Integrazione del delitto di cui all’art. 567 co. 2 cod. pen.

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|10 novembre 2020| n. 31409.

Ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 567, comma secondo, cod. pen., è necessaria un’attività materiale di alterazione di stato che costituisca un “quid pluris” rispetto alla mera falsa dichiarazione e si caratterizzi per l’idoneità a creare una falsa attestazione, non potendosi considerare ideologicamente falso il certificato conforme alla legislazione del paese di nascita del minore, neppure nel caso in cui la procreazione sia avvenuta con modalità non consentite in Italia. (In motivazione, la Corte ha affermato la perdurante validità del principio anche a seguito della sentenza delle Sez.U. civili n. 12193 del 2019, che, senza toccare il tema della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, ha ritenuto la contrarietà all’ordine pubblico del riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero che abbia accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato in Ucraina mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore cittadino italiano).

sentenza|10 novembre 2020| n. 31409

Data udienza 13 ottobre 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. DI STEFANO P. – Consigliere

Dott. GIORDANO E. A. – Consigliere

Dott. GIORGI M. – rel. Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA B. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo;
nel procedimento a carico di:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 26/02/2020 del Tribunale di Cuneo;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Maria Silvia Giorgi;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GIORDANO Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il Difensore, Avv. (OMISSIS), che, nell’associarsi alle richieste del P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice per il riesame delle misure cautelari reali, ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro della Procura della Repubblica presso quel Tribunale, disposto in relazione al reato di cui all’articolo 567 c.p. contestato agli indagati (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali avrebbero attestato falsamente, sia in Ucraina, sia dinnanzi all’Ufficiale di stato civile del Comune di Savigliano che la piccola (OMISSIS), nata il (OMISSIS), e’ loro figlia naturale, trattandosi in realta’ di una fattispecie di “maternita’ surrogata” vietata nell’ordinamento interno. Il P.M. aveva proceduto al sequestro nei locali di pertinenza degli indagati di numerosi oggetti – documentazione sanitaria, biglietti di viaggio, a fotografie, a campioni biologici di DNA – al fine di accertare la sussistenza del reato di alterazione di stato della minore.
Il Tribunale riteneva che dagli atti di indagine fosse gia’ pacificamente dimostrato che la minore (OMISSIS) non potesse definirsi figlia naturale della coppia – segnatamente della indagata (OMISSIS) -, avendo i coniugi fatto ricorso alla pratica della “maternita’ surrogata” e che tale dato non fosse conferente rispetto alla configurabilita’ del reato di cui all’articolo 567 c.p., evidenziando la liceita’ di tale pratica nello stato dell’Ucraina, luogo di nascita della minore.
2. Il Procuratore della Repubblica di Cuneo ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, denunziando l’erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione poiche’ il Tribunale aveva dato per scontato cio’ che invece avrebbe dovuto accertarsi con l’atto investigativo effettuato, superando cosi’ la valutazione relativa al fumus commissi delicti ed esprimendo un anticipato giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa. Sotto diverso profilo, il P.M. ricorrente rileva che la giurisprudenza civile di legittimita’ si e’ recentemente espressa nel senso del divieto di trascrizione nell’ordinamento italiano dell’atto di nascita del minore nato all’estero secondo la pratica della “maternita’ surrogata”, muovendo dal presupposto che nel nostro ordinamento vige un divieto penalmente sanzionato del ricorso a tale pratica.
3. In data 28/09/2020 il difensore degli indagati ha depositato una memoria con cui si contrastano le deduzioni del P.M. sia per il profilo del corretto adempimento dell’onere motivazionale da parte del Tribunale, sia per la sopravvenuta carenza di interesse a seguito del deposito in data 26/02/2020 della consulenza tecnica sul materiale genetico, secondo cui la minore e’ figlia biologica del presunto padre.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non e’ fondato.
2. Va innanzi tutto rilevato che la legge ucraina ammette il ricorso alla surrogazione di maternita’ a condizione che il 50% del patrimonio genetico del nascituro provenga dalla coppia committente, per cui il certificato di nascita di un bambino nato in Ucraina facendo ricorso a detta pratica e’ perfettamente legittimo secondo la legge di tale Paese quando la meta’ del patrimonio genetico provenga da uno dei genitori committenti. Cio’ vale per il certificato di nascita della piccola (OMISSIS) laddove (OMISSIS) risulta essere il padre biologico della stessa.
3. Data tale premessa, correttamente il Tribunale ha ritenuto che non ricorrano i presupposti per ritenere integrata, sotto il profilo materiale, la condotta sanzionata dall’articolo 567 c.p.. Ai fini della configurabilita’ di tale delitto, e’ necessaria un’attivita’ materiale di alterazione di stato che costituisca un quid pluris rispetto alla mera falsa dichiarazione e si caratterizzi per l’idoneita’ a creare una falsa attestazione, con attribuzione al figlio di una diversa discendenza, in conseguenza dell’indicazione di un genitore diverso da quello naturale (Sez. 6, n. 47136 del 17/09/2014, P., Rv. 260996). Nella fattispecie in esame, le attestazioni relative alla minore, che gli indagati hanno reso sulla base di una certificazione stilata in Ucraina, non integrano certificazioni o attestazioni “false”, risultando viceversa legittime secondo la lex loci, che ammette la maternita’ surrogata eterologa nel caso in cui il patrimonio biologico del minore appartenga per il 50% ai genitori committenti.
Sono del resto numerose le pronunce di questa Corte che hanno escluso l’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 567 c.p. nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 15 in ordine a cittadini italiani nati all’estero e rese all’autorita’ consolare sulla base di certificato redatto dalle autorita’ ucraine che li indichi come genitori, in conformita’ alle norme stabilite dalla lex loci (Sez. 6, n. 48696 del 11/10/2016, M., Rv. 272242; Sez. 5, n. 13525 del 10/03/2016, E., Rv. 266672). Ne’ assume rilevanza la pronuncia delle SS.UU. civili citata dal P.M. ricorrente (n. 12193/2019) dal momento che, come correttamente sottolineato dal Tribunale, essa ha riguardo alla ritenuta contrarieta’ all’ordine pubblico dell’atto di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternita’ surrogata e il genitore di intenzione con cittadinanza italiana, senza toccare il tema della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi caratterizzanti il reato ipotizzato.
4. Attesa l’obiettiva insussistenza del fumus commissi delicti il ricorso si palesa infondato e va respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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