Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 settembre 2022| n. 27387.

Interesse ad impugnare una sentenza con il mezzo della revocazione

Ai fini della sussistenza dell’interesse ad impugnare una sentenza con il mezzo della revocazione, rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte stessa.

Ordinanza|19 settembre 2022| n. 27387. Interesse ad impugnare una sentenza con il mezzo della revocazione

Data udienza 10 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazione – Interesse ad agire – Soccombenza sostanziale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 8987 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 5730/2019, pubblicata in data 14 marzo 2019;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 giugno 2022 dal Consigliere TATANGELO Augusto.

Interesse ad impugnare una sentenza con il mezzo della revocazione

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti di (OMISSIS), nonche’ del suo assicuratore della responsabilita’ civile (OMISSIS) S.p.A., per ottenere il risarcimento dei danni che assume di aver subito in occasione di un sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS).
Le sue domande sono state rigettate sia in primo grado (dal Giudice di Pace di Roma) che in secondo grado (dal Tribunale di Roma).
Avverso la sentenza di secondo grado l’Antonietti ha proposto domanda di revocazione, ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 4.. La domanda di revocazione e’ stata rigettata dal Tribunale di Roma.
Ricorre (OMISSIS) (contro tale ultima decisione), sulla base di unico motivo.
Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede gli intimati. Il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375 e 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso il ricorrente denunzia “Ex articolo 360 c.p.c., n. 3 per violazione dell’articolo 144 C.d.a. (attuale), articoli 102, 149, 160 e 354 c.p.c., nonche’ della L. n. 53 del 1994, per aver il Tribunale di Roma, in sede di revocazione, errato nello stabilire la contumacia del ricorrente in primo – ed in secondo grado – nonostante la inesistenza della notifica dell’iniziale atto di citazione – e del gravame – omettendo il rinvio al primo giudice al fine di integrare il contraddittorio come richiesto”.
Il ricorso e’ inammissibile.
2. In primo luogo, va osservato che non vi e’ prova della regolare instaurazione del contraddittorio con le parti intimate, essendo la notificazione del ricorso avvenuta per mezzo del servizio postale e non essendo stato dimostrato il regolare perfezionamento della stessa nei confronti degli intimati, in mancanza della produzione dei relativi avvisi di ricevimento.
3. Anche a prescindere da quanto appena osservato, risulta comunque assorbente – ai fini della dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso – il rilievo che il ricorrente (OMISSIS) non risulta soccombente, ma integralmente vittorioso, sia nel giudizio di merito, sia nel giudizio di revocazione della sentenza di merito di secondo grado, giudizi che risultano promossi entrambi dall’ (OMISSIS) (anche) nei suoi confronti (avendo l’attore (OMISSIS) chiesto l’accertamento della responsabilita’ del (OMISSIS) nella causazione dei danni di cui ha chiesto il risarcimento) e che si sono entrambi conclusi con il rigetto integrale delle domande, secondo quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata.
Va pertanto esclusa la sussistenza dell’interesse del (OMISSIS) all’impugnazione.
E’ appena il caso di rilevare che non puo’ assumere alcun rilievo, in senso contrario, la circostanza che, nel giudizio di revocazione, il (OMISSIS) avesse “aderito” alla domanda dell’ (OMISSIS), non essendo egli legittimato a proporre (ne’ avendo di fatto proposto) alcuna impugnazione nei confronti della decisione di merito, quale convenuto integralmente vittorioso in quella sede ed essendo rimasto pertanto, anche nel conseguente giudizio di revocazione, mero convenuto.
Ne’ hanno fondamento le osservazioni svolte dal ricorrente in ordine al carattere pregiudiziale del rilievo del difetto di instaurazione del contraddittorio ed in ordine alla sua eventuale possibilita’ di svolgere domande riconvenzionali, nel caso di rimessione del giudizio al giudice di primo grado, cosi’ come quelle relative alla sua posizione di coobbligato per il pagamento dell’imposta di registrazione della sentenza.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il principio contenuto nell’articolo 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa e’ necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione nel quale l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall’utilita’ giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, alla soccombenza nel precedente giudizio – intesa quale effetto pregiudizievole derivante dalla decisione e non anche come mera diversita’ tra quest’ultima e le conclusioni rassegnate dalla parte, in difetto della quale l’impugnazione e’ inammissibile” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1902 del 11/02/2002, Rv. 552181 – 01; il principio vale anche per il mezzo di impugnazione di cui all’articolo 395 c.p.c., come precisato in Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8326 del 03/05/2004, Rv. 572533 – 01: “ai fini della sussistenza dell’interesse ad impugnare una sentenza con il mezzo della revocazione rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non gia’ alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte”).
E’, quindi, decisivo e assorbente il rilievo per cui, per proporre l’impugnazione di una sentenza e’ in ogni caso necessario l’interesse ad agire, dato dalla soccombenza in senso sostanziale che, nel caso di specie, non sussiste, avendo il (OMISSIS) assunto la posizione processuale di convenuto sia nel giudizio di merito che in quello di revocazione (senza aver proposto alcuna domanda riconvenzionale o impugnazione incidentale) ed essendo state le domande proposte dalla parte attrice rigettate sia nel giudizio di merito che in quello di revocazione.
Ne’ il (OMISSIS) ha – del resto – specificamente impugnato il capo della decisione relativo alla compensazione delle spese del giudizio di revocazione (cioe’ l’unico capo della decisione in relazione al quale avrebbe potuto concepirsi l’interesse all’impugnazione del convenuto vittorioso).
D’altro canto, eventuali diverse domande contro le parti del presente giudizio potrebbero sempre essere avanzate dal (OMISSIS) in altro e autonomo giudizio, mentre l’imposta di registrazione della sentenza, nei confronti dell’erario, grava in solido, in ogni caso, sulle parti del giudizio, a prescindere dalla soccombenza e, quindi, cio’ non ha alcun rilievo ai fini della sussistenza dell’interesse ad impugnare.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla e’ a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *