Intercettazioni e l’assenza dei codici “hash” nei “file” audio

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|19 luglio 2021| n. 27918.

In tema di intercettazioni, l’assenza dei codici “hash” nei “file” audio estratti dal “server” non rileva ai fini della prova della loro corrispondenza con la registrazione originale.

Sentenza|19 luglio 2021| n. 27918. Intercettazioni e l’assenza dei codici “hash” nei “file” audio

Data udienza 25 maggio 2021

Integrale

Tag – parola: Giudizio di rinvio – Reati di omicidio – Omicidi nell’ambito di guerra di mafia – Ricorso per cassazione – Intercettazioni – Codice conversazioni – Valutazione – Chiamata di correo – Chiamata de relato – Giudizio di responsabilità – Premeditazione – Aggravante ex art. 416 bis. 1, c.p.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabett – rel. Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS) nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS) nato a (OMISSIS);
3. (OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/07/2019 della CORTE di ASSISE di APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Tassone Kate, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore delle parti civili, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ o il rigetto dei ricorsi e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
uditi i difensori degli imputati, avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
(Ndr: per sommario vedi PDF).

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di appello di Catanzaro, decidendo quale giudice di rinvio, in parziale riforma della sentenza pronunciata dalla giudice di primo grado, ha:
– dichiarato (OMISSIS) responsabile dei reati di cui ai capi A (omicidio di (OMISSIS) e (OMISSIS)), B (porto di arma da guerra correlata a detto omicidio), C (omicidio di (OMISSIS)), E (omicidio di (OMISSIS)), G (omicidio di (OMISSIS) e (OMISSIS)) e H (tentato omicidio di (OMISSIS)) e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi diciotto;
– dichiarato (OMISSIS) colpevole anche del reato di cui al capo C (omicidio di (OMISSIS)) e lo ha condannato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi sei, ritenuta la continuazione con il reato di cui al capo L (omicidio di (OMISSIS)), capo gia’ divenuto definitivo;
– riconosciuto, nei confronti di (OMISSIS), la circostanza aggravante della premeditazione in ordine ai delitti di cui ai capi G (omicidio di (OMISSIS) e (OMISSIS)) e H (tentato omicidio di (OMISSIS)) e lo ha condannato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi sei.
Vengono in rilievo omicidi commessi negli anni 1999 e 2000, ricondotti, per la gran parte (capi A, B, C, E), alla guerra di mafia scatenata contro la famiglia dei (OMISSIS) da (OMISSIS), per garantirsi, attraverso l’eliminazione fisica dei nemici, l’egemonia assoluta della consorteria di âEuroËœndrangheta insistente sul territorio del comune di Cutro; nonche’, per la residua parte (capi G e H), al conflitto che, nel territorio di Isola di Capo Rizzuto, ha visto contrapporsi il clan degli (OMISSIS) (alleato dei (OMISSIS)), da un lato, e quello dei (OMISSIS) (alleato di (OMISSIS)), dall’altro.
A questa decisione si e’ pervenuti attraverso il seguente iter processuale.
1.1. Con sentenza del 19 luglio 2012 la Corte di Assise di Catanzaro, per quanto qui ancora interessa, aveva:
– assolto (OMISSIS) da tutti i reati ascrittigli per non aver commesso il fatto;
– dichiarato (OMISSIS) colpevole del duplice omicidio di (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo G), del tentato omicidio di (OMISSIS) (capo H) e dell’omicidio di (OMISSIS) (capo L); mandato assolto il predetto imputato dagli omicidi di (OMISSIS) (capo C) e di (OMISSIS) (capo E);
– dichiarato (OMISSIS) colpevole del duplice omicidio di (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo G) e del tentato omicidio di (OMISSIS) (capo H).
1.2. Con sentenza del 3 luglio 2015 la Corte di Assise di appello di Catanzaro, investita del gravame proposto dagli imputati e dal Pubblico ministero, oltre a dichiarare l’estinzione per prescrizione di reati non piu’ sub iudice, aveva:
– dichiarato (OMISSIS) colpevole del duplice omicidio di (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo A), del porto di arma da guerra (capo B), degli omicidi di (OMISSIS) (capo C) e di (OMISSIS) (capo E); confermando, invece, l’esito assolutorio per il duplice omicidio di (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo G) e per il tentato omicidio di (OMISSIS) (capo H);
– dichiarato (OMISSIS) colpevole anche dell’omicidio di (OMISSIS) (capo C); confermato la condanna dell’imputato per l’omicidio di (OMISSIS) (capo L); confermato l’assoluzione per l’omicidio di (OMISSIS) (capo E); mandato l’imputato assolto dal duplice omicidio di (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo G) e dal tentato omicidio di (OMISSIS) (capo H);
– confermato la condanna di (OMISSIS) per l’omicidio di (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo G) e il tentato omicidio di (OMISSIS) (H), previa esclusione delle circostanze aggravanti della premeditazione, del nesso teleologico e di quella di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7 (ora prevista dall’articolo 416-bis.1 c.p. e cosi’ denominata nel prosieguo).
1.3. La Corte di cassazione, su ricorso del Pubblico Ministero e degli imputati, annullava parzialmente la decisione di secondo grado.
1.3.1. Con sentenza n. 26886 del 7 giugno 2017, depositata nel 2018, la prima sezione penale cosi’ decideva:
– nei confronti di (OMISSIS), in accoglimento del ricorso dell’imputato: annullamento con rinvio per i delitti di cui ai capi A (duplice omicidio (OMISSIS) e (OMISSIS)), B (porto di arma da guerra), C (omicidio (OMISSIS)), E (omicidio (OMISSIS)); in accoglimento del ricorso del Pubblico ministero: annullamento con rinvio per i reati di cui ai capi G (duplice omicidio (OMISSIS) e (OMISSIS)) e H (tentato omicidio (OMISSIS));
– nei confronti di (OMISSIS), in accoglimento del ricorso dell’imputato, annullamento con rinvio per l’omicidio (OMISSIS) di cui al capo C); rigetto, per i residui capi, del ricorso dell’imputato (capo L) e di quello del Pubblico ministero (capi E, G e H);
– nei confronti di (OMISSIS), rigetto del ricorso dell’imputato sulla affermazione di responsabilita’ per i capi G) e H); in parziale accoglimento del ricorso del Pubblico ministero: annullamento della sentenza in punto di esclusione della circostanza aggravante della premeditazione per i medesimi capi; definitivamente confermata, invece, l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 c.p..
Si ritenevano assorbiti i residui motivi proposti dalle parti pubbliche e private in punto di sussistenza/insussistenza delle circostanze aggravanti (premeditazione e articolo 416-bis.1 c.p.) concernenti i capi interessati da annullamento sulla affermazione di responsabilita’.
1.3.2. A seguito della sentenza della Corte di cassazione si formava il giudicato parziale su:
– la condanna di (OMISSIS) per il reato di cui al capo L (omicidio (OMISSIS)), aggravato dalla agevolazione mafiosa (circostanza che la Corte di cassazione ha ritenuto “contestata in fatto”);
– l’affermazione di responsabilita’ di (OMISSIS) per i reati di cui ai capi G e H (duplice omicidio (OMISSIS) – (OMISSIS) e tentato omicidio (OMISSIS)); rimaneva in discussione solo la configurabilita’ della circostanza aggravante della premeditazione, essendo stata definitivamente esclusa la circostanza aggravante della agevolazione mafiosa;
– l’assoluzione di (OMISSIS) dai reati di cui ai capi E (omicidio (OMISSIS)), G e H.
1.3.3. La decisione della Corte di cassazione si fondava sugli argomenti di seguito riassunti.
La condanna, pronunciata in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, nei confronti di (OMISSIS), per i reati di cui ai capi A), B), C), ed E), doveva essere annullata giacche’ il “ribaltamento” della pronuncia assolutoria era avvenuto sulla scorta di una diversa valutazione delle prove dichiarative decisive, senza provvedere pero’ alla rinnovazione dell’istruzione, in violazione dei principi dettati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487.
Per le medesime ragioni veniva annullata la condanna, pronunciata in appello, nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di cui al capo C).
L’assoluzione di (OMISSIS) dai reati di cui ai capi G) e H) doveva essere annullata – in accoglimento del ricorso del Procuratore generale – poiche’ era illegittimo, trattandosi di prove sopravvenute, il rigetto delle istanze di integrazione istruttoria, formulate dalla pubblica accusa alle udienze del 18/03/2015 e del 15/04/2015, volte ad acquisire e trascrivere i file audio delle intercettazioni ambientali captate nell’abitazione di (OMISSIS).
E’ stato annullato, infine, il punto della sentenza di appello concernente l’esclusione della circostanza aggravante della premeditazione in relazione ai delitti di omicidio tentato e consumato di cui ai capi G) e H).
1.4. In sede di rinvio, la Corte di Assise di appello di Catanzaro ha provveduto alla rinnovazione della istruzione disponendo: la riassunzione delle deposizioni dei collaboratori di giustizia (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); all’audizione dei nuovi collaboratori, (OMISSIS), (OMISSIS); all’acquisizione dei supporti relativi alle intercettazioni ambientali eseguite all’interno dell’abitazione di (OMISSIS); all’istituzione di perizia fonica; all’acquisizione delle sentenze relative all’omicidio di (OMISSIS) e al processo a carico di (OMISSIS) e altri.
Quindi ha pronunciato la decisione qui impugnata, contenente le statuizioni in esordio trascritte.
2. Ricorrono gli imputati tramite i rispettivi difensori.
3. Nell’interesse di (OMISSIS) sono articolati quattro motivi con l’atto a firma dell’avv. (OMISSIS) e sette motivi con l’atto a firma dell’avv. (OMISSIS).
Le doglianze, svolte nei separati ricorsi, sono per la gran parte sovrapponibili.
3.1. Con il primo motivo coltivato in entrambi gli atti, si denuncia la violazione degli articoli 268-bis e 269 c.p.p., sostenendo che la pronuncia di condanna si fonda sui risultati di intercettazioni di cui non sarebbe garantita ne’ dimostrata la genuinita’.
Secondo la ricostruzione del giudice di merito gli omicidi ascritti all’imputato si inquadrano in un conflitto armato che ha contrapposto le famiglie di âEuroËœndrangheta (OMISSIS) – (OMISSIS) a quelle (OMISSIS)- (OMISSIS).
Il giudice di rinvio valorizza una serie di intercettazioni – riportate alle pagine 82 e 83 della sentenza impugnata, acquisite dal procedimento penale c.d. Kriterion a seguito di rinnovazione dell’istruzione dinanzi al giudice di rinvio – le quali contengono una sorta di “rivendicazione postuma” da parte del ricorrente di essere stato coinvolto in passato in una guerra di mafia da cui sarebbe uscito vincitore.
Tuttavia il ricorrente dubita della genuinita’ dei file audio, tanto che ha sporto denuncia al riguardo.
La perplessita’ troverebbe conferma nei rilievi formulati dal consulente di parte. Costui ha spiegato come la codifica “hash”, nella specie mancante, sia l’unico strumento informatico in grado di garantire l’originalita’ dei file audio estratti.
In difetto di prova circa la genuinita’ dei supporti, i dati acquisiti perdono di attendibilita’ e non possono costituire prova a carico.
3.2. Con il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall’avv. (OMISSIS) e il terzo del ricorso a firma dell’avv. (OMISSIS) si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle doglianze espresse dal ricorrente in sede di spontanee dichiarazioni e relativa documentazione a riscontro.
All’udienza del 8 luglio 2019, il giudice di rinvio aveva acquisito una memoria a firma del ricorrente con allegata documentazione.
Quanto sostenuto dall’imputato e’ stato ignorato dal giudice di rinvio, nonostante si trattasse di dichiarazioni pregnanti perche’ confutative del dichiarato dei collaboratori di giustizia.
Addirittura, l’atto non e’ piu’ presente nell’incarto processuale, come risulta dalla attestazione rilasciata il 3 giugno 2020 dalla cancelleria della Corte di assise di appello di Catanzaro.
3.3. Con il terzo motivo del ricorso a firma dell’avv. (OMISSIS), il quinto e il sesto del ricorso sottoscritto dall’avv. (OMISSIS), si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dei risultati delle intercettazioni.
3.3.1. Il ricorrente contesta la “fondatezza del giudizio di intrinseca attendibilita’” espresso dal giudice di rinvio nei confronti dei collaboratori di giustizia, di cui esamina le singole posizioni.
(OMISSIS).
A differenza di quanto ritenuto dal giudice di rinvio, non sarebbe emerso uno stretto rapporto tra (OMISSIS) e (OMISSIS): non vi sarebbero riscontri in ordine al pagamento di uno stipendio e le lettere attesterebbero soltanto una richiesta, inviata da (OMISSIS) a (OMISSIS), volta a ricevere un sostegno economico durante la detenzione. Il rifiuto opposto dal destinatario spiegherebbe l’astio nutrito da (OMISSIS) nell’accusare (OMISSIS) di essere il mandante di tutti gli omicidi del crotonese; mentre i problemi economici sarebbero l’unica ragione della scelta di collaborare con la giustizia.
E’ inverosimile che (OMISSIS) abbia rivelato proprio al (OMISSIS), definitosi braccio destro di (OMISSIS), l’intenzione di uccidere quest’ultimo, e non e’ credibile che (OMISSIS) abbia acquisito informazioni sugli omicidi commessi dalla cosca di appartenenza, senza esservi mai coinvolto.
Altre sentenze, come ad esempio la sentenza n. 35327 pronunciata dalla Corte di cassazione il 18 luglio 2013, formulerebbero dubbi circa la reale affidabilita’ del dichiarante.
(OMISSIS) ha avuto contezza della vicenda, e soprattutto del contenuto delle intercettazioni, a partire dal 10 gennaio 2001, quando, cioe’, ricevette la notifica dell’ordinanza di custodia cautelare emessa, per questi e per altri fatti, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.
Diverse affermazioni del collaboratore (sul soprannome di (OMISSIS), sulla partecipazione al matrimonio del figlio di (OMISSIS), sulle interferenze nelle elezioni del sindaco Sulla) sarebbero smentite per tabulas.
(OMISSIS).
Non sarebbe verosimile, perche’ contrario alle dinamiche associative, il dato, riferito dal collaboratore, secondo cui nell’ambiente criminale erano noti gli autori degli omicidi dei clan rivali.
Inoltre le dichiarazioni di (OMISSIS) sono tutte de relato e, in tale situazione, non puo’ farsi ricorso al principio della “libera circolazione delle informazioni” che possiede una sua ragionevolezza solo se riferito alle notizie circolanti all’interno dello stesso clan non dei clan rivali.
Anche sul punto, il giudice di rinvio non avrebbe tenuto in debito conto le indicazioni di (OMISSIS), idonee a smentire le modalita’ di acquisizione delle notizie in carcere.
(OMISSIS).
Il collaboratore sostiene di aver ricevuto, in carcere, le confidenze di (OMISSIS) sul duplice omicidio (OMISSIS) – (OMISSIS), durante le comuni visite dentistiche; e’ tuttavia dimostrato che i due non sono mai stati visitati lo stesso giorno presso l’infermeria del carcere di Milano.
Peraltro (OMISSIS) spalleggiava la cosca degli (OMISSIS), acerrimi nemici dei (OMISSIS).
Il giudice di rinvio avrebbe omesso di: valutare la tardivita’ della collaborazione; di verificare il rapporto del collaborante con il “confidente”; di stabilire la capacita’ probante della ritenuta confidenza ovvero la sua capacita’ di individualizzazione.
(OMISSIS):
La sentenza della Corte di cassazione n. 1783 del 2015 (relativa al procedimento c.d. (OMISSIS)) avrebbe demolito non solo l’attendibilita’ del dichiarante, ma anche il presupposto fattuale della conoscenza con (OMISSIS): l’organizzazione di una rapina, da cui quest’ultimo e’ stato assolto proprio per la ritenuta debolezza probatoria delle dichiarazioni di (OMISSIS) (e di (OMISSIS)).
Il principio della “valutazione frazionata”, invocato dal giudice di rinvio, non potrebbe trovare applicazione nella specie, data l’interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa nel procedimento c.d. (OMISSIS) e la parte utilizzata in questo processo.
(OMISSIS) e (OMISSIS).
Difetterebbe qualunque valutazione delle memorie difensive con cui l’imputato contesta l’attendibilita’ dei collaboratori.
(OMISSIS) mentirebbe nel riferire le modalita’ di conoscenza con (OMISSIS) nel 1997, dato che all’epoca l’imputato era detenuto in carcere.
(OMISSIS) e’ persona “grandemente compromessa dall’abuso di sostanze stupefacenti” che si e’ macchiata di violenze nei confronti della compagna (nipote di (OMISSIS)). Per tale ragione (OMISSIS) sarebbe entrato in conflitto con la famiglia (OMISSIS) e soprattutto con il ricorrente che lo avrebbe “massacrato di botte”.
