In materia di abusi edilizia

Consiglio di Stato, Sentenza|29 dicembre 2020| n. 8501.

In materia di abusi edilizia il provvedimento con cui è ingiunta, ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, la demolizione di un immobile abusivo non richiede una motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata che impongono la rimozione dell’abuso anche laddove lo stesso sia adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’opera.

Sentenza|29 dicembre 2020| n. 8501

Data udienza 17 dicembre 2020

 

Tag – parola chiave: Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Contenuto – Motivazione – Art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 – Applicazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8940 del 2019, proposto da
Da. Cl. Bo., Va. Ru., rappresentate e difese dagli avvocati An. Di Li., Mi. Ro., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sa. Mu. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis) non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno Sezione Seconda n. 722/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati An. Di Li. e Mi. Ro., in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania, sezione staccata di Salerno, le odierne appellanti invocavano l’annullamento del provvedimento del 16.10.2018, prot. n. 12576 (ord. n. 31), recante annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 7 del 6.5.2004 e contestuale ingiunzione di demolizione di opere abusive, nonché del provvedimento del 19.10.2018, prot. n. 12744, recante divieto di inizio dei lavori di cui alla C.I.L.A. del 20.9.2018, prot. n. 11330.
2. Il primo giudice, ricostruiti i termini fattuali della vicenda, valutava come infondate tutte le doglianze prospettate dalle ricorrenti.
3. La pronuncia indicata in epigrafe è stata, quindi, appellata con il gravame in esame, che contiene le seguenti censure: a) il primo giudice avrebbe errato nell’utilizzare lo strumento della sentenza in forma semplificata nonostante la complessità del contenzioso. Inoltre, in violazione dei principi del giusto processo, della parità delle parti e del contraddittorio, il Giudice di primo grado avrebbe dato assolutamente per vero tutto ciò che aveva asserito il Comune di (omissis) nei provvedimenti gravati, senza tenere in alcuna considerazione, invece, ciò che era stato sostenuto dagli attuali appellanti. Ed in particolare che non corrispondeva alla realtà che i lavori realizzati sarebbero stati in difformità alla licenza edilizia rilasciata il 21 aprile 1964, esistendo, invece, nella sua attuale consistenza il fabbricato oggetto dell’ordinanza di demolizione quantomeno dal 1958; b) l’atto n. 12576/2018 sarebbe affetto dai medesimi vizi della precedente ordinanza n. 10/2015, in quanto anch’esso non solo non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni rappresentate dalla prima delle attuali appellanti con la memoria acquisita al prot. com. 469 del 21.1.2016, ma non avrebbe neppure controdedotto alle stesse, quanto piuttosto alle osservazioni presentate nei confronti della precedente ordinanza n. 10/2015. Ciò avrebbe determinato un deficit motivazionale e partecipativo a carico del provvedimento impugnato. Né si potrebbe superare il detto rilievo, argomentando con il carattere vincolato dell’atto de quo; c) Il Responsabile dell’Area tecnica edilizia privata del Comune di (omissis) ed il Responsabile del servizio Antiabusivismo edilizio, avrebbero ordinato la demolizione di opere che sarebbero state eseguite in difformità da una licenza edilizia rilasciata oltre sessant’anni fa, la n. 11 del 17.12.1956, ed annullato il titolo edilizio n. 7, rilasciato il 6 maggio 2004, cioè oltre 14 anni prima. Ciò avrebbero fatto sulla scorta di una licenza edilizia e di grafici senza data certa, allegati all’ingiunzione di demolizione, che a loro dire sarebbero quelli in base ai quali sarebbe stato costruito il fabbricato di cui è giudizio, ora in proprietà delle appellanti. Vi sarebbe prova certa che il fabbricato nella sua attuale consistenza