Integra il reato di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|16 dicembre 2020| n. 36034.

Integra il reato di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento di cui all’art. 131-ter d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) l’intermediazione “hawala”, consistente nella sistematica offerta ad un numero indeterminato di clienti, in maniera stabile ed organizzata attraverso una rete di mediatori internazionali, del servizio di raccolta, cambio e trasferimento all’estero di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabili e non soggette ai tassi ufficiali di cambio, in quanto attività di mediazione finanziaria onerosa per la rimessa di denaro effettuata da soggetti non autorizzati in violazione dell’art. 114-sexies del T.U.B.

Sentenza|16 dicembre 2020| n. 36034

Data udienza 20 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. MOROSINI E. – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE di APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Epidendio Tomaso, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, di (OMISSIS) per il reato di associazione per delinquere (capo 1) finalizzato alla commissione dei delitti di esercizio abusivo dell’attivita’ di prestazione di servizi di pagamento (punto 1.1), riciclaggio e autoriciclaggio di denaro proveniente dalla suddetta attivita’ illecita nonche’ da quella di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sulla cd. “rotta balcanica” (punti 1.2. e 1.3.); mentre ha escluso la conoscenza, in capo all’imputato, dello scopo di finanziare condotte con finalita’ di terrorismo ex articolo 270-quinquies.1 c.p. (punto 1.4.) e, conseguentemente, ha ridotto la pena ad anni due e mesi quattro di reclusione.
L’affermazione di responsabilita’ si basa sui risultati di operazioni sotto copertura, intercettazioni telefoniche e ambientali, chiamata in correita’ da parte di (OMISSIS).
E’ emerso che (OMISSIS) era organicamente inserito nella organizzazione criminale transnazionale che faceva capo al siriano (OMISSIS), residente in Svezia, e che aveva come referente principale per l’Italia il siriano (OMISSIS).
Il sodalizio aveva ramificazioni in tutta Europa e in Medio Oriente ed esercitava, tra l’altro, l’attivita’ di prestazione di servizi di pagamento con la modalita’ cosiddetta dell’hawa/a, che, attraverso una consolidata rete clandestina, consentiva il trasferimento fiduciario da un paese all’altro di somme di denaro, anche ingenti, non tracciabili (e quindi anche di provenienza illecita), parte dei quali venivano impiegati per sostenere l’attivita’ di fronti combattenti antigovernativi siriani e, in particolare, il gruppo jihadista salafita armato denominato “(OMISSIS)” o “(OMISSIS)”, nelle cui fila ha combattuto anche il fratello dell’imputato, perdendo la vita.
In seno all’associazione, (OMISSIS) svolgeva il ruolo di uomo di fiducia del referente italiano (OMISSIS), come custode del denaro, autore in prima persona di alcune operazioni di hawala, coinvolto, tra l’altro, nel favoreggiamento della immigrazione clandestina di connazionali siriani, attivita’ che, nel corso di una intercettazione, lui stesso definiva “commercio di anime”.
La Corte di appello ha invece escluso la conoscenza, in capo all’imputato, dello scopo di finanziare condotte con finalita’ di terrorismo ex articolo 270-quinquies.1 c.p..
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando cinque motivi (numerati da 1 a 4 duplicando il 3).
2.1. Con il primo motivo denuncia il difetto di motivazione in punto di affectio societatis.
I giudici di merito non sarebbero stati in grado di indicare un solo elemento dal quale inferire la consapevolezza del ricorrente di aver stretto un vincolo associativo con la consorteria criminale di (OMISSIS), ne’ di stabilire se le condotte addebitate all’imputato avessero effettivamente fornito un utile contributo alla vita del sodalizio e alla realizzazione dei suoi scopi criminali.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione dell’articolo 416 c.p., osservando che la partecipazione dell’imputato al reato associativo sarebbe stata dedotta in modo aprioristico e automatico dalla sola commissione “di uno dei tanti reati fine”, quello di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 131 ter.