3.3.2. Quanto al contenuto dei colloqui intercettati nel procedimento c.d. “(OMISSIS)”, il ricorrente sostiene che il giudice di rinvio si sarebbe basato non sulle trascrizioni peritali, ma sul testo dei brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria come riportato nella sentenza di primo grado. Cio’ accadrebbe per le conversazioni del: 7 giugno 2000 (non si troverebbe l’espressione riportata in sentenza e non vi sarebbe alcun riferimento a (OMISSIS)); 24 gennaio 2000 (non risulterebbe l’espressione “sta scalpitando”); 26 febbraio 2000 in cui il travisamento probatorio sarebbe eclatante sia perche’ le frasi riportate in sentenza sono diverse da quelle trascritte (“invece a me mi pare che se esce (OMISSIS), due sono le cose… o lo devi ammazzare subito…) sia perche’ vengono riferite a (OMISSIS) quando a pronunciarle sarebbe stato invece il suo interlocutore, tale (OMISSIS), persona estranea alle dinamiche criminali.
3.3.3. Il ricorrente critica la capacita’ dimostrativa delle fonti di prova poste a base della affermazione di responsabilita’, analizzandole nel dettaglio (all’interno del terzo motivo del ricorso avv. (OMISSIS), con autonomo motivo, il sesto, nel ricorso avv. (OMISSIS)).
Capi A) e B) – duplice omicidio (OMISSIS)- (OMISSIS) e relativi delitti satellite.
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero inattendibili per le ragioni gia’ espresse.
Il racconto del (OMISSIS) presenterebbe numerose inverosimiglianze e contraddizioni sia sul ruolo da lui assunto sia sull’avvertimento dato al (OMISSIS) sia sulla composizione del gruppo di fuoco, via via allargatasi fino a comprendere “gente del gruppo (OMISSIS)”.
Le dichiarazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS) non costituirebbero riscontro a quelle del (OMISSIS), dato che provengono dalla medesima fonte, vale a dire (OMISSIS). Quelle di (OMISSIS) e (OMISSIS) indicherebbero una composizione del gruppo di fuoco, parzialmente diversa da quella indicata da (OMISSIS). (OMISSIS) riceverebbe smentita dai cugini (OMISSIS) i quali avrebbero negato di aver mai fornito simili notizie al parente.
Risulterebbe smentita l’affermazione di (OMISSIS) circa il fatto che l’omicidio (OMISSIS) sarebbe stato consumato nei terreni di (OMISSIS).
(OMISSIS) sostiene che le armi utilizzate per il duplice omicidio in esame sarebbero le stesse di quelle impiegate per uccidere (OMISSIS), cosi’ facendo, pero’, si sottrae a qualsiasi riscontro dato che (OMISSIS) e’ scomparso e il suo corpo non e’ mai stato trovato.
Sarebbe stata completamente trascurata la conversazione ambientale del 26 febbraio 2000, captata all’interno della Lancia Thema di (OMISSIS), valorizzata, invece, dal giudice di primo grado, dalla quale risulterebbero gli “isolatani”, con l’appoggio di (OMISSIS), i responsabili dell’agguato.
Non sarebbe condivisibile la lettura delle conversazioni nn. 392, 389 e 391 di cui al rit. 311/99, da cui, secondo il giudice di rinvio, emergerebbe la prova del mandato omicidiario, circostanza che, invece, il giudice di primo grado aveva negato, rilevando come le conversazioni conducessero ad altri responsabili e proprio la frase: “e allora voi avete fatto le cose di nascosto, non io” pronunciata da ” (OMISSIS)” nel dialogo con ” (OMISSIS)” rileverebbe a discolpa del primo. Ne’ si terrebbe conto che, negli ambienti della criminalita’ organizzata, e’ frequente la diffusione di notizie false o concertate. Mentre, in ogni caso, non sarebbe possibile identificare nel ricorrente il ” (OMISSIS)” di cui si parla, dato che quel (OMISSIS) avrebbe dovuto trovarsi a Cutro, mentre il ricorrente, all’epoca, si trovava a Savona “sottoposto a monitoraggio ambientale”.
Capi C) – omicidio di (OMISSIS).
Quanto narrato da (OMISSIS) sulle circostanze in cui e’ maturato l’omicidio (OMISSIS) sarebbe privo di attendibilita’.
Le dichiarazioni del collaboratore non potrebbero ricevere conforto da quelle di (OMISSIS) e (OMISSIS) data l’identita’ della fonte diretta.
Mentre (OMISSIS) riferirebbe solo circostanze generiche apprese da fonte non indicata.
Il giudice di rinvio enfatizzerebbe la “chirurgica” sovrapponibilita’ tra le dichiarazioni di (OMISSIS) e quelle del (OMISSIS), senza avvedersi, tuttavia, che proprio questo elemento dovrebbe generare sospetto, dato che (OMISSIS) ha iniziato il proprio percorso di collaborazione in epoca tarda, quando gia’ conosceva il narrato del (OMISSIS).
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non sarebbe cosi’ significativo neppure il fatto che (OMISSIS) con le sue dichiarazioni si sarebbe accusato di un crimine gravissimo a lui mai attribuito: (OMISSIS) ha solo riferito di essersi adoperato per eliminare le tracce del reato, accollandosi il reato di favoreggiamento non piu’ perseguibile dato il tempo trascorso.
Nessuna reale conferma potrebbe trarsi dalle intercettazioni, il cui contenuto verrebbe, ancora una volta, erroneamente riportato in sentenza.
La trascrizione peritale della conversazione n. 396 non e’: “domani e’ qua se vuole (OMISSIS) lo prendiamo”, ma: “che mo’ (OMISSIS) non viene. Come viene lui, come viene lui, andiamo e li prendiamo”.
Inoltre il giudice di rinvio svilisce, in poche battute, la forza della conversazione intervenuta il 21 aprile 2000, giorno successivo all’omicidio, tra (OMISSIS) (genero di (OMISSIS)) e (OMISSIS) (uno degli obiettivi di (OMISSIS)), che consentirebbe, invece, di ricondurre l’omicidio di (OMISSIS) alla famiglia (OMISSIS).
Capo E) – omicidio di (OMISSIS).
Il ricorrente critica la concreta tenuta degli elementi di prova posti a base del giudizio di colpevolezza: i collaboratori di giustizia non sono attendibili; (OMISSIS) indica come componenti del gruppo di fuoco anche (OMISSIS) e (OMISSIS) che all’epoca erano ristretti in carcere; il considerevole lasso di tempo intercorso tra la conversazione intercettata e la scomparsa della vittima (oltre sette mesi) svilirebbe l’efficacia probante della conversazione riportata a pagina 100 della sentenza impugnata.
Mentre non sarebbe stato tenuto nel debito conto che, quindici giorni prima alla scomparsa di (OMISSIS), questi veniva definito “traditore” da (OMISSIS) nel corso di una conversazione avvenuta con (OMISSIS) il (OMISSIS).
Capi G) e H) – duplice omicidio (OMISSIS)- (OMISSIS); tentato omicidio di (OMISSIS).
L’azione armata si inserisce nella guerra tra la famiglia degli (OMISSIS) e quella dei (OMISSIS).
L’affermazione di responsabilita’ dell’imputato troverebbe fondamento nelle affermazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS) che, pero’, sarebbero generiche e non conducenti: il primo dichiara che (OMISSIS), nella veste di capo societa’, “deve sapere tutto quello che succede la’”; mentre il secondo sostiene che “non si muove foglia a (OMISSIS), nel senso che, per andare a fare un discorso di sangue per un’altra cosca, occorreva che lo ordinasse (OMISSIS)”.
(OMISSIS) erra anche nella indicazione del ruolo svolto da (OMISSIS), mentre il coinvolgimento, nel delitto, di persone appartenenti al clan di (OMISSIS) – cui accenna (OMISSIS) – e’ smentita dal fatto che, in questo stesso processo, (OMISSIS) e’ stato definitivamente assolto dalla partecipazione a tali reati.
Indeterminate, e prive di elementi che consentano di collegarle ai reati in esame, sarebbero le conversazioni citate alle pagine 111 e 112 della sentenza impugnata.
I contrasti tra (OMISSIS) e gli (OMISSIS) – a causa della richiesta estorsiva pretesa dai secondi verso una struttura ricettizia sita a (OMISSIS) e riferibile al primo – si sarebbero appianati, come riferito da (OMISSIS) stesso che parla di un “incontro chiarificatore”.
3.4. Con il quarto motivo del ricorso a firma dell’avv. (OMISSIS) e il settimo (erroneamente indicato con il numero 6 del ricorso sottoscritto dall’avv. (OMISSIS)), si denuncia violazione del divieto di reformatio in peius e vizio di motivazione in punto di riconoscimento della circostanza aggravante della premeditazione.
3.4.1. Evidenzia il ricorrente che:
– all’esito del primo giudizio di appello, il ricorrente e’ stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A), B), C) ed E).
– per tutti gli omicidi sarebbe stata riconosciuta la circostanza aggravante della premeditazione, che e’ stata esclusa solo per il capo L (addebitato a (OMISSIS)) e per i capi G e H (addebitati a (OMISSIS));
– il dato si ricava da quanto scritto alla pagina 112 della sentenza, nonche’ dal dispositivo della sentenza che riporta l’esclusione della sola aggravante del nesso teleologico;
– nonostante il riconoscimento della premeditazione, la prima Corte di assise di appello applicava all’imputato la pena di anni trenta di reclusione in luogo di quella dell’ergastolo prevista per il delitto di omicidio premeditato;
– nel proporre il ricorso per cassazione, la Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro impugnava, erroneamente, l’esclusione della premeditazione, che, invece, era stata riconosciuta; mentre non aggrediva la illegalita’ (per difetto) della pena inflitta, punto sul quale si sarebbe formato “un giudicato”;
– di conseguenza il giudice di rinvio che, invece, ha inflitto la pena dell’ergastolo per il reato di cui al capo C), sarebbe incorso in una violazione del divieto di reformatio in peius.
3.4.2. Sotto altro profilo si rileva come non sarebbe assistita da idonea motivazione la ritenuta sussistenza della premeditazione per il delitto di cui capo G), dato che si ignorano i momenti decisionali e organizzativi del duplice omicidio; mentre la conversazione n. 720 del 17 luglio 2000 illumina solo l’atteggiamento soggettivo di (OMISSIS), non suscettibile di riverberarsi su quello del ricorrente.
3.5. Con il secondo motivo del ricorso a firma dell’avv. (OMISSIS) si denuncia la violazione degli articoli 546, 178 e 603 c.p.p. e il vizio di motivazione.
La sentenza impugnata riprodurrebbe con la modalita’ del copia-incolla il costrutto motivazionale della sentenza annullata sulle deposizioni rese in primo grado dai collaboratori di giustizia, nonostante la prova sia stata rinnovata in sede di rinvio.
3.6. Con il quarto motivo del ricorso sottoscritto dall’avv. (OMISSIS) si deduce violazione dell’articolo 178 c.p.p. e vizio di motivazione.
Il ricorrente ha inutilmente chiesto di acquisire o di ottenere copia delle riprese della propria abitazione autorizzate il 22 aprile 2000 nell’ambito del procedimento penale n. 1486 del 2000 RGNR.
Si tratterebbe di immagini rilevanti per screditare il teste (OMISSIS), il quale, mentendo, ha dichiarato di aver frequentato abitualmente la dimora di (OMISSIS).
Il diniego, immotivato, opposto dalla Corte distrettuale avrebbe privato illegittimamente l’imputato di un elemento decisivo per la propria difesa.
3.7. Con il sesto motivo del ricorso a firma dell’avv. (OMISSIS) – oltre ad esporre le considerazioni sopra trascritte (cfr. paragrafo 3.3.) – si contesta, per ciascun omicidio, la possibilita’ di riconoscere la circostanza aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 c.p., poiche’ non contestata.
I capi di imputazione relativi ai reati di omicidio contengono solo la contestazione della circostanza aggravante di cui all’articolo 61 n. 2, c.p., senza neppure accennare a quella in rassegna che, li’ dove contestata, in altri capi di imputazione, viene citata espressamente.
4. (OMISSIS) propone cinque motivi e deposita una memoria contenente due motivi aggiunti.
4.1. Con il primo eccepisce la violazione di legge in relazione agli articoli 268 bis e 269 c.p.p. in termini analoghi a quelli esposti nel ricorso di (OMISSIS).
4.2. Con il secondo motivo di ricorso e il secondo dei motivi aggiunti denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilita’ del ricorrente per il delitto di cui al capo C) relativo all’omicidio di (OMISSIS).
Il ricorrente sostiene:
– che il giudice di primo grado aveva assolto l’imputato ritenendo inattendibili i collaboratori di giustizia, irrilevante il colloquio con (OMISSIS) (perche’ svoltosi tre mesi prima del fatto ed espressivo di meri propositi), significativa una conversazione di segno opposto tra soggetti appartenenti al gruppo (OMISSIS) i quali si compiacevano della scomparsa di (OMISSIS);
– che il giudice di rinvio aveva ribaltato la pronuncia assolutoria senza fornire adeguata motivazione: nulla dice a proposito della posizione di (OMISSIS) se non che le argomentazioni sviluppate per (OMISSIS) sono estensibili anche al primo; utilizza le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che pero’ sarebbero inaffidabili.
Il ricorrente sottopone ad aspra critica la credibilita’ soggettiva dei dichiaranti e l’affidabilita’ intrinseca della loro narrazione, ripercorrendo considerazioni sovrapponibili a quelle esposte nel ricorso di (OMISSIS), specificando che:
– le affermazioni del (OMISSIS) circa la dinamica, il movente dell’omicidio e i movimenti di (OMISSIS) sarebbero inverosimili ( (OMISSIS) si sarebbe schierato con i (OMISSIS), ma poi si sarebbe recato da solo a far visita all’acerrimo rivale, (OMISSIS); (OMISSIS), asserito “braccio destro” di (OMISSIS), avrebbe continuato a frequentare (OMISSIS) anche dopo la scelta di questi a favore dei (OMISSIS));
– (OMISSIS), a differenza di quanto afferma il giudice di rinvio, non ha mai attribuito a (OMISSIS) il ruolo di esecutore dell’omicidio (parla solo di (OMISSIS) che aveva aspettato la vittima sotto i capannoni dell’abitazione del fratello e l’aveva colpita in testa con un’arma dotata di silenziatore, e di (OMISSIS) che avrebbe sepolto il corpo);
– (OMISSIS) ha mostrato scarsissima credibilita’ nel negare, bollandola come “invenzione” del difensore che lo stava esaminando, la pendenza di un procedimento penale a proprio carico per violenze domestiche, ricevendo smentita, pero’, dalla produzione della sentenza del Tribunale di Crotone di cui si da’ atto a pagina 54 della sentenza impugnata; inoltre le sue dichiarazioni contengono delle perplessita’ circa la partecipazione di (OMISSIS) all’omicidio e, dunque, divergono da quelle di (OMISSIS).
Circa la pregnanza dei risultati intercettativi (in particolare quelli riportati alle pagine 100 e 103 della sentenza impugnata), il ricorrente solleva dubbi analoghi a quelli esposti nel ricorso di (OMISSIS), con gli ulteriori rilievi:
– che nel colloquio tra (OMISSIS) e (OMISSIS) si fa riferimento al fatto che il secondo avrebbe informato, della scomparsa di (OMISSIS), (OMISSIS), il quale, pero’, secondo il narrato di (OMISSIS) e (OMISSIS), sarebbe stato uno degli esecutori materiali dell’omicidio;
– che le due intercettazioni (progressivi nn. 396 e 382) non possono fungere da riscontro esterno individualizzante alla chiamata di (OMISSIS), poiche’ le conversazioni precedono l’omicidio e, pur esprimendo un proposito criminale, lo fanno in maniera generica e senza alcuna riferibilita’ alle future concrete modalita’ omicidiarie, per come riferite dal collaboratore di giustizia.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso e il primo dei motivi aggiunti si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione nel rapporto tra riconoscimento della premeditazione e divieto di reformatio in peius nei termini gia’ illustrati per il ricorso di (OMISSIS).
4.4. Con il quarto si denuncia violazione dell’articolo 627 c.p.p., sul rilievo che il ricorso del Procuratore generale nei confronti di (OMISSIS) sarebbe stato rigettato (come risulta al punto 6 della sentenza di annullamento), dunque si sarebbe formata una preclusione sul punto della insussistenza della premeditazione.
4.5. Con il quinto motivo si contesta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), la configurabilita’ della premeditazione.
Il giudice di rinvio non avrebbe offerto alcuna adeguata motivazione circa la ricorrenza dei presupposti della aggravante in rassegna: un apprezzabile intervallo di tempo tra risoluzione criminosa e azione omicidiaria, sufficienti a far riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito, nonche’ la persistenza di esso con una risoluzione precisa in tutte le sue componenti psicologiche (Sez. U n. 35 del 2009).
La preordinazione non sarebbe di per se’ sufficiente.
Sarebbero irrilevanti i pregressi propositi di cui alla conversazione n. 396 del 24 gennaio 2000, intervenuta tre mesi prima del fatto.
Le stesse dichiarazioni del (OMISSIS), richiamate in sentenza a supporto della decisione, militerebbero in senso opposto.
5. (OMISSIS) si affida a due motivi.
5.1. Il primo motivo concerne la genuinita’ delle intercettazioni, per l’assenza del codice hash.
5.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione per i reati di cui ai capi G) e H).