sarebbe esistente quantomeno dal 1958, come si desumerebbe da una cartolina postale di tale data, e sarebbe dimostrato sia da un “verbale di constatazione” redatto dal Notaio Ac. Mo. il 4 agosto 1960 -rep. n. 89322, racc. n. 3575-, sia dal successivo atto di compravendita, sempre per Notar Mo. del 7 agosto 1960 -rep. n. 89422, racc. n. 3576-, col quale veniva trasferita l’intera consistenza immobiliare con le stesse caratteristiche tipologiche e numero di piani che essa ha attualmente. Pertanto, la licenza edilizia del 21.4.1964 allegata all’ingiunzione di demolizione n. 10/2015 non dovrebbe esser quella in base alla quale veniva realizzato il complesso immobiliare di cui è giudizio sicché, poi, le asserite difformità costruttive rispetto a quanto assentito con tale titolo abilitativo non potrebbero riguardare il manufatto di proprietà delle ricorrenti. Inoltre, nessuno degli elementi indicati dagli Autori del provvedimento impugnato coinciderebbe con gli atti di data certa innanzi indicati e quanto asserito da costoro contrasta con la stessa licenza edilizia allegata all’ingiunzione, che dovrebbe invece supportare quanto affermato dal Responsabile dell’U.T.C. e da quello del Servizio Antiabusivismo Edilizio. Né potrebbe sostenersi che l’autorizzazione edilizia n. 12 del 12 febbraio 1962 ben può essere stata (illegittimamente) rilasciata in pendenza della richiesta di licenza edilizia di cui alla pratica n. 11 del 17 dicembre 1956, non intendendosi perché poi tale licenza avrebbe dovuto essere illegittima, e senza avvedersi che il dato rilevante con riguardo ad esso non sarebbe tanto il contenuto, quanto quello di essere una variante ad un titolo precedente, che, pertanto, non potrebbe essere quello del 1964. Contraddittorio sarebbe altresì l’assunto secondo il quale la costruzione del fabbricato sarebbe iniziata nell’anno 1956, poi i lavori sarebbero rimasti sospesi sino al marzo 1962 in quanto a tale data l’allora sindaco nel ravvisare lo stato di abbandono avrebbe richiesto all’ing. Pa. An. quali intenzioni avesse in merito ed è solo nell’aprile 1964 che l’Ing. An. Pa., avrebbe chiesto ed ottenuto dal sindaco la licenza per realizzare le opere così come approvate nell’anno 1956 dalla Soprintendenza con nota 4366/1956. Ciò in quanto se la costruzione dei fabbricati fosse iniziata nell’anno 1956, tale inizio non poteva che essere avvenuto dopo il rilascio della licenza edilizia; altrimenti non si giustificherebbe perché il Sindaco nel ravvisare lo stato di abbandono richiedeva all’ing. Pa. An. quali intenzioni avesse in merito. Ciò perché se i lavori fossero iniziati abusivamente, in primo luogo il Sindaco non avrebbe dovuto chiedere al Pa. quali intenzioni avesse in merito, ma ingiungere la demolizione del fabbricato, poi la licenza del 21 aprile 1964 avrebbe dovuto essere rilasciata in sanatoria, non in via ordinaria, e infine l’autorizzazione paesaggistica del 26.5.1956 sarebbe scaduta essendo decorsi oltre 5 anni dal suo rilascio. Da ciò dovrebbe desumersi che la licenza edilizia del 1962, n. 12, presupporrebbe il rilascio di una precedente licenza edilizia, presumibilmente rilasciata tra il 1956 ed il 1958, come suggerirebbero le fotografie e gli atti notarili succitati, e che inoltre essa si riferisce ad un fabbricato già realizzato. L’erroneità dell’assunto sarebbe ulteriormente corroborato anche sul piano della tecnica costruttiva non essendo tecnicamente possibile che il terzo piano sottostrada fosse stato realizzato in epoca posteriore a quelli superiori, affermazione, questa, che sarebbe viziata da eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità di motivazione, essendo stato esso necessariamente costruito prima degli altri livelli (o, al più coevamente), e dimostrerebbe l’assoluta inidoneità delle affermazioni poste a base dell’atto impugnato. Da quanto detto ne discenderebbe, poi, che altrettanto priva di base sarebbe l’altra parte del provvedimento con la quale, sulla scorta della detta erronea abusività, è stato disposto