L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 29 novembre 2019, n. 31266.

La massima estrapolata:

L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare, eccetto che nei casi in cui l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico, quindi la sua impugnazione è inammissibile, quando la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione o nel caso in cui abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole. Inoltre esso non vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione di affermazioni pregiudizievoli contenute nella sentenza favorevole, qualora svolte in via incidentale e sprovviste della forza vincolante del giudicato. (Nella fattispecie la parte adiuvata innanzi al Consiglio di Stato non ha proposto ricorso per Cassazione con la conseguenza che il ricorso proposto dall’interventore adesivo, con il quale non vengono censurate le statuizioni relative al suo intervento né la disposta compensazione delle spese processuali, viene dichiarato dalla Suprema Corte inammissibile per carenza di legittimazione passiva).

Ordinanza 29 novembre 2019, n. 31266

Data udienza 14 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez.

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez.

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4457-2018 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
ARERA – AUTORITA’ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE, (gia’ Autorita’ per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 5619/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 30/11/2017;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2019 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

RILEVATO

che:
con autonomi ricorsi (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) s.p.a. (societa’ operanti nel mercato elettrico in qualita’ di traders) e (OMISSIS), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, impugnarono la deliberazione dell’Autorita’ per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) del 4 giugno 2015 n. 268/2015, recante “codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica”, nella parte in cui “introduce(va) una nuova disciplina in materie di garanzie per l’accesso al servizio di trasporto, di fatturazione del servizio e dei relativi pagamenti” e “dispone(va) che gli utenti del servizio di trasporto e vendita dell’energia (c.d. traders) debbano prestare garanzie alle imprese distributrici di energia elettrica”;
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con autonome sentenze (n. ri 237, 238, 243 e 244 del 2017), accolse parzialmente i ricorsi, e le decisioni, appellate con autonomi atti dall’AEEGSI e, in via incidentale condizionata, da (OMISSIS) s.p.a., sono state, previa riunione dei procedimenti, confermate, con rigetto degli appelli, dal Consiglio di Stato il quale, con sentenza n. 5619/17, depositata il 30 novembre 2017, ha confermato l’annullamento della deliberazione impugnata relativamente all’imposizione di garanzie per obbligazioni che non sono proprie delle imprese venditrici;
a fondamento della decisione, il Consiglio di Stato, ha ritenuto: -che dal quadro normativo di riferimento emergeva che AEEGSI determina il quantum degli oneri generali di sistema, parametrandoli all’entita’ dei consumi del cliente finale e non del venditore, mentre nessuna norma attribuisce la potesta’ di traslare in capo ai venditori l’obbligazione gravante sui clienti finali;
-che, in contrario, non era utilmente invocabile la qualificazione dei traders quali mandatari senza rappresentanza dei clienti finali e che tale conclusione non era confutata dal disposto del Decreto Legislativo n. 79 del 1999, articolo 9, comma 1, in quanto il potere di eterointegrazione contrattuale, pacificamente riconosciuto in capo all’Autorita’, doveva, comunque, rispettare il criterio di legalita’, declinato ex articolo 23 Cost. in senso sostanziale, e i principi di economicita’ e ragionevolezza costituenti principi immanenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’Energia;
che, egualmente, illegittima doveva ritenersi la disposizione contenuta nella deliberazione impugnata che attribuiva la potesta’ ai distributori di risolvere il contratto con i traders, nell’ipotesi di mancato versamento, da parte di essi, degli “oneri di sistema”;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, su tre motivi, (OMISSIS) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
(OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su tre motivi;
ARERA (Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente gia’ Autorita’ per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico) aderisce, con il controricorso, alle tesi difensive della ricorrente principale e di quella incidentale;
(OMISSIS) S.p.a., il Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, e (OMISSIS) s.p.a. resistono, anch’esse, con autonomi controricorsi;
AIGET e (OMISSIS) S.p.A. non hanno svolto attivita’ difensiva;
il ricorso per cassazione e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.;
in prossimo’tdell’adunanza camerale E Distribuzione S.p.A ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:
1.1a ricorrente premette, in punto di fatto, di essere intervenuta nel grado di giudizio innanzi al Consiglio di Stato, in adesione alle ragioni dell’appellante AEEGSI (oggi ARERA), ponendo in risalto l’autonomia negoziale delle parti (distributore e trader) nell’ambito dei singoli rapporti contrattuali, alla luce delle disposizioni del codice civile, e a prescindere dalle previsioni della regolazione da parte dell’Autorita’ indipendente;