Il giudice di rinvio, disattendendo il mandato ricevuto dalla Corte di cassazione, anziche’ procedere a “una riconsiderazione dell’intero quadro probatorio afferente all’aggravante in oggetto”, si sarebbe affidato solo ad alcuni brani dell’intercettazione n. 720 del 17 luglio 2000, senza porsi alla ricerca di eventuali elementi di riscontro.
Il riconoscimento della premeditazione e’ incentrato sul presupposto che i delitti di cui ai capi G e H si inserirebbero in una “guerra di mafia”; ma cio’ contrasta con la definitiva esclusione, per (OMISSIS), della circostanza aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 c.p..
La citata conversazione n. 720, se letta nel suo complesso, offrirebbe un risultato probatorio difforme da quello ritenuto dal giudice di merito, lasciando notevoli margini di dubbio circa il suo reale significato.
Si registrerebbe cioe’ uno “sganciamento” tra le pregresse iniziative e la successiva determinazione criminosa; peraltro resterebbe indimostrato l’intervallo cronologico esistente tra l’insorgenza del progetto criminoso e la sua realizzazione, avvenuta il 2 marzo 2000.
Infine sarebbero stati trascurati i contenuti del brano di cui al progressivo n. 719 (inerente alla medesima conversazione) dal quale si evincerebbe che i due interlocutori ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) riferiscono l’attivita’ di appostamento non a (OMISSIS), ma ad un altro soggetto tale “Rusareddru”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di (OMISSIS) e’ fondato quanto alla affermazione di responsabilita’ per i reati di cui ai capi G) e H) e sul punto della circostanza aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 c.p. in relazione ai capi A), C) ed E).
(OMISSIS) si giova dell’effetto estensivo dell’impugnazione di (OMISSIS) sulla ridetta aggravante in relazione al capo C).
Il suo ricorso e’ infondato nel resto.
Il ricorso di (OMISSIS) e’ infondato.
2. I fatti per cui e’ processo.
2.1. La sentenza impugnata ricostruisce il quadro generale della vicenda nei termini di seguito sintetizzati.
Come risulta dalla sentenza pronunciata nel processo “(OMISSIS)” del Tribunale di Crotone, divenuta irrevocabile il 6 marzo 2007, sin dagli inizi degli anni âEuroËœ80 del secondo scorso e’ esistita a (OMISSIS) una consorteria criminale di stampo mafioso capeggiata da (OMISSIS) (classe (OMISSIS)).
Agli inizi degli anni âEuro˜90, (OMISSIS) viene ristretto in carcere in esecuzione di due titoli di condanna definitivi.
Ne approfitta il suo “vicario”, (OMISSIS) detto “mano di gomma”. Costui scatena una guerra contro i (OMISSIS), dalla quale esce vincitore, spodesta il vecchio boss e acquisisce un potere incontrastato.
(OMISSIS) e’ legato da uno strettissimo rapporto fiduciario a (OMISSIS), svolge un ruolo operativo nella gestione dello spaccio di sostanza stupefacente e delle estorsioni.
(OMISSIS) e’ un autorevole esponente dell’omonimo gruppo, che, dopo una guerra di mafia contro la (OMISSIS), diventa il c(an egemone nel Comune di (OMISSIS).
La sentenza Kyterion, pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro il 19 luglio 2018 e divenuta definitiva il 4 giugno 2019, ha confermato il ruolo di capo indiscusso di (OMISSIS) e ha disegnato l’evoluzione del predominio delle cosche ne(senso che dal clan (OMISSIS) si separa (OMISSIS) e dal clan (OMISSIS) si separano i (OMISSIS), cosi’ dando vita a contrapposte alleanze tra le consorterie “emergenti” dei (OMISSIS) e dei (OMISSIS), da un lato, e tra quelle “perdenti” dei (OMISSIS) e degli (OMISSIS), dall’altro.
2.2. Per quanto qui interessa, i fatti ancora in rilievo possono essere sintetizzati come segue, seguendo una scansione cronologica.
2.2.1. Capo L) – omicidio (OMISSIS).
Il (OMISSIS), in localita’ (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS), viene rinvenuto, all’interno di un’autovettura, il cadavere di (OMISSIS), trafitto da numerosi colpi di pistola.
Nel corso di una intercettazione, (OMISSIS), braccio destro di (OMISSIS), si assume la paternita’ dell’omicidio.
La pronuncia di condanna a carico di (OMISSIS) e’ passata in giudicato a seguito del rigetto, su tale capo, del ricorso dell’imputato, ad opera della prima sezione della Corte di cassazione (cfr. sopra nel “ritenuto in fatto”, paragrafo 1.3.).
2.2.2. Capo A) – duplice omicidio di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Capo B) – porto di arma da guerra.
Il (OMISSIS), nel Comune di (OMISSIS), accanto alla carcassa di un’autovettura, vengono trovati i corpi, semicarbonizzati, di (OMISSIS) e (OMISSIS). I due uomini sono stati trafitti da colpi di pistola esplosi da varie armi da fuoco, tra cui un’automatica calibro 7,62 NATO.
Le due vittime stavano rientrando nel carcere di (OMISSIS) ove erano ristrette in regime di semidetenzione.
(OMISSIS) e’ stato ritenuto, dal giudice di rinvio, il mandante del duplice omicidio. Il movente dell’azione omicida e’ stato individuato nella necessita’ di liberarsi di (OMISSIS), anticipandone le mosse, dato che quest’ultimo, a sua volta, – per mandato del padre (OMISSIS), boss storico, all’epoca detenuto doveva occuparsi della eliminazione fisica di (OMISSIS). (OMISSIS) e’ stato colpito sol perche’ si trovava in compagnia della vittima designata.
2.2.3. Capo C) – omicidio di (OMISSIS).
Il 20 aprile 2000, il giovane (OMISSIS) si allontana da casa della zia a bordo dello scooter del cugino e sparisce nel nulla.
Sono stati dichiarati colpevoli dell’omicidio: (OMISSIS), quale mandante, e (OMISSIS) quale esecutore.
L’omicidio viene ricondotto all’intenzione di (OMISSIS) di uccidere tutti i fedelissimi del boss detenuto (OMISSIS) (OMISSIS), prima che quest’ultimo riconquistasse la liberta’, nonche’ alla scarsa affidabilita’ di (OMISSIS) che, seppur formalmente aderente alla cosca di (OMISSIS), aveva sposato una (OMISSIS) e viene considerato la “talpa” che ha riferito a (OMISSIS) di come (OMISSIS) fosse stato il mandante dell’omicidio del figlio (OMISSIS).
2.2.4. Capo E) – omicidio di (OMISSIS).
(OMISSIS) scompare il (OMISSIS).
(OMISSIS) risponde dell’omicidio nella veste di mandante.
L’assoluzione di (OMISSIS) e’ definitiva.
2.2.5. Capi G) e H) – duplice omicidio di (OMISSIS) e (OMISSIS); tentato omicidio di (OMISSIS) Pasquale.
Il 2 marzo 2000, tre persone – armate di un fucile automatico calibro 7.62, di un fucile da caccia calibro 12 e di una pistola a funzionamento semiautomatico calibro 9 mm – irrompono in un bar di (OMISSIS) e uccidono (OMISSIS) e (OMISSIS), intenti a giocare a carte; feriscono alla gamba, (OMISSIS), il quale riesce a mettersi in salvo “lanciandosi sul pavimento in direzione della porta di uscita”.
L’affermazione di responsabilita’ di (OMISSIS) e’ coperta da giudicato parziale (rimane sub iudice solo il punto della premeditazione).
Il giudice di rinvio riconduce i delitti anche alla responsabilita’ di (OMISSIS) (assolto in primo e in secondo grado).
(OMISSIS) e’ stato assolto in via definitiva.
2.3. Il tortuoso andamento del processo impone di chiarire i capi e i punti della decisione che formano oggetto del presente giudizio.
Sono tuttora sub iudice:
– per il capo A): la responsabilita’ di (OMISSIS), quale mandante; l’imputato, assolto in primo grado, condannato in appello, e’ stato condannato in sede di rinvio. Si discute della circostanza aggravante di cui all’articolo 416-bis.1, c.p., ritenuta dal giudice di rinvio, ma, secondo il ricorrente, in assenza di contestazione;
– per il capo B): la responsabilita’ di (OMISSIS) per il porto di arma da guerra, utilizzata per commettere l’omicidio di cui al capo A);
– per il capo C): la responsabilita’ di (OMISSIS), quale mandante, e di (OMISSIS), quale esecutore materiale. Entrambi gli imputati, assolti in primo grado, condannati in appello, sono stati condannati in sede di rinvio. Si discute della circostanza aggravante di cui all’articolo 416-bis.1, c.p., ritenuta dal giudice di rinvio, ma, secondo i ricorrenti, in assenza di contestazione. E’ controversa, sotto vari profili, la sussistenza della premeditazione;
– per il capo E): la responsabilita’ di (OMISSIS), quale mandante. L’imputato, assolto in primo grado, condannato in appello, e’ stato condannato in sede di rinvio. Si discute delle circostanze aggravanti nei medesimi termini esposti per il capo C);
– sub capi G) e H): la responsabilita’ di (OMISSIS), quale mandante; l’imputato, assolto in primo e in secondo grado, e’ stato condannato in sede di rinvio. Si discute della premeditazione per entrambi gli imputati (nei confronti di (OMISSIS) l’affermazione di responsabilita’ e’ definitiva) e della circostanza aggravante di cui all’articolo 416-bis.1, c.p., ritenuta a carico di (OMISSIS) (esclusa, invece, gia’ in precedenza, per (OMISSIS)).
Sono divenute definitive le affermazioni di responsabilita’ di (OMISSIS) per il capo L) e, come anticipato, di (OMISSIS) per i capi G) e H).
E’ definitiva l’assoluzione di (OMISSIS) per i reati di omicidio consumato e tentato di cui ai capi E), G) e H).
Sono, del pari, definitive le pronunce di proscioglimento degli odierni ricorrenti dai reati minori.
3. I caratteri del giudizio di legittimita’.
3.1 Casi e limiti del ricorso per cassazione.
Il sindacato del giudice di legittimita’ sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non “manifestamente illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilita’ logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente “incompatibile” con altri atti del processo muniti di una autonoma forza dimostrativa tale da vanificare o radicalmente inficiare, sotto il profilo logico, la motivazione.
Il giudice di legittimita’ e’, pertanto, chiamato ad effettuare un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente.
Tale controllo, per sua natura, e’ destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della “resistenza” logica del ragionamento esposto. Alla Corte di cassazione resta preclusa, invece, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perche’ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa.
3.2 Considerazioni generali sui ricorsi proposti.
3.2.1. La motivazione della sentenza impugnata (pagg. 38 e ss.) si struttura, nel complesso, in modo logico e consequenziale:
– esposizione delle fonti di prova: sentenze irrevocabili di condanna (paragrafo 7.1., pag. 40 e ss.); dichiarazioni di collaboratori di giustizia, valutate sotto il profilo della credibilita’ del dichiarante e della attendibilita’ intrinseca della chiamata, superando, con una disamina analitica, le obiezioni sollevate al riguardo dagli imputati e dai loro difensori (paragrafo 7.2., pag. 45 e ss.); le intercettazioni, svolgendo una accurata analisi circa la ritualita’ delle intercettazioni, la fedelta’ delle trascrizioni e la certezza nell’attribuzione delle voci (paragrafo 7.3., pagg. 74 e ss.);
– scrupolosa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda in relazione ai singoli capi di imputazione (paragrafi 8, 9 e 10, pagg. 84 e ss.) e al trattamento sanzionatorio (paragrafo 11, pagg. 115 e ss.).
3.2.2. A fronte di tanto, significative parti dei ricorsi soffrono di errori di impostazione e prospettiva, che finiscono per relegare nell’alveo della inammissibilita’ le doglianze proposte.
Si fa riferimento a quelle parti che riversano sulla Corte di cassazione le medesime questioni di fatto coltivate nei precedenti gradi di giudizio, senza cernita di rilevanza, efficacia e deducibilita’, ignorando le risposte gia’ ottenute, ma, soprattutto, dimenticando che il ricorso per cassazione richiede un confronto critico non con le prove raccolte ma con l’esito decisorio conclusivo e con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, in un’ottica di sintesi.
3.2.3. Questo vale certamente per la deduzione di vizi motivazionali, posto che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati e, altresi’, quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (per tutte Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione).
In tale ottica e’ inammissibile il ricorso per cassazione che si risolve nella pedissequa reiterazione dei motivi gia’ dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, in quanto non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).
3.2.4. Va aggiunto che il problema della “genericita’” involge, in qualche modo, anche le denunce di violazione della legge processuale.
Se e’ vero che in ipotesi di error in procedendo cio’ che rileva e’ la correttezza della decisione e non della motivazione che la sorregge, e che sulle questioni processuali la Corte di cassazione e’ “giudice del fatto”, non puo’ dimenticarsi che grava a carico della parte l’onere di indicare, a pena di inammissibilita’, gli atti specificamente affetti dal vizio e, soprattutto, di chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio probatorio gia’ valutato, si’ da potersene inferire la decisivita’ in riferimento all’epilogo decisorio (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).
4. Le questioni comuni.
4.1. Le intercettazioni.
4.1.1. Premessa.
Le questioni, sollevate dalle difese, in merito alle intercettazioni acquisite al processo nel corso dell’istruttoria di primo e secondo grado sono state tutte rigettate dalla prima sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza di annullamento parziale n. 26886 del 07/06/2017, dep. 2018 e non sono ulteriormente coltivabili.
Ne’ possono porsi temi nuovi, sotto il profilo del travisamento della prova, che riguardino i risultati di quelle intercettazioni, se mai proposti in precedenza.
Gli unici profili, ancora coltivabili in questa sede, attengono alle intercettazioni ambientali acquisite e trascritte nel processo di rinvio, su mandato della Corte di cassazione.
Si tratta di conversazioni, risalenti al 2013, nel corso delle quali (OMISSIS), riferendosi a problemi insorti nella consorteria criminale, ricorda come si era regolato in passato per risolverne di analoghi: “Noi abbiamo ammazzato tutti”; “Noi (le guerre) le abbiamo vinte”; “Non c’e’ nessuno che viene la mattina e fa quello che vuole (…)”. Il giudice di rinvio cita, come rilevanti, il progressivo n. 4683 del 2 agosto 2013, relativo a un summit all’interno del casale sito in localita’ (OMISSIS), e quelli n. 30428 del 13 gennaio 2013 e n. 30429 del 13 febbraio 2013 (cfr. pagg. 82 e 83 sentenza impugnata).
4.1.2. Il codice hash.
Tutti i ricorrenti eccepiscono la inaffidabilita’ dei file audio relativi alle intercettazioni acquisite in sede di giudizio di rinvio e utilizzate dal perito per la relativa trascrizione.
E’ pacifico che non viene in rilievo alcun profilo di inutilizzabilita’, poiche’ non prevista dalla legge.
La doglianza fa leva, piuttosto, sulle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico di parte ing. (OMISSIS), il quale ha redatto una memoria tecnico-difensiva (allegata al ricorso di (OMISSIS)) volta a verificare le attivita’ tecniche di estrazione dei predetti file audio dagli hard disk dei server in uso presso le Procure di Catanzaro e Reggio Calabria. Il consulente ha riscontrato la mancanza su detti file dei codici hash, che, a dire dell’esperto, costituirebbe l’unica garanzia di corrispondenza dei file estratti a quelli originali.
Il motivo e’ inammissibile, perche’, per un verso, generico e, per altro verso, manifestamente infondato.
Anzitutto emerge un difetto di specificita’ rispetto all’onere, imposto ai ricorrenti dall’articolo 581 c.p.p., di chiarire quale sia stata l’effettiva incidenza di queste intercettazioni (trascritte in sede di rinvio) sulla decisione di condanna (o sul riconoscimento di una o piu’ circostanze aggravanti) in relazione alle singole imputazioni che li vedono implicati (cfr. sopra paragrafo 3.2.4. e Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).
La lacuna allegativa e’ tanto piu’ manifesta se si consideri che quelle intercettazioni sono prive di rilievo ai fini sia della condanna di (OMISSIS) per il reato sub C) sia del riconoscimento della premeditazione a carico di (OMISSIS).
In secondo luogo il consulente di parte introduce una “garanzia di genuinita’” avulsa dal sistema processuale che contempla un diverso sistema di tutele.
L’articolo 268 c.p.p., comma 3, stabilisce che le operazioni di intercettazione “possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica”, salvo specifiche eccezioni che nella specie non vengono invocate.
La norma mira a garantire, anche da un punto di vista tecnico e non solo giuridico, la segretezza e la liberta’ delle comunicazioni (Corte Cost. ordinanze n. 443 del 1 dicembre 2004, n. 209 del 7 aprile 2004, n. 259 del 2001 e n. 304 del 2000); il legislatore ha preteso che fosse l’Autorita’ giudiziaria a controllare direttamente l’uso degli impianti di intercettazione, anche “di fatto”, mediante la installazione degli impianti stessi presso gli Uffici Giudiziari, allo scopo di evitare un uso improprio di uno strumento assai delicato che incide su un diritto fondamentale della persona.
L’origine della peculiare disciplina dettata dall’articolo 268 c.p.p., comma 3, e’ rinvenibile nel principio, enunciato dalla Corte costituzionale nella vigenza del codice di procedura penale del 1930, secondo il quale devono essere ricondotte nel perimetro della previsione dettata dall’articolo 15 Cost., anche le garanzie di ordine piu’ propriamente tecnico, concernenti la predisposizione di servizi tali da consentire alla autorita’ giudiziaria, “anche di fatto il controllo necessario ad assicurare che si proceda alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e solo nei limiti dell’autorizzazione” (Sez. U n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, in motivazione).
Le operazioni di registrazione debbono avvenire, quindi, tramite gli impianti presenti nell’ufficio giudiziario.
E’ questa la garanzia apprestata dal codice di rito a tutela della riservatezza e allo scopo di prevenire alterazioni o manomissioni.
Come spiegano le Sezioni Unite Carli (n. 36359 del 26/6/2008) per la registrazione delle captazioni vengono utilizzati apparati multilinea (collegati cioe’ ad un flusso di linee telefoniche) che registrano dati trasmessi in forma digitale e successivamente decodificati in file vocali immagazzinati in memorie informatiche centralizzate.
I dati cosi’ memorizzati vengono poi, di regola, trasferiti su supporti informatici per renderli fruibili all’interno dei singoli procedimenti.
In pratica i supporti costituiscono il corredo documentale al quale viene affidato il contenuto della prova.
L’attivita’ di riproduzione – e cioe’ di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell’ufficio giudiziario – e’ un’operazione estranea alla nozione di “registrazione”, la cui “remotizzazione” non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale e’ sempre consentito l’accesso diretto alla prova, potendo ottenere copia di tutte le registrazioni (sin dalla fase delle indagini preliminari).
Ebbene il codice di rito non dispone che, nel caso di estrazione di copie di dati informatici sia necessario indicare il codice “hash”, il legislatore non ha tipizzato le misure tecniche e le procedure dirette a validare la corrispondenza dei file audio estratti all’originale conservato nel server (cfr. Sez. 3, n. 37644 del 28/05/2015 R., Rv. 265180 sul diverso tema della perquisizione di sistema informatico o telematico), tuttavia ha apprestato una serie di garanzie per scongiurare il rischio di alterazioni (ponendo gli originali sotto il controllo e la custodia della autorita’ giudiziaria) e ha riconosciuto alla difesa tutte le facolta’ necessarie per verificare che eventuali abusi non siano stati compiuti.
Ergo l’assenza dei codici hash e’ irrilevante.
Le difese non possono limitarsi a introdurre, in astratto, un generico sospetto di manomissione, ma devono (e possono) dimostrarla nel concreto.
Peraltro la prova dell’alterazione (che non involge, pacificamente, profili di utilizzabilita’) attiene al merito del processo, e, nella specie, il giudice di rinvio da’ atto che non sono emerse circostanze da cui risultino manipolazioni o interventi tendenti a incidere sulla corrispondenza al vero dei testi trascritti (pag. 79-80 sentenza impugnata).
4.1.3. Valutazione delle conversazioni intercettate.
Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attivita’ di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, (per tutte Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714; cfr. da ultimo Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, che in motivazione ha sottolineato che il contenuto di un’intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non e’ in alcun senso equiparabile alla chiamata in correita’).
Quanto alle censure rivolte al significato del compendio captativo, va ribadito che la relativa interpretazione costituisce questione di fatto, che, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimita’ (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
In questa sede, va risolta, definitivamente, la doglianza, agitata da (OMISSIS) e (OMISSIS), circa la pretesa difformita’ del contenuto di alcuni brani di conversazioni per come riportato in sentenza rispetto al testo trascritto dal perito.
La problematica rileva, nel giudizio di legittimita’, sotto il profilo del “travisamento della prova”.
Tuttavia va osservato che la censura e’ inammissibile per due concorrenti e autonomi ordini di motivi:
– sotto un primo aspetto, la dedotta difformita’ concerne intercettazioni gia’ presenti e acquisite agli atti prima della pronuncia della sentenza rescindente e che, come affermano gli stessi ricorrenti, si trovavano riportate nei medesimi termini (in tesi errati) nelle precedenti decisioni, il punto non e’ stato devoluto alla “prima” Corte di cassazione e dunque non e’ proponibile per la prima volta in questa sede (cfr. sopra paragrafo 4.1.1.);
– sotto altro aspetto, la difformita’, per come rappresentata nei ricorsi, riguarda aspetti marginali, e dunque difetta del necessario requisito della decisivita’ (cfr. Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190).
4.2. La chiamata di correo.
Le difese di (OMISSIS) e di (OMISSIS) denunciano la violazione dei criteri legali che presiedono all’utilizzo ed alla valutazione della prova dichiarativa, integrante la chiamata in correita’ o in reita’.
Non si vuole indugiare, oltre il necessario, su principi universalmente noti, ma e’ opportuno prendere le mosse da essi in modo da svolgere alcune riflessioni di immediata rilevanza nella risoluzione del caso concreto.
4.2.1. Principi generali.
La regola di giudizio per la valutazione della chiamata in correita’ – strumento conoscitivo che rappresenta una prova e non un mero indizio seppur non autosufficiente a sostenere il verdetto di colpevolezza (in dottrina si parla di semiplena probatio) – e’ dettata dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, che differenzia tale fonte dichiarativa dalla testimonianza in ragione della posizione assunta e del coinvolgimento personale del dichiarante nel processo, dell’assunzione della responsabilita’ per il fatto di reato riferito, oppure della rivelazione di detto fatto perche’ appreso da terzi o dall’imputato, comunque estraneo alla propria responsabilita’.
Il sistema processuale pretende la disamina unitaria di tali contributi informativi con gli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilita’. Secondo il legislatore, la chiamata proveniente da siffatti soggetti costituisce in se’ un dato incerto, da validare secondo un iter logico-ricostruttivo che la giurisprudenza di legittimita’, grazie alla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite Marino (n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993), ha articolato in tre fasi: a) credibilita’ soggettiva del dichiarante; b) affidabilita’ intrinseca e consistenza della narrazione; c) riscontri esterni individualizzanti.
Circa la credibilita’ del dichiarante, la sentenza Marino precisa che il vaglio va condotto avendo riguardo: “alla sua personalita’, alle sue condizioni socioeconomiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correita’, alla genesi remata e prossima della sua risoluzione alla confessione e alla accusa dei coautori e complici”.
Sulla base di tali linee guida, le sezioni semplici hanno rimarcato come il giudizio sulla credibilita’ soggettiva del dichiarante assuma una funzione primaria di determinazione del livello di rigore necessario per il controllo delle dichiarazioni (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250244), mentre e’ pacifico che il generico interesse a fruire dei benefici premiali non e’ di per se’ non e’ di per se’ indice di insincerita’ delle dichiarazioni stesse, sicche’ la preliminare valutazione di credibilita’ non puo’ essere effettuata mediante strumenti diversi dall’analisi delle condotte del dichiarante, in particolare considerando la sua posizione all’interno dell’organizzazione criminale di cui ha fatto parte (Sez. 5, n. 50589 del 30/09/2013, Martinelli, Rv. 257832).
Il ruolo assunto nella gerarchia della consorteria di appartenenza evoca il secondo momento della valutazione, vale a dire quello della affidabilita’ intrinseca e consistenza della narrazione che la sentenza Marina pone in relazione ai caratteri della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneita’ del racconto.
Parametri ai quali, una attenta dottrina, aggiunge anche quello della posizione rivestita dal dichiarante all’interno del sodalizio criminale, posizione che puo’ riflettersi proprio sulla attendibilita’ obiettiva di quanto da lui appreso nel corso della “militanza” criminale e poi riferito alla autorita’ giudiziaria, in ragione della maggiore o minor “vicinanza” al fatto e alle relative fonti di conoscenza ed in rapporto con la natura del delitto: un delitto esemplare diretto a diffondere avvertimenti anche simbolici o indiretti (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555), o un delitto eccellente che, circa movente e prospettive criminali, preserva un segreto condiviso da una ristrettissima cerchia al vertice.
L’operazione logica conclusiva di verifica giudiziale della chiamata di correo necessita, infine, di “convergenti e individualizzanti riscontri esterni in relazione al fatto che forma oggetto dell’accusa e alla specifica condotta criminosa dell’incolpato, essendo necessario, per la natura indiretta dell’accusa, un piu’ rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa” (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090).
Quanto alla tipologia e all’oggetto dei riscontri, la genericita’ dell’espressione “altri elementi di prova” utilizzata dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, legittima l’interpretazione secondo cui “vige il principio della “liberta’ dei riscontri”, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualita’, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialita’ logica, a corroborare, nell’ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (Sez. U n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina).
In sintesi il riscontro:
– deve essere caratterizzato dalla necessaria estraneita’, nel senso di provenienza ab externo rispetto alle dichiarazioni medesime, si’ da scongiurare una verifica tautologica, autoreferenziale ed affetta dal vizio della circolarita’.
– deve essere “individualizzante”, deve riguardare, cioe’, non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilita’ dello stesso all’imputato;
– non deve essere dotato di una capacita’ dimostrativa autonoma, poiche’ esso opera soltanto quale conferma delle dichiarazioni accusatorie, in quanto, diversamente, non sarebbe piu’ applicabile la regola di giudizio di cui all’articolo 192 c.p.p., comma 3, ma andrebbero osservati i principi sulla pluralita’ delle prove e sul libero potere di selezione di quelle piu’ affidabili e convincenti da parte del giudice.
L’assenza di precise limitazioni normative ha indotto a ritenere che i riscontri non debbano necessariamente essere di natura diversa rispetto alla fonte da corroborare potendo rinvenirsi anche nelle dichiarazioni rese da altro chiamante in correita’ o in reita’; anche due “chiamate” di correo sono suscettibili di reciproco riscontro, ove, pero’, si tratti di chiamate de relato occorrono ulteriori condizioni, data la peculiarita’ della prova.
4.2.2. La chiamata de relato.
Del tema si sono ampiamente occupate le Sezioni Unite Aquilina che hanno fornito all’interprete preziose linee guida di seguito sinteticamente ricordate.
Oggetto di tale mezzo di prova sono circostanze di fatto non percepite personalmente dal dichiarante, ma a costui riferite da altri e, quindi, frutto di conoscenza, per cosi’ dire, di “seconda mano”. La persona cioe’ che riferisce in giudizio le percezioni altrui, a lei confidate, del fatto da provare finisce con l’offrire una attestazione non originale del fatto medesimo, con l’effetto che la valutazione delle corrispondenti dichiarazioni deve essere orientata da criteri di particolare rigore”.
La dichiarazione de relato contra alios soggiace all’operativita’ dell’articolo 195 c.p.p..
Qualora la fonte primaria, identificabile nell’imputato connesso o collegato, si avvalga, ex articolo 210 c.p.p., comma 4, della facolta’ di non rispondere, la dichiarazione di seconda mano e’ comunque utilizzabile, anche se non sottoposta al vaglio della fonte diretta.
“Non e’, quindi, sempre necessario, per l’utilizzabilita’ delle chiamate de relato, acquisire le dichiarazioni del soggetto di riferimento: non lo prescrive la legge (si pensi al caso in cui manchi l’espressa richiesta di parte o a quello in cui il giudice non ritenga di disporre d’ufficio l’audizione della fonte primaria ovvero quando l’esame di questa risulti impossibile) ne’ lo impone la logica”.
D’altro canto e’ bene ricordare che, in tema di testimonianza indiretta, l’articolo 195 c.p.p. non stabilisce alcuna gerarchia – che contrasterebbe col principio del libero convincimento del giudice nella valutazione della prova – tra le dichiarazioni de relato e quelle della fonte diretta, ritenendo fondata la chiamata in reita’ effettuata dal Penna ancorche’ non confermata dal Ruggiero (Sez. 3, n. 529 del 2/12/2014, dep. 2015, Rv. 261793; Sez. 3, n. 2010 del 30/11/2007, dep. 15/01/2008, Rv. 238626).
Pertanto e’ errato sostenere, come fanno i ricorrenti, che quando la fonte diretta abbia negato il fatto da cio’ derivi l’automatico annientamento della valenza probatoria della dichiarazione de relato.
Come anticipato in conclusione al sottoparagrafo che precede (4.2.1.), il riscontro estrinseco alla chiamata in correita’ o in reita’ de auditu ben puo’ essere offerto dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o piu’ degli altri soggetti indicati nell’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4.
La tecnica della c.d. mutua) corroboration porta con se’ il rischio che l’armonia tra le dichiarazioni dei diversi propalanti possa nascondere una trama di mendacio concordato e finalizzato a incolpare una persona estranea ai fatti.
Al fine di scongiurare tale rischio le Sezioni Unite Aquilina hanno elaborato un rigoroso itinerario di formazione del convincimento del giudice, consistente:
– anzitutto nel sottoporre la dichiarazione accusatoria utilizzabile come riscontro di altra di analogo tenore allo stesso controllo di attendibilita’ intrinseca che vale per quest’ultima;
– quindi nel verificare che le ulteriori dichiarazioni accusatorie siano connotate da: a) convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) indipendenza – intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente – da suggestioni o condizionamenti inquinanti; c) specificita’, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia il fatto nella sua oggettivita’ che la riferibilita’ soggettiva dello stesso alla persona dell’incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni d’accusa sul nucleo centrale e piu’ significativo della questione fattuale da decidere; d) autonomia “genetica”, vale a dire derivazione non ex unica fonte, onde evitare il rischio della circolarita’ della notizia, che vanificherebbe la valenza dell’elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice.
Solo dall’esito positivo di tale delicata e complessa operazione valutativa e’ consentito dedurre la prova della res iudicanda.
4.2.3. Casi particolari estranei ai principi sulla chiamata de relato.
Le questioni sollevate nei ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) impongono di delineare in modo nitido caratteri e confini dei principi e degli istituti sopra esaminati.
In particolare e’ bene chiarire che non rientrano nella nozione della chiamata de auditu (e dunque non soggiacciono alle relative regole) ne’ le dichiarazioni del collaboratore di giustizia che riferisce confidenze autoaccusatorie ricevute dall’imputato ne’ quelle riguardanti il patrimonio conoscitivo comune del clan di appartenenza.
Quanto al primo profilo va osservato che nei processi di criminalita’ organizzata accade spesso – ed e’ accaduto anche in questo – che il chiamante in correita’ o in reita’ riferisca, legittimamente, confidenze ricevute da un imputato, non ostandovi il divieto di cui all’articolo 62 c.p.p., norma che, pur rubricata “divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato”, si riferisce alle sole dichiarazioni rese in un contesto procedimentale.
In tale evenienza, il disposto dell’articolo 195 c.p.p. non impone l’escussione della fonte diretta (Sez. U n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, in motivazione paragrafo 9.1.), che, identificandosi con l’imputato, non puo’ essere chiamata a rendere dichiarazioni in grado di pregiudicare la sua posizione (Sez. 5, n. 21562 del 3/02/2015, Rv. 263705; Sez. 5, n. 29821 del 25/11/2014, Rv. 265298) e che, ai sensi dell’articolo 494 c.p.p., ha sempre la facolta’ di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, interloquendo sulle propalazioni della fonte indiretta che lo chiamino in causa al fine di controbatterle.
Sotto il profilo della consistenza probatoria, va sottolineato che le confidenze autoaccusatorie dell’imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talche’, una volta positivamente vagliata la “chiamata” ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., comma 3, dispiegano piena efficacia probatoria, a condizione che se ne apprezzi la sincerita’ e la spontaneita’, in modo da potersene escludere la riconducibilita’ a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503).
Cio’ significa che le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia circa la diretta assunzione di responsabilita’ da parte dell’imputato in relazione al medesimo fatto-reato sono in grado di riscontrarsi reciprocamente, poiche’, in questo caso, dato l’oggetto della prova, non e’ ravvisabile alcuna “circolarita’”, i dichiaranti sono fonti dirette e autonome della circostanza riferita: l’imputato, parlando con i suoi sodali o con terzi (nelle circostanze che devono essere specificate), ha rivendicato la paternita’ del reato.
Un ulteriore caso particolare – che va tenuto distinto dalla chiamata de relato – e’ stato individuato dalla giurisprudenza di legittimita’ nelle informazioni costituenti patrimonio comune degli associati.
In particolare si afferma che in tema di dichiarazioni provenienti da un collaboratore di giustizia che abbia militato all’interno di un’associazione mafiosa, occorre tenere distinte, dalle ordinarie dichiarazioni de relato, le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune agli appartenenti a “quel determinato sodalizio” in ordine agli associati e alle attivita’ proprie della cosca mafiosa (Sez. 1, n. 19612 del 10/05/2006, Nardo, Rv. 234097; Sez. 1, n. 23242 del 06/05/2010, Ribisi, Rv. 247585; Sez. 1, n. 28239 del 20/02/2018, Micieli, Rv. 273344).
