L’esposizione sommaria dei fatti sostanziali

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 29 novembre 2019, n. 31270.

La massima estrapolata:

L’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda è un requisito essenziale prescritto dall’art. 366, n. 3, c.p.c. per l’ammissibilità del ricorso per cassazione in quanto è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell’ammissibilità, fondatezza e pertinenza delle censure proposte. In assenza di tale requisito il ricorso per cassazione è conseguentemente inammissibile.

Sentenza 29 novembre 2019, n. 31270

Data udienza 22 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez.

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15208-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 8/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 03/04/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. SALZANO FRANCESCO, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con atto affidato a tre ordini di motivi l’Avv. (OMISSIS) ricorre avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense n. 8/2019, con la quale – a definizione del ricorso, respinto, della stessa (OMISSIS) e di quello, accolto, del COA di Pisa – infliggeva alla odierna ricorrente la sanzione della radiazione.
Nell’occasione il Consiglio Nazionale Forense, riformava la decisione del CDD di Firenze in data 17/10-6/12/2017 con cui era stata disposta la sospensione dall’esercizio professionale per un anno della stessa (OMISSIS).
Tanto in esito a procedimento disciplinare azionato nei confronti della odierna ricorrente per appropriazione indebita di somme di denaro per attivita’ professionale non espletate. Il ricorso e’ resistito con controricorso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, che ha – altresi’ – depositato memoria ex articolo 378 c.p.c. e di costituzione con nuovi difensori.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si denuncia, senza riferimento alcuno a parametro di legge processuale, la violazione dell’articolo 24 Cost..
Il motivo attiene, in sostanza, al rigetto dell’istanza di rinvio di udienza suo tempo interposta dall’odierna ricorrente innanzi al CNF.
L’istanza era relativa al fatto la ricorrente, nel richiedere il differimento della discussione innanzi al CNF, aveva addotto il “riacutizzarsi di un’ulcera trofica al piede destro con difficolta’ alla deambulazione”, con certificata prescrizione medica di trenta giorni di riposo.
2.- Il secondo motivo del ricorso e’ cosi’ rubricato: “Violazione articoli 21 e 22 del codice deontologico”.
3.- Il terzo motivo del ricorso denuncia – letteralmente e sempre senza riferimento a parametro di legge processuale – “ulteriore violazione dell’articolo 21 codice disciplinare”.
4.- I tre motivi possono essere esaminato congiuntamente. Il ricorso, nel suo complesso, non puo’ ritenersi ammissibile. Tanto in quanto lo stesso risulta formulato in modo non specifico non solo per la gia’ accennata genericita’ dei singoli motivi, ma per una ancor piu’ dirimente e decisiva ragione. La ricorrente ha, infatti, proposto ricorso senza alcune (pur normativamente prevista e, quindi, dovuta) “esposizione sommaria dei fatti di causa”.
Risulta del tutto assente, nel ricorso, l’esposizione completa dei fatti di causa, l’individuazione specifica dei contenuti del provvedimento impugnato e la puntuale indicazione delle ragioni per cui quei contenuti si ritengono viziati.
Al riguardo non puo’ che richiamarsi il noto principio gia’ enunciato da questa Corte, secondo cui “il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato e’ inammissibile; tale mancanza non puo’ essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, ne’ attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione” (Cass., S.U. – Sent. 25 maggio 2014, n. 11308, nonche’ conformemente – in precedenza- Cass. n. 2097/2007).
Lo stesso principio, per inciso, risulta poi ribadito da Cass., Sez. Seconda, Sent. 24 aprile 2018, n. 100072, con cui si e’ nuovamente affermato che:
“nel ricorso per cassazione e’ essenziale il requisito, prescritto dall’articolo 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilita’ del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonche’ alla verifica dell’ammissibilita’, pertinenza e fondatezza delle censure proposte” (in precedenza, ancora, Cass., Sez. Terza 8 luglio 2014, n. 15478 aveva comunque rimarcato la necessita’ che andava soddisfatto il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena di inammissibilita’ del ricorso per cassazione, dall’articolo 366 c.p.c., n. 3).
4.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
5.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si determinano cosi’ come da dispositivo.
6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13.

P.Q.M.

LA CORTE
Dichiara l’inammissibilita’ del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *