’ degli eventi agli imputati ma giammai la rilevanza dell’accaduto). La stessa deposizione della (OMISSIS) a ben vedere non fornisce, come chiarito dalla Corte, un alibi all’imputato essendo essa frammentaria e non idonea a coprire l’intero arco temporale in cui si dipano’ la vicenda, essendosi comunque la teste allontanata dal locale senza il (OMISSIS), che avrebbe poi rivisto pero’ nel parcheggio; ne’ la stessa sapeva riferire il motivo per cui rammentasse la serata del 19/20 febbraio del 2010. Ne’ esso potrebbe essere desunto dalla deposizione del (OMISSIS) che non e’ stato sempre con il (OMISSIS) ma solo per la maggior parte del tempo, ed ha addirittura riferito di non aver assistito ad alcuna rissa quella sera.
Si tratta di apprezzamento giuridicamente corretto e che qui non puo’ essere rinnovato anche perche’ la determinazione giudiziale andrebbe confrontata con tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito nella sede propria. La doglianza, per come formulata, oltre ad essere meramente riproduttiva di quella agitata nei motivi di appello, sconta, peraltro, i limiti del giudizio di legittimita’, ” che non puo’ risolversi in una rinnovata valutazione dell’attendibilita’ delle dichiarazioni assunte – che e’ di tipo fattuale, e quindi di merito – se il relativo giudizio trova il conforto di una motivazione magari opinabile, ma non illogica” (Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, dep. 18/12/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578). Nel caso di specie, dalla lettura della decisione impugnata, emerge, piuttosto, che il giudice di appello ha dimostrato di avere proceduto ad una rivisitazione critica dei temi affrontati nel primo giudizio devolutigli con i motivi di gravame ed ha fornito una spiegazione esaustiva e per nulla illogica della responsabilita’ sia del (OMISSIS) che del (OMISSIS).
2.2. Anche il secondo motivo (diversa qualificazione del fatto in rissa), presenta evidente profilo di inammissibilita’, essendo anch’esso manifestamente infondato.
E’ invero pacifico in giurisprudenza, che con l’ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell’articolo 588 c.p., comma 2, c.p. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, ne’ essendo quest’ultima, rispetto ai primi, “reato complesso”. (Sez.5, Sentenza n. 32027 del 19/02/2014 Ud.). Ma a ben vedere nel caso di specie la Corte territoriale non ha ritenuto affatto dimostrata la partecipazione della persona offesa ad una rissa, come gia’ sopra spiegato, rissa peraltro esclusa proprio in radice dai testi della difesa che hanno parlato di una serata tutto sommato normale; ed invero, i testi dell’accusa concordano piuttosto nel definire l’azione posta in essere specificamente nei confronti della persona offesa come aggressione realizzata da parte di un gruppo composto da diverse persone ai danni del solo (OMISSIS) (e cio’ di la’ di quanto accaduto al piano superiore, in cui effettivamente potrebbe essersi verificata una rissa o comunque una contesa non necessariamente a gruppi contrapposti – la definizione di rissa data dai testi al fatto non puo’ ovviamente assumere di per se’ valore giuridico -, della quale non e’ risultato, per quel che qui potrebbe rilevare, comunque partecipe il (OMISSIS) che si sarebbe limitato a cercare di mettere al riparo un ragazzo che giaceva gia’ a terra).
Indi, in definitiva, tenuto conto di quanto adeguatamente, logicamente e coerentemente affermato dalla Corte in ordine ad apparato probatorio da un lato, e, dall’altro, a partecipazione e causazione delle lesioni, direttamente e materialmente imputabili ad entrambi gli imputati, rimane evidente l’inammissibilita’ dei ricorsi.
3. Alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

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