A proposito di queste ultime si parla di “flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune degli associati” che non e’ assimilabile ne’ a dichiarazioni de relato, utilizzabili solo attraverso la particolare procedura di cui all’articolo 195 c.p.p., ne’ alle cosiddette “voci correnti nel pubblico” delle quali la legge prevede l’inutilizzabilita’ (Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep. 2010, Finocchiaro, Rv. 245579).
Tuttavia, la deroga agli ordinari principi in tema di prova indiretta impone di procedere con estrema cautela all’inquadramento di una informazione nell’una o nell’altra categoria, tenendo conto dell’oggetto della notizia diffusa, delle modalita’ della sua circolazione, della caratura criminale di origine del collaboratore, che, proprio in ragione della rilevanza del grado associativo, deve presumersi abbia avuto maggiore probabilita’ di conoscere la reale dinamica di svolgimento dei fatti-reato posti in essere dal gruppo di cui faceva parte (Sez. 1, n. 19612 del 10/05/2006, Nardo, cit.).
Occorre cioe’ che le dichiarazioni del collaboratore (ricadenti, come tali, pur sempre nell’alveo di cui all’articolo 192 c.p.p., comma 3) ricevano supporto da validi elementi di verifica circa le modalita’ di acquisizione dell’informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1 n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 2791859).
Nel caso di specie a tali principi, evocati dai ricorrenti, occorre porre attenzione al fine di verificare l’applicazione della corretta procedura valutativa da parte del giudice di merito.
4.2.4. Il sindacato di legittimita’.
Il controllo, demandato al giudice di legittimita’, sulla motivazione in relazione alla chiamata di correo non si discosta dai principi generali enucleati in premessa (cfr. sopra paragrafo 3).
“Neanche allorche’ sia denunziata in cassazione la violazione dell’articolo 192 c.p.p., comma 3, puo’ essere delibata in sede di legittimita’ una verita’ processuale diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, allorquando la struttura razionale del discorso giustificativo della decisione abbia una chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correita’ e la sua valutazione, alle risultanze del quadro probatorio” (Sez. 1, n. 9148 del 21/06/1999, Riina, Rv. 214014).
Come osserva una attenta dottrina, il vizio motivazionale puo’ nascere, per un verso, dalla deviazione del percorso argomentativo rispetto al sentiero tracciato dalla disciplina codicistica o dai canoni delineati dalla giurisprudenza o, per altro verso, a seguito della erronea applicazione dei criteri della logica nella valutazione probatoria (ad esempio nell’apprezzamento di un dato fattuale alla stregua di riscontro individualizzante della chiamata); in ogni caso il motivo di ricorso per cassazione che censura l’erronea applicazione dell’articolo 192 c.p.p., comma 3, non puo’ fare leva su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, ma deve denunciare, nelle due prospettive indicate, il vizio di motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, Giordano, Rv. 266924).
4.2.5. Considerazioni generali sui motivi proposti in tema di chiamata di correo.
La sentenza impugnata svolge una scrupolosa disamina circa l’attendibilita’ intrinseca soggettiva dei collaboratori di giustizia esaminati nel processo (cfr. pagg. 45 e ss. su paragrafo 7.2.)
Nel rimandare alla trattazione dei singoli fatti-reato per l’attendibilita’ intrinseca oggettiva e i riscontri “esterni”, va osservato che il giudice di rinvio esamina in modo attento la posizione di ciascun dichiarante e, per ciascuno di essi, si fa carico di controbattere punto per punto a tutte le obiezioni sollevate dalle difese (che sono state poi riprodotte pedissequamente nei ricorsi per cassazione con una tecnica che, come detto, non e’ ammessa nel giudizio di legittimita’).
Senza pretesa di esaustivita’, e’ sufficiente riassumere i passaggi fondamentali della motivazione, che si presentano esaustivi, immuni da vizi logici, pienamente rispondenti ai criteri enucleati sopra al paragrafo 4.2.1.
(OMISSIS) (pagg. 49 e ss.) viene indicato come intraneo al clan di (OMISSIS) sin dal 1985, condannato in via definitiva a tale titolo, e’ a diretta conoscenza delle dinamiche interne al gruppo e delle azioni criminose realizzate; legato da stretto rapporto a (OMISSIS), cui si rivolge con l’appellativo zio (OMISSIS). Il giudice di rinvio esamina la genesi della collaborazione e risponde alla questione sul godimento dei benefici connessi alla collaborazione, ricorda che le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di (OMISSIS) sono poste alla base delle affermazioni di responsabilita’ degli imputati nei processi “(OMISSIS)” e Kyterion; il collaboratore si e’ autoaccusato di crimini gravissimi, come la partecipazione all’omicidio di (OMISSIS); e’ stato ritenuto attendibile in numerose pronunce. mentre la sentenza della Corte di cassazione n. 35327 del 2013 non ha stabilito la non credibilita’ soggettiva del (OMISSIS), ma ha richiesto al giudice di rinvio un maggior impegno motivazionale circa l’attendibilita’ di una parte del suo racconto; giudica genuine le propalazioni del collaboratore alla luce modalita’ espressiva e contenutistica che non puo’ ritenersi frutto di una testimonianza precostituita (pag. 50); risponde punto per punto alle critiche sollevate dalle difese – e qui reiterate – (pagg. 51-54) risponde anche alle contestazioni contenute nelle memorie (pag. 52).
Al riguardo va aggiunto che i ricorsi si appellano ad alcune sentenze della Corte di cassazione, in tesi, dimostrative della asserita inattendibilita’ di (OMISSIS) non solo ignorando quelle che, invece, ne hanno consacrato la credibilita’, ma evitano di confrontarsi con un dato significativo: la corretta valutazione dell’attendibilita’ di (OMISSIS) e’ stata riconosciuta in questo stesso processo dalla Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, quando ha giudicato immune da vizi la motivazione offerta dalla prima Corte di appello (in termini analoghi e addirittura meno completi rispetto a quella di rinvio) circa le dichiarazioni di (OMISSIS), in generale, e in relazione all’omicidio di (OMISSIS) (capo L), in particolare (paragrafo 4.6.2. sentenza n. 26886 del 07/06/2017, dep. 2018).
(OMISSIS) (pagg. 54 e 55 sentenza impugnata) e’ intraneo al clan di (OMISSIS), al quale e’ legato anche per ragioni familiari avendo sposato la nipote di questi; conosce le dinamiche interne e le azioni criminose compiute della cosca; si e’ autoaccusato di gravi delitti, in particolare, in questo processo, ha riferito di aver monitorato gli spostamenti di (OMISSIS) (capo A) e di aver partecipato all’omicidio di (OMISSIS) (capo C). Il giudice di rinvio supera agevolmente le contestazioni rivolte dalla difesa al collaboratore, ponendo in rilievo, tra l’altro, come nei dissidi coniugali tra (OMISSIS) e la moglie, i componenti della famiglia (OMISSIS) si erano schierati dalla parte del primo (dal che l’assenza di ritorsioni) e come il collaboratore non abbia dato alcun conto al processo scaturito dalla denuncia della moglie, perche’ conclusosi con una sentenza di proscioglimento per prescrizione.
Con metodo analogo vengono compiutamente esaminate le posizioni di (OMISSIS), persona dotata di un ruolo di vertice nella cosca (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) (pagg. 55 – 57); di (OMISSIS) (pagg.57 e 58); di (OMISSIS), capo della locale di (OMISSIS) sin dal 2012 (pagg. 5860); di (OMISSIS), inserito nel clan di (OMISSIS), nella articolazione insediatasi in Emilia Romagna (pagg. 60, 61).
A fronte di tanto, i ricorsi, sul punto della credibilita’ soggettiva dei collaboratori di giustizia, sono inammissibili nelle parti in cui mirano a sottoporre al giudice di legittimita’ le medesime censure gia’ valutate dal giudice di rinvio e da questi motivatamente disattese, senza incorrere in cadute logiche.
5. Il ricorso di (OMISSIS).
Il ricorso e’ fondato in relazione alla affermazione di responsabilita’ per i reati di cui ai capi G) e H) e sul punto della circostanza aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 c.p.. Nel resto e’, complessivamente, infondato.
La memoria – sottoscritta personalmente dall’imputato e trasmessa, tramite la casa circondariale, in data 13 maggio 2021 – e’ inammissibile, sia perche’ nel giudizio di cassazione vige il principio della difesa tecnica, sia perche’ il contenuto della memoria, sebbene riferito al numero di ruolo del presente procedimento (n. 22913/2020), menziona fatti-reato diversi da quelli qui in esame.
5.1. Il primo motivo, afferente alla assenza del codice hash nei file audio, e’ manifestamente infondato per le ragioni esposte sopra al paragrafo 4.1.2.
Va osservato, peraltro, che quei file attengono, precipuamente, alla affermazione di responsabilita’ per i capi G) e H), rispetto ai quali si perviene a una pronuncia liberatoria favorevole all’imputato.
5.2. Stessa sorte segue la censura relativa alla omessa valutazione della memoria contenente le dichiarazioni spontanee di (OMISSIS) e la documentazione allegata (secondo motivo ricorso avv. (OMISSIS), terzo ricorso avv. (OMISSIS)).
Diversamente da quanto esposto dal ricorrente, il giudice di rinvio ha preso in esame la memoria e la documentazione allegata, disattendendole con motivazione immune da vizi logici (cfr. pagina 60 sentenza impugnata).
Il ricorrente lamenta che detta memoria non si trovi piu’ all’interno dell’incarto processuale e deposita, a supporto della deduzione, una attestazione rilasciata dalla cancelleria della Corte di Assise di appello in data 3 giugno 2020.
Il mancato rinvenimento – in quella data, successiva al deposito della sentenza impugnata – non ha prodotto alcuna lesione del diritto di difesa, poiche’ il contenuto della memoria e la relativa documentazione risulta esaminata vagliata dal giudice di merito, deputato a farlo; nessuno dubita dell’esistenza di quegli atti e della loro “appartenenza” al fascicolo processuale.
Il codice di rito appresta adeguati strumenti processuali per la surrogazione di copie agli originali mancanti e per la ricostituzione di atti (articoli 112 e 113 c.p.p.). Si tratta di procedure semplici e agevoli che il ricorrente avrebbe potuto attivare se avesse avuto interesse alla reintegrazione del fascicolo anche con tali atti, in vista del giudizio di legittimita’.
5.3. Il secondo motivo del ricorso a firma dell’avv. (OMISSIS) e’ inammissibile. Il difensore ritiene viziata la sentenza impugnata laddove riproduce, con la modalita’ del copia-incolla, il contenuto della prima decisione di appello nella parte relativa alle dichiarazioni rese in primo grado dai collaboratori di giustizia, nonostante la prova sia stata rinnovata in sede di rinvio.
La doglianza esula dal novero dei vizi deducibili ex articolo 606 c.p.p., comma 1. Non da’ luogo alla inosservanza o erronea applicazione della legge sostanziale, ne’ comporta la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullita’, inammissibilita’, inutilizzabilita’ o decadenza.
Neppure e’ configurabile un vizio della motivazione, atteso che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia dinanzi al giudice di primo grado compongono il materiale istruttorio legittimamente acquisito al fascicolo del dibattimento; la circostanza che, per alcune di esse – secondo il mandato della sentenza rescindente in conformita’ alle Sezioni Unite Dasgupta (n. 27620 del 28/04/2016) – si sia proceduto alla rinnovazione in sede di rinvio, non comporta l’inutilizzabilita’ o nullita’ delle primigenie dichiarazioni rese.
Ne’, d’atra parte, il ricorrente denuncia un contrasto tra le dichiarazioni su un punto decisivo, rimasto, in tesi, irrisolto.
5.4. Il quarto motivo del ricorso sottoscritto dall’avv. (OMISSIS) e’ manifestamente infondato.
Il ricorrente reputa illegittimo il rigetto della richiesta di acquisire le videoriprese della propria abitazione autorizzate il 22 aprile 2000 nell’ambito del procedimento penale n. 1486 del 2000 RGNR.
Si tratterebbe di immagini rilevanti per screditare il teste (OMISSIS), il quale, mentendo, ha dichiarato di aver frequentato abitualmente la dimora di (OMISSIS).
Il giudice di rinvio ha respinto l’istanza ritenendola esplorativa e generica. La decisione riposa su un argomento pertinente e non si espone a censure di illogicita’ anche tenuto conto che: “Nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio gia’ raccolto nel contraddittorio di primo grado rende inammissibile la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale che si risolva in una attivita’ “esplorativa” di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente” (Sez. 3, n. 23058 del 26/04/2013, Duval Perez, Rv. 256173; Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, H, Rv. 267974).
5.5. I motivi sulla affermazione di responsabilita’ dell’imputato (terzo motivo del ricorso a firma dell’avv. (OMISSIS), quinto e, parzialmente, sesto del ricorso sottoscritto dall’avv. (OMISSIS)) sono:
– inammissibili in tutte le ampie parti a contenuto valutativo concernenti il materiale probatorio (cfr. sopra paragrafi 3.2. e 4.2.5.) vuoi sulle chiamate di correo vuoi sui risultati delle intercettazioni (anche sotto il profilo del dedotto “travisamento della prova” – cfr. sopra paragrafo 4.1.3);
– infondati quanto alla dedotta violazione delle regole di cui all’articolo 192 c.p.p., comma 3 con riguardo ai capi A), B), C) ed E);
– fondati in relazione ai capi G) e H).
La disamina delle censure difensive va condotta “per capi di imputazione”, cosi’ da verificare la pertinenza, decisivita’ e aderenza dei motivi rispetto alle ragioni poste alla base della affermazione di responsabilita’.
E’ utile ricordare, in premessa, che i reati confluiti nei capi A), B), C) ed E) si inseriscono tutti, in modo coerente, nel quadro piu’ generale delle lotte intestine al clan di (OMISSIS), consacrate in diverse sentenze di condanna (cfr. sopra paragrafo 2).
La vecchia guardia, rappresentata dalla famiglia (OMISSIS), si e’ indebolita a causa delle lunghe carcerazioni sofferte dai suoi membri e in particolare dal capo-clan (OMISSIS).
(OMISSIS), componente di spicco del medesimo clan, investito della dote elevatissima di “crimine internazionale”, intende approfittare della situazione per conquistare il potere assoluto, scalzando i (OMISSIS).
I malumori si diffondono e le fazioni interne, che vanno via via delineandosi, vivono una stagione di sospetti, trame e piani di eliminazione reciproca.
Secondo la ricostruzione del giudice di merito, (OMISSIS), con i suoi fedelissimi (tra cui i collaboratori di giustizia (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ l’odierno imputato (OMISSIS), c.d. “azionista” del clan, componente del gruppo di fuoco), sferra per primo l’attacco: fa uccidere, prima, (OMISSIS), figlio di (OMISSIS) ( (OMISSIS) soccombe nell’agguato sol perche’ si trova in compagnia della vittima predestinata); fa uccidere, poi, tutti coloro che ritiene ancora fedeli (dichiarati o sospettati di esserlo) dei (OMISSIS), tra essi (OMISSIS) e (OMISSIS).
(OMISSIS) riesce a scampare all’agguato tesogli nel medesimo periodo; nel 2004-2005 vengono uccisi (OMISSIS) e il genero di questi, (OMISSIS) (detti fatti hanno formato oggetto di altri procedimenti).
5.5.1. Capi A) e B) – duplice omicidio di (OMISSIS) e (OMISSIS); porto di arma da guerra (impiegata per compiere l’omicidio).
L’affermazione di colpevolezza dell’imputato si basa sulle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e sul contenuto delle conversazioni intercettate.
Il fondamento della decisione riposa sulle “chiamate in reita’” di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il primo ha ricostruito, dall’interno, in termini generali, la dinamica della contrapposizione tra (OMISSIS) e la famiglia (OMISSIS), nonche’ il movente dell’omicidio di (OMISSIS) (rappresentato dalla necessita’ di liberarsi di (OMISSIS), anticipandone le mosse, dato che quest’ultimo, a sua volta, era stato incaricato dal padre (OMISSIS) di uccidere (OMISSIS)) e il coinvolgimento casuale di (OMISSIS).
Ha riferito di aver appreso, subito dopo l’omicidio, dalla viva voce di (OMISSIS) che: ” (OMISSIS) lo abbiamo ammazzato noi”.
Pienamente concorde e’ il racconto di (OMISSIS).
Costui ha svolto il compito “preparatorio”, assegnatogli da (OMISSIS), di monitorare gli spostamenti di (OMISSIS), in vista della successiva esecuzione dell’omicidio.
Per il profilo della credibilita’ soggettiva vale quanto osservato sopra al paragrafo 4.2.5.
Circa l’attendibilita’ intrinseca del racconto dei dichiaranti, la sentenza e’ supportata da adeguato e logico apparato argomentativo, immune da vizi sindacabili in sede di legittimita’, avuto riguardo al ruolo rivestito all’interno del clan, ai rapporti con l’imputato e al grado di conoscenza della notizia riferita.
(OMISSIS) e (OMISSIS) appartengono al clan di (OMISSIS), hanno composto la fazione di (OMISSIS) che ha scalato il potere, conquistandolo attraverso l’eliminazione fisica degli avversari.
