Integra il delitto di estorsione e non quello di violenza privata

Corte di Cassazione, sezione penale, Sentenza 29 gennaio 2020, n. 3856

Massima estrapolata:

Integra il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, la condotta del soggetto che faccia uso di violenza o minaccia per costringere il gestore di un bar a fornirgli consumazioni senza pagare il corrispettivo, cosi’ procurandosi un ingiusto profitto, anche se esiguo, con relativo danno per il soggetto coartato

Sentenza 29 gennaio 2020, n. 3856

Data udienza 20 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – rel. Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;
contro:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/04/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MANTOVANO ALFREDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PRATOLA GIANLUIGI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI con sentenza in data 8/04/2019, in riforma della sentenza con la quale il TRIBUNALE di NAPOLI in composizione monocratica data 16/07/2018 aveva condannato (OMISSIS) a pena di giustizia per piu’ episodi di estorsione e di tentativo di estorsione, commessi a (OMISSIS), riuniti per continuazione, col riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla recidiva contestata, riqualificava i fatti come violenza privata continuata e rideterminava la pena.
2. Il PROCURATORE GENERALE della CORTE di APPELLO di NAPOLI propone ricorso per cassazione, e deduce l’erronea applicazione dell’articolo 629 c.p. e la contraddittorieta’ della motivazione poiche’ la CORTE territoriale, pur dando atto che le condotte poste in essere dall’imputato erano state minacciose, ha tuttavia rivelato che esse non avevano provocato un danno ingiusto alle persone offese, ne’ erano in tal senso idonee: il che e’ per il ricorrente negato proprio dalla ricostruzione dei fatti, dai quali si evince come l’intimidazione piu’ volte posta in opera da (OMISSIS) fosse finalizzata a ottenere elargizioni in denaro, e quindi integri il delitto di estorsione, in due casi consumata, negli altri rimasta al livello del tentativo.
3. Il ricorso e’ fondato e la sentenza della CORTE di APPELLO di NAPOLI va annullata con rinvio per un nuovo giudizio. Non vi e’ incertezza sulla materialita’ della condotta posta in essere da (OMISSIS), consistita nell’aver in tempi diversi rivolto minacce nei confronti di due parroci di (OMISSIS), allo scopo di ottenere da ciascuno di loro somme di denaro: ricevendo in un caso da uno di loro l’importo di 50 e in un altro caso di 25 Euro. La derubricazione del Collegio di appello si basa sull’assenza di un danno economico, poiche’ le pretese dell’imputato erano volte a ottenere dai parroci elargizioni qualificate liberali, come solitamente costoro fanno in favore di soggetti bisognosi. Tale ragionamento appare tuttavia manifestamente illogico, come rilevato dal P.G. ricorrente, sia perche’ la donazione o l’atto di liberalita’ avvengono per decisione spontanea di chi eroga la somma a titolo di sostegno, non quando invece segua a una minaccia o a una intimidazione; sia perche’, se pure per importi contenuti, comunque un danno e’ configurabile nelle somme consegnate con tali modalita’, sottratte a impieghi derivanti dalla discrezionalita’ di chi le detiene, se pure per scopi benefici.
Che la limitata entita’ di somme o beni ottenuti con violenza o minaccia non escluda il carattere estorsivo della condotta costruisce un orientamento consolidato di questa S.C.: cf. ex multis Sez. 2 sentenza n. 9024 del 05/11/2013 dep. 25/02/2014 Rv. 259065 – 01 imputati Lauria e altri, secondo cui “integra il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, la condotta del soggetto che faccia uso di violenza o minaccia per costringere il gestore di un bar a fornirgli consumazioni senza pagare il corrispettivo, cosi’ procurandosi un ingiusto profitto, anche se esiguo, con relativo danno per il soggetto coartato”.
Il principio di diritto cui si atterra’ la CORTE di APPELLO nel giudizio di rinvio e’ pertanto che “il delitto di estorsione si realizza a fronte di una minaccia o di una intimidazione volta a ottenere somme in denaro, se pure per entita’ limitate e nei confronti di soggetti dei quali si presume la dedizione a elargizioni gratuite”.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CORTE di APPELLO di NAPOLI per un nuovo giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *