Assegnazione della casa familiare in presenza di figlio maggiorenne non autosufficiente

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 settembre 2022| n. 27374.

Assegnazione della casa familiare in presenza di figlio maggiorenne non autosufficiente

Con riferimento all’assegnazione della casa familiare in presenza di figlio maggiorenne non autosufficiente, il parametro della prevalenza temporale è certamente dirimente, atteso che è solo l’effettiva e fisica presenza del figlio nella casa familiare a giustificarne l’assegnazione al coniuge già collocatario, sicché detta assegnazione va negata se difetta la prevalenza temporale effettiva della presenza del figlio nell’abitazione. (Nel caso in esame i giudici hanno escluso la condizione della stabile dimora nell’abitazione del genitore, posto che il figlio stava svolgendo un corso per pilota di linea in Gran Bretagna, un percorso, dunque, di formazione professionale all’estero specialistico ed impegnativo, che lasciava presumere un trasferimento definitivo nel paese ospitante e rientri a casa non definibili, né programmabili, né frequenti).

Ordinanza|19 settembre 2022| n. 27374. Assegnazione della casa familiare in presenza di figlio maggiorenne non autosufficiente

Data udienza 10 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Separazione – Revoca della casa coniugale – Figlio maggiorenne non autosufficiente – Svolgimento di un impegnativo corso di formazione professionale – Corso all’estero – Presunzione di trasferimento – Art. 337 sexies cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20847/2021 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale congiunta al ricorso per cassazione, dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. (OMISSIS), con studio in (OMISSIS).
– ricorrente –
e
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, emessa nel procedimento n. 2113/2019 R.G., il 6 marzo 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 maggio 2022 dal consigliere Lunella Caradonna.

 

Assegnazione della casa familiare in presenza di figlio maggiorenne non autosufficiente

RILEVATO CHE

1. Con sentenza del 6 marzo 2020, la Corte di appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Firenze n. 2723/2019 del 30 settembre 2019, che aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, con addebito a (OMISSIS); aveva revocato l’assegnazione dell’ex casa coniugale alla (OMISSIS); aveva disposto l’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non autonomo, (OMISSIS), nella misura di Euro 400,00 a carico della madre e di Euro 500,00 a carico del padre, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore; aveva rigettato la domanda di mantenimento formulata dalla (OMISSIS) ed aveva compensato per un terzo le spese processuali, ponendo a carico della ricorrente i restanti due terzi.
2. La Corte di appello, dopo avere rilevato che non sussistevano motivi che potevano fondare una specifica indagine di polizia tributaria, in assenza di sintomi di vita privata e sociale e di un tenore di vita che poteva giustificare tale scelta istruttoria, ha rigettato il primo motivo di appello sull’assegnazione della casa coniugale, evidenziando che il figlio, nato nel (OMISSIS), svolgeva un percorso di formazione professionale all’estero per pilota di linea, specialistico ed impegnativo, che lasciava presumere da un lato un trasferimento definitivo nel paese ospitante e dall’altro rientri a casa non definibili, ne’ programmabili, ne’ frequenti e che l’affermazione del Tribunale sulla comproprieta’ della casa ex coniugale costituiva un obiter dictum del Tribunale che non rivestiva alcuna efficacia esterna, dovendosi i coniugi risolvere l’eventuale controversia sulla proprieta’ in altra sede.
3. La Corte di appello ha, inoltre, ritenuto infondato il secondo motivo di appello sulla quantificazione dell’importo di mantenimento del figlio, in quanto il ragazzo era maggiorenne e, seppure ancora non autosufficiente, viveva da solo in uno Stato estero, con la conseguente legittimazione piena ed esclusiva della (OMISSIS) a chiedere la modificazione della situazione stabilita in sentenza; era infondato anche il terzo motivo di appello sulla domanda di mantenimento della moglie non sussistendo in atto un tenore di vita della famiglia anteatto particolarmente elevato di cui il solo (OMISSIS) aveva mantenuto il livello e che tenuto conto dei redditi e della comproprieta’ indicata della casa familiare, la differenza retributiva non giustificava tale contributo; ha, infine, ritenuto giustificato il carico delle spese di lite nel giudizio di primo grado in considerazione della soccombenza reciproca delle parti.
4. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi e memoria.
5. (OMISSIS) non ha svolto difese.
6. Il ricorso e’ stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 10 maggio 2022 ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
7. (OMISSIS) ha depositato memoria.