Costoro riferiscono fatti caduti sotto la loro diretta percezione, non di notizie apprese de relato (in merito alla valenza e alla disciplina processuale delle confidenze autoaccusatorie si veda sopra al paragrafo 4.2.3).
Le dichiarazioni si offrono reciproco e autonomo riscontro di carattere individualizzante, e tanto basta nell’ottica di cui all’articolo 192 c.p.p., comma 3.
Il giudice di rinvio aggiunge che tutte le residue prove convergono nel medesimo senso e non rileva elementi dissonanti:
– i contributi dichiarativi degli altri collaboratori di giustizia fungono solo da mere conferme al quadro d’insieme, gia’ solidamente radicato sui racconti di (OMISSIS) e (OMISSIS);
– le intercettazioni di cui ai progressivi nn. 382, 389 e 391 – lette nel loro complesso e non in modo parcellizzato – dimostrano la strenua contrapposizione in atto tra (OMISSIS) e i (OMISSIS) (pagg. 90-91 sentenza impugnata);
– non e’ convincente la lettura offerta dalla difesa della conversazione n. 1275, il relativo contenuto non consente di individuare altri autori per le ragioni analiticamente esposte in sentenza (pag. 92).
5.5.2. Capo C) – omicidio di (OMISSIS).
La dichiarazione di colpevolezza dell’imputato trae fondamento da elementi di prova valutati dal giudice di rinvio in piena aderenza ai canoni legali e giurisprudenziali di riferimento.
Ruolo primario viene assegnato alle dichiarazioni di (OMISSIS) che ha partecipato alla preparazione e alla esecuzione dell’omicidio di (OMISSIS) (pag. 97).
(OMISSIS) ha dato l’ordine di uccidere (OMISSIS), perche’ era rimasto legato alla famiglia dei (OMISSIS) e occorreva fare “terra bruciata intorno” a (OMISSIS) che sarebbe stato scarcerato di li’ a breve.
Il gruppo di fuoco era pronto ed era stato stabilito il luogo dell’esecuzione (la casa dell’imputato), non era stato possibile fissare il giorno preciso sol perche’ era impossibile prevedere quando (OMISSIS) si sarebbe recato a casa di (OMISSIS).
(OMISSIS) riferisce nei particolari le modalita’ attraverso le quali l’omicidio e’ stato portato a termine il 20 aprile 2000: (OMISSIS) si e’ incontrato con (OMISSIS) nell’abitazione di questi; uscito dall’edificio, mentre si sta recando a recuperare la motocicletta a bordo della quale era arrivato, viene colpito alla nuca da colpi di arma esplosi da (OMISSIS) con una mitraglietta dotata di silenziatore; erano presenti (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), armati di pistola e pronti a intervenire qualora (OMISSIS) fosse riuscito a scappare.
Immediatamente dopo l’omicidio, (OMISSIS) si affaccia dal balcone di casa propria e ordina a (OMISSIS) di recuperare dalla tasca di (OMISSIS) il denaro che gli aveva consegnato poco prima.
(OMISSIS), unitamente a (OMISSIS) e (OMISSIS), carica il corpo di (OMISSIS) e la motocicletta sul carrello di un trattore, (OMISSIS) elimina le tracce di sangue utilizzando una pompa.
Come osserva il giudice di merito, si tratta di una chiamata in correita’ di notevole pregnanza, dato che proviene da un soggetto che rivela fatti ai quali ha partecipato personalmente e che confessa il proprio concorso in un omicidio, rispetto al quale non era mai stato perseguito.
I difensori tentano di sminuire la forza della chiamata sostenendo che (OMISSIS) si sarebbe limitato ad ammettere un comportamento di favoreggiamento, non piu’ perseguibile per il tempo trascorso, in realta’ e’ palese come la condotta riferita integri, a pieno titolo, un concorso ai sensi dell’articolo 110 c.p. nel reato, imprescrittibile, di omicidio premeditato.
La chiamata trova puntuali riscontri esterni “individualizzanti” nelle dichiarazioni di (OMISSIS) e nel contenuto, univoco, di una conversazione telefonica.
La sentenza impugnata rileva che (OMISSIS) riferisce di aver appreso da (OMISSIS) dell’omicidio di (OMISSIS); aggiunge che (OMISSIS) temeva che (OMISSIS), un killer, potesse ucciderlo approfittando della sua situazione di detenzione in regime di arresti domiciliari (la effettiva sottoposizione dell’imputato alla misura cautelare e’ attestata dalla posizione giuridica in atti); (OMISSIS) riporta il racconto della dinamica come confidatagli da (OMISSIS) in termini esattamente corrispondenti a quelli narrati da (OMISSIS), facendo riferimento a: le responsabilita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS); la presenza di (OMISSIS), l’impiego di una mitraglietta dotata di silenziatore, portata dalla Germania da (OMISSIS), “l’armiere” del clan (pag. 96).
Il giudice di rinvio spiega la ragione dell’unica discrasia rilevata tra le dichiarazioni dei collaboratori in relazione alla partecipazione di (OMISSIS): (OMISSIS) era presente e ha assistito ai fatti; (OMISSIS) riferisce quanto dichiarato da (OMISSIS), che, evidentemente ha taciuto la presenza del fratello.
A queste risultanze probatorie, viene correlato il colloquio intercorso tra (OMISSIS) e (OMISSIS) il 24 gennaio 2000 (n. 396 rit. 311/99), che attesta la pianificazione degli omicidi di “(OMISSIS)” (nomignolo di (OMISSIS)- capo C), “(OMISSIS)” (soprannome di (OMISSIS)- capo E) e “lo sciancato” ( (OMISSIS)-oggetto di altro procedimento).
Osserva il giudice di rinvio che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non si tratta di generici proponimenti, poiche’, quei “progetti” hanno trovato concreta attuazione nell’uccisione di (OMISSIS) e (OMISSIS) secondo le esatte modalita’ previste “li prendiamo e li seppelliamo tutti e due”; “prima dobbiamo prendere a lui, a (OMISSIS) ( (OMISSIS)), poi a (OMISSIS) ( (OMISSIS))” (pagg. 99 e 100 sentenza impugnata).
Anche (OMISSIS) e’ stato vittima di un tentativo di omicidio, per il quale sono stati condannati in via definitiva (OMISSIS) e (OMISSIS).
La convergenza del riscontro sulla persona dell’imputato viene tratta dal riferimento, nel corso del colloquio citato, alla volonta’ di (OMISSIS) quale motore dell’azione: “domani e’ qua, se vuole (OMISSIS) lo prendiamo” (pag. 100).
Il ricorrente lamenta che la trascrizione peritale della conversazione n. 396 non riporta le parole (indicate in sentenza): “domani e’ qua se vuole (OMISSIS) lo prendiamo”, mentre la frase correttamente trascritta e’: “che mo’ (OMISSIS) non viene. Come viene lui, come viene lui, andiamo e li prendiamo”.
Va osservato, pero’, che non si tratta di “travisamento” decisivo, poiche’ non e’ dato cogliere alcuna differenza sostanziale di significato tra le due affermazioni (cfr. sopra paragrafo 4.1.3.).
La sentenza impugnata esamina le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia (giudicandoli coerenti con siffatto quadro probatorio), e valuta attentamente la conversazione avvenuta il 21 aprile 2000 tra (OMISSIS) e (OMISSIS).
Secondo la lettura offertane dalla difesa, che viene tradotta in un motivo di ricorso, quella conversazione permetterebbe di ricondurre la responsabilita’ dell’omicidio (OMISSIS) alla fazione dei (OMISSIS) (di cui (OMISSIS) e (OMISSIS) fanno parte).
Il giudice di rinvio spiega la ragione per la quale non condivide una simile ipotesi: e’ vero che i due interlocutori esprimono soddisfazione per la morte di (OMISSIS), ma cio’ e’ compatibile con il fatto che anche soggetti appartenenti ai (OMISSIS) potessero compiacersi della sparizione di (OMISSIS); mentre non e’ in grado di inficiare la pregnanza del quadro, granitico, risultante da tutte le ulteriori risultanze probatorie (pag. 102 e 103).
Si tratta di argomenti immuni da vizi logici che si sottraggono a censure in questa sede; a cio’ si arresta il giudizio della Corte di cassazione, che, come detto, non puo’ dilatarsi fino a reinterpretare il senso di una conversazione intercettata.
5.5.3. Capo E) – omicidio di (OMISSIS).
L’omicidio matura nel contesto di guerra gia’ delineato.
Anche in questo caso, il giudice di rinvio salda le convergenti dichiarazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS) con il risultato della intercettazione n. 396 sopra citata sub capo C).
(OMISSIS) riferisce fatti a sua diretta conoscenza: ha ricevuto da (OMISSIS) l’incarico di uccidere (OMISSIS), ma (OMISSIS) esita per il legame di amicizia che lo lega alla vittima e alla fine viene arrestato per un altro reato.
(OMISSIS) racconta poi gli ulteriori sviluppi appresi dal protagonista della vicenda, (OMISSIS), un altro componente del clan di (OMISSIS). E’ costui a raccontare a (OMISSIS) le modalita’ dell’omicidio che (OMISSIS) riferisce in dibattimento con dovizia di particolari: (OMISSIS), su mandato di (OMISSIS), ha convocato (OMISSIS) presso la propria azienda agricola, con la scusa di regalargli un capretto per ferragosto, poi lo ha ucciso sparandogli alle spalle, il corpo e’ stato fatto sparire (pag. 97 sentenza impugnata).
In termini sovrapponibili e’ il resoconto di (OMISSIS) che riferisce quanto appreso da (OMISSIS) (pagina 98).
Va evidenziato che vi e’ una parziale circolarita’ delle informazioni circa la comune fonte, (OMISSIS), tuttavia i riscontri non si limitano solo a questo aspetto, posto che:
– sul mandato omicidiario ricevuto da (OMISSIS), (OMISSIS) e’ testimone “diretto”;
– soccorre, come fonte autonoma, la conversazione n. 396 del 24 gennaio 2000 in cui (OMISSIS) e (OMISSIS) progettano (anche) l’omicidio di (OMISSIS), chiamando in causa (OMISSIS);
– completano il quadro le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, (OMISSIS) che ha raccolto dalla voce dell’imputato la confessione dell’omicidio di (OMISSIS) e il proposito di “far fare la stessa fine a (OMISSIS), pure assai meglio, (OMISSIS) (OMISSIS)”. Proposito portato a termine dato che a distanza di qualche mese dalla sparizione di (OMISSIS) ha fatto seguito la scomparsa di (OMISSIS) (pag. 99 sentenza impugnata).
L’affermazione di responsabilita’ dell’imputato e’ sostenuta da un apparato motivazionale rispondente ai canoni di valutazione della prova.
5.5.3. Capi G) e H) – duplice omicidio di (OMISSIS) e (OMISSIS); tentato omicidio di (OMISSIS).
Come esposto in premessa (cfr. paragrafo 2), il 2 marzo 2000, tre persone armate di un fucile automatico calibro 7.62, di un fucile da caccia calibro 12 e di una pistola a funzionamento semiautomatico calibro 9 mm – irrompono in un bar di (OMISSIS) e uccidono (OMISSIS) e (OMISSIS), intenti a giocare a carte; feriscono alla gamba, (OMISSIS).
In questo processo e’ divenuta definitiva l’affermazione di responsabilita’ di (OMISSIS), individuato come uno dei killer del commando; costui viene intercettato il 17 luglio 2000 mentre, a bordo di un’autovettura, racconta a (OMISSIS) lo svolgimento dei fatti di cui e’ stato protagonista e spiega che (OMISSIS) e’ stato colpito da pallottole destinate a (OMISSIS) (detto (OMISSIS)) (OMISSIS), esponente di spicco della fazione omonima.
L’azione criminosa viene ricondotta alla guerra in corso tra la fazione dei (OMISSIS) e la famiglia degli (OMISSIS) per assicurarsi il predominio sul territorio di (OMISSIS).
(OMISSIS), invece, e’ stato definitivamente assolto, poiche’ il ricorso del Pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di secondo grado e’ stato rigettato dalla Corte di cassazione.
Per un esatto inquadramento della vicenda occorre evidenziare che:
– (OMISSIS) era stato assolto, dalle imputazioni in oggetto, in primo e in secondo grado per non aver commesso il fatto;
– la pronuncia assolutoria e’ stata annullata dalla Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, in ragione della mancata acquisizione dei file-audio relativi ad intercettazioni effettuate nel 2013 in altro procedimento;
– il giudice di rinvio ha acquisito e trascritto quelle intercettazioni, quindi, all’esito del processo, ribaltando la “doppia conforme” di assoluzione, ha ritenuto provata la partecipazione dell’imputato ai reati qui in esame.
Va aggiunto un ulteriore tassello, il giudice di secondo grado aveva escluso la circostanza aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 c.p. perche’ il fine agevolativo era contestato rispetto al clan di (OMISSIS) mentre era accertato che l’agevolazione fosse diretta al clan dei (OMISSIS); il Pubblico ministero aveva impugnato il relativo punto della sentenza; la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso sul punto cosi’ motivando: “La Corte territoriale ha correttamente rilevato che reati di cui ai capi predetti erano stati contestati in relazione al programma delittuoso dell’associazione (OMISSIS) e che tale assunto, tuttavia, era contrastante con le acquisizioni istruttorie, in base alle quali non risultava confermato il coinvolgimento di (OMISSIS).
Ha, quindi, evidenziato che, semmai, l’aggravante, peraltro non formalmente contestata nei capi di imputazione G) e H), sarebbe dovuta essere contestata sotto il diverso profilo secondo cui le condotte criminose intendevano avvantaggiare il (OMISSIS) e il suo clan di riferimento” (cfr. paragrafo 2.4. pagg. 24 e 25 della sentenza rescindente).
In sostanza, secondo gli esiti (anche definitivi) di questo processo, risulta che:
– i fatti di cui ai capi G) e H) si riferiscono a un contesto territoriale ((OMISSIS)) e soggettivo (i clan (OMISSIS) – (OMISSIS)) diverso da quello in cui sono maturati i fatti di cui ai capi A), B), C), ed E);
– il fine agevolativo non concerne il clan di (OMISSIS);
– l’imputato e’ stato assolto in un doppio grado di giudizio.
Per riformare un doppio giudizio assolutorio, la sentenza deve esprimere una “forza persuasiva superiore”, tale da far venire meno “ogni ragionevole dubbio”. La condanna, infatti, “presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza” (Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066).
Nella valutazione degli elementi di prova, lo stretto collegamento fra la regola del “ragionevole dubbio” e il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza impone al giudice il rispetto di un piu’ elevato standard argomentativo per la riforma di una sentenza assolutoria (cfr. Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, in motivazione).
Nel caso in esame le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono state ritenute generiche (dai primi due giudici di merito) e dunque non univocamente attestanti una effettiva partecipazione morale di (OMISSIS) all’azione criminosa orchestrata e portata a termine dai (OMISSIS).
Basta scorrere la sentenza impugnata (pagg. 107-111) per rilevare che nessuno dei collaboratori fornisce elementi di certezza rispetto alla responsabilita’ del ricorrente e non sempre e’ chiaro quale sia stata la “catena” delle dichiarazioni de relato (cfr. sopra paragrafo 4.2.2.) o la circolazione della notizia da un clan all’altro (cfr. sopra paragrafo 4.2.3).
Si parla di un’alleanza tra (OMISSIS) e (OMISSIS), di un dissidio, peraltro risolto, tra quest’ultimo e gli (OMISSIS), ma non emerge alcun dato concreto a carico del ricorrente rispetto ai fatti specifici qui in contestazione.
Cio’, si badi bene, non inficia l’attendibilita’ intrinseca dei dichiaranti, ma, semplicemente, rende legittima la constatazione, da parte dei giudici di primo e secondo grado, del fatto che i collaboratori non hanno una conoscenza precisa del coinvolgimento di (OMISSIS) in questo specifico episodio, pur essendo in grado, il (OMISSIS) in particolare, di disegnare il quadro complessivo delle dinamiche in cui l’omicidio e’ maturato; quindi, essi riferiscono, in modo genuino, quel poco che sanno.
In tale situazione sarebbe stata necessaria una prova decisiva sopravvenuta, dotata di elevata forza dimostrativa, capace di risolvere la estrema genericita’ dell’impianto probatorio.
Il giudice di rinvio fa leva sulle dichiarazioni del nuovo collaboratore, (OMISSIS) e sul contenuto di un gruppo di intercettazioni effettuate nel 2013, acquisite e trascritte nel giudizio di rinvio.
Tuttavia in questo caso la valutazione operata non e’ rispondente ai canoni richiesti.
(OMISSIS) muove dalla premessa che all’omicidio di (OMISSIS) parteciparono uomini di (OMISSIS) e osserva che: “non si muove foglia a (OMISSIS), nel senso che per fare un discorso di sangue per un’altra cosca occorreva che lo ordinasse (OMISSIS)” (pag. 111 sentenza impugnata).
Il dato riferito e’ che se uomini di (OMISSIS) hanno partecipato al commando che ha ucciso (OMISSIS) e (OMISSIS) e ferito (OMISSIS) allora, necessariamente, (OMISSIS) ha dato il suo assenso, perche’ e’ lui a decidere dell’impiego dei suoi uomini per “fatti di sangue”.
