Riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5137.

La massima estrapolata:

La riassunzione della causa – a seguito di cassazione della sentenza – dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno.

Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5137

Data udienza 14 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 730/2015 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Dott. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 776/14 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 9/05/2014;
letta la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/09/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Nel 1982 (OMISSIS) aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze (OMISSIS), esponendo di essere proprietario di un terreno corrispondente alla porzione D della particella catastale (OMISSIS) del foglio di mappa (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS), ma che, al momento della voltura dell’atto di acquisto in suo favore, per un evidente errore materiale del tecnico che aveva dato corso al frazionamento, la situazione era stata catastalmente rappresentata in modo erroneo, ovvero come se una porzione di terreno attoreo avente forma triangolare facesse parte di un’altra particella catastale, contigua a quella di proprieta’ dell’attore, successivamente acquistata dalla (OMISSIS). Il (OMISSIS), rilevato di essersi reso conto dell’errore solo allorche’ quest’ultima aveva elevato un muro seguendo il confine della mappa catastale errata, chiedeva determinarsi il confine tra i due fondi in base al frazionamento allegato al titolo d’acquisto e condannarsi la convenuta alla restituzione della zona di terreno illegittimamente occupata (mq 130).
Si era costituita in giudizio la (OMISSIS), contestando la domanda e, in via riconvenzionale, sostenendo che il (OMISSIS), in riferimento alla linea est-ovest esistente tra i fondi, non aveva rispettato le distanze legali nella costruzione del suo fabbricato.
All’udienza del 9.3.1994 le parti avevano convenuto la conciliazione transattiva della lite: in base alla quale il (OMISSIS) rinunciava a rivendicare il triangolo di mq 130; le parti dichiaravano che il confine tra le due proprieta’ era quello determinato dai CT di parte; la (OMISSIS) si dichiarava acquiescente alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Campi Bisenzio al (OMISSIS) “con le distanze di m. 3 dal confine, come risulta dalla planimetria allegata”, e il (OMISSIS) dichiarava che la parete del costruendo edificio prospiciente la proprieta’ (OMISSIS) andava “considerata parete non finestrata, ai sensi delle normative edilizie attuali del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, delle disp. att. del prg. 1985”.
Con atto di citazione notificato 1’11.6.1994, la (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS), figlio di (OMISSIS) e suo erede, sostenendo che il convenuto aveva costruito nel suo fondo delle autorimesse seminterrate occupando di fatto anche una parte del triangolo di 130 mq assegnato all’attrice; e che il medesimo aveva costruito la parete orientale del suo fabbricato munendola di finestre, in violazione dei patti sottoscritti dal suo dante causa. La (OMISSIS), pertanto, chiedeva la determinazione dell’esatto confine tra le proprieta’ delle parti, in modo che la porzione di mq 130 fosse integrante della sua proprieta’, e la condanna del convenuto alla restituzione di tale area, nonche’ a porre in essere le opere necessarie perche’ la parete est del fabbricato del (OMISSIS) potesse essere qualificata come non finestrata, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1444/1968.
Avendo il convenuto precisato di aver venduto l’immobile in corso di causa a (OMISSIS) e a (OMISSIS), la (OMISSIS) estendeva le domande nei loro confronti. Questi si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attrici e, in subordine, il rilievo in loro favore da parte del (OMISSIS).
Con sentenza n. 3406/2002, il Tribunale di Firenze condannava tutti i convenuti a porre in essere le opere e gli accorgimenti necessari perche’ la parete est dell’edificio costruito sull’area di proprieta’ del (OMISSIS) potesse essere qualificata non finestrata e rigettava tutte le altre domande proposte dalle parti.
Avverso tale sentenza proponeva appello la (OMISSIS). Resistevano (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali proponevano appelli incidentali.
Con sentenza n. 153/2005 del 24.5.2005, la Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello principale e, in accoglimento degli appelli incidentali, rigettava anche la domanda della (OMISSIS) relativa alla parete finestrata.
Proposto ricorso in cassazione da parte della (OMISSIS) (cui il (OMISSIS) da una parte e il (OMISSIS) e la (OMISSIS) dall’altra avevano resistito con separati controricorsi), con sentenza n. 336/2011, depositata il 10.1.2011, la Corte di Cassazione accoglieva il 4 e 5 motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze, anche per le spese.