espone, all’uopo, di essere concessionaria del servizio di distribuzione dell’energia elettrica per il territorio del Comune di (OMISSIS) e di avere, in tale veste, concluso il contratto per il servizio di trasporto con l’utente (OMISSIS) s.p.a., quale cliente grossista “che acquista energia a scopo di rivendita” (con cui il suddetto utente si era obbligato al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di trasporto inclusi nella fattura e, pertanto, anche degli oneri generali afferenti al sistema elettrico) e di avere escusso senza esito, a seguito del mancato pagamento di alcune fatture, le fideiussioni prestate a garanzia,. con conseguente risoluzione del contratto cui erano seguite controversie deferite all’Autorita’ giudiziale civile;
prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso, va rilevato che, nei rispettivi controricorsi (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) s.p.a. hanno eccepito l’inammissibilita’ del ricorso proposto da (OMISSIS) S.p.A. sotto due diversi profili;
in primo luogo viene eccepita l’inammissibilita’ del ricorso per carenza di legittimazione attiva in capo a (OMISSIS) S.p.A., essendo tale Societa’ intervenuta solo nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato ad adiuvandum dell’impugnazione proposta dall’AEEGSI, limitandosi ad aderire alle ragioni di quest’ultima, con la conseguenza che, stante la posizione meramente accessoria e dipendente dell’odierna ricorrente rispetto a quella dell’Autorita’ e in mancanza di impugnazione da parte di quest’ultima, il ricorso deve ritenersi inammissibile, per carenza di legittimazione attiva;
l’eccezione e’ fondata, con assorbimento della seconda, con la quale si e’ eccepita una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, in capo alla stessa (OMISSIS) S.p.a.;
la veste, ricoperta da (OMISSIS) s.p.a, di intervenuta, innanzi al Consiglio di Stato, ad adiuvandum delle ragioni dell’appellante principale AEEGSI, oltre che ammessa dalla stessa ricorrente, risulta espressamente dalla sentenza del Consiglio di Stato che cosi’ ha qualificato la parte, rigettandone l’eccezione di mancata notificazione del ricorso, siccome non rivestente la posizione giuridica di controinteressata;
la posizione dell’interventore e’ prevista dall’articolo 28 c.p.a. a mente del quale “chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, puo’ intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova” e il successivo articolo 102, comma 2, preclude l’impugnazione all’interveniente, salvo i casi in cui sia titolare di una posizione giuridica autonoma;
la costante giurisprudenza del Giudice amministrativo interpreta tale ultima norma nel senso che il soggetto interveniente ad adiuvandum nel giudizio di primo grado non e’ legittimato a proporre appello in via principale e autonoma, salvo che non abbia un proprio interesse direttamente riferibile alla sua posizione, come nel caso in cui sia stata negata la legittimazione all’intervento o sia stata emessa nei suoi confronti la condanna alle spese giudiziali (v. Cons. Stato n. 3409/2018; id. 22 febbraio 2016, n. 724; id. 13 febbraio 2017 n. 614; 6 agosto 2013 n. 4121);
cosi’ delineata la peculiare posizione processuale dell’interventore ad adiuvandum nel processo amministrativo, va evidenziato che, egualmente, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. Sez. U. n. 5992 del 17/04/2012; seguita da Cass. n. 16930 del 08/07/2013 e, di recente, Cass. n. 2818 del 06/02/2018) “l’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicche’ la sua impugnazione e’ inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole; inoltre, esso non vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione di affermazioni pregiudizievoli contenute nella sentenza favorevole, qualora svolte in via incidentale e sprovviste della forza vincolante del giudicato”;
nel caso in esame, e’ pacifico che la parte adiuvata innanzi al Consiglio di Stato, ovvero l’Autorita’ Garante per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, non abbia proposto ricorso per cassazione, con la conseguenza che il ricorso proposto da (OMISSIS) S.p.a., con il quale non vengono censurate le statuizioni relative al suo intervento ne’ la disposta compensazione delle spese processuali, va dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva;
dall’inammissibilita’ del ricorso proposto da (OMISSIS) S.p.A. consegue, ai sensi dell’art-334 c.p.c. (applicabile in virtu’ del rinvio esterno operato dall’articolo 39 c.p.a.) la perdita di efficacia del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) S.p.A.;
in conclusione, pertanto, il ricorso proposto da (OMISSIS) S.p.A. va dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva con conseguente perdita di efficacia, ex articolo 334 c.p.c., del ricorso incidentale tardivo proposto da (OMISSIS) s.p.a.;
(OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.A., soccombenti, vanno condannate ciascuna alla refusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore delle controricorrenti Fallimento della (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a.;
non vi e’, invece, pronuncia sulle spese, in mancanza di attivita’ difensiva, nei confronti di AIGET e (OMISSIS) S.p.A;
le spese processuali tra la ricorrente principale, (OMISSIS) S.p.a. e ARERA (la quale nel suo controricorso ha aderito alle doglianze della ricorrente) vanno integralmente compensate;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso principale inammissibile per carenza di legittimazione ed, ex articolo 334 c.p.c., privo di efficacia il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) S.p.A..
Condanna la ricorrente alla refusione in favore delle controricorrenti, ad eccezione di ARERA e di (OMISSIS) S.p.a., nei cui confronti le compensa integralmente, delle spese processuali che liquida, per ciascuna, in complessivi Euro 5.000 oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Condanna la ricorrente incidentale al pagamento in favore delle controricorrenti, ad eccezione di ARERA, delle spese processuali liquidate in Euro 5.000 oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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