l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 7/2004, col quale era stata assentita la realizzazione di opere atte a superare le barriere architettoniche, cosa che dimostrerebbe l’illegittimità anche di tale seconda parte dell’ingiunzione impugnata; d) l’ordinanza di demolizione afferirebbe ad un manufatto realizzato circa sessant’anni fa e non recherebbe alcuna motivazione atta a supportare l’ingiunzione intervenuta dopo tale lunghissimo lasso di tempo e dopo che sarebbe stato consentito il trasferimento dell’immobile un consistente numero di volte, e siano stati assentiti ulteriori titoli abilitativi, motivazione, invece, necessaria avendo il comportamento inerte del Comune inciso sul legittimo affidamento degli acquirenti sulla regolarità urbanistica dell’immobile acquistato; e) l’ordinanza 31/2018 non si porrebbe il problema della impossibilità che sia eseguita la demolizione dei manufatti indicati nella premessa dell’ordinanza. Non sarebbe possibile demolire il piano terzo sottostrada, ossia la base su cui sarebbero stati edificati gli altri livelli, senza recare danno anche alla parte che, anche secondo il responsabile dell’U.T.C., sarebbe stata eseguita (almeno in gran parte) in conformità al presunto titolo abilitativo rilasciato. Pertanto, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto verificare la possibilità o meno di applicare l’art. 34, comma 2, del D.P.R. 380/2001; f) l’annullamento in autotutela mal si attaglierebbe al caso di specie, non essendo illegittimo il suddetto permesso di costruire 7/2004, sia perché difetterebbe del tutto la motivazione in punto di pubblico interesse, sia perché almeno la gran parte dell’immobile sarebbe stato costruito legittimamente sicché ben poteva essere assentita la costruzione di un ascensore per eliminare le barriere architettoniche. Neppure potrebbe supportare siffatto provvedimento di annullamento il fatto che non sia stato realizzato l’ultimo tratto dell’opera assentita; g) illegittima sarebbe anche l’irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 comminata nel caso di inesecuzione dell’ordine di demolizione sia alla luce di quanto finora rappresentato, nulla essendovi di abusivo, sia perché si contesta, al più, una difformità parziale per cui non poteva essere irrogata la detta sanzione che trova applicazione per le opere sanzionate in base all’art. 31 del D.P.R. 380/2001, non ex art. 34, ond’é la sua inapplicabilità nel caso di specie; h) prima di ingiungersi la demolizione degli interventi edilizi eseguiti dai danti causa (dei danti causa) delle appellanti, avrebbe dovuto essere accertata la possibilità di assentire in sanatoria quanto si assume realizzato in assenza di titolo abilitativo; i) da tutto quanto sopra premesso discenderebbe l’illegittimità in via derivata dell’atto 12744 del 19.10.2018, che sarebbe viziato anche in via autonoma, in quanto la CILA in parola riguarderebbe l’esecuzione di lievi modifiche nella distribuzione interna, il rifacimento degli intonaci ammalorati e l’adeguamento alla normativa vigente degli impianti a servizio dell’immobile, senza in alcun modo modificare l’aspetto esteriore del manufatto per cui i relativi interventi sarebbero eseguibili anche ove vi fossero le contestate parziali difformità a quanto assentito col permesso di costruire rilasciato negli anni ’50-’60, sia perché nessuno dei rilievi formali mossi alla detta CILA sarebbe sussistente, così come dimostrato con la missiva datata 25 ottobre 2018 presentata dalla prima delle appellanti. Anche gli altri motivi ostativi rappresentati nel provvedimento in questione non sarebbero sussistenti; i) nel caso di legittimità dei provvedimenti impugnati si desumerebbe una condotta omissiva extracontrattuale dell’amministrazione, che consentendo il trasferimento dell’immobile a favore delle appellanti, imporrebbe la condanna risarcitoria dell’amministrazione per un importo pari a quanto occorrente per eseguire la (impossibile) demolizione, nonché alla diminuzione di valore dell’immobile.
4. Con ordinanza n. 1535/2020 è stata disposta l’acquisizione della licenza edilizia del 21 aprile 1964 corredata degli elaborati progettuali.
5. In vista dell’odierna udienza le appellanti hanno depositato consulenza tecnica di parte, tesa ad avvalorare le loro conclusioni, ribadite all’odierna udienza.
6. L’appello è infondato e non può essere accolto. Al fine di esaminare compiutamente i motivi di gravame è utile ricostruire le vicende che hanno interessato l’immobile de quo sulla scorta degli atti acquisiti al fascicolo di causa.
Sull’area all’interno della quale ricade l’edificio in questione veniva introdotto con D.M. del 23 gennaio 1954 un vincolo paesistico in ragione del quale le opere edilizie necessitavano non solo di licenza edilizia, ma anche di nulla osta paesaggistico. In data 17 dicembre 1956 veniva iscritta al protocollo del competente ufficio comunale la pratica n. 11, depositata agli atti del presente giudizio, a seguito di richiesta del Sig. An. Pa.. La pratica in questione otteneva il parere favorevole della Soprintendenza con nota n. 4366 del 26 maggio 1956 e in data 21 aprile 1964 veniva rilasciata licenza edilizia, atti entrambi depositati nell’odierno giudizio. Ciò nonostante il Sig. Pa. iniziava la realizzazione dell’immobile già nel 1956, tanto che in data 31 ottobre 1956 sopraggiungeva ordinanza sindacale che bloccava i lavori. In ogni caso l’immobile risultava edificato nelle sue parti fondamentali come risulta dalla cartolina depositata dalle stesse appellanti, datata 1958 e come si evince dall’atto di compravendita del 7 agosto 1960.
Successivamente, in data 10 novembre 1961 lo stesso Sig. Pa., qualificandosi come rappresentante-appaltatore del Sig. Na. avanzava istanza di costruzione di un terrazzino davanti all’area al piano terra, la detta richiesta veniva favorevolmente esitata in data 12 dicembre 1962. Dall’esame degli elaborati progettuali allegati alle dette istanze si evince che il progetto assentito non prevedeva la costruzione del livello interrato.
La circostanza che i detti elaborati progettuali fossero quelli effettivamente posti a fondamento della richiesta licenza edilizia si desume ulteriormente dall’esame degli atti notarili di trasferimento della proprietà del bene. Se si legge, infatti, l’atto di compravendita del 7 agosto 1960 per notar Mo., la descrizione dell’immobile compravenduto, realizzato dalla Sig.ra De. No. sul terreno precedentemente acquistato dal Sig. Pa., riguarda un immobile composto da due piani, articolato in vani che corrispondono a quelli raffigurati negli elaborati progettuali a corredo della licenza edilizia rilasciata dal Comune nel 1964.
7. Tanto premesso in fatto possono passarsi in rassegna i motivi di gravame.
7.1. Quanto al primo motivo non si ravvisa alcuna violazione dei presupposti che consentono di utilizzare lo strumento della sentenza semplificata, dal momento che il giudice di prime cure, con valutazione allo stesso Giudicante rimessa, ha ritenuto la causa matura per la decisione e a tal fine ha utilizzato i dati fattuali in suo possesso, sui quali è stato possibile il contraddittorio delle parti.
Pertanto, è infondato il primo motivo di appello.
Nel merito, il primo giudice ha ritenuto corretta la ricostruzione fattuale operata dall’amministrazione comunale, come le ulteriori acquisizioni documentali di seconde cure hanno ulteriormente avvalorato specie con riferimento alla circostanza che l’immobile nella sua attuale consistenza è stato realizzato in difformità alla licenza edilizia rilasciata il 21 aprile 1964.
7.2. Stessa sorte merita anche il secondo motivo di gravame, con il quale si contesta che l’atto n. 12576/2018 non avrebbe preso in esame le controdeduzioni delle appellanti con ciò che ne consegue in termini di deficit partecipativo e motivazionale. Dall’esame del citato provvedimento si evince, infatti, che l’amministrazione comunale ha esaminato nel dettaglio le osservazioni presentate dalle appellanti, concludendo tra l’altro che: a) gli elaborati grafici fanno parte della licenza edilizia del 21 aprile 1964; b) la documentazione fotografica storica non dimostra la legittimità delle opere in questione; c) l’area sulla quale insiste l’immobile in questione era ubicata all’interno del centro abitato e gravata da vincolo paesaggistico, sicché necessitava sia di licenza edilizia che di nulla osta paesaggistico; d) le opere eseguite in forza del permesso di costruire n. 7/2004 non possono essere qualificate come manutenzione, adeguamento o ristrutturazione, perché eseguite su di un manufatto abusivo; e) nonostante il titolo edilizio n. 7/2004 sia stato rilasciato in forza della disciplina di cui alla l. 13/89 e del d.P.R. 503/1996, il previsto abbattimento delle barriere architettoniche non risulta realizzato; f) la retroattività degli effetti dell’intervento in autotutela. Il detto motivo risulta, quindi, per tabulas del tutto sprovvisto di fondamento.
7.3. Il terzo motivo di appello, meglio descritto supra sub 3., è teso a dimostrare l’erronea ricostruzione dei fatti posta dall’amministrazione a fondamento dei provvedimenti impugnati. La prospettazione delle appellanti è volta a dimostrare l’incongruità della narrazione utilizzata dall’amministrazione comunale per descrivere le vicende che hanno interessato l’immobile in questione. La ricostruzione degli appellanti, però, fallisce sia nel tentativo di dimostrare la fallacia dell’analisi dei fatti svolta dall’amministrazione comunale che nel tentativo di offrire una visione alternativa. Le ragioni del primo fallimento sono già state evidenziate supra sub 7, quelle del secondo fallimento si colgono agevolmente nell’incapacità di individuare un titolo edilizio abilitante, che giustifichi l’attuale consistenza dell’immobile e che spieghi in negativo a quale diverso immobile dovrebbe, invece, riferirsi la licenza edilizia rilasciata nel 1964 e gli allegati progettuali a corredo della stessa. Le conclusioni cui si perviene dall’esame degli atti acquisiti al fascicolo di causa è che l’immobile sia stato realizzato a partire dal 1956 in difformità dagli elaborati progettuali allegati alla pratica edilizia dello stesso anno ed inviati alla Soprintendenza, come dimostra la cartolina del 1958.
7.4. Del pari infondato si rivela il quarto motivo di appello. L’ingiunzione di demolizione motiva, infatti, le ragioni a fondamento di quanto disposto, richiamando norme e principi inerenti la repressione degli abusi edilizi, conclamati nella giurisprudenza amministrativa consolidata. A tal fine vale la pena rammentare che in materia di abusi edilizia il provvedimento con cui è ingiunta, ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, la demolizione di un immobile abusivo non richiede una motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata che impongono la rimozione dell’abuso anche laddove lo stesso sia adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’opera (ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6498). Sotto questo profilo non rilevano i trasferimenti immobiliari atteso che gli stessi descrivono un immobile conforme alla licenza edilizia del 1964, ma difforme dalla sua concreta consistenza, né i titoli edilizi minori che fondano sulla stessa licenza edilizia e non giustificano nemmeno in termini di affidamento, la conformità dell’immobile alla disciplina edilizia e paesaggistica vigente in zona. Del resto, questa Sezione ha a più riprese chiarito che in materia di abusi edilizi, l’amministrazione pubblica anche a distanza di tempo, ha l’obbligo di adottare l’ordine di demolizione per il solo fatto di aver riscontrato l’esistenza di opere abusive non essendo, di conseguenza, prospettabile un legittimo affidamento nel proprietario il quale non può dolersi dell’eventuale ritardo con cui l’amministrazione abbia emanato il provvedimento (da ultimo, Cons. St., Sez. VI, 23 ottobre 2020, n. 6446).