Non vi e’ ragione per dubitare di questa seconda affermazione, quel che manca, pero’, e’ il dato di partenza, poiche’, come osservano i difensori del ricorrente, non risulta che uomini di (OMISSIS) avessero partecipato al duplice omicidio a (OMISSIS) e, in questo processo, (OMISSIS) e’ stato assolto in via definitiva dalla relativa imputazione; ergo, caduta la premessa, l’osservazione compiuta da (OMISSIS) non e’ piu’ pertinente (e perde quindi di valore rispetto) all’episodio specifico qui in esame.
Le intercettazioni effettuate nel 2013 (a distanza 13 anni dai fatti) colgono rivendicazioni indeterminate di (OMISSIS) (“Noi li abbiamo ammazzati tutti”; “Noi le guerre le abbiamo vinte”) che non legittimano alcuna possibilita’, neppure remota, di aggancio ai fatti di cui ai capi G) e H) (nemmeno nel riferimento, altrettanto indeterminato, a “quel problema di guerra tra Isola e Cu..”); difetta qualunque legame concreto con le condotte in contestazione, si’ da renderne arbitrario anche l’utilizzo in termini di “riscontro individualizzante”.
L’assenza, emergente dal testo della sentenza impugnata, di seri e consistenti elementi fattuali che siano univocamente indicativi dello specifico e concreto contributo concorsuale dell’imputato nella realizzazione del crimine, inficia in nuce il tessuto connettivo della stessa pronuncia comportandone l’annullamento in relazione ai capi G) e H).
Ed infatti, in presenza di uno scenario siffatto, il giudice del rinvio non avrebbe potuto pronunciare sentenza di condanna, ma era tenuto a confermare la statuizione assolutoria.
Resta, allora, da risolvere l’interrogativo circa la formula dell’annullamento cioe’, se debba essere disposto con o senza rinvio – la cui soluzione e’, ovviamente, correlata alla possibilita’ oggettiva di ulteriori accertamenti, che possano dipanare i profili di perplessita’, offrendo risposte di certezza.
La risposta e’ negativa.
Come detto, al giudizio di rinvio si e’ pervenuti dopo un annullamento della decisione di assoluzione, stante la possibile rilevanza accusatoria di fonti di prova non acquisite dal giudice di secondo grado.
Nel giudizio di rinvio sono state raccolte tutte le prove ulteriori emerse e riferite a fatti risalenti a oltre venti anni fa.
Alla stregua delle superiori considerazioni, e’ evidente che il rinvio sarebbe inutile, donde la declaratoria di annullamento senza rinvio, ai sensi dell’articolo 620, applicando, dunque, una formula di proscioglimento alla quale sarebbe comunque tenuto un nuovo giudice di rinvio, in ossequio ai principi di diritto enunciati nella presente sentenza (cfr. Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, in motivazione; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555).
L’annullamento senza rinvio per i capi G) e H) comporta l’eliminazione del relativo trattamento sanzionatorio che il giudice di rinvio – con una modalita’ di calcolo peculiare, favorevole al reo, non impugnata dalle parti – ha determinato nell’isolamento diurno per complessivi mesi sette.
5.6. Con il quarto motivo del ricorso a firma dell’avv. (OMISSIS) e il settimo (erroneamente indicato con il numero 6 del ricorso sottoscritto dall’avv. (OMISSIS), si denuncia violazione del divieto di reformatio in peius e vizio di motivazione il punto di riconoscimento della circostanza aggravante della premeditazione.
Il motivo e’ manifestamente infondato.
Va premesso che il motivo afferisce ai capi C) ed E), poiche’ per il capo A) la premeditazione non e’ stata contestata nell’editto accusatorio, ne’ e’ stata ritenuta dai giudici di merito.
5.6.1. Il ricorrente lamenta di aver subito una reformatio in peius nella determinazione della pena, poiche’ il giudice di rinvio gli avrebbe inflitto la pena dell’ergastolo a fronte della pena di trent’anni di reclusione determinata dal giudice di appello.
Si sostiene che nulla sarebbe mutato tra i due giudizi, poiche’, in entrambi, e’ stata riconosciuta la circostanza aggravante della premeditazione; mentre la differenza di trattamento sarebbe ascrivibile al fatto che il giudice di appello ha errato nella determinazione della pena applicandone una “illegale” a favore dell’imputato: la pena detentiva temporanea invece di quella a vita, prevista per effetto dell’aggravante della premeditazione.
Il Pubblico ministero ha presentato ricorso per cassazione solo sulla asserita esclusione della premeditazione (che pero’ era stata gia’ riconosciuta) e non sul punto della pena illegale, sul quale si sarebbe formato, quindi, il “giudicato”, con conseguente impossibilita’ per il giudice di rinvio di correggere quella pena in peius.
La doglianza soffre di un errore di impostazione e di un eccesso di semplificazione.
5.6.2. Anzitutto “giudicato” e “divieto di reformatio in peius” si muovono su piani ben distinti.
Il “giudicato” implica una statuizione definitiva e intangibile su un capo della sentenza, mentre il “divieto di reformatio in peius” impone, a determinate condizioni, che un “punto” della decisione, ancora sub iudice, non possa essere modificato in termini peggiorativi per l’imputato.
Valgono al riguardo gli insegnamenti delle Sezioni Unite Tuzzolino (n. 1 del 19/01/2000) e Michaeler (n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007).
“Il concetto di “punto della decisione” (…) riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, pero’, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione”.
“Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralita’ di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non puo’ considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti”.
Sono punti della decisione: “l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna – l’accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio”.
“I punti della sentenza non sono (…) suscettibili di acquistare autonomamente autorita’ di giudicato, potendo essere oggetto unicamente della preclusione corre(ata all’effetto devolutivo delle impugnazioni (tantum devolutum quantum appellatum) ed al principio della disponibilita’ del processo nella fase delle impugnazioni, da cui consegue che -in mancanza di un motivo di impugnazione afferente una delle varie questioni la cui soluzione e’ necessaria per la completa definizione del rapporto processuale concernente un reato- il giudice non puo’ spingere la sua cognizione sul relativo punto, a meno che la legge processuale non preveda poteri esercitabili ex officio”.
E’ pacifico che sia quello concernente le circostanze sia quello relativo alla determinazione della pena costituiscano “punti” della decisione, lo si legge chiaramente anche in ulteriore passaggio della Sezioni Unite Tuzzolino: “In conclusione, in caso di sentenza di condanna, l’indagine sulla responsabilita’ dell’imputato e quella sull’accertamento delle circostanze e sulla determinazione della pena costituiscono altrettanti, distinti, punti della decisione inseriti all’interno di un medesimo capo” (cfr. sentenza n. 1 del 19/01/2000, in motivazione).
5.6.3. Ebbene nel caso in rassegna, chiarito che, dopo la sentenza di appello e prima della pronuncia di cassazione, non puo’ formarsi il “giudicato” su un “punto” della decisione, e’ pacifico che neppure si e’ realizzata una “preclusione” sulla determinazione della pena, poiche’ sia il rappresentante dell’accusa sia i difensori avevano impugnato con ricorso per cassazione il punto della esclusione o, rispettivamente, del riconoscimento della premeditazione, da cui la determinazione della pena e’ conseguita.
La lettura della sentenza rescindente lascia emergere con certezza che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi sulla premeditazione fossero assorbiti dalla decisione di annullamento in punto di responsabilita’ (cfr. sentenza rescindente, paragrafi 2.5., 3.6. e 4.8.).
Ergo su detti punti il giudice di rinvio era tenuto a pronunciarsi e nessuna preclusione, ne’ tantomeno un “giudicato”, si sono formati.
5.6.4. Sul diverso piano opera il c.d. divieto di reformatio in peius che si muove nell’alveo precettivo dell’articolo 597 c.p.p. cosi’ rubricato: “cognizione del giudice di appello”.
L’articolo 597 c.p.p., comma 1, recita: “L’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti”.
Il comma 2 regola i poteri del giudice di appello nel caso in cui appellante sia il pubblico ministero e stabilisce, tra l’altro, che: “se l’appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice puo’, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica piu’ grave, mutare la specie o aumentare la quantita’ della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge”.
Il comma 3 si occupa del caso in cui appellante sia il solo imputato, e prevede che “il giudice non puo’ irrogare una pena piu’ grave per specie o quantita’, applicare una misura di sicurezza nuova o piu’ grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata ne’ revocare benefici, salva la facolta’, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica piu’ grave, purche’ non venga superata la competenza del giudice di primo grado”.
Il comma 4 impone una corrispondente diminuzione della pena complessiva nel caso di accoglimento dell’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti. Il comma 5 assegna al giudice alcuni poteri di ufficio.
Secondo ius receptum il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello quando impugnante sia il solo imputato (Sez. U n. 10750 del 11/04/2006, Maddaloni, Rv. 233729; Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652).
La piana lettura della disciplina normativa rende evidente che in presenza dell’impugnazione del Pubblico ministero, come nella specie, il divieto di reformatio in peius non opera perche’ l’articolo 597 c.p.p., comma 3 si riferisce alla sola impugnazione dell’imputato, mentre il comma 2 stabilisce che in presenza della impugnazione della parte pubblica il giudice “puo’ aumentare la quantita’ della pena”.
5.6.5. In ogni caso e’ decisivo il rilievo che la situazione processuale su cui fa leva l’argomento difensivo non corrisponde all’effettivo contenuto della sentenza di secondo grado.
Secondo il ricorrente la sentenza della prima Corte di Assise di appello avrebbe riconosciuto la circostanza aggravante della premeditazione per gli omicidi di cui ai capi C) ed E) errando solo nella determinazione della pena.
In sostanza, invece di applicare la pena dell’ergastolo, previsto per effetto di detta circostanza aggravante, il giudice di secondo grado avrebbe applicato la pena base di ventuno anni di reclusione, individuando il reato piu’ grave, in quello di cui al capo C) per (OMISSIS) e in quello di cui al capo A – omicidio di (OMISSIS) – per (OMISSIS) (pag. 116 sentenza del 3 luglio 2015).
Cosi’ non e’, perche’ quel giudice non ha riconosciuto la circostanza aggravante della premeditazione, anzi l’ha esclusa.
La sentenza del 3 luglio 2015 prende in esame “le circostanze” al paragrafo 21 (pagine 112-114).
In esordio viene trattata (ed esclusa) la circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 2 in relazione ai capi A), C), E), G) ed L (pag. 112).
Quindi il giudice si occupa della premeditazione (pagg. 112-113), e, infine, della aggravante della agevolazione mafiosa (pagg. 113-114).
A proposito della premeditazione scrive “deve invece escludersi l’aggravante della premeditazione che e’ stata esclusa, con statuizione non oggetto di gravame da parte del Pubblico ministero (rectius Procuratore della Repubblica) e della Procura generale, per il delitto di cui al capo L (omicidio (OMISSIS))” (pag. 112).
Nel successivo sviluppo, vengono esposte le ragioni per le quali la premeditazione deve essere esclusa per il duplice omicidio (OMISSIS)- (OMISSIS).
Ebbene, al di la’ della costruzione grammaticale poco felice, il senso espresso della proposizione e’ chiaro: “deve invece escludersi l’aggravante della premeditazione”.
Il giudice di appello ritiene di offrire una motivazione solo per l’omicidio (OMISSIS)- (OMISSIS), non per agli altri omicidi, forse perche’ per i capi G) e H) veniva “riformata” l’opposta decisione raggiunta, sul punto, dal giudice di primo grado.
Lo sviluppo motivazionale trova una propria linearita’ e coerenza nella successiva trattazione dei criteri di determinazione della pena (pagg. 115 e 116): per il reato-base di omicidio, viene fissata la pena di anni ventuno di reclusione per (OMISSIS) (capo C) e per (OMISSIS) (capo A) al pari di quanto stabilito per (OMISSIS) rispetto al quale la premeditazione e’ stata certamente esclusa e nessuno ne dubita.
In sintesi non viene in rilievo una pena illegale “per difetto”, ma una pena applicata per l’ipotesi di reato effettivamente ritenuta: l’ipotesi base di omicidio, punito con una pena minima di anni ventuno di reclusione.
Ne’ rileva che il dispositivo non abbia esplicitato l’esclusione della premeditazione, dato che l’esclusione di una circostanza aggravante puo’ anche ricavarsi dall’apparato motivazionale e, seppure opportuno, non e’ necessario che si traduca in una espressa statuizione nella parte dispositiva.
Peraltro la sorte dell’eccezione sollevata del ricorrente non muterebbe anche ove si volesse negare questo significato al passaggio motivazionale di pagina 112. Ci si troverebbe, allora, al cospetto di una omessa pronuncia su una circostanza aggravante, che legittima, comunque, la reazione impugnatoria del pubblico ministero.
Al riguardo e’ opportuno ribadire che la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, non ha rigettato il ricorso del pubblico ministero sulla premeditazione in relazione ai capi C ed E, ma ha ritenuto assorbito il motivo sul punto (cfr. paragrafo 2.5. della sentenza rescindente).
Ne’ rileva che, per converso, anche gli imputati fossero insorti avverso la sentenza del 3 luglio 2015 lamentando la ritenuta sussistenza della premeditazione (motivo ritenuto anch’esso assorbito dalla sentenza rescindente, cfr. paragrafi 3.6. e 4.8.), poiche’ si trattava di scelta prudenziale, in ottica difensiva, che rispondeva alla necessita’ di scongiurare il rischio di eventuali, imponderabili interpretazioni contra reum.
La questione processuale e’ quindi manifestamente priva di fondamento.
Quanto alla effettiva sussistenza della premeditazione, riconosciuta per i capi C) ed E) dal giudice di rinvio, correttamente la sentenza di merito evidenzia la ricorrenza dei relativi requisiti, essendo stato accertato, in relazione a ciascun fatto di sangue, che alla deliberazione di darvi esecuzione aveva fatto seguito una accurata fase preparatoria ed organizzativa, sintomo di radicamento e persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo nella psiche dell’agente, del proposito omicida.
5.7. Con il sesto motivo del ricorso a firma dell’avv. (OMISSIS) – oltre a coltivare doglianze in punto di responsabilita’ (cfr. sopra paragrafo 5.5.) – si eccepisce l’assenza di contestazione, in relazione ai delitti di omicidio, della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa, ritenuta sussistente dal giudice di merito.
Il motivo e’ fondato e assume rilevanza solo per i capi A, C ed E (dato l’esito favorevole all’imputato per i capi G e H).
5.7.1. Va premesso che, con la sentenza rescindente, la prima sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto contestata “in fatto” detta aggravante in relazione al capo L (omicidio (OMISSIS)), svolgendo il seguente argomento: “Al riguardo, la contestazione di cui al capo di imputazione appare completa, in quanto, pur mancando un espresso riferimento alla disposizione in questione, essa menziona resecuzione del programma delittuoso dell’associazione”, descritto nella sentenza del Tribunale di Crotone del 19/12/2003, che comprende lo scopo di rafforzamento della cosca facente capo a (OMISSIS)” (pagina 36, paragrafo 4.7.).
La prima sezione ha chiarito che le omologhe questioni afferenti ai capi A), C) ed E) rimanevano assorbite dalla pronuncia di annullamento sul punto della responsabilita’ (paragrafi 3.6. e 4.7. cit.).
5.7.2. Sul tema della modalita’ di contestazione delle circostanze aggravanti, sono intervenute -dopo la pronuncia rescindente – le Sezioni Unite con la sentenza Sorge (n. 24906 del 18/04/2019).
Le Sezioni Unite hanno stabilito che per “contestazione in fatto” di una circostanza aggravante deve intendersi una formulazione dell’imputazione che non sia espressa nell’enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell’indicazione della specifica norma di legge, ma che riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie aggravatrice, consentendo all’imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi.
Quindi la precisazione degli elementi fattuali costitutivi dell’aggravante risponde alla necessita’ di garantire all’imputato una concreta possibilita’ di difendersi sull’oggetto dell’addebito.
“Da questa condizione discende che l’ammissibilita’ della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse. Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di precisione e determinatezza che rende l’indicazione di tali elementi, nell’imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell’accusa da parte dell’imputato” (in motivazione Sez. U n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, cit.).
5.7.3. Nella fattispecie in rassegna, i capi di imputazione A, C ed E (qui in rilievo) menzionano espressamente solo la circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 2, non contengono alcuna indicazione del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 (norma allora in vigore).
Secondo il giudice di rinvio, la “contestazione in fatto” sarebbe affidata alla espressione: “in esecuzione del programma delittuoso dell’associazione descritta al capo 1 della sentenza n. 1812, emessa dal Tribunale di Crotone in data 18 dicembre 2002” (si tratta del clan di (OMISSIS), capeggiato da (OMISSIS)).
Ritiene il collegio che tale formulazione non riporti in maniera chiara e precisa gli elementi di fatto integranti la fattispecie aggravatrice.
La “esecuzione del programma delittuoso dell’associazione” costituisce l’illustrazione della circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all’articolo 61 c.p., n. 2 citato nella imputazione.