 

Assegnazione della casa familiare in presenza di figlio maggiorenne non autosufficiente

CONSIDERATO CHE

1. Il primo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’articolo 337 sexies c.c. e/o degli articoli 2, 30 della Costituzione, avendo la sentenza impugnata, in conferma della sentenza del primo grado, statuito (revocandola) sull’assegnazione della casa coniugale, senza tenere conto dell’interesse prioritario del figlio a permanere nell’ambiente domestico nella previsione di legge dell’attribuzione del godimento della casa familiare quale ratio di protezione di questi, nonche’ senza aver fatto corretta applicazione dei principi interpretativi-valutativi dell’istituto della assegnazione della casa coniugale avuto conto della effettivita’ del mantenimento da parte del figlio di “collegamento stabile” con l’abitazione oggetto di assegnazione, nel contesto del figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, iscritto ad un corso fuori sede; la Corte di appello aveva deciso il provvedimento impugnato in base al mero principio dell’iscrizione del figlio ad un corso fuori sede prima ancora del suo inizio.
2. Il secondo mezzo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e segnatamente il fatto riguardante l’inizio e quindi la partenza (successiva di mesi alla conclusione del giudizio di primo grado) e le modalita’ del corso al quale era iscritto il figlio, tali da escludere l’esistenza di una sede stabile di riferimento all’estero e, quindi, l’interesse (diritto) del figlio a permanere nell’ambiente domestico in cui era cresciuto.
2.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perche’ riguardano entrambi la questione dell’assegnazione della casa coniugale, sono infondati.
2.2 E’ giurisprudenza di questa Corte che l’articolo 337 sexies c.c. (introdotto dal Decreto Legislativo n. 154 del 2013, in vigore dal 7 febbraio 2014), nella parte in cui prevede che “il godimento della casa familiare e’ attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”, ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l’interesse a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass., 18 settembre 2013, n. 21334).
L’assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge piu’ debole ed e’ espressamente condizionata soltanto all’interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall’affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell’affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell’affido condiviso (Corte Costituzionale, 30 luglio 2008, n. 308).
Questa Corte ha, infatti, ribadito che la scelta cui il giudice e’ chiamato non puo’ prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell’assegnazione e che suddetta scelta non puo’ essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi (Cass., 22 novembre 2010, n. 23591).
Con l’ulteriore corollario che l’assegnazione della casa coniugale e’ “uno strumento di protezione della prole e non puo’ conseguire altre e diverse finalita’” e che “detta assegnazione non ha piu’ ragion d’essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia piu’ idonea a svolgere tale essenziale funzione” (Cass., 22 luglio 2015 n. 15367; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25604).
Inoltre, la nozione di convivenza rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiari ex articolo 337 sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell’ipotesi di rarita’ dei ritorni, ancorche’ regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalita’; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorche’ non quotidiana, sia compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purche’ vi faccia ritorno appena possibile e l’effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unita’ di tempo (Cass., 17 giugno 2019, n. 16134, richiamata anche dalla Corte territoriale).

 

Assegnazione della casa familiare in presenza di figlio maggiorenne non autosufficiente