Difetterebbe la prova della adesione del ricorrente ad un patto criminoso che permane oltre la realizzazione dei singoli delitti programmati.
L’imputato si sarebbe limitato a consegnare (modestissime) somme di denaro per alcuni suoi compatrioti, tra cui (OMISSIS) e la moglie di questi (OMISSIS) come favore prestato a titolo gratuito.
Mentre gli sporadici e brevissimi contatti avuti con il capo dell’associazione, (OMISSIS), sembrerebbero difficilmente compatibili con il ruolo di custode del denaro e di corriere che i giudici di merito assegnano al ricorrente, il quale, peraltro, non ha mai subito una perquisizione ne’ un sequestro di somme di denaro.
2.3. Con il terzo motivo si deduce che l’insussistenza del reato di associazione per delinquere impedirebbe una condanna per i soli reati-fine (che non hanno formato oggetto di contestazione), pena la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sancito dall’articolo 111 Cost. e articolo 6 CEDU, in tale ottica avrebbero dovuto apprezzarsi i motivi di appello concernenti la configurabilita’ della fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 131 ter.
2.4. Con il quarto motivo (indicato con il numero 3) ci si duole della erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 131 ter.
Si sostiene che la fattispecie punita dalla norma incriminatrice in questione richiede – in analogia con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimita’ per l’omologa fattispecie di cui al precedente articolo 132 – i requisiti della organizzazione, professionalita’ e offerta al pubblico. Da tali connotazioni sarebbe estranea la condotta dell’imputato che si sarebbe sostanziata in comportamenti sporadici “posti in essere nell’ambito di favori resi a titolo gratuito (dunque senza alcuna professionalita’ e struttura organizzativa sottesa) ad una cerchia limitata di suoi connazionali, amici di lunga data, a ragione di rapporti debitori e lavorativi (di conseguenza difettando altresi’ il requisito strutturale dell’offerta al pubblico), peraltro nell’ambito di prassi tipicheella cultura di provenienza del Mouayad, fondata su vincoli arcaici di fedelta’ e rispetto reciproci”.
Ai fini della affermazione di responsabilita’ dell’imputato sarebbe insufficiente la conoscenza, generale ed oggettiva di tale sistema, peraltro illustrato dallo stesso ricorrente nel corso delle sue dichiarazioni.
La non configurabilita’ del reato-fine farebbe cadere l’imputazione per il reato associativo.
2.5. Con il quinto motivo (indicato con il numero 4) si assume la contraddittorieta’ della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Da un lato la Corte di appello avrebbe riconosciuto l’importanza dell’apporto collaborativo dell’imputato che ha spiegato il reale significato di numerosi passaggi intercettativi oggetto di contestazione, dall’altro lato definisce tale collaborazione generica ed inidonea ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza fornire ulteriori spiegazioni e dimenticando che e’ stato l’imputato a descrivere il funzionamento e l’organizzazione del sistema “Hawala” offrendo un significativo contributo all’accertamento dei fatti nella vicenda processuale in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
2. Il primo e il secondo motivo esulano dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimita’.
Le censure elevate, dietro l’apparente denuncia di violazione di legge e di vizi motivazionali, si risolvono nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimita’ ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
2.1. La sentenza impugnata illustra, con scrupolo e dovizia, il quadro da cui trae origine la vicenda processuale in esame.
Le indagini condotte da diverse Procure italiane portavano alla luce una capillare organizzazione, composta principalmente da soggetti di nazionalita’ siriana collocati in territorio Europeo e mediorientale, dedita all’esercizio abusivo di servizi di pagamento mediante hawala (modalita’ di trasferimento “virtuale” di denaro attraverso una rete di fiduciari non tracciabile, cfr. infra paragrafo 4), al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al riciclaggio e autoriciclaggio dei proventi delle suddette attivita’ illecite, al finanziamento di condotte con finalita’ di terrorismo grazie alla raccolta e all’invio di denaro alle milizie antigovernative siriane di (OMISSIS).
L’associazione si sviluppava in due ramificazioni facenti capo a due pater familias siriani, garanti della correttezza delle transazioni finanziarie: (OMISSIS) (alias (OMISSIS)) residente in Svezia (sottoposto a custodia cautelare nel paese scandinavo con l’accusa di riciclaggio di denaro e finanziamento di attivita’ con finalita’ di terrorismo, successivamente evaso dall’istituto penitenziario in cui era recluso) e (OMISSIS), residente in Ungheria.
Il referente italiano del ramo del sodalizio di (OMISSIS) era (OMISSIS), che svolgeva abitualmente l’attivita’ di hawala per trasferire denaro dal Medio-Oriente in Italia e viceversa. Nel compimento di tali operazioni, (OMISSIS) si avvaleva dell’apporto costante dell’odierno ricorrente, anch’egli inserito nella organizzazione con compiti di supporto di (OMISSIS).
2.2. L’esistenza e l’operativita’ della associazione per delinquere non viene posta in dubbia dal ricorrente che, pero’, contesta la sussistenza di un suo consapevole apporto partecipativo. Ma lo fa senza misurarsi con la tenuta logica della motivazione, sottoponendo, piuttosto, alla Corte di cassazione la propria personale versione dei fatti, sostanzialmente riproduttiva dei motivi di appello e delle dichiarazioni da lui rese nel corso del procedimento, in una prospettazione riduttiva e selettiva dell’ingente materiale probatorio raccolto.
Il ricorrente sostiene di essersi limitato ad alcune sporadiche operazioni come hawalader per importi minimi, a titolo gratuito, in favore di amici e conoscenti; dunque non sarebbe dimostrata la sua partecipazione alla associazione criminale.
In realta’ ben diverso, e piu’ solido, e’ il materiale probatorio che fonda la pronuncia di condanna.
Lo stabile inserimento di (OMISSIS) nella organizzazione criminale per cui e’ processo viene tratta anzitutto dalla chiamata in correita’ di (OMISSIS) (amico intimo di (OMISSIS)), che indica l’imputato come uomo di fiducia di (OMISSIS), referente, quest’ultimo, del sodalizio nel territorio italiano; l’imputato era addetto alla custodia del denaro, aveva compiuto, per conto dell’organismo di appartenenza, alcune operazioni di hawala.
Le propalazioni di (OMISSIS) hanno trovato riscontro nei risultati delle intercettazioni dalle quali e’ emerso, anche dalla viva voce dello stesso imputato, il ruolo da lui effettivamente svolto, gli strettissimi rapporti di collaborazione con (OMISSIS), la custodia per conto di questi di rilevanti somme di denaro (anche 190.000,00 Euro), il trasferimento di significativi importi di denaro (circa 10.000,00 Euro da Milano ad Aleppo nel febbraio 2017), la percezione di compensi per l’attivita’ svolta, la partecipazione al trasporto di clandestini siriani attraverso la “rotta balcanica” (da lui definito “commercio di anime”), il contatto diretto, che si inserisce in un rapporto consolidato nel tempo, con il capo dell’organizzazione, (OMISSIS), sintomatico della grande fiducia riposta nell’imputato dagli organismi di vertice del sodalizio (cfr. pagg. 30 e 31 sentenza impugnata).
Gia’ la Corte di appello aveva valutato la piena attendibilita’ di (OMISSIS) (fonte di prova alla quale il ricorso non dedica alcun cenno) e aveva ritenuto irrilevante la circostanza del mancato rinvenimento di somme di denaro nel possesso del ricorrente: “(…) resta la circostanza provata dalle intercettazioni telefoniche che egli si e’ occupato di custodire il denaro in luoghi sicuri e fra questi e’ verosimile che non vi fosse la sua abitazione” (pag. 32).