Con atto di citazione in riassunzione la (OMISSIS) chiedeva la condanna del (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido tra loro, a porre in essere le opere e gli accorgimenti necessari al fine di poter qualificare come “non finestrata” la parete est dell’edificio costruito dal (OMISSIS), con compensazione delle spese dei precedenti giudizi e condanna alla restituzione di quanto da lei versato a tale titolo ai medesimi e alla refusione di quelle del giudizio di rinvio.
Si costituivano in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo il rigetto della domanda attorea, nonche’ (OMISSIS), che eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo, nel merito il rigetto delle domande.
Con sentenza n. 776/2014, depositata il 9.5.2014, la Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza n. 3406/2002 emessa dal Tribunale di Firenze; dichiarava compensate le spese di tutti i gradi del giudizio, condannando (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido tra loro, alla restituzione delle somme corrisposte dalla (OMISSIS) in esecuzione della sentenza n. 153/2005 della medesima Corte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di’ dell’avvento pagamento fino all’effettivo soddisfo.
Avverso tale sentenza propongono nuovo ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di cinque motivi illustrati da memoria; resistono (OMISSIS), con controricorsi (nei confronti rispettivamente dei ricorrenti principali e del controricorrente (OMISSIS)), spiegando ricorso incidentale, nei confronti dei ricorrenti principali, sulla base di un motivo, anch’essi illustrati da memoria; nonche’ (OMISSIS) con controricorso e ricorso incidentale sulla base di due motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, i ricorrenti principali deducono, in riferimento all'”articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione dell’articolo 394 c.p.c., articolo 352 c.p.c., articolo 277 c.p.c., articolo 383 c.p.c., articolo 324 c.p.c., articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4″, poiche’ la sentenza impugnata avrebbe violato le suddette norme in relazione al procedimento del giudizio di rinvio, ai contenuti della decisione in punto di appello, all’obbligo di pronuncia nel merito sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti, sugli obblighi derivanti dalla pronuncia di cassazione con rinvio. Sicche’ la Corte d’Appello non si sarebbe conformata al dettato della Corte di Cassazione, riportandosi semplicemente alla sentenza di primo grado; cosi’ determinandosi anche la nullita’ della sentenza impugnata e del procedimento.
1.2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti principali deducono, in riferimento all'”articolo 360, comma 1, n. 3. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione articoli 1218, 1223, 1224 c.c.”, per erroneita’ della sentenza nel punto in cui condanna al rimborso delle spese corrisposte dalla (OMISSIS) – in forza della sentenza della Corte d’Appello poi cassata – con l’obbligo di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. Il diritto alla percezione del rimborso sarebbe sorto solo con la decisione della Corte d’Appello del 2014 e, quindi, nessuna rivalutazione monetaria sarebbe dovuta dai ricorrenti.
1.3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti principali denunciano, in relazione all'”articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione degli articoli 131 e 132 c.p.c.”, poiche’ la sentenza impugnata avrebbe omesso le ragioni di fatto e di diritto che hanno dato luogo alla decisione. La Corte di merito non solo non ne avrebbe dato un’autonoma valutazione critica, ma non si sarebbe neppure pronunciata su tutte le domande proposte dalle parti in appello.
1.4. – Con il quarto motivo, i ricorrenti principali lamentano, in relazione all'”articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, in quanto la decisione sembra assumere come vere le seguenti circostanze di fatto: che i ricorrenti sarebbero stati a conoscenza del contenuto della transazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) perche’ indicata nell’atto di compravendita, mentre la menzione della transazione nell’atto di compravendita riguardava esclusivamente la questione dei confini; che nessun manufatto sarebbe stato eseguito in contrasto con la concessione, mentre il manufatto al momento della sottoscrizione della transazione era gia’ stato eseguito; che la clausola in esame non avrebbe costituito un onere reale nei confronti della proprieta’, essendo al contrario una pattuizione di natura obbligatoria che non comportava conseguenze per gli aventi causa; che i requisiti previsti dallo strumento urbanistico sarebbero stati tutti rispettati, in quanto la CTU precisa che la distanza dal confine e’ di 3 metri e quella tra edifici e’ di 11,16 metri, oltre al fatto che le aperture avevano sbarre non apribili, cosi’ da essere considerate pareti non finestrate.
1.5. – Con il quinto motivo, i ricorrenti principali denunciano “Sulle spese di lite. Violazione consequenziale dell’articolo 91 c.p.c.”, in quanto la sentenza impugnata dichiara la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, con condanna alla restituzione delle somme pagate in forza della sentenza della Corte d’Appello cassata. Anche tale pronuncia dovra’ essere soggetta a riesame considerando la sola parte relativa alla questione delle finestre, in quanto la questione primaria oggetto del contenzioso era quella passata in giudicato di restituzione del terreno, alla quale i ricorrenti erano estranei.
2. – Con il motivo di ricorso incidentale, proposto nei confronti dei ricorrenti principali, (OMISSIS) deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)” chiedendo la corretta applicazione delle regole dell’articolo 92 c.p.c. fondate sul c.d. principio della soccombenza, giacche’ il giudizio di rinvio si e’ risolto in senso totalmente favorevole alle domande che in quella sede la medesima aveva proposto.
3.1. – Con il primo motivo di ricorso incidentale, il controricorrente (OMISSIS) lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c. e dell’articolo 394 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, in quanto, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado il medesimo ha contestato la propria carenza di legittimazione passiva, proponendo tale eccezione anche in appello e nel giudizio di cassazione, oltre che in quello di rinvio, al Giudice del quale, ai sensi dell’articolo 394 c.p.c., sono devolute tutte le domande ed eccezioni contenute nella fase del giudizio che ha dato luogo alla sentenza cassata.
3.2. – Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il controricorrente (OMISSIS) deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1292 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, essendo errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto, in solido tra il (OMISSIS) e i ricorrenti, l’onere del rimborso alla (OMISSIS) delle spese corrisposte loro in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 2005. La condanna della (OMISSIS) e’ stata pronunciata dalla citata sentenza della Corte di merito con separati capi (e per giunta anche per diversi importi) e nello steso modo avrebbe dovuto esserne disposto il rimborso.
4. – Risulta opportuno esaminare preliminarmente il terzo ed il quarto motivo di ricorso principale (v. sub 1.3. e 1.4.).
4.1. – Il terzo motivo e’ infondato.
4.1.1. – E’ principio consolidato (richiamato dai medesimi ricorrenti) che “la motivazione di una sentenza puo’ essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, purche’ la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento: occorre che vengano riprodotti i contenuti mutuati, e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa sub iudice, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilita’ logico-giuridica dell’innesto” (Cass. sez. un. n. 14814 del 2008). Pertanto, deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicita’ della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. n. 22022 del 2017; Cass. 7074 del 2017). Il vizio di motivazione previsto dall’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’articolo 111 Cost., sussiste, dunque, quando la pronuncia riveli un’obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e per relationem, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, ne’ disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. (Cass. n. 25866 del 2010; Cass. 17403 del 2018).
Di conseguenza, la sentenza deve ritenersi legittimamente motivata (seppure per relationem) allorquando contenga espliciti riferimenti alla diversa pronuncia, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto (che siano corrette o non), e fornisca, seppur sinteticamente, una risposta alle censure formulate dalla parte soccombente, risultando cosi’ appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva delle due sentenze (cfr. ex plurimis, Cass. n. 21037 del 2018).
Nella specie, la Corte di merito, nella sentenza impugnata (pag. 5), fornisce una esplicita ed adeguata motivazione in ordine alla ritenuta correttezza della interpretazione data delle clausole dell’accordo conciliativo (OMISSIS) – (OMISSIS) del 1994 (con particolare riferimento alla parete del costruendo edificio prospicente la proprieta’ (OMISSIS)), fatta propria, e sottolineando che detta interpretazione “come sopra precisata dalla Cassazione ha trovato piena applicazione nella sentenza n. 3496/02 emessa dal Tribunale di Firenze in data 30.10.2002, che va quindi integralmente confermata”.