7.5. Infondato risulta, altresì, l’ulteriore motivo con il quale si lamenta l’impossibilità ad eseguire la demolizione del piano terzo sottostrada, dal momento che in relazione all’eventuale applicazione dell’art. 34, d.P.R. n. 380/2001, non deve essere l’amministrazione a valutarne l’applicabilità, prima di emettere l’ordine di demolizione dell’abuso, ma il privato interessato a dimostrarne, in modo rigoroso, nella fase esecutiva, il presupposto dell’obiettiva impossibilità fattuale (e non, ad esempio, la semplice onerosità ) di ottemperare all’ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme.
7.6. Non può trovare accoglimento l’ulteriore motivo con il quale si lamentano vizi in relazione all’annullamento in autotutela impugnato. L’annullamento del titolo edilizio n. 7/2004 ben può fondare sulla difformità tra la situazione fattuale descritta dall’istante e quella riscontrata dall’amministrazione, specie quando ciò si traduce nel carattere abusivo dell’immobile in relazione al quale è richiesto il detto titolo minore. Né poteva concludersi per l’adozione di un annullamento parziale, considerato che una simile eventualità non potrà che essere valutata in ragione della demolizione di quella parte dell’immobile risultata abusiva.
7.7. Non risulta evocato correttamente il disposto dell’art. 34, d.P.R. 380/2001, circa la non corretta irrogazione della sanzione pecuniaria. Nella fattispecie, infatti, la disciplina edilizia pertinente non risulta essere quella contenuta nel citato art. 34, quanto nell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, non essendosi in presenza di un’opera eseguita in parziale difformità . Il concetto di parziale difformità, infatti, presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera; mentre si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione.
7.8. Con un ulteriore motivo si sostiene che prima di ingiungersi la demolizione degli interventi edilizi eseguiti dai danti causa delle appellanti, avrebbe dovuto essere accertata la possibilità di assentire in sanatoria quanto si assume realizzato in assenza di titolo abilitativo. Si tratta di una doglianza che non merita di essere condivisa, dal momento che non spetta all’amministrazione verificare d’ufficio la possibilità di sanatoria dell’immobile, che rientra, invece, nell’iniziativa dell’interessato, sicché è solo la presentazione della domanda di sanatoria che sterilizza temporaneamente gli effetti dell’ordinanza di demolizione, sino a che la stessa non venga evasa.
7.9. L’infondatezza dei motivi sino ad ora esaminati esclude che possa predicarsi l’illegittimità in via derivata dell’atto n. 12744 del 19.10.2018. Dello stesso non può predicarsi neanche l’illegittimità in via autonoma, dal momento che non possono essere oggetto di C.I.L.A. manufatti abusivi come quello in esame. Ciò in quanto gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dal manufatto principale, al quale ineriscono strutturalmente.
7.10. Del tutto fuori fuoco è, infine, la tesi secondo la quale dalla legittimità dei provvedimenti impugnati si desumerebbe una condotta omissiva extracontrattuale dell’amministrazione. Ciò in quanto l’amministrazione non svolge alcun ruolo certificativo nella compravendita tra i privati, né può essere ritenuta responsabile delle false attestazioni di quest’ultimi, che possono e devono accompagnare i propri atti dispositivi con la conoscenza dei titoli edilizi inerenti l’immobile compravenduto. Né può imputarsi all’amministrazione un ritardo nella vigilanza edilizia sul territorio, specie in presenza di comportamenti non conformi alle leggi posti in essere dai proprietari dell’immobile in questione reiterati e protrattisi nel tempo. La legge, inoltre, non ha mai attribuito rilievo sanante al ritardo con cui l’Amministrazione emana l’atto conseguente alla commissione dell’abuso edilizio, né si può affermare che l’inerzia o la connivenza degli organi pubblici possano comportare una sostanziale sanatoria, che la legge invece disciplina solo in casi tassativi, o con leggi straordinarie sul condono o con la normativa sull’accertamento di conformità
8. L’odierno gravame deve, quindi, essere respinto. Non deve farsi luogo alla disciplina sulle spese in mancanza di costituzione di parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere, Estensore
Dario Simeoli – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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