La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza civile n. 26534 del 1 ottobre 2025, ha definito i rigidi oneri di allegazione che gravano sul ricorrente che intenda denunciare in Cassazione (ricorso di legittimità) un errore nell’interpretazione di una clausola contrattuale da parte del giudice di merito.
La Suprema Corte ha chiarito che il ricorrente non può limitarsi a un generico richiamo delle regole ermeneutiche (di interpretazione) previste dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile. Al contrario, ha l’onere di specificare in modo puntuale i canoni ermeneutici che ritiene siano stati violati e, soprattutto, di indicare in quale punto e modo concreto il giudice di merito si sia discostato da tali principi.
Le censure mosse in Cassazione non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione sostenuta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. Questo perché l’interpretazione adottata dal giudice di merito non deve necessariamente essere l’unica astrattamente possibile, ma è sufficiente che sia una delle plausibili interpretazioni del contratto.
Ne consegue che, qualora una clausola contrattuale ammetta due o più possibili interpretazioni, la parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa non è legittimata a dolersi in sede di legittimità del fatto che il giudice abbia preferito l’altra interpretazione, purché logicamente e giuridicamente sostenibile
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 ottobre 2025| n. 26534.
Interpretazione contratto in Cassazione e canoni ermeneutici
Massima: La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile, avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra.
Ordinanza|1 ottobre 2025| n. 26534. Interpretazione contratto in Cassazione e canoni ermeneutici
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Tag/parola chiave: IMPUGNAZIONI – Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Errore di diritto su clausola contrattuale – Richiamo all’articolo 1362 del codice civile – Insufficienza – Indicazione dei canoni violati – Necessità. (Cc, articoli 1322, 1362, 1373 e 1809)
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente
Dott. SIMONE Roberto – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. TASSONE Stefania – Consigliere – Relatore
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10926/2022 R.G. proposto da:
Di.Ma., rappresentato e difeso dall’avvocato SA.SE., domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrente-
contro
Ri.Gi., rappresentato e difeso dall’avvocato SI.GR., domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 140/2022 depositata il 09/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.
Interpretazione contratto in Cassazione e canoni ermeneutici
RILEVATO CHE
1. Con ricorso ex art 447 bis c.p.c. il ricorrente Di.Ma. chiedeva al Tribunale di Ragusa “nel merito: 1) In via principale, ritenere e dichiarare la risoluzione contratto di comodato, registrato all’Agenzia delle Entrate di Vittoria al n. 192 Serie 3, per effetto della clausola risolutiva espressa contenuta all’interno del contratto di comodato, e precisamente all’art. 4 dello stesso. 2) In via subordinata ritenere e dichiarare la risoluzione per inadempimento, per non aver lo stesso ottemperato alla restituzione dei beni oggetto di comodato. 3) In via subordinata ritenere e dichiarare l’avvenuto “recesso” per inadempimento alla luce della recentissima giurisprudenza (Cassazione; sentenza n. 15591/2019). 4) In via subordinata, per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, ritenere e dichiarare il recesso dal contratto di comodato per urgente ed imprevedibile bisogno (art. 1809 co. 2 c.c.). 5) In ogni caso ordinare l’immediata restituzione al sig. Ri.Gi.Giovanni dei beni oggetto di comodato, in favore del sig. Di.Ma.; assegnare al sig. Ri.Gi. un termine non superiore a 10 gg, decorrenti dall’emissione del provvedimento, per la restituzione dei beni oggetto di comodato; ordinare altresì il pagamento di una somma di denaro, che il Giudice riterrà equa ed opportuna, per ogni giorno di ritardo decorrente dalla data fissata per la restituzione”.
In sostanza, il comodante agiva per ottenere il rilascio degli immobili (terreni ed un fabbricato) concessi in comodato in una data anticipata rispetto al termine di durata fissato nel contratto di comodato, ed agiva invocando una clausola del contratto stesso che, a suo dire, integrava una clausola risolutiva espressa ovvero una clausola che comunque prevedeva la facoltà di recesso ad nutum del comodante prima della scadenza.
Si costituiva, resistendo, Ri.Gi.
2. Con la sentenza n. 572/21 del 10 maggio 2021, il Tribunale di Ragusa accoglieva il ricorso, condannando il Ri.Gi. al rilascio dei fondi rustici.