4.2. – Il quarto motivo e’ inammissibile.
4.2.1. – L’analisi va condotta alla stregua dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione adottata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 9 maggio 2014.
Secondo le Sezioni Unite (Cass. n. 8053 e n. 8054 del 2014), la norma consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioe’, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).
4.2.2. – Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i ricorrenti avrebbero dovuto specificamente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).
Orbene, della enucleazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter procedere all’esame del denunciato parametro, non v’e’ traccia. Sicche’, alla luce del sopra richiamato consolidato indirizzo giurisprudenziale, riguardante la piu’ angusta latitudine della nuova formulazione rispetto al previgente vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, le censure mosse in riferimento al parametro di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta generale e generica al giudice di legittimita’ di una (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in parte qua della sentenza impugnata (Cass. n. 1885 del 2018), inammissibile seppure effettuata con asserito riferimento alla congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata dalla Corte distrettuale e contestata dalla ricorrente.
5. – Il primo motivo va, viceversa, accolto.
5.1. – Questa Corte, con la sentenza resa nel presente giudizio (Cass. n. 336 del 2011), accogliendo in parte qua il ricorso proposto dalla (OMISSIS) in relazione ai motivi riguardanti la parete finestrata, ha ritenuto quanto segue. “Il giudice di appello, premesso che sempre sulla base dell’accordo conciliativo raggiunto dalle parti il (OMISSIS) aveva dichiarato “che la parete del costruendo edificio, prospiciente la proprieta’ (OMISSIS) – nello stato in cui appare nel progetto approvato in Comune – va considerata parete non finestrata, ai sensi delle normative edilizie del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi dell’articolo 11 disp. att. PRG 1985, comma 5”, ha affermato che l’obbligazione assunta dal (OMISSIS) riguardava non le caratteristiche reali del suo fabbricato, bensi’ l’impegno a non far valere in nessun modo, nei confronti della vicina, l’effettiva natura finestrata della parete in questione; infatti, secondo la Corte territoriale, soltanto in questa chiave interpretativa potevano essere spiegate la scelta delle espressioni usate dalle parti (“…il Signor (OMISSIS) dichiara che la parete del costruendo edificio…va considerata parete non finestrata…”), posto che, altrimenti, considerato altresi’ che la suddetta parete, in quel momento, ancora non esisteva, non vi sarebbe stata alcuna ragione del fatto che esse non avessero previsto direttamente l’impegno del (OMISSIS) a non realizzare una parete considerata finestrata dalla normativa comunale, invece che l’impegno a non considerarla tale”.
Cio’ premesso, questa Corte ha affermato che “Tale convincimento non puo’ essere condiviso perche’ frutto di una non corretta applicazione delle denunciate regole codicistiche di interpretazione dei contratti, in particolare di quelle stabilite dall’articolo 1362 c.c., comma 1 e dall’articolo 1363 c.c., ed anche di un percorso argomentativo non privo di vizi logici. Anzitutto si rileva che la Corte territoriale nell’indagine ermeneutica effettuata non ha tenuto nel debito conto il pur menzionato dato letterale costituito dal fatto che la parete in questione riguardava il “costruendo edificio, prospiciente la proprieta’ (OMISSIS), nello stato in cui appare nel progetto approvato dal Comune…”, e che quindi, nella comune volonta’ delle parti, tale costruzione (allora non ancora esistente, secondo quanto accertato dalla stesso giudice di appello) avrebbe dovuto essere realizzata in conformita’ di tale progetto”. Ed ha proseguito rilevando che “in questa ottica, e dunque in particolare anche con riferimento all’articolo 1363 c.c., relativo alla interpretazione complessiva delle clausole, sarebbe stato necessario valutare la pattuizione relativa alla suddetta parete, da considerare non finestrata, in relazione al fatto che la parete stessa avrebbe dovuto essere conforme allo stato in cui appariva nel progetto approvato, considerata la necessita’ di attribuire comunque un senso logico a tale riferimento espressamente contenuto nell’atto. Tale convincimento e’ confermato dal richiamo delle parti nell’atto di conciliazione – quanto al fatto che la parete doveva essere considerata non finestrata – alla normativa urbanistica del Comune di Campi Bisenzio, la quale in effetti, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, all’articolo 11, prevedeva che “non sono considerate pareti finestrate quelle che…”, con un esplicito riferimento quindi al fatto che la parete in questione dovesse essere considerata non finestrata utilizzando come parametro di valutazione i requisiti previsti nel menzionato strumento urbanistico”.