Anche di recente, questa Corte ha affermato che con riferimento all’assegnazione della casa familiare, il parametro della prevalenza temporale e’ certamente dirimente, atteso che e’ solo l’effettiva e fisica presenza del figlio nella casa familiare a giustificarne l’assegnazione al coniuge gia’ collocatario, sicche’ detta assegnazione va negata se difetta la prevalenza temporale effettiva della presenza del figlio nell’abitazione (Cass., 31 dicembre 2020, n. 29977).
2.3 Orbene, non puo’ revocarsi in dubbio che i principi di diritto richiamati abbiamo trovato applicazione nel caso in esame, avendo la Corte territoriale affermato, con un accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimita’, che l’assegnazione della casa doveva comportare una stabile dimora e un collegabile stabile con l’abitazione del genitore, e che, nel caso in esame, il figlio attualmente stava svolgendo un corso per pilota di linea in Gran Bretagna (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), un percorso, dunque, di formazione professionale all’estero per pilota di linea, specialistico ed impegnativo, che lasciava presumere un trasferimento definitivo nel paese ospitante e rientri a casa non definibili, ne’ programmabili, ne’ frequenti.
3. Il terzo mezzo censura la violazione o falsa applicazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli articoli 337 ter c.c., comma 4 e articolo 337 septies c.c., comma 1, nonche’, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione apparente o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, nonche’ la violazione o falsa applicazione degli 337 ter, comma 6, c.c., degli articoli 115, 116 e 118 c.p.c. e/o degli articoli 2 e 30, della Costituzione, avendo la sentenza impugnata confermato la statuizione del primo grado con la determinazione dell’assegno di mantenimento attribuito direttamente al figlio maggiorenne a carico di entrambi i genitori, ciascuno con il proprio importo, senza valutazione comparata dei redditi e delle rispettive sostanze dei coniugi, senza trarre argomenti di prova dall’omesso rispetto da parte del marito dell’ordine del giudice di esibizione di documentazione reddito patrimoniale e, infine, senza valutazione della legittimazione concorrente della madre alla domanda di assegno per il figlio diretto o tramite il genitore richiedente.
3.1 II motivo e’ infondato.
3.2 E’ utile ricordare, in proposito, che, a seguito della separazione personale, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalita’, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., 1 marzo 2018, n. 4811; principio richiamato anche da Cass., 16 settembre 2020 n. 19299, in motivazione).
In particolare, il giudice puo’ disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di proporzionalita’, e, nel determinare l’importo dell’assegno deve considerare le “attuali esigenze del figlio”, che si concretizzano in bisogni, abitudini, legittime aspirazioni della minore, e in genere nelle sue prospettive di vita, le quali non potranno non risentire del livello economico – sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass., 6 novembre 2009, n. 23630).
3.3 Nella specie, dal contesto motivazionale della pronuncia impugnata, emerge con chiarezza un sicuro riferimento a tali esigenze, ancorche’ necessariamente correlate alle condizioni economiche dei genitori.
La Corte d’Appello, infatti, nel confermare le statuizioni del giudice di primo grado (rispettivamente Euro 400,00 per la Campanioli ed Euro 500,00 per il (OMISSIS)) ha affermato che entrambi i coniugi erano massimamente impegnati, anche con i rispettivi risparmi, nel mantenimento della scuola specialistica del figlio maggiorenne che negli anni ammontava complessivamente ad Euro 100.000,00 e che era a carico di entrambi, rilevando, inoltre, che i coniugi godevano di entrate stipendiali non profondamente diverse; il (OMISSIS) era dipendente delle Ferrovie e percepiva circa Euro 2.000,00 mensili (oltre un rendita INAIL pari a 270,00 Euro mensili e all’attivita’ di arbitro sportivo per un reddito annuo indicato in Euro 5.000,00 – 6.000,00) e la Campanioli era insegnante elementare e percepiva circa 1.800,00 mensili.
3.4 Inoltre, non e’ superfluo rilevare che il diniego di esercizio del potere officioso di disporre indagini sui redditi e sui patrimoni delle parti non e’ censurabile in sede di legittimita’, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluita’ dell’iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori (Cass., 18 giugno 2008, n. 16575), come e’ accaduto nel caso in esame, dove la Corte territoriale espressamente ha ritenuto del tutto superflui ulteriori accertamenti istruttori (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
4. Il quarto mezzo censura la violazione o falsa applicazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli articoli 91 e 92 c.p.c., per avere la sentenza confermato la condanna della moglie al carico dei 2/3 delle spese legali del primo grado in considerazione della “soccombenza reciproca”: in carenza di confronto fra le domande reciprocamente accolte, volto al bilanciamento fra la parte maggiormente soccombente rispetto all’altra, nonche’ nella mancata valorizzazione del criterio della “causalita’ rispetto al giudizio” dovendosi considerare “soccombente” la parte che, con il suo comportamento, abbia reso necessario l’accertamento giudiziale.
4.1 II motivo e’ inammissibile, atteso che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass., 4 agosto 2017, n. 19613).
Senza dubbio la parte soccombente va identificata, alla stregua del principio di causalita’ – causalita’ sulla quale si fonda la responsabilita’ del processo – con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite ovvero con quella che abbia tenuto nel processo un comportamento rilevatosi ingiustificato e tale accertamento, ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, e’ rimesso al potere discrezionale del giudice del merito e la conseguente pronuncia e’ sindacabile in sede di legittimita’ nella sola ipotesi in cui dette spese, anche solo parzialmente, siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass., 16 giugno 2011 n. 13229).
5. Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiche’ la parte intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 articolo 13, comma 1 quater, inserito dal L. n. 228 del 2012 articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13
Dispone che ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003 articolo 52 siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

 

Assegnazione della casa familiare in presenza di figlio maggiorenne non autosufficiente

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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