E’ stato lo stesso ricorrente, in sede di interrogatorio, a riferire di conoscere l’esistenza della associazione, l’attivita’ svolta da (OMISSIS) e da (OMISSIS), ammettendo che “quando (OMISSIS) non c’era lo in Itala mi prestavo a ricevere e consegnare denaro per suo conto” (pag. 9 sentenza impugnata).
Da tutto cio’ i giudici di merito hanno tratto il motivato convincimento della esistenza di una prova certa della volonta’ e consapevolezza dell’imputato di mettersi a disposizione della associazione per recare un contributo concreto al raggiungimento degli scopi sociali, all’attuazione, cioe’, del programma delinquenziale per cui l’associazione e’ stata costituita.
Su tale solido costrutto argomentativo si infrange il tentativo, giu’ inutilmente esperito con l’atto di appello, di sminuire il ruolo dell’imputato, riducendolo ad attivita’ occasionale, di poco conto, svolta a titolo gratuito.
Il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata relega i primi due motivi di ricorso nell’alveo di generiche deduzioni “in fatto”, inammissibili nel giudizio di legittimita’.
3. Il terzo motivo segue la stessa sorte dei precedenti, poiche’ presuppone l’accoglimento delle censure relative alla affermazione di responsabilita’ dell’imputato per il delitto di cui all’articolo 416 c.p..
4. Il quarto motivo e’ in parte generico e in parte infondato.
4.1. La censura si rivela aspecifica laddove (da un lato mira a prospettare un apporto minimale dell’imputato ponendosi in contrasto con le risultanze illustrate della sentenza impugnata e dall’altro lato, non coglie che la riconducibilita’ al delitto di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 131 ter (di seguito T.U.B.) della attivita’ di hawala perseguita dall’associazione va valutata con riferimento al connotarsi del programma criminoso nel suo complesso e non delle singole frazioni di condotta ascrivibili, in tesi, all’imputato.
4.2. Circa la configurabilita’ del reato- fine di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 131 ter (di seguito T.U.B.), la doglianza, che prospetta una questione giuridica, e’ invece infondata.
E’ vero che all’imputato non sono mosse contestazioni specifiche circa la commissione di tale reato (come osserva la Corte di appello), ma e’ del pari vero, in astratto, che se lo scopo della associazione non fosse inquadrabile in alcuna fattispecie delittuosa, verrebbe meno il medesimo reato associativo di cui all’articolo 416 c.p..
Di qui la necessita’ di stabilire se la cd. hawala, come accertata nel processo, presenti o meno gli elementi costitutivi del delitto in rassegna.
4.2.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, una delle attivita’ di cui si occupava il sodalizio criminoso e’ consistita nell’esercizio abusivo di servizi di pagamento attuato nelle forme della cd. hawala.
Come si legge nella parte introduttiva della sentenza impugnata, si tratta di un sistema informale di trasferimento di denaro radicato nel mondo arabo, fondato su rapporti fiduciari, per mezzo del quale e’ possibile trasferire somme anche ingenti in maniera anonima e non tracciabile, a fronte del pagamento di modeste commissioni. La decisione riporta testualmente un brano tratto da un contributo dottrinario che spiega come funziona l’hawala: “Il soggetto che intende trasferire una somma di denaro ad altro soggetto, di norma residente in un diverso paese, contatta un broker intermediario (c.d. hawaladar) e gli versa la somma da inviare; l’intermediario locale contatta quindi un suo omologo nel paese ricevente, dandogli ordine di pagare al soggetto destinatario la somma indicata, trattenendo una commissione. La somma versata al destinatario verra’ ripagata dal primo al secondo intermediario in un secondo momento, con tempi e mezzi variabili, secondo le circostanze. Tipicamente, i due hawaladar sono uniti in qualche forma di sodalizio e, piu’ in generale, inseriti in una rete di mediatori, e, non essendo scambiati tra gli stessi strumenti cambiari, le transazioni sono basate unicamente sulla fiducia e sull’onore. In aggiunta alle commissioni, i profitti dei mediatori si imperniano altresi’ sulla circostanza che gli stessi bypassano i tassi ufficiali di cambio: generalmente, i fondi entrano nel sistema di trasferimento hawala con la valuta del paese di origine e lo lasciano nella valuta del paese del destinatario; sicche’, possono essere effettuati a tassi diversi dal cambio ufficiale” (pagg. 6 e 7 sentenza impugnata).
In sostanza il denaro viene trasferito “virtualmente” o meglio viene trasferito solo il “valore” del denaro, senza “trasportare” la somma di denaro dal mittente al destinatario, da un paese all’altro.
Attraverso questo sistema, l’associazione criminale per cui e’ processo ha dato vita a un ampio organismo strutturato in diversi uffici collocati in Europa e Medio Oriente che esercitavano, in modo professionale, l’attivita’ di trasferimento di denaro, per importi anche di centinaia di migliaia di Euro, in favore di soggetti appartenenti in prevalenza alla comunita’ siriana. A tale meccanismo, che garantisce l’anonimato e la non tracciabilita’, l’associazione ha fatto ricorso anche per occultare i proventi delle attivita’ criminali proprie e altrui, nonche’ per finanziare organizzazioni terroristiche di matrice jihadista.
4.2.2. L’articolo 131-ter T.U.B. punisce la “abusiva attivita’ di prestazione di servizi di pagamento”, che definisce come la prestazione di servizi di pagamento in violazione della riserva di cui all’articolo 114-sexies (banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento) e senza autorizzazione.
Le caratteristiche del caso di specie non rendono necessario prendere posizione sulla nozione di “attivita’” che secondo alcune pronunce richiede una serie coordinata di atti rientranti nelle tipologie previste e indirizzati al pubblico (Sez. 5, n. 25160 del 16/01/2015, Orsi, Rv. 265299) mentre altre pronunce paiono estenderla fino al compimento di singoli atti occasionali (Sez. 2, n. 46287 del 28/06/2016, Maltagliati, Rv. 268136; Sez. 6, n. 44699 del 24/09/2019, D’Innocenzo, Rv. 277678).
Invero nella specie e’ pacifico che l’attivita’ sia stata svolta in maniera stabile e organizzata.
Mentre appare utile stabilire quali siano i “servizi di pagamento” oggetto di riserva.
La definizione si rinviene nell’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1) T.U.B. che elenca una serie di servizi tra cui la “rimessa di denaro”.
Essa, a norma del Decreto Legislativo n. 11 del 2010, articolo 1, lettera n), consiste in un “servizio di pagamento dove, senza l’apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi del pagatore con l’unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione”.
E proprio in cio’ si sostanzia l’attivita’ di hawala sopra descritta, che dunque rientra nella riserva e che, se esercitata in assenza di autorizzazione, configura il reato di cui all’articolo 131-ter T.U.B..
4.2.3. In conclusione va affermato che la condotta posta in essere dagli intermediari “hawala” – consistente nell’attivita’ di offerta a numero indeterminato di soggetti, in maniera stabile e organizzata, del servizio di raccolta di denaro, di cambio di valuta e di successivo trasferimento all’estero – deve essere inquadrata nel delitto di cui all’articolo 131-ter T.U.B., in quanto costituente una abusiva prestazione di servizi di pagamento (nelle forme della rimessa di denaro), esercitata con sistematicita’ a favore di una clientela potenzialmente indefinita da parte di soggetti privi della necessaria autorizzazione.
5. Il quinto motivo e’ generico, giacche’ non tiene conto che le circostanze attenuanti generiche sono state negate anche in ragione dei precedenti penali da cui e’ gravato l’imputato (cfr. pag. 32 sentenza impugnata).
In ogni caso non e’ riscontrabile alcuna contraddizione nel negare valenza positiva, ai fini in rassegna, alle dichiarazioni dell’imputato, improntate a genericita’ e ispirate dal tentativo di sminuire le proprie responsabilita’.
6. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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