3. Avverso tale sentenza proponeva appello Ri.Gi.; si costituiva, resistendo al gravame, Di.Ma.
3.1. Con sentenza n. 140/22 del 9 febbraio 2022 la Corte di Appello di Catania riformava la sentenza di prime cure, rigettando integralmente la domanda formulata dal Di.Ma. nel giudizio di primo grado e condannandolo alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
4. Avverso tale sentenza Di.Ma. propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso Ri.Gi..
5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Il ricorrente ed il resistente hanno depositato rispettive memorie illustrative.
Interpretazione contratto in Cassazione e canoni ermeneutici
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge per erronea e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.
Deduce che l’impugnata sentenza è, senza alcun dubbio, censurabile sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge, per essersi la Corte d’Appello di Catania pronunciata in ordine alla interpretazione della clausola di cui all’art. 4 del contratto di comodato oggetto del presente giudizio, sebbene l’odierno resistente mai, nel corso del giudizio di primo grado, avesse formulato doglianze in ordine alla interpretazione letterale della predetta clausola, bensì soltanto, per la prima volta, solo in sede di gravame.
1.1. Il motivo è infondato.
Premesso che l’art. 115 cod. proc. civ. prevede che: “… il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti… nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, e che l’art. 345 cod. proc. civ., come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, e tuttora vigente, prevede che: “Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi (1282 ss. c.c.), i frutti (820 c.c.) e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”, nel caso di specie non viene in rilievo la ipotetica violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., invero da riqualificare come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché, come emerge dalla lettura dell’impugnata sentenza, la corte di merito ha deciso sulla scorta del contenuto del contratto di comodato, acquisito in giudizio, e sulla considerazione complessiva delle sue clausole, al fine di poter, o meno, accogliere la domanda di parte attrice di rilascio degli immobili concessi in comodato, domanda rispetto alla quale ha correttamente statuito, nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Con il motivo in scrutinio, sostanzialmente – ma infondatamente – il ricorrente pretende di vestire come eccezione la mera valutazione del tenore delle clausole da parte della corte di merito.
Interpretazione contratto in Cassazione e canoni ermeneutici
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge per erronea e falsa applicazione degli artt. 1322 e 1373 c.c. e degli artt. 1809 e 1810 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.
Deduce che l’impugnata sentenza è censurabile anche sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di una norma di legge, per avere la Corte d’Appello di Catania reso la propria decisione in palese violazione degli artt. 1322 e 1373, nonché degli artt. 1809 e 1810 cod. civ.
Lamenta che la corte non avrebbe dovuto ricondurre il contratto, oggetto di causa, nel rigido alveo del contratto di comodato con termine di durata, ma, piuttosto, avrebbe dovuto interpretarne il contenuto nel modo più conforme a quella autonomia privata che le parti avevano espresso mediante il concorde inserimento di una clausola di recesso convenzionale pur nell’ambito di un comodato a termine.
Sostiene che il principio dell’autonomia contrattuale scaturente dall’art. 1322 cod. civ. consente alle parti di derogare pattiziamente alla disciplina tipica del comodato di cui all’art. 1809 cod. civ., per cui sarebbe legittima l’inserzione di clausole che consentano il recesso anche prima della scadenza del termine convenuto; la corte di merito, invece, non avrebbe tenuto conto di tale principio e quindi avrebbe erroneamente escluso la possibilità per le parti di prevedere, anche in un comodato a termine, una clausola di recesso anticipato in favore del comodante.
2.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta, anzitutto, che la corte di merito ha correttamente pronunciato in jure, a mente del combinato disposto degli artt. 1809 e 1810 cod. civ., da cui si desume che: a) il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine pattuito (e la valutazione della scadenza o meno di termine pattuito è giudizio di fatto riservato al giudice di merito), salvo poterne esigerne la restituzione immediata in caso di urgente ed impreveduto bisogno (ma di tale evenienza, che anch’essa è oggetto di un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, i motivi di ricorso non fanno alcuna menzione); b) se non è stabilito il termine, allora il comodatario è tenuto alla restituzione della cosa non appena il comodante la richiede, per cui nel caso di specie si configura il cd. comodato precario.
Tanto premesso, dunque, il motivo si risolve nel sollecitare a questa Suprema Corte un riesame sia, incidentalmente, di circostanze fattuali, sia, soprattutto, del contenuto contrattuale, in violazione del costante orientamento di legittimità, che si intende qui ribadire, secondo cui “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (v. Cass., 28/11/2017, n. 28319; Cass., 27/06/2018, n. 16987).