Infine, anche sotto il profilo motivazionale, questa Corte ha osservato che “l’interpretazione della clausola in esame resa dalla Corte territoriale, laddove ha evidenziato l’impegno che avrebbe assunto il (OMISSIS) a non far valere nei confronti della (OMISSIS) l’effettiva natura finestrata della parete suddetta, si rivela illogica, atteso che il contenzioso sorto tra le parti riguardo a tale questione era riconducibile al proposito del (OMISSIS) di realizzare una costruzione in ordine alla quale aveva ottenuto una concessione edilizia dal Comune di Campi Bisenzio, concessione edilizia alla quale la (OMISSIS) in sede di conciliazione aveva prestato acquiescenza, e che invece era del tutto estranea a tale accordo l’eventualita’ che fosse la (OMISSIS) a voler costruire sul suo fondo; pertanto nel caso di parete finestrata sarebbe stato interesse di quest’ultima e non del (OMISSIS) a pretendere che fosse rispettata la distanza legale stabilita nello strumento urbanistico locale per le pareti finestrate”.
5.2. – Orbene, la Corte di rinvio, nella sentenza oggi impugnata, ha erroneamente ritenuto di dover rigettare, in quanto asseritamente precluse, le questioni che sarebbero state accertate come premesse logico-giuridiche della pronuncia di annullamento di questa Corte, tra le quali anche la domanda di manleva proposta dai ricorrenti nei confronti del dante causa. Ma v’e’ da rilevare che la Cassazione ha esclusivamente imputato alla Corte di merito un errore di motivazione nell’applicazione delle norme di interpretazione dei contratti e nell’illogicita’ della motivazione, richiedendo un nuovo esame, una nuova motivazione e, conseguentemente, una nuova pronuncia nel merito. Tutto cio’, peraltro, senza precludere alcuna delle possibili altre soluzioni di merito, purche’ adeguatamente motivate, salva quella motivazionale, specifica oggetto di censura.
E’ principio consolidato, infatti, che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale e’ preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilita’ di proporre nuove domande, eccezioni, nonche’ conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attivita’ assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, ne’ presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d’appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 4096 del 2007; Cass. n. 13719 del 2006; in senso analogo, Cass. n. 13006 del 2003).
Pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non gia’ come atto di impugnazione, ma come attivita’ d’impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. per tutte, Cass. n. 4018 del 2006). Invero, le parti in sede di rinvio conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che ha dato origine alla sentenza cassata. E di conseguenza la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni introdotte nell’originario giudizio di appello, senza ritenere sussistente alcuna preclusione.
Viceversa, la Corte di rinvio non s’e’ pronunciata sulle domande ed eccezioni che le parti avevano avanzato in sede di appello e riproposte in quella di rinvio. Con cio’ contravvenedo al principio secondo cui incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza emessa dal giudice di rinvio che non decida sulla questione che sia stata ritualmente sottoposta al suo esame (Cass. n. 19015 del 2010; cfr. altresi’ Cass. sez. un. n. 24148 del 2013; Cass. n. 13601 del 2016).
6. – Pertanto, rigettati i motivi terzo e quarto del ricorso principale, va accolto il primo motivo di ricorso principale; cio’, con assorbimento del secondo e del quinto motivo di ricorso principale, dell’unico motivo del ricorso incidentale della controricorrente (OMISSIS) e dei due motivi del ricorso incidentale del controricorrente (OMISSIS). La sentenza impugnata va cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, altra sezione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta i motivi terzo e quarto del ricorso principale; accoglie il primo motivo di ricorso principale, con assorbimento del secondo e del quinto motivo di ricorso principale, nonche’ dell’unico motivo del ricorso incidentale della controricorrente (OMISSIS) e dei due motivi del ricorso incidentale del controricorrente (OMISSIS). Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, altra sezione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

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