Intermediario di cui all’art. 131 del d.lgs. n. 206 del 2005

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5140.

La massima estrapolata:

Il rivenditore finale, quando deve rispondere nei confronti del consumatore per un vizio di conformità di un bene imputabile ad un’azione od omissione del produttore o di un precedente venditore della medesima catena distributiva o di un intermediario, può esercitare azione di rivalsa verso i responsabili. Tuttavia, la qualifica di intermediario – ai sensi dell’abrogato art. 1519 quinquies c.c., ora sostituito dall’art. 131 del d.lgs. n. 206 del 2005 – può essere attribuita solo ad un soggetto che sia coinvolto nella catena distributiva del detto bene e, in particolare, non può discendere dall’espletamento di un incarico conferito dal produttore ad un mandatario dopo l’evento che ne ha determinato la responsabilità. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in un caso concernente i danni arrecati ad un compratore dall’incendio, per un difetto di fabbricazione, del veicolo da lui acquistato, che potesse considerarsi intermediario un mero mandatario che, su delega del produttore, successiva al verificarsi del menzionato incendio, si era limitato ad asportare ed inviare alla casa produttrice estera i cablaggi elettrici della vettura).

Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5140

Data udienza 27 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10508-2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), gia’ titolare della cessata (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 470/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con citazione ritualmente notificata (OMISSIS) conveniva innanzi al Tribunale di Terni la (OMISSIS) srl chiedendone la condanna alla sostituzione dell’autovettura Land Rover modello Free Lander TD4, tg (OMISSIS) da lui acquistata, oltre al risarcimento dei danni, esponendo che l’auto suddetta si era incendiata per autocombustione. (OMISSIS), costituitasi, spiegava domanda di garanzia nei confronti di (OMISSIS), titolare della ditta (OMISSIS), suo dante causa, nonche’ della (OMISSIS) spa e (OMISSIS) UK, nei cui confronti chiedeva estendersi il contraddittorio, per essere da costoro manlevata.
Il Tribunale di Terni condannava (OMISSIS) alla restituzione dell’autovettura (OMISSIS) Free Lander TD4 e condannava la (OMISSIS) a fornire alla (OMISSIS) un’altra vettura, avente le medesime caratteristiche di quella sostituita ed a rimborsare a quest’ultima le spese di sostituzione.
Il tribunale rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS).
La Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza n. 470/2013, rigettava l’appello principale proposto da (OMISSIS) e quello incidentale proposto da (OMISSIS) e confermava integralmente la pronuncia di primo grado, condannando la (OMISSIS) spa al pagamento delle spese del grado.
La Corte territoriale, in particolare, rilevava che ai sensi dell’articolo 1519-quinques c.c., comma 1, il venditore finale, quando e’ responsabile nei confronti del consumatore, a causa di un difetto di conformita’ imputabile ad un’azione od omissione del produttore, di un precedente venditore facente parte della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi intermediario, ha diritto di regresso nei confronti di tutti i1
soggetti interessati alla vendita, qualsiasi qualifica essi rivestano nell’ambito della catena di distribuzione e vendita.
Riteneva pertanto fondata l’azione di regresso proposta da (OMISSIS), in qualita’ di venditore finale, nei confronti di (OMISSIS) spa.
Avverso detta sentenza propone ricorso in cassazione, con due motivi, la (OMISSIS) s.p.a.
Resiste con controricorso (OMISSIS), gia’ titolare della impresa individuale ” (OMISSIS) di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), nonche’ l’ (OMISSIS) srl non hanno svolto nel presente giudizio attivita’ difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la contraddittorieta’ ed erroneita’ della motivazione, nonche’ la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1519-quinquies c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto che la ricorrente fosse rappresentante stabile per l’Italia del produttore e dovesse essere quindi assimilata a quest’ultimo ai fini dell’applicazione della garanzia sancita dall’articolo 1519-quinquies.
Il secondo mezzo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte assimilato la ricorrente al produttore, nonostante la stessa si fosse soltanto occupata di rimuovere ed inviare alla casa madre il cablaggio elettrico dell’autoveicolo.
I motivi, che in quanto strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.
L’articolo 1519 quinquies, ora abrogato dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 146, comma 1 lettera s) Codice del Consumo e sostituito dall’articolo 131, disciplina la garanzia del venditore il quale, quando e’ responsabile nei confronti del consumatore per un vizio di conformita’ imputabile ad un’azione od omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena distributiva o di un intermediario, ha diritto di regresso nei confronti dei soggetti responsabili.
Nel caso di specie, l’ (OMISSIS) srl, venditore finale dell’autovettura “Land Rover Freelander targata (OMISSIS), era stata convenuta in giudizio dall’attore, il quale aveva subito un danno in conseguenza dell’incendio occorso.
La natura dell’incendio veniva qualificata, a seguito di espletata ctu, quale accidentale e quindi dipendente da un vizio intrinseco del bene, quale un presumibile difetto di fabbricazione. La Corte territoriale, nel suo iter argomentativo, esclusa la responsabilita’ dell’acquirente, ha ritenuto sussistente la responsabilita’ a carico del produttore, venditore finale o comunque del soggetto interveniente nella catena distributiva, ritenendo che non fosse stata superata la relativa presunzione iuris tantum.
Orbene, la consolidata giurisprudenza di questa Corte, se da un lato esclude che il consumatore possa agire direttamente nei confronti dei precedenti venditori, potendo esperire nei confronti di questi ultimi unicamente un’azione extracontrattuale (che e’ esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell’altrui sfera giuridica), dall’altro riconosce l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio (Cass., 2 sez., sent. 5 febbraio 2015, n. 2115).
La Corte territoriale ha dunque riconosciuto l’ammissibilita’ dell’azione di rivalsa da parte di (OMISSIS) srl nel confronti dell’odierna ricorrente, la quale veniva, pertanto, qualificata come rappresentante del produttore, a seguito delle attivita’ svolte dalla stessa e consistente nell’asportazione dall’autovettura del cablaggio elettrico interessato dall’incendio.
In conseguenza di cio’, la corte territoriale ha ritenuto di poter estendere ad essa la responsabilita’ di cui all’articolo 1519 – quinquies c.c., ora abrogato e contenuto nel Decreto Legislativo n. 205 del 2006, articolo 131.
Tale assunto e’ destituito di fondamento.
Ai sensi dell’abrogato articolo 1519 quinquies c.c., infatti, la qualifica di intermediario non puo’ che attribuirsi ad un soggetto coinvolto nella catena distributiva del bene, non potendo farsi discendere dall’espletamento di un incarico conferito dal produttore successivamente all’evento (l’incendio dell’autovettura) che ne ha determinato la responsabilita’.
Nel caso di specie, risulta che l’odierna ricorrente si e’ limitata, dopo l’incendio, a farsi consegnare dalla venditrice i cablaggi elettrici del veicolo per inviarli alla (OMISSIS) UK.
Tale attivita’, espletata quale mera mandataria, ancorche’ effettuata su delega del produttore, non e’ idonea a far sorgere la responsabilita’ dell’intermediario ai sensi dell’abrogato articolo 1519 quinquies c.c., ne’ a dimostrare che (OMISSIS) facesse parte o fosse a qualche titolo coinvolta nella catena di distribuzione e vendita del bene, posto che detto coinvolgimento va evidentemente individuato “a valle” della vendita e dell’evento dannoso e non puo’ farsi discendere da un’attivita’ successiva all’evento e svolta su incarico della casa madre.
La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.

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