Intermediazione finanziaria e requisito della forma scritta contratto-quadro

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27289

La massima estrapolata:

In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del D.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti 

Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27289

Data udienza 9 ottobre 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18682-2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 537/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, emessa in data 8 maggio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

– che la banca ha proposto ricorso, fondato su due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari dell’8 maggio 2017 di rigetto della impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale della stessa citta’, la quale aveva dichiarato la nullita’ del contratto-quadro per mancanza di forma scritta, in ragione della insussistente sottoscrizione della banca, condannando la medesima al pagamento della somma di Euro 301.476,00, oltre accessori;
– che la parte intimata resiste con il controricorso;
– che e’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’articolo 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti;
– che il controricorrente ha depositato anche la memoria.

CONSIDERATO

– che il primo motivo lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1321, 1325, 1326 e 1418 c.c., Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 23 e articolo 30 delibera Consob n. 11522/1998, perche’ la sottoscrizione dell’intermediario finanziario non e’ richiesta ad substantiam al fine del perfezionamento del contratto-quadro;
– che il secondo motivo censura la violazione dell’articolo 2697 c.c. e articolo 23 cit., in quanto l’esemplare sottoscritto dalla banca fu consegnato al cliente, il quale non ha interesse a produrlo in giudizio, con impossibilita’ per la banca di offrire la prova pretesa;
– che, in primo luogo, occorre rilevare come l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per omessa esposizione dello svolgimento del processo non meriti accoglimento, atteso che il ricorso ne contiene i riferimenti essenziali, mentre ogni altra questione va riproposta al giudice del merito;
– che i due connessi motivi sono manifestamente fondati, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto nullo il contratto quadro, a causa della mancata sottoscrizione dello stesso da parte dell’istituto di credito;
– che, invero, la pronuncia delle Sezioni Unite del 16 gennaio 2018, n. 898 ha risolto il contrasto che si era creato all’interno delle sezioni semplici in ordine alla questione della nullita’ del contratto quadro, qualora questo sia stato sottoscritto solo dal cliente e non anche dalla banca;
– che le S.U. hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il requisito della forma scritta del contratto quadro relativi ai serviti di investimento, disposto dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 23, e’ rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed e’ sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si puo’ desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”;
– che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello, la quale esaminera’ le altre domande, considerate dai giudici di merito assorbite, e cui si demanda, altresi’, la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, per l’esame delle altre domande proposte dall’attore, demandando altresi’ alla stessa la liquidazione le spese del giudizio di legittimita’.

Avv. Renato D’Isa

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