In tal senso e’ stata interpretata anche dal giudice di appello laddove, nella sentenza del 3 luglio 2015, evidenzia (pag. 112):
– che la pubblica accusa ha ipotizzato che gli omicidi siano stati commessi “con nesso finalistico rispetto alle associazioni mafiose di appartenenza dei vari imputati”;
– che “gli omicidi, quindi, sarebbero stati funzionali alla commissione dei reati associativi”;
– che tale impostazione contrastata con la consolidata e granitica giurisprudenza di legittimita’ che esclude la possibilita’ di ravvisare un nesso teleologico tra reato associativo e reati-scopo.
Sin dalla citata sentenza del 3 luglio 2015, la circostanza aggravante del nesso teleologico e’ stata esclusa e la decisione non e’ stata impugnata dal Pubblico ministero, quindi e’ diventata definitiva.
Questa “esclusione” ha travolto l’aggravante del nesso teleologico vuoi nella menzione dell’articolo di legge che la contempla vuoi nella relativa descrizione, quindi non la si puo’ far rivivere sotto le “mentite spoglie” di un’altra circostanza aggravante, attribuendo alla “esecuzione del programma delittuoso dell’associazione” un significato ulteriore, da sommarsi al primo, di perseguimento del fine di agevolare l’associazione mafiosa.
Se la contestazione deve essere chiara e’ ovvio che vanno banditi significati impliciti o sottintesi.
Peraltro l’editto accusatorio va letto nel suo complesso, e in questo caso, e’ evidente che quando il pubblico ministero ha inteso contestare la circostanza aggravante della agevolazione mafiosa lo ha fatto espressamente, indicando la norma di legge e citando il “fine di agevolare” l’associazione mafiosa.
Lo si evince dal capo B (relativo al porto di armi da sparo), che reca la contestazione:
– dell’articolo 61 c.p., n. 2 e, in relazione ad esso, il riferimento fattuale alla “esecuzione dei programma delittuoso della associazione descritta al capo 1 della sentenza n. 1812, emessa dal Tribunale di Crotone in data 18 dicembre 2002”;
– del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 e, in relazione ad esso, l’indicazione del “fine di agevolare l’attivita’” della associazione mafiosa.
5.7.4. In difetto di contestazione, la circostanza aggravante non puo’ essere ritenuta.
L’applicazione della ridetta aggravante non ha inciso sulla determinazione della pena che rimane, pertanto, invariata; avrebbe esplicato, pero’, la sua efficacia a fini diversi (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241578), di qui l’interesse dell’imputato alla impugnazione e l’obbligo per la Corte di cassazione di annullare la sentenza senza rinvio nel relativo punto in ordine ai reati di cui ai capi A, C) ed E), con eliminazione della predetta aggravante.
6. Il ricorso di (OMISSIS).
Il ricorso e’ infondato, tuttavia il ricorrente beneficia, ex articolo 587 c.p.p., dell’impugnazione proposta da (OMISSIS) con riguardo alla esclusione della circostanza aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 c.p. per il capo C).
6.1. Il primo motivo, afferente alla assenza del codice hash nei file audio, e’ generico e manifestamente infondato per le ragioni esposte sopra al paragrafo 4.1.2.
6.2. In questo giudizio, rimane in discussione la responsabilita’ di (OMISSIS) per l’omicidio premeditato di (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS) (capo C).
I motivi sulla affermazione di responsabilita’ (secondo del ricorso principale e secondo dei motivi aggiunti) sono:
– inammissibili in tutte le ampie parti a contenuto valutativo concernenti il materiale probatorio (cfr. sopra paragrafi 3.2. e 4.2.5.) vuoi sulle chiamate di correo vuoi sui risultati delle intercettazioni (anche sotto il profilo del dedotto “travisamento della prova” – cfr. sopra paragrafo 4.1.3);
– infondati quanto alla dedotta violazione vuoi delle regole di cui all’articolo 192 c.p.p., comma 3 vuoi dei principi in tema di “motivazione rafforzata”.
Sul primo aspetto, la inammissibilita’ deriva dai principi (gia’ ricordati al paragrafo 3) per cui il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza del giudice di merito non puo’ concernere ne’ la ricostruzione dei fatti, ne’ il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilita’ di verifica della sua rispondenza alle acquisizioni processuali.
La Corte di cassazione e’ giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, e non del contenuto e del significato della prova, e dunque ad essa e’ normativamente precluso di procedere a una rinnovata valutazione degli elementi di fatto che la sentenza di merito ha posto a base della decisione, o all’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di lettura dei fatti e delle risultanze istruttorie, prospettati dalla difesa come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa di quelli seguiti dai giudici di merito.
Le censure sono invece infondate laddove deducono una erronea applicazione dei canoni legali e giurisprudenziali di valutazione della chiamata di correo.
I motivi di doglianza sono sostanzialmente analoghi a quelli proposti dal correo e alla relativa trattazione si rimanda circa i temi della credibilita’ dei dichiaranti, della intrinseca attendibilita’ delle loro dichiarazioni, interpretazione e valore probatorio delle intercettazioni (cfr. sopra paragrafo 5.5.2.).
Il ricorrente lamenta che il giudice di rinvio si sarebbe limitato ad estendere l’apparato motivazione esposto per (OMISSIS) e avrebbe lasciato insoddisfatto l’onere di “motivazione rafforzata”.
L’assunto e’ privo di pregio.
La sentenza impugnata tratta, anzitutto, dell’omicidio e degli autori dello stesso, ricostruendolo nei minimi dettagli (pagg. 95-103). Poi dedica specifica attenzione alla posizione di (OMISSIS), richiamando, in sintesi, gli elementi a carico ampiamente illustrati nella prima parte (pagg. 104 e 105)
Il ricorrente viene raggiunto dalla convergente chiamata proveniente:
– da (OMISSIS) (delle cui fondamentali dichiarazioni il giudice di primo grado non disponeva); costui, presente al fatto, ha indicato (OMISSIS) come uno dei soggetti partecipi all’agguato ordito ai danni di (OMISSIS);
– da (OMISSIS), che ha riferito quanto appreso da (OMISSIS) circa la partecipazione di (OMISSIS) all’omicidio.
Le intercettazioni ambientali hanno consentito di apprendere, dalla viva voce dell’imputato, la preordinazione del delitto.
Questo corredo probatorio non viene intaccato dal ricorso, mentre gli ulteriori elementi di prova, sottoposti a serrata critica, assumono un ruolo marginale.
6.3. Sono manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo in punto di violazione del divieto di reformatio in peius, premeditazione e effetti della sentenza rescindente.
E’ sufficiente richiamare quanto gia’ esposto per (OMISSIS) al paragrafo 5.6.
Va solo ribadito, poiche’ il quarto motivo e’ incentrato su questo, che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, non ha rigettato il ricorso del pubblico ministero sulla premeditazione in relazione ai capi C ed E, ma ha ritenuto assorbito il motivo sul punto (cfr. paragrafo 2.5. della sentenza rescindente).
6.4. Il quinto motivo e’ generico.
Premesso che elementi costitutivi della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso – elemento di natura cronologica -, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunita’ del recesso, e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuita’ nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine elemento di natura ideologica – (per tutte Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575), osserva il Collegio che le argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata non meritano censura, poiche’ risultano in essa adeguatamente e rigorosamente apprezzate le ragioni della concreta individuazione di entrambi gli elementi, reciprocamente integrantisi nell’accurata ricostruzione dei fatti.
I giudici del merito, nel quadro complessivo di una macchinazione del delitto, hanno prima collocato temporalmente l’insorgenza del proposito criminoso e la predisposizione dei mezzi e delle modalita’ esecutive dell’azione nei mesi precedenti l’agguato omicidiario, cosi’ identificando un’apprezzabile durata dell’intervallo intercorso fra determinazione e attuazione del proposito, ai fini della riflessione e del recesso; quindi, hanno tratto da dati estrinseci – quali la descritta causale, l’anticipata manifestazione e la ferma persistenza del proposito criminoso, la predisposizione di armi da sparo, la progressiva ricerca dell’occasione propizia per l’agguato senza soluzione di continuita’ – gli elementi sintomatici per la corretta identificazione del dolo di premeditazione, in capo sia al mandante ( (OMISSIS)) sia agli altri concorrenti (tra cui (OMISSIS)), i quali hanno, tutti, consapevolmente condiviso e prestato incondizionata adesione al comune progetto di uccidere (OMISSIS).
La censura proposta dal ricorrente si rivela aspecifica laddove si esaurisce in mere asserzioni, prive di reale confronto con l’argomento offerto dal giudice di rinvio.
6.5. (OMISSIS), concorrente di (OMISSIS) nel reato di cui al capo C), si giova, ai sensi dell’articolo 587 c.p.p., limitatamente a detto reato ancora sub iudice, dell’accoglimento del motivo sulla esclusione della circostanza aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 c.p..
7. Il ricorso di (OMISSIS).
Il ricorso e’ infondato.
7.1. Il primo motivo, afferente alla assenza del codice hash nei file audio, e’ generico e manifestamente infondato per le ragioni esposte sopra al paragrafo 4.1.2.
7.2. Il secondo motivo e’ infondato.
7.2.1. A seguito del rigetto del ricorso per cassazione ad opera della sentenza n. 26886 del 2018, e’ definitiva l’affermazione di responsabilita’ del ricorrente in ordine ai reati di cui ai capi G) e H) – duplice omicidio di (OMISSIS) (detto ” (OMISSIS)”) e (OMISSIS) e tentato omicidio di (OMISSIS).
Rimane in discussione la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione.
7.2.2. Detta circostanza era stata esclusa dal giudice di secondo grado.
Con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dal Pubblico ministero, ha annullato sul punto la decisione di appello, rilevando come la stessa avesse disatteso i principi consolidati della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui: “Gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione consistono in un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunita’ del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuita’ nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l’occasionalita’ del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioe’ da neutralizzare la sintomaticita’ della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato”.
La Corte di cassazione ha rilevato un vizio di motivazione in quanto: “la Corte di merito non ha valutato in modo globale tutti gli elementi indicativi della sussistenza di questa aggravante, cosi’ incorrendo nei vizi di violazione di legge e motivazione contraddittoria, in quanto la conversazione intercettata n. 720 tra (OMISSIS) e (OMISSIS), riportata nella sentenza impugnata, conteneva specifici riferimenti a pregressi appostamenti, finalizzati a predisporre il delitto (pag. 99 e ss.). La stessa Corte di assise di appello, infatti, non ha ignorato tali attivita’ preparatorie e gli ulteriori tentativi andati a vuoto, ma ha omesso di chiarire le ragioni per cui le pregresse iniziative dovessero essere considerate sganciate dalla successiva iniziativa criminosa” (paragrafo 2.3., pagina 24, della sentenza rescindente).
Al giudice di rinvio e’ stato demandato il compito di svolgere un nuovo esame sul punto, emendando il vizio motivazionale, nel rispetto del principio di diritto in premessa citato.
Con la sentenza qui impugnata il giudice di rinvio ha riconosciuto la sussistenza della premeditazione, conformandosi al dictum della sentenza rescindente.
A tale proposito il giudice di merito ha valorizzato il contenuto del dialogo intercorso tra l’odierno ricorrente e (OMISSIS) (intercettazione n. 720 del 17 luglio 2000) nel corso del quale (OMISSIS) racconta al proprio interlocutore la dinamica del duplice omicidio al quale ha partecipato, riferisce che l’agguato era stato preceduto da una attivita’ di appostamento (“che ti sembra, che non l’abbiamo, non l’abbiamo appostato la’”); rivela che gia’ in passato lo “avevano preso” e che lo avevano salvato “tre volte” perche’ si trovava con la famiglia; e dopo aver detto che avevano trovato la vittima in un bar, precisa “noi siamo andati sul sicuro” (pag. 114 sentenza impugnata).
Da tali elementi, forniti dall’imputato stesso, il giudice di rinvio ha tratto il convincimento che l’imputato coltivo’ per un apprezzabile lasso di tempo il proposito omicida e che in esso rimase fermo, senza soluzione di continuita’, fino alla commissione del fatto.
7.2.3. A fronte di tanto il ricorrente lamenta:
– che il giudice di rinvio non si e’ posto alla ricerca di eventuali elementi di riscontro;
– che il riconoscimento della premeditazione e’ incentrato sul presupposto che i delitti di cui ai capi G e H si inserirebbero in una “guerra di mafia”, ma cio’ contrasta con la definitiva esclusione, per (OMISSIS), della circostanza aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 c.p.;
– la citata conversazione n. 720, se letta nel suo complesso, offrirebbe un risultato probatorio difforme da quello ritenuto dal giudice di merito, lasciando notevoli margini di dubbio circa il suo reale significato.
La prima considerazione e’ priva di fondamento.
Come gia’ detto (cfr. paragrafo 4.1.3.), le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attivita’ di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, (per tutte Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714).
La seconda critica e’ generica, in quanto non coglie la ratio decidendi ne’ della premeditazione ne’ della esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 c.p. (l’editto accusatorio contestava la finalita’ di agevolare la cosca di (OMISSIS), mentre si e’ accertato che (OMISSIS) intendeva agevolare il proprio clan- cfr. sopra paragrafo 5.5.3.);
La terza e’ infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
7.2.4. Il travisamento probatorio o, meglio, il vizio di “contraddittorieta’ processuale” (definizione, quest’ultima, che la dottrina piu’ attenta mostra di prediligere) chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedelta’ della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni rispetto al patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione dei giudici di merito rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio.
Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo “significante” (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione).
Il vizio di contraddittorieta’ processuale (da tenere distinto rispetto a quello di contraddittorieta’ logica, riconducibile, eventualmente, al vizio di illogicita’ manifesta) non ricomprende il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimita’ di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
Invero il vizio di “contraddittorieta’ processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimita’ alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605).
Rilettura, invece, implicata inevitabilmente da ricorsi che, offrendo al giudice di legittimita’, frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest’ultimo a una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774).
Sullo specifico tema delle intercettazioni, come gia’ ricordato nella parte generale, e’ possibile prospettare, in sede di legittimita’, un’interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformita’ risulti decisiva ed incontestabile (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558).
7.2.5. Nella specie il ricorrente sostiene che la conversazione n. 720 – se letta nel suo complesso e unitamente alla conversazione n. 719 che contiene la prima parte del medesimo dialogo – offrirebbe un risultato probatorio difforme da quello ritenuto dal giudice di merito, poiche’ gli interlocutori riferirebbero l’attivita’ di appostamento non a (OMISSIS), ma ad un altro soggetto, tale “(OMISSIS)”.
La difesa, in ossequio al principio di autosufficienza, ha allegato al ricorso la trascrizione delle due conversazioni.
Dall’esame delle stesse, il collegio non rileva alcun discostamento certo e ineccepibile tra il dialogo come trascritto e l’interpretazione offerta dal giudice di rinvio.
Anzi risulta piena corrispondenza tra contenuto delle trascrizioni e sentenza:
– il nome di “(OMISSIS)” emerge all’inizio nella intercettazione n. 719 (pag. 530), ma non ha poi nessuna attinenza (ne’ il ricorrente spiega in che termini potrebbe averla) con la parte successiva del discorso sul quale e’ incentrata la decisione impugnata;
– in questa pare, ritenuta di rilievo dal giudice di merito, (OMISSIS) racconta a (OMISSIS) come si e’ svolto l’omicidio avvenuto pochi giorni prima anche per mano propria; i due parlano di un bar e del “medico (OMISSIS) a terra” (pag.557);
– in questo contesto e all’interno di questo argomento (OMISSIS) pronuncia le parole riportate in sentenza: “che ti sembra, che non l’abbiamo, non l’abbiamo appostato la’”) e poi aggiunge che lo “avevano preso” e lo avevano salvato “tre volte, tre volte con la famiglia era. Gli e’ andata bene proprio, volevamo prenderlo in una parte, in una parte buia, capito- Solo” (pag. 558 e 559);
Le valutazioni espresse dal giudice di rinvio sono coerenti e pertinenti rispetto al contenuto delle trascrizioni.
Il dedotto travisamento della prova non sussiste.
8. Conclusioni.
Le considerazioni svolte conducono a:
– annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente ai capi G) ed H) per non aver commesso il fatto, con conseguente eliminazione del relativo trattamento sanzionatorio determinato, dal giudice di rinvio, nell’isolamento diurno per mesi sette;
– annullare la medesima sentenza senza rinvio nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) limitatamente all’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p. in relazione ai capi A), C), E), aggravante che deve essere eliminata;
– rigettare nel resto i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS);
– rigettare il ricorso di (OMISSIS) con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
– condannare (OMISSIS) alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall’avv. (OMISSIS) (i familiari di (OMISSIS) vittima dell’omicidio di cui al capo A); spese che, tenuto conto della natura e caratteri dell’opera prestata, possono liquidarsi in complessivi Euro 5.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente ai capi G) ed H) per non aver commesso il fatto ed elimina il relativo isolamento diurno di mesi sette.
Annulla la medesima sentenza senza rinvio nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) limitatamente all’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p. in relazione ai capi A), C), E) che elimina.
Rigetta nel resto i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Rigetta il ricorso di (OMISSIS) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, (OMISSIS) alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall’avv. (OMISSIS) che liquida in complessivi Euro 5.500,00, oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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