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge per erronea e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 c.c., dell’art. 1371 c.c. e dell’art. 1809 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.
Deduce che la sentenza oggetto di gravame è altresì manifestamente errata nella parte in cui testualmente afferma: “Invero, in forza della previsione espressa contenuta all’art. 3 del contratto di comodato stipulato tra le parti il 28.2.2018 (in atti) – rubricato “Durata”- “Il rapporto contrattuale, che decorre dalla data del presente atto, ha durata 20 anni con inizio dal 28/02/2018 e scadenza al 27/02/2038”. A fronte di un dato testuale dal tenore così chiaro e univoco, osserva la Corte che non può revocarsi in dubbio che, nella fattispecie in esame, le parti abbiano pattuito un termine di durata del rapporto di godimento, di vent’anni, in applicazione della regola ermeneutica della interpretazione letterale che costituisce il punto di partenza della interpretazione del contratto. La conformità di tale qualificazione alla comune intenzione delle parti trova, del resto, conferma nella particolare natura dei beni oggetto del comodato -fondi rustici- nonché, e soprattutto, secondo il criterio di interpretazione sistematica richiamato anche dal primo giudice, nella facoltà, prevista al successivo art. 4 del contratto, per il comodatario di concedere il terreno a terzi in locazione, anche a titolo oneroso, senza preventiva autorizzazione. Tale facoltà sarebbe difatti certamente incompatibile con la facoltà di recesso “ad nutum” attribuita al comodante nel comodato precario, che è stata invece erroneamente riconosciuta dal giudice di prime cure di prime cure, sulla scorta della locuzione contenuta nel capoverso dell’art. 4 del contratto” (v. pp. 3, 4 dell’impugnata sentenza).
Lamenta che, con siffatta motivazione, la corte di merito avrebbe trascurato di considerare: a) che al di là dell’inequivocabile tenore letterale sopra esaminato, anche l’esame dell’intero assetto contrattuale (art. 1363 cod. civ.) nonché della norma di cui all’art. 1809 cod. civ., suggerisce che la comune volontà delle parti fosse quella di attribuire pattiziamente al comodante la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di comodato gratuito stipulato tra le parti; b) che la clausola di recesso di cui all’art. 4 è stata appositamente sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., a dimostrazione che le parti avessero inteso quale vessatorio il recesso anticipato previsto dalla clausola medesima.
Deduce pertanto che la corte territoriale avrebbe violato i canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. cod. civ. nel trascurare che la volontà delle parti, chiaramente espressa nel contratto, era quella di prevedere – in aggiunta al termine di durata – “una “via di fuga” in favore del comodante per poter unilateralmente far cessare gli effetti del contratto caratterizzato da un termine molto lungo (venti anni!) e dalla gratuità” (così p. 15 del ricorso); e che la diversa interpretazione svolta dall’impugnata sentenza, invece, priverebbe di utilità la clausola stessa (art. 1367 cod. civ.), risolvendosi in una ultronea ripetizione della disciplina legale già prevista dall’art. 1809 cod. civ.
3.1. Il motivo è inammissibile, per le ragioni svolte in sede di scrutinio del secondo motivo.
Il ricorrente pretende di contrapporre una sua interpretazione (a lui più favorevole) rispetto a quella, comunque plausibile, resa dalla sentenza impugnata.
Inammissibile, poi, è il rilievo attribuito alla doppia sottoscrizione della clausola di cui all’art. 4 del contratto, dato che la sentenza non menziona la questione, né il ricorrente dice se, dove e quando l’abbia sollevata nel precedente contesto processuale, pertanto incorrendo nella manifesta violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge per erronea e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.
Lamenta che erroneamente la Corte di Appello di Catania lo ha condannato al pagamento delle spese processuali, a dispetto della assoluta fondatezza della domanda avanzata sin dal primo grado, con la conseguenza che la sentenza impugnata merita di essere cassata anche sotto tale profilo.
4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto è un “non motivo”, giacché postula la caducazione della statuizione sulle spese come conseguenza dell’auspicato accoglimento dei motivi precedenti. Effetto che si verificherebbe ai sensi del primo comma dell’art. 336 cod. proc. civ.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato.
6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate – secondo tariffa – nella misura indicata in dispositivo e distratte a favore del difensore che dichiara di essere antistatario, seguono la soccombenza.
Interpretazione contratto in Cassazione e canoni ermeneutici
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.623,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge; con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l’11 giugno 2025.
Depositato in Cancelleria l’1 ottobre 2025.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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